4° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 1° agosto 2025, n. 764

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

a cura di Fabio Pace | 1 Agosto 2025

ACCERTAMENTO

Avviso

Sottoscrizione dell’atto di irrogazione di sanzioni – Cass., Sez. trib., Ord. 23 luglio 2025, n. 20796

Si contesta la qualifica del funzionario sottoscrittore dell’avviso di irrogazione di sanzioni, eccependo che l’Ufficio non aveva prodotto i documenti a riprova della qualifica, prevista a pena di nullità.
In tema di imposte sui redditi e IVA, dato il principio della tassatività delle nullità, in assenza di disposizione espressa, la sanzione prevista dagli artt. 42 del D.P.R. n. 600/1973 e 56 del D.P.R. n. 633/1972, per l’avviso di accertamento che non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, non si applica riguardo all’atto di irrogazione di sanzioni, per il quale vale la generale presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio è adottato.
La provenienza di un atto da Agenzia entrate e la sua idoneità a rappresentarne la volontà si presumono anche se non è esibita in giudizio una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere di impugnare la sentenza (Cass. 10 gennaio 2025, n. 694; 16 luglio 2016, n. 15470; 21 marzo 2014, n. 66919 gennaio 2014, n. 220).
Nell’ipotesi atto sottoscritto dal delegato dal direttore, è necessario che sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o, comunque, l’usurpazione del potere espresso nell’atto (Cass., 14 dicembre 2012, n. 23081Cass., 3 febbraio 2012, n. 1559; Cass., 28 giugno 2012, n. 11020).
Le qualità professionali di chi emana l’atto costituiscono un’essenziale garanzia per il contribuente, fatta eccezione per specifici contesti fiscali, quali ad esempio la cartella esattoriale (Cass. 27 luglio 2021, n. 13461, il diniego di condono (Cass. 9 gennaio 2014, n. 220), l’avviso di mora (Cass. 23 febbraio 2010, n. 4283), l’attribuzione di rendita (Cass. 7 aprile 2006, n. 8248), dove, in mancanza di una sanzione espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (Cass. 2 dicembre 2015, n. 24492Cass. 31 ottobre 2018, n. 27871).

Sottoscrizione di un avviso di accertamento – Cass., Sez. trib., Ord. 18 luglio 2025, n. 20101

Si eccepisce la carenza del potere di firma da parte del funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo, con conseguente nullità dell’atto impugnato per assenza o invalidità della delega e della qualifica.
La competenza accertativa degli Uffici centrali e periferici in cui si articola l’Agenzia delle entrate (ex art. 13 dello statuto) può trovare fonte o in una specifica attribuzione ex lege o, in via generale, nelle norme organizzative dell’ente pubblico (statuto o regolamento di amministrazione, già oggetto di delibera del 30 novembre 2000); pertanto, in base a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, che attribuisce la relativa competenza alla Direzione provinciale dell’Agenzia, il Direttore provinciale, titolare della rappresentanza sostanziale dell’ente, è legittimato alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento (Cass. sent. 17 giugno 2021, n. 17360; Cass., Sez. 5, sent. 3 ottobre 2014, n. 20915).
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita, ex art. 42, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973, dal dirigente a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delega di firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l’indicazione del nome del delegato né del termine di validità, poiché tali elementi possono essere individuati anche con ordini di servizio, idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo a chi ha sottoscritto l’atto (Cass. ord. 5 agosto 2024, n. 21972).
Una volta che l’A.F. abbia fornito la prova della delega, di norma riversata in un atto amministrativo contraddistinto da numero di protocollo, con conseguente annotazione dell’ordine cronologico (Cass. ord. 10 giugno 2020, n. 16204; sent. 18 aprile 2018, n. 9521sent. 18 aprile 2018, n. 9521), compete al privato che la contesti già sul piano della consistenza documentale formulare un disconoscimento delle produzioni avversarie agli originali in termini puntuali, specifici, ancorati a precisi elementi di fatto e, dunque, non meramente congetturali o ipotetici (Cass. sent. 20 dicembre 2021, n. 40750; ord. 25 maggio 2021, n. 14279ord. 25 maggio 2021, n. 14279; sent. 20 giugno 2019, n. 16557).

Con adesione

Esclusa l’estinzione dell’obbligazione per novazione – Cass., Sez. trib., Sent. 17 luglio 2025, n. 19781

Si contesta l’iscrizione ipotecaria sugli immobili, quantunque il credito erariale garantito si fosse estinto per novazione, tale dovendo considerarsi il perfezionamento dell’accertamento con adesione relativo agli atti impositivi notificati, poiché l’obbligazione concordata si sostituirebbe a quella originaria.
La definizione della pretesa tributaria mediante accertamento con adesione non comporta estinzione per novazione dell’obbligazione del contribuente; nella disciplina del relativo rapporto, infatti, non vengono in rilievo le “reciproche concessioni” di cui all’art. 1965 c.c., ma la normativa speciale, di natura pubblicistica, che lo regola, caratterizzata da disposizioni di carattere cogente.
E’ stata esclusa la qualificazione in termini di transazione novativa della natura dell’accertamento con adesione. L’accertamento con adesione non può essere assimilato a un contratto di transazione, data l’evidente disparità delle parti e l’assenza di discrezionalità in ordine alla pretesa tributaria, che lo configurano, piuttosto, come un accordo di diritto pubblico, ovverosia un atto bilaterale, consensuale e ineguale, cui intervengono, su posizioni non pari ordinate, l’A.F. e il contribuente privato, la prima nell’esercizio di una funzione pubblica, il secondo nella sfera dell’autonomia privata (Cass., ord. 21 febbraio 2024, n. 4636).
Non è pertanto condivisibile la tesi che muove dall’applicabilità a tale accordo delle disposizioni del codice civile relative alla transazione, restando esso disciplinato solo dalla normativa speciale, di natura pubblicistica, che lo prevede e, in particolare, dal D.Lgs. n. 218/1997, le cui disposizioni, di carattere cogente perché relative all’obbligazione tributaria, ai suoi presupposti e alla base imponibile, non hanno alcuna pertinenza con le reciproche concessioni fra le parti, coessenziali all’accordo transattivo.

Presunzioni

Conti correnti intestati ad associazione non riconosciuta – Cass., Sez. trib., Ord. 18 luglio 2025, n. 20028

Un contribuente contesta la qualifica di amministratore di fatto dell’ASD, attribuitagli per la sua possibilità di operare sul c/c dell’associazione e la parentela con il suo legale rappresentante, eccependo di non avere mai rivestito cariche sociali, realizzato attività negoziali in nome dell’ASD o sottoscritto le sue dichiarazioni.
La facoltà di disporre liberamente dei conti correnti intestati a un’associazione non riconosciuta implica la presunzione, in capo al soggetto che opera su detti conti, di avere agito in nome e per conto dell’ente, ai fini della responsabilità prevista dall’art. 38 c.c. Grava, pertanto, su tale soggetto la prova che non vi sia stata ingerenza nella gestione e, in particolare, di avere agito in esecuzione di un incarico, specifico e vincolato, ricevuto dal rappresentante di diritto o di fatto dell’associazione.
La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, ma all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi (Cass. 15 ottobre 2018, n. 25650).
La ratio della responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione trascende la posizione astrattamente assunta dal soggetto nella compagine sociale, collegandosi alla concreta ingerenza dell’agente nell’attività dell’ente (Cass. 12 marzo 2007, n. 5746). Chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non bastando la prova della carica rivestita nell’ente (Cass. 14 dicembre 2007, n. 26290; 24 ottobre 2008, n. 25748).
Non è escluso che per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege, al verificarsi del presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie, quanto per il tributo non corrisposto, chi, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, anche in via presuntiva (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3093; Cass. 13 dicembre 2022, n. 36470).

AGEVOLAZIONI

Detassazione degli investimenti

Tremonti ambiente: adempimenti formali – Cass., Sez. trib., Ord. 16 luglio 2025, n. 19728

La CTR avrebbe erroneamente affermato che la mancata indicazione, nel bilancio di esercizio, della realizzazione dell’opera e la mancata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico della misura degli investimenti, siano previsti a pena di decadenza dall’agevolazione.
In tema di riconoscimento delle agevolazioni previste dalla cd. Tremonti Ambiente, l’adempimento previsto dall’art. 6, comma 17, della legge n. 388/2000, riveste carattere meramente formale; pertanto, la mancata esecuzione del medesimo non è ostativa al riconoscimento dei benefici previsti dalla citata normativa.
L’art. 6 della l. n. 388/2000, prevedeva, al comma 16, che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le imprese interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati. Il comma 17 prevedeva, poi, che le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati. La norma non prevede alcuna decadenza per la mancata effettuazione dei suddetti adempimenti formali.
La comunicazione può essere effettuata anche oltre il termine di 30 giorni. I compiti attribuiti al Ministero delle Attività Produttive relativamente agli incentivi fiscali in argomento si limitano al censimento degli investimenti ambientali, con soli scopi statistici (Cass. 19 dicembre 2022, n. 37152). La stessa conclusione è stata estesa anche all’ipotesi in cui la comunicazione sia del tutto mancata (Cass. 7 giugno 2025, n. 15216).

Eventi calamitosi

Sisma in Sicilia – Cass., Sez. trib., Ord. 8 luglio 2025, n. 18673

L’Agenzia eccepisce il mancato rispetto del regolamento de minimis, la cui ricorrenza non sarebbe stata dimostrata, data la mancata prova di non avere fruito di altri aiuti di Stato nei trienni di riferimento né l’autocertificazione costituirebbe una valida prova in sede processuale.
In tema di benefici per i residenti nelle province siciliane colpite dal terremoto del 1990, l’onere probatorio gravante sul contribuente, al fine del rispetto del regolamento de minimis, può essere eccezionalmente assolto, per il solo periodo antecedente alla data di entrata in funzione del registro centrale degli aiuti di Stato (31 maggio 2017), con il deposito di un’autocertificazione attestante il mancato percepimento di aiuti di tale tipo, purché riferita ai trienni comprendenti l’anno di entrata in vigore della norma agevolativa, a prescindere da quando è stato percepito, senza che eventuali errori nell’individuazione del triennio possano essere sanati o integrati con la produzione di tale autocertificazione nel giudizio di legittimità.
In tema di rimborso d’imposta previsto dalla normativa per il sisma Sicilia 1990, il contribuente può provare con autodichiarazione il rispetto della disciplina de minimis, con riguardo al limite degli aiuti di Stato, fino alla data di piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato, individuata al 31 maggio 2017. Tale autodichiarazione deve riferirsi al momento in cui il beneficio è stato accordato, a prescindere da quando è stato percepito, cioè l’anno d’imposta 2003 e i due esercizi precedenti, per cui il triennio di riferimento per l’autocertificazione va individuato negli anni 2001-2003 (Cass. sent. 27 dicembre 2024, n. 34530).
Se l’autocertificazione è riferita a un triennio diverso da quelli mobili comprendenti l’anno di entrata in vigore della norma agevolativa, non è idonea a dare prova dei requisiti necessari, ai fini del rispetto del regolamento de minimis, per ottenere il beneficio né la relativa prova può essere integrata, essendo inammissibile una nuova autocertificazione, prodotta solo nel giudizio di legittimità.

Piccola proprietà contadina

Possesso della qualifica di coltivatore diretto – Cass., Sez. trib., Ord. 17 luglio 2025, n. 19893

Un contribuente eccepisce di avere dichiarato la qualifica di coltivatore diretto in suo capo nell’atto di compravendita, così che era onere dell’Ufficio la prova contraria dell’insussistenza della qualifica stessa.
In tema di trasferimenti di fondi rustici a scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrice, per beneficiare dell’agevolazione connessa alla piccola proprietà contadina, non occorre una prova specifica da parte del contribuente della propria qualità di coltivatore diretto, essendo sufficiente la dichiarazione resa in sede di stipula dell’atto di compravendita, accompagnata dalle prescritte certificazioni, pur potendo l’Ufficio verificare l’eventuale non corrispondenza del trasferimento allo scopo dichiarato (Cass., Sez. 1, sent. 19 febbraio 1987, n. 1785).
Le agevolazioni tributarie previste dall’art. 9, comma secondo, del D.P.R. n. 601/1973, per i trasferimenti di fondi rustici nei territori montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, richiedono per la loro applicazione la ricorrenza della qualità di coltivatore diretto dell’acquirente (Cass., Sez. 1, sent. 24 luglio 1993, n. 8303). Inoltre, l’art. 9 cit., innovando rispetto alla precedente normativa della legge n. 266/1956, non subordina l’agevolazione in materia di imposta di registro per gli atti di trasferimento di proprietà di fondi rustici effettuati a scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici alla documentazione da parte del richiedente – al momento della registrazione – della propria qualità di coltivatore diretto, salvo restando il potere dell’A.F. di procedere ai necessari accertamenti circa la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione (Cass., Sez. 1, sent. 13 giugno 1990, n. 5758).

IMPOSTE INDIRETTE

Imposte ipo-catastali

Atto ricognitivo dell’avveramento della condizione sospensiva di contratto traslativo – Cass., Sez. trib., Ord. 23 luglio 2025, n. 20943

Oggetto di controversia è l’avviso di irrogazione di sanzioni relative alle imposte ipo-catastali dovute a seguito di atto ricognitivo dell’avveramento della condizione sospensiva apposta a un contratto di vendita immobiliare, registrato dopo il termine previsto.
In tema di imposte ipotecaria e catastale, l’atto ricognitivo dell’avveramento della condizione sospensiva, cui è subordinata l’efficacia del contratto traslativo, non è sottoposto al termine di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986 e, quindi, nemmeno alla sanzione prevista, con riferimento all’imposta di registro, dall’art. 69 del D.P.R. n. 131/1986.
Il rinvio all’imposta di registro opera al procedimento di irrogazione delle sanzioni, non anche per l’individuazione dei comportamenti da sanzionare, già disciplinata dall’art. 9 del medesimo decreto, che non contempla un termine per le cd. annotazioni facoltative (rectius cancellazione dell’indicazione della condizione) in discussione. Ragionare diversamente e ritenere applicabile la sanzione tramite la previsione degli artt. 19 e 69 del TUR non solo non risulta consentito dal rinvio operato dall’art. 13 alle disposizioni in tema di imposta di registro, ma condurrebbe alla violazione del principio di legalità, che regola l’applicazione delle sanzioni alla luce del disposto dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997. Dunque, l’oggettiva diversità tra i tributi in esame vale a rendere plausibile la differente disciplina.

Registro

Sentenza che trasferisce l’immobile al promissario acquirente – Cass., Sez. trib., Ord. 23 luglio 2025, n. 20852

Oggetto di lite è un avviso di liquidazione per imposta di registro relativa a sentenza che aveva disposto il trasferimento di un bene immobile a favore della società promissaria acquirente e attrice del giudizio per conseguire la risoluzione del preliminare de vendita, subordinatamente al pagamento del prezzo.
La sentenza che dispone, ex art. 2932 c.c., il trasferimento del bene a favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte di questi del corrispettivo pattuito, è soggetta a imposta proporzionale, in applicazione dell’art. 27, comma 3, del D.P.R. n. 131/1986, indipendentemente dal soggetto (promittente venditore o promissario acquirente) che abbia proposto l’azione, dovendo ritenersi sussistente la condizione meramente potestativa ogni qualvolta gli effetti dell’operazione negoziale dipendano dalla mera determinazione, dalla scelta del promissario acquirente.
La regola iuris prevista dal comma 3 dell’art. 27 del TUR non muta se a richiedere l’adempimento ex art. 2932, primo comma, c.c. sia stato il promittente venditore.
Quello che rileva è la ricorrenza in concreto delle fattispecie previste dall’art. 27, commi 3 e 4, del TUR, le quali non considerano e non si distinguono, per disciplina fiscale, a seconda del soggetto che propone l’azione di adempimento (il venditore o l’acquirente), puntando invece il discrimine sul soggetto (acquirente o venditore), dalla cui mera determinazione dipendono gli effetti del contratto sospensivamente condizionato.
La condizione è meramente potestativa, quando il compimento del fatto o la sua omissione dipendono dalla semplice volontà della parte, cui resta riservato un potere decisionale sull’efficacia o sull’inefficacia del contratto, come tale espressivo di un mero arbitrio della parte, non altrimenti giustificato da seri o apprezzabili motivi, i quali, per lo meno ai fini fiscali, non possono ridursi a una rinnovata valutazione di convenienza dell’affare o a una sopravvenuta incapacità finanziaria (Cass., Sez. T., 17 marzo 2025, n. 7120).

IRAP

Base imponibile

Superamento soglia de minimis e deduzioni IRAP – Cass., Sez. trib., Ord. 23 luglio 2025, n. 20921

Una società contesta il mancato riconoscimento della deduzione ordinaria spettante per ciascun lavoratore, in alternativa alla maggiore agevolazione disconosciuta in sede di accertamento.
In tema di aiuti cd. “de minimis”, qualora il beneficio non possa essere ottenuto al momento della sua concessione per superamento della soglia, il divieto di aiuti di Stato, che involge l’intera somma, riacquista pieno vigore, con conseguente necessità di recupero integrale della stessa; tale regola si applica anche alla deduzione a fini IRAP, prevista dall’art. 11, comma 1, n. 3), del D.Lgs. n. 446/1997, né, in caso di superamento della soglia, può ritenersi spettante la diversa e minore deduzione di cui all’artt. 11cit., comma 1, n. 2), in ragione del criterio di alternatività tra le diverse deduzioni espressamente prevista dalla normativa, che presuppone una scelta da parte del contribuente.
E’ irrilevante che il contribuente, in corso di giudizio, abbia ridotto l’importo chiesto a rimborso entro i limiti previsti; gli aiuti individuali giustificano una deroga al divieto di aiuti di Stato solo se si mantengono sotto la soglia stabilita (Cass., Sez. 5, ord. 3 novembre 2023, n. 30651; Sez. 5, sent. 20 maggio 2011, n. 11228).

PROCESSO TRIBUTARIO

Spese

Atto annullato in autotutela e compensazione delle spese – Cass., Sez. trib., Ord. 22 luglio 2025, n. 20750

Si ritiene che l’Agenzia avrebbe dovuto annullare in autotutela l’atto impositivo opposto e rimborsare le spese di lite sostenute. Mancano le gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, per compensare le spese.
Nelle ipotesi di annullamento dell’atto impositivo da parte dell’ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale – che costituisce declinazione di quello del principio di causalità rispetto alla domanda svolta – nell’ipotesi di caducazione sopravvenuta del titolo per effetto dell’annullamento in autotutela da parte dell’Ufficio; essa, tuttavia, deve essere orientata dall’accertamento (ovvero riconoscimento implicito) dell’invalidità originaria dell’atto provvedimentale annullato; mentre la regola della compensazione delle spese può trovare giustificazione in tutte le ipotesi in cui non sia ravvisabile un’invalidità originaria dell’atto successivamente annullato né ipotesi di negligenza dell’A.F.
Le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente in motivazione e in presenza delle quali il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque vanno indicate esplicitamente nella motivazione della sentenza (Cass. 24 gennaio 2022, n. 1950; 13 luglio 2011, n. 15413; 20 ottobre 2010, n. 21521; 20 aprile 2012, n. 6279; ord. 21 giugno 2018, n. 16470).
Nel processo tributario, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell’atto in autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (Cass., Sez. 5, ord. 26 ottobre 2011, n. 22231; Cass. sent. 13 aprile 2016, n. 7273; Cass., Sez. 5, sent. 21 settembre 2010, n. 19947; Cass., Sez. 6-5, ord. 14 febbraio 2017, n. 3950ord. 14 febbraio 2017, n. 3950).

RISCOSSIONE

Cartella esattoriale

Notifica cartella conseguente a decadenza da rateazione – Cass., Sez. trib., Ord. 22 luglio 2025, n. 20615

Si contesta la tempestività di una cartella di pagamento iscritta a ruolo a seguito di decadenza dalla rateazione in un caso di pagamenti rateali dipendenti dalla dichiarazione dei redditi.
In tema di riscossione delle imposte, la notificazione delle cartelle di pagamento, conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, deve essere eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo, come previsto dall’art. 25, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, dovendosi attribuire al termine fissato dal comma 5 dell’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997 efficacia meramente esortativa.
In materia tributaria ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicché, in assenza di esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per compiere un atto ha efficacia solo esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e l’atto può essere compiuto fino a quando ciò non venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto (Cass. sent. 9 gennaio 2014, n. 240sent. 30 giugno 2009, n. 15307sent. 24 novembre 2021, n. 36390). Tuttavia, poiché non è concepibile che il cittadino resti soggetto “sine die” al potere dell’A.F. (Cass., S.U., sent. 12 novembre 2004, n. 21498Corte cost., sent. 15 luglio 2005, n. 280), occorre verificare se sia applicabile il termine perentorio previsto da altre disposizioni di carattere generale.
Il termine (perentorio) ex art. 25, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche nei casi specifici, in cui per la notifica della cartella di pagamento per omesso o tardivo versamento della rata (la cui emissione si collega comunque a un controllo automatizzato) non sia stabilito espressamente un termine a pena di decadenza. L’art. 25 cit. individua il termine generale di decadenza applicabile anche alla fattispecie in esame, ma non anche il dies a quo da cui decorre il triennio per la notifica della cartella di pagamento, che, nel caso di inadempimento del pagamento rateale, è fissato dall’art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 462/1997, nell’anno di scadenza del versamento della rata non pagata o pagata in ritardo.

Espropriazione forzata

Mancata impugnazione di avviso di intimazione – Cass., Sez. trib., Sent. 21 luglio 2025, n. 20476

L’agente della riscossione ritiene che la notifica di avviso di intimazione e la sua mancata tempestiva impugnazione comporterebbero la cristallizzazione delle pretese creditorie, con di interessi e sanzioni, e la non contestabilità di fatti estintivi antecedenti la notifica, quali la decorrenza del termine di prescrizione.
L’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass., S.U., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass. 14 settembre 2022, n. 27093; sent. 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass. ord. 8 febbraio 2021, n. 3005), dovendo essere ricondotto all’avviso di mora (Cass. sent. 11 marzo 2025, n. 6436). Esso, dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell’anzidetto termine.
La questione della facoltatività o meno dell’impugnazione dell’atto e, quindi, dell’essere un determinato atto compreso o meno nel novero tassativo dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non si risolve sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell’art. 19 stesso, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40233).
Essendo identica la funzione dell’avviso di intimazione e di quello di mora, essi si identificano.
Il sollecito di pagamento precede l’esecuzione, potendo essere assimilato, al di là dell’ininfluente differenza di denominazione, all’avviso ex art. 50, secondo comma, del D.P.R. n. 602/1973 quando l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (Cass. Sez. U. 16 ottobre 2024, n. 26817).
Qualsiasi eccezione relativa alla pretesa portata da tale atto impositivo è preclusa, compresa quella di prescrizione del credito fiscale che sia compiuta precedentemente alla notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (Cass. 5 agosto 2024, n. 22108).

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