RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
a cura di Benedetta Cargnel | 1 Agosto 2025
APPALTO
Licenziamento
I requisiti per l’assunzione in caso di cambio di appalto – Cass., Sez. Lav., ord. 9 luglio 2025, n. 18808
Il Fatto
Un lavoratore chiedeva l’assunzione ai sensi dell’art. 6 del CCNL Federambiente nei confronti di una società subentrante nell’appalto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte osserva che ai sensi del CCNL applicabile, il requisito costitutivo del diritto all’assunzione la sussistenza del rapporto di lavoro con l’impresa perdente l’appalto, i giudici di merito hanno correttamente respinto la domanda del lavoratore, in quanto il lavoratore aveva dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio l’intervenuto licenziamento da parte della società perdente l’appalto, senza alcun riferimento a un’eventuale impugnazione di tale atto.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
CONTRATTO A TERMINE
Causale di riassunzione
La valutazione del giudice in caso di riassunzione del giudizio – Cass., Sez. Lav., ord. 14 luglio 2025, n. 19283
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare nullità del termine apposto a un contratto di lavoro subordinato stipulato per genericità della causale di assunzione.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, nella sentenza impugnata, ha rilevato che nel giudizio di riassunzione il lavoratore non aveva riproposto la domanda di accertamento dell’illegittimità del termine, ritenendola rinunciata. Di conseguenza, ha considerato fondata la richiesta del datore di lavoro di restituzione degli importi versati.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che , in caso di rinvio prosecutorio, la riassunzione del giudizio pone le parti nella medesima posizione originaria, e il giudice di rinvio deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni di merito già proposte, a prescindere dalla loro formale espressa riproposizione, salvo un eventuale giudicato interno.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
INPS
Naspi
Il requisito delle giornate minime lavorative per l’accesso alla NASPI e il loro calcolo – Cass., Sez. Lav., sent. 16 luglio 2025, n. 19630
Il Fatto
Un lavoratore, licenziato chiedeva giudizialmente di usufruire della NASPI, che INPS aveva rifiutato perché non aveva il requisito delle giornate lavorative, in quanto il datore di lavoro aveva rifiutato la prestazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda ritenendo come “lavoro effettivo” anche il periodo in cui la prestazione non era stata resa per rifiuto datoriale. La Corte d’Appello di Perugia, la Corte d’Appello, in riforma rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che il requisito delle “trenta giornate di lavoro effettivo” per l’accesso alla NASpI, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 22 del 2015, è integrato non solo dalle giornate di ferie e/o di riposo retribuito, ma da ogni giornata che dia luogo al diritto del lavoratore alla retribuzione e alla relativa contribuzione. Il “lavoro effettivo”, quindi, non coincide strettamente con un’attività materialmente in essere, ma include anche le pause fisiologiche e, soprattutto, i casi in cui la prestazione è offerta ma ingiustificatamente rifiutata dal datore di lavoro
La corte pertanto accoglie il ricorso.
La decadenza dal diritto alla prestazione della NASPI – Cass., Sez. Lav., sent. 16 luglio 2025, n. 19638
Il Fatto
Un lavoratore, dopo essere stato licenziato e aver ottenuto la NASpI, si ricollocava con un contratto a tempo determinato di 12 mesi. Il rapporto di lavoro cessava tuttavia dopo soli 5 mesi per licenziamento dovuto a mancato superamento del periodo di prova.
INPS interrompeva il pagamento della NASpI e il lavoratore ricorreva in Tribunale per ottenerla.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la domanda del lavoratore, interpretando l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015 nel senso che la decadenza dalla prestazione si verifica solo al decorso di sei mesi di attività lavorativa effettiva, e non in base alla durata prestabilita nel contratto.
INPS ricorreva in Cassazione.
Il Diritto
La corte , nell’interpretare l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015, ritiene che la decadenza dalla NASpI si verifichi solo qualora il rapporto di lavoro subordinato, instaurato durante il periodo di percezione della prestazione, abbia una durata effettiva superiore a sei mesi e un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale. La disposizione prevede infatti la sospensione d’ufficio della prestazione per la durata del rapporto di lavoro se questo non supera i sei mesi, valorizzando quindi la durata effettiva.
La Corte pertanto rigetta il ricorso dell’INPS.
LAVORO SUBORDINATO
Aspettativa non retribuita
L’illegittima messa in aspettativa non retribuita del lavoratore inidoneo alla prestazione lavorativa – Cass., Sez. Lav., ord. 14 luglio 2025, n. 19405
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento della retribuzione dovuta nel periodo in cui il datore di lavoro lo aveva messo in aspettativa per carenza di altre mansioni compatibili con il suo stato di salute.
La Corte d’Appello , in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda rilevando che il CCNL applicabile prevede l’aspettativa non retribuita solo su richiesta del lavoratore. La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che precluso al datore di lavoro collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita. Ciò infatti contrasta sia con il principio di immodificabilità unilaterale delle condizioni contrattuali, che implica la sospensione dell’obbligazione retributiva da parte del datore di lavoro, sia con la normativa contrattuale collettiva che prevede l’aspettativa non retribuita solo su richiesta del lavoratore interessato.
La corte osserva che il datore di lavoro che sospende unilateralmente il rapporto di lavoro si pone in una situazione di “mora credendi”, conservando il lavoratore il diritto alla retribuzione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Mansioni
Il procedimento giudiziale per la corretta determinazione dell’inquadramento del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 14 luglio 2025, n. 19302
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato e chiedeva il riconoscimento di mansioni superiori.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda limitatamente al licenziamneto rigettano invece la domanda relativa all’errato inquadramento e il lavoratore impugnava la sentenza sul punto.
Il Diritto
La corte ricorda che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.
Poiché nel caso di specie i giudici di merito si sono attenuti al procedimento trifasico la corte dichiara inammissibile il ricorso.
OBBLIGO CONTRIBUTIVO
Prescrizione
La valutazione giudiziale del credito contributivo a seguito di opposizione a cartella – Cass., Sez. Lav., ord. 15 luglio 2025, n. 19440
Il Fatto
Un libero professionista si opponeva a una cartella per il mancato versamento del contributo integrativo, soggettivo e per maternità.
il professionista ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che l’opposizione alla cartella esattoriale introduce un ordinario giudizio di cognizione sul rapporto previdenziale, e l’eventuale mancanza dei presupposti per l’emissione del titolo esecutivo è irrilevante se il credito viene comunque accertato in giudizio.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
PRESCRIZIONE
Benefici assistenziali
La prescrizione per l’accertamento dello status di vittima del dovere – Cass., Sez. Lav., ord. 14 luglio 2025, n. 19410
Il Fatto
I genitori di un lavoratore adivano il Tribunale per ottenere le status di superstiti di vittima del dovere, con conseguenti benefici assistenziali previsti dalla legge.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ritenendo l’imprescrittibilità dell’azione di accertamento dello status di vittima del dovere, limitando la prescrizione alle sole provvidenze economiche.
Il Ministero della Difesa ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte conferma che l’azione di accertamento dello status di vittima del dovere è imprescrittibile, mentre i benefici economici che da esso derivano si prescrivono nel termine decennale, tuttavia tale termine decorre dall’entrata in vigore del Decreto 243/2006 e non, come ritenuto dai giudici di merito dal riconoscimento dello status.
La corte accoglie il ricorso sul punto.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo di Garanzia
L’accertamento giudiziale dei requisiti per l’accesso al fondo di garanzia di INPS – Cass., Sez. Lav., ord. 11 luglio 2025, n. 19045
Il Fatto
Un lavoratore otteneva un Decreto ingiuntivo per il pagamento del TFR da parte del Fondo di Garanzia.
INPS si opponeva a la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione ritenendo che il datore di lavoro non fosse concretamente assoggettabile al fallimento, dato che il credito era inferiore a euro 30.000, e che tale non assoggettabilità potesse essere accertata incidentalmente in quella sede.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte ricorda che il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto sia in concreto, costituisce una questione pregiudiziale che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c. L’art. 2 della Legge n. 297/82, infatti, non contempla una regola contraria a quella generale espressa dall’art. 34 c.p.c., vietando l’accertamento incidentale sulla sussistenza di debiti sottosoglia ex art. 15, ultimo comma , legge fallimentare.
La corte rileva poi che l’art. 15, ultimo comma , legge fallimentare richiede l’accertamento dell’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, e non solo del singolo debito dedotto in giudizio, poiché potrebbero esserci più debiti inferiori singolarmente ma che, cumulati, superano la soglia. Inoltre, ai fini dell’accertamento implicato dall’art. 15, ultimo comma , legge fallimentare, non opera il principio di non contestazione, in quanto la complessiva situazione debitoria del datore di lavoro non rientra nella conoscibilità dell’INPS.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.
Incentivo esodo
La differenza tra TFR e incentivo all’esodo – Cass., Sez. Lav., sent. 16 luglio 2025, n. 19698
Il Fatto
Una cassa previdenziale privata agiva in giudizio, per ottenere la restituzione di somme indebitamente corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e bonus, nonché del premio di una polizza assicurativa che costituiva una duplicazione dell’incentivo.
Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, diminuiva l’importo da restituire.
Tutte le parti hanno proposto ricorso in Cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che l’art. 2120 c.c., che disciplina il trattamento di fine rapporto (TFR), è un istituto diverso dall’incentivo all’esodo. L’incentivo all’esodo ha natura di corrispettivo per il consenso del lavoratore alla cessazione anticipata del rapporto e non può essere interpretato secondo il canone di onnicomprensività proprio del TFR, a meno che non sia specificamente previsto dal Regolamento o dal contratto collettivo.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.
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