4° Contenuto Riservato: Professionisti e rimborsi spese: indicazione in parcella e aspetti reddituali

COMMENTO

DI SANDRA PENNACINI | 21 APRILE 2026

Il professionista può addebitare ai propri clienti diverse tipologie di somme a titolo di rimborso. Il corretto trattamento fiscale, anche a livello di indicazione in sede di emissione della parcella, dipende dalla natura del riaddebito, dal soggetto cui è intestato il giustificativo di spesa e, per specifiche voci, dalla tracciabilità della spesa sostenuta a monte. Occorre operare una fondamentale distinzione tra le spese anticipate in nome e per conto, in cui il documento di spesa è intestato direttamente al cliente, e le spese sostenute e poi riaddebitate, in cui il giustificativo iniziale è intestato al professionista.

Premessa

Nell’espletamento di un mandato professionale, è prassi frequente che vengano sostenuti costi per conto del committente.

L’inquadramento fiscale di tali riaddebiti varia in funzione della classificazione della spesa stessa, la quale determina, con riferimento alla successiva richiesta di rimborso, l’assoggettamento o meno a IVA e a rivalsa cassa di previdenza, nonché la rilevanza reddituale ai fini delle imposte dirette, con conseguente applicazione di ritenuta d’acconto. Di seguito la disamina delle possibili casistiche che possono presentarsi.

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente rappresentano costi sostenuti dal professionista nell’esclusivo interesse del committente per l’esecuzione dell’incarico, come ad esempio bolli, diritti di segreteria o camerali, contributi unificati e tasse di registro. Il requisito essenziale di questa tipologia di oneri è che la fattura o la ricevuta della spesa deve essere intestata direttamente al cliente, e non al professionista. Sotto il profilo contabile, si tratta di mere poste patrimoniali, che non generano alcun componente rilevante ai fini reddituali.

Trattandosi di somme che non concorrono alla formazione dei compensi, non sono assoggettate a ritenuta d’acconto né al contributo per la cassa di previdenza. Ai fini IVA, le somme anticipate in nome e per conto sono escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 633/1972.

Nella parcella tali importi devono essere indicati separatamente e il professionista è tenuto a conservare e trasmettere al cliente la documentazione originale, affinché vi sia prova dell’esatta corrispondenza delle somme.

Il riaddebito analitico delle spese documentate sostenute dal professionista in ragione del mandato

Una diversa fattispecie si verifica quando il professionista sostiene spese in ragione di un mandato, documentate con fattura o ricevuta a proprio nome, per poi procedere a riaddebitarle “tali e quali” al committente.

Il riaddebito è definito analitico quando ogni singolo documento è indicato puntualmente in parcella e l’importo corrisponde esattamente alla spesa sostenuta.

In questo caso, non configurandosi come anticipazioni in nome e per conto, le somme riaddebitate sono assoggettate ad IVA. Di riflesso, seguendo il volume d’affari IVA, esse sono soggette anche alla rivalsa per la cassa di previdenza. Tuttavia, sotto il profilo reddituale, a decorrere dall’anno d’imposta 2025, il nuovo art. 54 del TUIR prevede che tali rimborsi non concorrano alla formazione del reddito del professionista.

Se le condizioni previste dalla norma sono rispettate, le somme non costituiscono onorari e, pertanto, non si applica la ritenuta d’acconto. Specularmente, per i professionisti in regime ordinario, i relativi costi per le spese sostenute diventano indeducibili.

L’irrilevanza reddituale del riaddebito analitico è tuttavia subordinata a quanto sancito dal D.L. 17 giugno 2025, n. 84 (c.d. Decreto “Fiscale”) che ha fatto ordine nella normativa, introducendo il comma 2-bis dell’art. 54 del TUIR. Quest’ultimo stabilisce un vincolo fondamentale.

I rimborsi delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC) concorrono a formare il reddito se le stesse non sono state saldate tramite mezzi di pagamento tracciabili. Affinché la somma riaddebitata resti fiscalmente neutra, il professionista deve quindi effettuare il pagamento originario tramite versamento bancario, postale o altri strumenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, credito, prepagate).

Occorre precisare che l’obbligo di tracciabilità vige per le sole spese sostenute nel territorio dello Stato. Qualora la trasferta si svolga all’estero, non sussiste alcun obbligo di tracciabilità e il relativo rimborso analitico rimane escluso dalla tassazione indipendentemente dalla modalità di pagamento.

Il riaddebito forfetario e le spese analitiche non tracciate

La terza casistica riguarda le spese riaddebitate forfetariamente, ossia richieste al cliente per somme onnicomprensive e generiche, non specificatamente e puntualmente riferibili ai giustificativi di spesa intestati al professionista.

In presenza di un rimborso a forfait, le somme addebitate diventano onorari a tutti gli effetti. Pertanto, esse concorrono alla formazione del reddito imponibile e devono essere assoggettate a IVA, a cassa di previdenza e a ritenuta d’acconto.

Il medesimo trattamento fiscale delle spese a forfait si applica in caso di riaddebito analitico qualora la spesa a monte – se rientrante tra le categorie sottoposte alla normativa (vitto, alloggio, viaggio, taxi/NCC in Italia) – non sia stata sostenuta in modo tracciabile. Qualora il pagamento non tracciato violi l’obbligo ex art. 54, comma 2-bis, del TUIR, l’intero rimborso, sebbene analiticamente rendicontato, concorre a formare il reddito del professionista. Anche in questa circostanza, le somme percepite si qualificano come compensi professionali, soggiacendo a IVA, rivalsa previdenziale e ritenuta d’acconto.

In entrambi i casi i costi effettivamente sostenuti dal professionista torneranno ad essere deducibili, ma subendo le limitazioni previste dalla normativa (es. limitazione al 75% per alberghi e ristoranti e nel limite del 2% dei compensi annui per il regime ordinario); il tutto senza dimenticare che ai sensi dell’art. 54-septies del TUIR il mancato utilizzo di bancomat, carte o bonifici rende la spesa per vitto, alloggio, viaggio o taxi/NCC in Italia totalmente indeducibile.

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