4° Contenuto Riservato: Professionisti e blocco pagamenti P.A.: nuovi chiarimenti del Ministero della Giustizia

COMMENTO

DI ANDREA AMANTEA | 3 LUGLIO 2026

Con la circolare 26 maggio 2026, il Ministero della Giustizia è intervenuto nuovamente in materia di blocco ai pagamenti da parte delle P.A. per i professionisti con carichi scaduti affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La circolare ha appunto come oggetto: nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione – art. 48-bis, comma 1-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Chiarimenti operativi. Il chiarimento nello specifico ha riguardato l’esatta individuazione del momento in cui deve essere attivata la verifica sulla presenza di debiti scaduti dai quali poi discende la nuova procedura di storno automatico in favore di ADER dei compensi spettanti ai professionisti in rapporti con la P.A.

Il blocco pagamenti P.A. per i professionisti. L’intervento della Legge di Bilancio e del Decreto “Fiscale”

L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, contiene “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni” meglio conosciute come norme in materia di blocco dei pagamenti da parte delle P.A.

In particolare, le Pubbliche amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, in favore di imprese, professionisti e privati, sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per almeno lo stesso importo.

In caso affermativo:

  • segnalano la circostanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ADER,
  • ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo (…).

Il comma 725 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, aggiungendo il nuovo comma 1-ter art. 48-bis  D.P.R. n. 602/1973, è intervenuto in materia prevedendo che la verifica di inadempienza possa scattare in capo al professionista titolare di reddito da lavoro autonomo ex art. 54 del TUIR, anche per pagamenti in suo favore di importo pari o inferiore al suddetto limite ordinario pari a 5.000 euro.

Rientrano in tale ambito anche:

  • le prestazioni fatturate dagli studi associati e
  • associazioni di professionisti che producono reddito di lavoro autonomo in base all’art. 54 del D.P.R. n. 917/1986.

Dovrebbero restare fuori i pagamenti:

  • relativi a prestazioni di lavoro autonomo non abituale di cui all’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR;
  • a favore di società fra professionisti (STP) e società fra avvocati (STA) le quali sono considerate titolari di reddito d’impresa.

Il blocco al pagamento opera laddove il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento di qualsiasi ammontare anche se sotto soglia di 5.000 euro.

La disposizione in commento si applica ai pagamenti disposti a decorrere dal 15 giugno 2026.

L’intervento del Decreto “Fiscale”

In fase di conversione in Legge del D.L. n. 38/2026 il legislatore ha rimesso mano alla norma in esame riducendo, seppur in parte, gli effetti penalizzanti legati all’applicazione delle nuove regole.

Grazie alle novità del Decreto “Fiscale”, art. 2-ter del D.L. n. 38/2026:

  • il meccanismo del blocco scatta solamente nel caso in cui le cartelle di pagamento (e accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati ad ADER) scadute e non pagate,
  • siano di importo complessivo pari almeno a 5.000 euro.

Tuttavia, sopra tale limite di soglia debitoria rimane lo storno automatico in favore di ADER con compensazione forzosa anche per pagamenti in favore del professionista inferiori a 5.000 euro.

Si veda il nostro approfondimento Professionisti e blocco pagamenti P.A.: novità nel Decreto “fiscale”.

A livello procedurale, una volta rilevata l’eventuale inadempienza, il relativo pagamento da parte della P.A. competente andrà in favore:

  • dell’agente della riscossione, ADER, fino al completamento del debito rimanente;
  • del beneficiario, nel caso in cui parte delle somme superino l’ammontare del debito.

Dunque, si tratta di un prelievo forzoso diretto con il quale viene bypassata la procedura individuata all’art. 3 del D.M. n. 40/2008 la quale, per gli altri soggetti non rientranti nel perimetro della norma di cui alla Legge di Bilancio, prevede dapprima la sospensione del pagamento seguita dalla notifica alla P.A. dell’ordine di versamento ossia del pignoramento di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Il Ministero della Giustizia, con la circolare del 17 marzo scorso era intervenuto in materia, confermando che:

  • diversamente dalla disciplina previgente, non è prevista una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta della quota corrispondente all’inadempienza accertata e contestuale versamento all’Agente della Riscossione, con corresponsione al professionista della eventuale parte residua;
  • tale meccanismo riguarda potenzialmente tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti.

Pertanto, anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, ove liquidati da tale data, sono soggetti alla nuova disciplina.

Professionisti e blocco pagamenti P.A. Nuovi chiarimenti del Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia con la circolare del 26 maggio  è intervenuto nuovamente sull’argomento chiarendo meglio il momento di attivazione della procedura di verifica di presenza di carichi scaduti (cartelle, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito, se già affidati ad ADER).

In particolare, come si legge nella circolare, il procedimento di spesa prevede due fasi distinte:

  • una prima fase, che è quella della “liquidazione”, in cui viene determinata la somma da erogare, e una fase successiva,
  • che è quella dell’effettivo “pagamento” da parte dell’ufficio preposto al pagamento delle spese di giustizia.

Ciò premesso, il Ministero ritiene che la verifica debba essere effettuata esclusivamente in sede di pagamento dei compensi spettanti agli esercenti arti e professioni, come definiti dall’art. 54 del TUIR e non possa essere anticipata alla fase di liquidazione degli importi.

Tale indirizzo operativo è coerente con le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale di Finanza nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 che espressamente prevede: “Assume comunque primaria importanza il momento di emissione del mandato di pagamento – in quanto, non infrequentemente, l’effettiva erogazione delle somme dovute, sotto il profilo temporale, può essere influenzata da circostanze indipendenti dalla volontà del debitore – si è dell’avviso che, salvo casi eccezionali e contingenti da motivare adeguatamente, la verifica di cui all’art. 48-bis dpr01973092900602ar0048b vada effettuata a ridosso del mandato di pagamento stesso”.

Da tanto consegue che la verifica di cui al comma 1-ter art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 compete esclusivamente al funzionario delegato al momento del pagamento delle spese.

Restano ancora da chiarire diversi aspetti, ad esempio se rientra nel meccanismo di alert anche la parte di “compenso” riconducibile al rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico e addebitate analiticamente in capo al committente posto il riferimento alle somme di cui all’art. 54 del TUIR contenuto al comma 1-ter qui in esame.

Si tratta però di spese che a decorrere dall’anno d’imposta 2025, in base al nuovo art. 54 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito del professionista.

Si ritiene che siano esclusi dalle verifiche i pagamenti per i rimborsi delle somme anticipate in nome e per conto dai professionisti riferibili ad esempio, diritti di segreteria, bolli ecc. in quanto trattasi di somme che non sono considerate compensi, non sono assoggettate a ritenuta d’acconto né al contributo per la cassa di previdenza.

AmbitoIndicazioni
OggettoNuove regole sul blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dei professionisti con debiti affidati all’Agente della Riscossione.
Normativa di riferimentoArt. 48-bis D.P.R. n. 602/1973; art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973; D.M. n. 40/2008art. 54 TUIR; Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026); D.L. n. 38/2026 (art. 2-ter).
Novità Legge di Bilancio 2026Introduzione del comma 1-ter dell’art. 48-bisverifica per i professionisti anche per pagamenti inferioria 5.000 euro.
Effetti operativiLa P.A. verifica l’inadempienza, trattiene le somme dovute e le versa ad ADER fino a concorrenza del debito; l’eventuale eccedenza è corrisposta al professionista.
Correttivo D.L. n. 38/2602Il meccanismo di storno opera se il debito complessivo affidato alla riscossione è almeno pari a 5.000 euro.
Soggetti inclusiProfessionisti individuali, studi associati e associazioni professionali produttive di reddito di lavoro autonomo.
Soggetti presumibilmente esclusiLavoratori autonomi occasionali, STP e STA (salvo diversi chiarimenti interpretativi).
Chiarimento Ministero della GiustiziaLa verifica va effettuata al momento del pagamento e non nella fase di liquidazione della spesa.
CompetenzaLa verifica compete al funzionario delegato al pagamento delle spese.
Impatto praticoNecessità per i professionisti di monitorare costantemente cartelle, avvisi di addebito e accertamenti esecutivi affidati ad ADER.
Ratio intervento Legge di BilancioIl sistema passa da una logica di sospensione del pagamento a una logica di trattenuta e riversamento diretto delle somme all’Agente della riscossione.

Riferimentinormativi:

Ministero della Giustizia, circolare 17 marzo 2026

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48-bis;

Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 725;

Ministero della Giustizia, circolare 26 maggio 2026

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