4° Contenuto Riservato: Prorogata al 2028 la detrazione IVA al 40% per le auto

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 8 GENNAIO 2026

Con la decisione n. 2529 dell’8 dicembre 2025 il Consiglio UE ha prorogato fino al 31 dicembre 2028 l’autorizzazione concessa all’Italia a introdurre un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA relativa alle spese per veicoli stradali a motore. In assenza di tale proroga, l’autorizzazione europea sarebbe venuta meno a fine 2025.

Fonti ufficiali

Art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), D.P.R. n. 633/1972; Decisione Consiglio UE 8 dicembre 2025, n. 2025/2529/UE 

Disposto normativo

L’art. 19-bis, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, come modificato dalla Legge n. 244/2007, dispone che:

l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.” 

In sostanza per gli acquisti o importazioni di veicoli stradali a motore, relative spese di “gestione” (carburante, manutenzione, riparazione ed impiego, ecc.) nonché per le prestazioni di servizi di cui all’art. 16, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 (leasing, noleggio), l’IVA (a credito) è ammessa in detrazione, come disposto dall’art. 19-bis1, comma 1, lett. c) e d), D.P.R. n. 633/1972, nella seguente misura:

  • 100% se il veicolo forma oggetto dell’attività propria dell’impresa è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa;
  • 40% se il veicolo non è utilizzato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa. 
Veicoli stradali a motore
(decisione Cons. UE del 18 giugno 2007)
Introdotta la nozione unitaria di “veicoli stradali a motore” (soppresso il riferimento al Codice della Strada nell’art. 19bis1); essa interessa tutti i veicoli:
indipendentemente dalla tipologia (autovetture, autocarri ecc.; è eliminato il diverso trattamento tra veicoli)
per il trasporto di persone o beni
con massa <= 3,5 Ton. Numero di posti a sedere < 9
NOTA: ai fini redditi permane il riferimento all’art. 54 Codice della Strada
TIPOLOGIA DI VEICOLODETRAZIONE IVA
Ciclomotori40% (se utilizzo promiscuo) ovvero 100% (se utilizzo esclusivo per l’attività);
fino al 100% (inerenza):
per agenti e rappresentanti di commercio;
se i veicoli formano oggetto dell’attività.
Motocicli con cilindrata superiore a 350 cc.nessuna detrazione nella generalità dei casi (in ogni caso esclusa per esercenti arti e professioni);
100% solo se i veicoli formano oggetto dell’attività.
Motocarri e motoveicoli per il trasporto promiscuo, autovetture, autocarri, autocaravan40% (se utilizzo promiscuo) o 100% (se utilizzo esclusivo per l’attività);
fino al 100% (inerenza):
per agenti e rappresentanti di commercio;
se i veicoli formano oggetto dell’attività;
se la massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg.
Trattori stradali, autotreni, autoarticolati (“mezzi pesanti”)100% (la massa massima autorizzata è superiore a 3.500 kg). Va rispettato il principio dell’inerenza.
Non rientrano nelle restrizioni dell’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972.
Autobus 100% (il numero di posti a sedere, escluso conducente, è superiore a otto). Va rispettato il requisito dell’inerenza.
Non rientrano nelle restrizioni dell’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972.
Trattori agricoli
o forestali
100% (deve essere rispettato il principio di inerenza). Sono esclusi espressamente dalle restrizioni dell’art. 19-bis1, D.P.R. n. 633/1972.

Leggi il Commento Auto aziendali e IVA: confermata fino al 2028 la detrazione forfetaria al 40%

Detrazione IVA al 40%

La detrazione (forfetaria) ridotta al 40% riguarda le seguenti fattispecie.

Veicoli a motore
(autovetture, motocicli ≤ 350 cc, ciclomotori)
Normalmente adibiti al trasporto stradale di persone / beni di massa complessiva non superiore a 3.500 Kg e con un numero di posti a sedere, escluso il conducente, non superiore a 8 (esclusi i trattori agricoli o forestali);
non utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività.
SpeseAcquisto o importazione, anche dei relativi componenti e ricambi;
leasing, noleggio e simili, prestazioni di impiego, custodia, manutenzione, riparazione e simili, acquisto di carburanti e lubrificanti e pedaggi autostradali;
la disciplina si applica anche alle autovetture elettriche: la ricarica di energia elettrica destinata alla ricarica è assimilata al carburante, ai fini IVA.
Condizione modalità di pagamentoCarte di credito, carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973;
altri mezzi ritenuti idonei, individuati espressamente dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4 aprile 2018, quali:
assegni, bancari o postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari o postali di cui al R.D. n. 1736/1933 e al D.P.R. n. 144/2001;
mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5, D.Lgs. n. 82/2005, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) con la Determinazione n. 8/2014.
Cessione del
veicolo
In caso di cessione di un veicolo per il quale l’IVA è stata detratta al 40%, la base imponibile IVA è determinata applicando tale percentuale al corrispettivo di vendita, ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.P.R. n. 633/1972.
Veicoli esclusi dalla detraibilità limitata al 40%
per l’attività di taxi;
utilizzati dalle scuole guida, a fini di formazione;
per le attività di leasing o noleggio;
utilizzati dai rappresentanti di commercio;
beni merce (il cui commercio costituisce l’oggetto dell’attività dell’impresa es.: concessionari di autoveicoli);
utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività dell’impresa.
Veicolo/soggetto% detraibilità IVA
Veicoli utilizzati esclusivamente per l’attività100%
Agenti e rappresentanti di commercio100% (salvo uso promiscuo)
Oggetto dell’attività propria100%
Altri casi
(veicoli non utilizzati esclusivamente per l’attività)
40%

Proroga autorizzazione UE alla detrazione  al 40%

La detrazione limitata dell’IVA degli autoveicoli costituisce una deroga al principio comunitario della detrazione integrale previsto dall’art. 168, Direttiva n. 2006/112/CE ed è subordinata ad una specifica autorizzazione UE.

Il nostro Paese aveva, infatti, chiesto al Consiglio dell’UE di poter introdurre misure di detrazione parziale dell’IVA ,in deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/CE. 

Tale richiesta è stata accolta con la decisione del 18 giugno 2007, n. 441 che consente la limitazione al 40% del diritto a detrarre l’IVA assolta sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

La detrazione limitata ha natura temporanea, in quanto è applicabile fino all’adozione delle norme comunitarie volte ad armonizzare il regime di detraibilità dell’IVA relativa ai veicoli.

Tale autorizzazione è stata poi, così, prorogata negli anni:

  • 27 giugno 2007 – 31 dicembre 2010 Decisione n. 2007/441/CE del 18 giugno 2007
  • 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 Decisione n. 2010/748/UE del 29 novembre 2010
  • 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 Decisione n. 2013/679/UE del 15 novembre 2013
  • 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019 Decisione n. 2016/1982/UE del 8 novembre 2016
  • 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 Decisione n. 2019/2138/UE del 5 dicembre 2019
  • 1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 Decisione n. 2022/2411/UE del 6 dicembre 2022

Ora con la decisione n. 2529 dell’8 dicembre 2025 l’autorizzazione in questione è stata prorogata, sino al 31 dicembre 2028.

Senza questa ulteriore proroga, infatti, l’autorizzazione europea sarebbe scaduta alla fine di quest’anno.

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