COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 7 APRILE 2026
Nell’Ordinanza n. 2341/2026 in esame, la Suprema Corte in tema di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro autonomo, ha precisato che a tali fini assume rilievo decisivo l’effettiva modalità di svolgimento della prestazione e non la qualificazione formale attribuita dalle parti, ribadendo che la sussistenza del vincolo di subordinazione può essere desunta da una pluralità di indici sintomatici, quali la continuità della prestazione, lo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale e l’assoggettamento a poteri conformativi della struttura.
Il rapporto di lavoro autonomo professionale
L’analisi dell’Ordinanza in oggetto non può prescindere da una breve disamina della tipologia contrattuale col quale era stato formalizzato il rapporto fra il medico e l’istituto ospedaliero.
In particolare, dagli atti di causa è emerso che fra le parti era stato sottoscritto un contratto di lavoro autonomo professionale “in senso proprio”, ossia sottoscritto con un professionista iscritto in specifico albo professionale (Albo dei medici) e ad un’autonoma cassa di previdenza (ENPAM) per lo svolgimento in via abituale di un’attività (quella di medico) coerente con il codice ATECO attribuito alla partita IVA in possesso del suddetto professionista.
Relativamente alla gestione dei rapporti di lavoro autonomo, affinché detti rapporti possano ritenersi genuini, è necessario che siano caratterizzati dall’assenza degli indici di subordinazione riportati di seguito fra quelli più significativi individuati dalla giurisprudenza:
– svolgimento dell’attività lavorativa presso i locali aziendali del Committente;
– presenza costante sul lavoro, specie se ad orario fisso e caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza (e dunque con necessità di avvertire e di giustificarsi in caso di assenza);
– previsione di periodi feriali di sospensione dell’attività;
– utilizzo, per lo svolgimento dell’attività lavorativa, di strumenti di proprietà del datore di lavoro;
– ricevimento costante da parte del Committente di ordini e disposizioni;
– la mancanza, in capo al lavoratore autonomo, di una propria attività imprenditoriale e della relativa struttura, sia pur minima.
Nessuno degli elementi sopra indicati è, di per sé, determinante ma, laddove sia riscontrabile la contemporanea presenza di più indici tra quelli esemplificativamente sopra indicati, ciò potrà costituire una prova della natura subordinata del rapporto.
Al riguardo, con Ordinanza n. 1095 del 16 gennaio 2023 , la Corte di Cassazione ha affermato che a fronte di contratti di lavoro autonomo rispetto ai quali non si riesce a stabilire la etero-direzione, la natura subordinata del rapporto può trarsi da alcuni indici:
- oggetto generico della collaborazione indicato nel contratto;
- compenso commisurato alle giornate lavorative;
- assenza di rischio economico per il lavoratore;
- controllo orario e giornaliero della prestazione del collaboratore da parte del committente;
- disponibilità ad operare nelle fasce orarie richieste.
Occorre altresì precisare che, qualora le modalità di esecuzione della prestazione contrattuale da parte del collaboratore autonomo fossero caratterizzate dalla presenza dei suddetti indici di subordinazione, il Committente potrebbe essere esposto al rischio che il collaboratore avvii un’azione legale tesa ad ottenere la riqualificazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato, così come accaduto nella fattispecie oggetto della sentenza in esame.
Inoltre, l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro autonomo comporterebbe altresì per lo pseudo Committente anche conseguenze di carattere economico, posto che in tali casi il Giudice disporrebbe la condanna al pagamento di differenze retributive e contributive.
L’Ordinanza n. 2341/2026
Il caso
La pronuncia della Corte di cassazione trae origine da una controversia promossa da un medico specialista in anestesia e rianimazione nei confronti di uno specifico istituto ospedaliero, volta all’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti nel periodo gennaio 2016 – marzo 2021.
In particolare, con ricorso depositato presso il competente Tribunale, il suddetto professionista, pur avendo operato sulla base di incarichi libero-professionali, sosteneva che le concrete modalità di svolgimento della prestazione integravano gli estremi del lavoro subordinato, con conseguente diritto al trattamento di fine rapporto e alla regolarizzazione contributiva presso l’INPS.
Al termine del giudizio di primo grado, la Corte d’appello, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda del medico, valorizzando alcuni elementi fattuali particolarmente significativi:
- stabile inserimento del professionista nell’organizzazione della struttura ospedaliera;
- determinazione dei turni, delle reperibilità e delle ferie in ultima istanza da parte della direzione del servizio;
- obbligo di garantire la presenza in sala operatoria secondo la pianificazione degli interventi stabilita dall’ospedale;
- prestazione lavorativa pari ad almeno 42 ore settimanali;
- incidenza delle scelte organizzative della struttura sulla tipologia di attività svolta dal medico.
A parere della Corte territoriale, i suddetti indici di subordinazione comprovavano la sottoposizione del medico a poteri direttivi e organizzativi assolutamente incompatibili con una mera collaborazione autonoma.
Avverso la sentenza della Corte d’Appello con cui il rapporto di lavoro autonomo in essere fra le parti veniva riqualificato in rapporto di lavoro dipendente, veniva proposto ricorso in Cassazione da parte della struttura ospedaliera.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso depositato dalla struttura ospedaliera, confermando la natura subordinata del rapporto di lavoro autonomo professionale intercorso con il medico.
In particolare, la Suprema Corte ribadisce nel caso di specie un principio, oramai consolidato in materia, per il quale la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non dipende dal nomen iuris adottato dalle parti, ma dalle modalità effettive di svolgimento del rapporto, da accertarsi attraverso una valutazione complessiva degli indici sintomatici della subordinazione, tra cui appunto rientrano:
- la continuità della prestazione lavorativa;
- la collaborazione stabile con l’organizzazione aziendale;
- l’inserimento funzionale nell’organizzazione del datore di lavoro;
- l’assoggettamento a poteri direttivi o conformativi.
Inoltre, secondo la Cassazione, l’apprezzamento di tali elementi costituisce valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata.
I principi espressi dalla Suprema Corte si inseriscono nel filone giurisprudenziale relativo alla riqualificazione dei rapporti libero-professionali nel settore sanitario privato.
Nel caso di specie la subordinazione è stata desunta non tanto da un potere direttivo puntuale – spesso attenuato nelle professioni intellettuali – quanto da forme di etero-organizzazione della prestazione particolarmente incisive. Tra gli elementi più rilevanti emergono:
a) Inserimento stabile nell’organizzazione ospedaliera
→ Il medico risultava pienamente integrato nella struttura produttiva dell’ospedale, partecipando alla programmazione dei servizi e alla copertura dei turni assistenziali.
b) Organizzazione dei turni e della reperibilità
→ Il potere di definire turni, reperibilità e ferie faceva capo alla struttura sanitaria, con prevalenza delle esigenze organizzative dell’ospedale rispetto alle scelte del professionista.
c) Continuità e intensità della prestazione
→ L’obbligo di garantire una presenza di almeno 42 ore settimanali evidenziava una prestazione stabile e continuativa, incompatibile con una prestazione professionale episodica.
d) Poteri conformativi della prestazione
→ La tipologia e varietà delle attività svolte dal medico dipendevano dalle decisioni organizzative della responsabile del servizio.
Si tratta di elementi che la giurisprudenza considera tipici indicatori di subordinazione attenuata, particolarmente rilevanti nelle professioni intellettuali ad elevata autonomia tecnica.
Altro aspetto interessante contenuto nella decisione in esame riguarda il rapporto tra subordinazione ed etero-organizzazione alla luce dell’art. 2D.Lgs. n. 81/2015.
Nel caso di specie, la struttura sanitaria sosteneva che l’organizzazione delle modalità di esecuzione della prestazione fosse compatibile con una collaborazione autonoma coordinata, ai sensi della norma citata.
La Cassazione, tuttavia, ribadisce implicitamente che:
- l’etero-organizzazione può costituire indice della subordinazione quando si accompagni ad altri elementi sintomatici;
- la qualificazione del rapporto resta affidata alla valutazione complessiva delle modalità concrete della prestazione.
Riferimenti normativi:
- Corte di Cassazione, Ordinanza 4 febbraio 2026, n. 2341
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