RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 10 APRILE 2026
ACCERTAMENTO
Abuso del diritto
Riqualificazione di operazioni e onere della prova – Cass., Sez. trib., Sent. 31 marzo 2026, n. 7879
La lite riguarda la riqualificazione di un’operazione complessiva di cessione di ramo di azienda (e successiva cessione di partecipazione) in mera cessione di immobile.
In tema di abuso del diritto, l’onere di provare gli elementi costitutivi della condotta elusiva, quali l’assenza di sostanza economica e il carattere essenziale del vantaggio fiscale indebito, grava sull’A.F., non potendosi applicare per analogia le presunzioni legali previste per gli accertamenti bancari.
Il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sull’applicabilità di norme specifiche invocate dalla parte come idonee a escludere la contestazione, quale l’art. 176, comma 3, del TUIR, qualora tale eccezione sia stata ritualmente proposta e sia pertinente alla materia del contendere.
In primo luogo, è stata affermata la legittimità della riqualificazione dell’operazione in termini di abuso del diritto, senza adeguata analisi delle valide ragioni economiche addotte dalla società, con generico richiamo alla presunzione derivante dalle indagini bancarie. In secondo luogo, il riferimento alla fusione come operazione alternativa e fiscalmente più onerosa costituisce un argomento che esula dall’oggetto del giudizio. L’avviso di accertamento aveva riqualificato l’operazione come mera cessione di immobile e non come una fusione simulata. Il giudice del merito, pertanto, ha violato l’art. 112 c.p.c., fondando la propria decisione su una questione non dedotta dalle parti e non pertinente al contenuto dell’atto impositivo impugnato.
Inoltre, l’art. 176, comma 3, del TUIR, costituisce una sorta di “safe harbor” contro le contestazioni di elusività per le operazioni di conferimento seguite da cessione di partecipazioni.
Autotutela
Efficacia di esenzione riconosciuta in autotutela – Cass., Sez. trib., Ord. 31 marzo 2026, n. 7779
La questione riguarda la possibilità di estendere l’esito favorevole conseguito in autotutela per alcune annualità IMU anche alla diversa annualità oggetto di giudizio, nonché la rilevanza probatoria che a tale atto amministrativo debba essere attribuita nel contesto di un giudizio tributario.
In tema di autotutela tributaria, il riconoscimento da parte dell’A.F. dell’esenzione d’imposta per determinate annualità non è estensibile ad annualità diverse, non ingenera affidamento né costituisce presunzione della sussistenza dei relativi presupposti, qualora questi attengano a fatti di natura variabile nel tempo.
L’effetto estensivo del giudicato opera quando la fattispecie presenta un contenuto duraturo e tendenzialmente immutabile, come la natura giuridica dell’ente, la destinazione permanente dell’immobile o altri elementi strutturali che non mutano di anno in anno (Cass., SS.UU., sent. 16 giugno 2006, n. 13916).
Nella specie, il requisito oggettivo dell’esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, relativo allo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali, è un fatto di natura variabile, suscettibile di modificazioni annuali. L’effetto estensivo del giudicato non si applica ai fatti di natura variabile e non continuativa, come l’attività concretamente svolta negli immobili, che può mutare ogni anno per oggetto, modalità o rilevanza economica (Cass. 17 novembre 2025, n. 30342).
La mera circostanza che l’Amministrazione abbia, in autotutela, riconosciuto l’esenzione per alcuni anni non vale come presunzione della sussistenza dei requisiti anche per un anno precedente. L’autotutela è un atto unilaterale di revisione dell’azione amministrativa che non produce gli effetti propri del giudicato e non è idonea a vincolare il giudice né a costituire prova di per sé della permanenza dei requisiti richiesti dalla legge. Essa è suscettibile di revoca o modifica e, quindi, soccombente rispetto alla decisione giudiziale. Essa non può sostituire né surrogare il giudicato né tantomeno assumere valore probatorio presuntivo a favore del contribuente, soprattutto quando l’oggetto del contendere è un fatto mutevole nel tempo.
Bancario
Detraibilità di costi dai maggiori ricavi presunti – Cass., Sez. trib., Ord. 30 marzo 2026, n. 7648
L’A.F. eccepisce che, in presenza di redditi imprenditoriali accertati con verifiche bancarie, si devono dedurre i costi accertati in misura forfetaria con riferimento alle sole operazioni bancarie di prelevamento.
In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, tenuto conto della sentenza della Corte cost. 31 ottobre 2023, n. 10, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. n. 600/1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati e, quindi, occulti, scaturente non solo da prelevamenti, ma anche da versamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, anche eccependo un’incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che devono, pertanto, essere detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti (Cass., Sez. trib., ord. 23 agosto 2025, n. 23741; Cass., Sez. trib., ord. 18 novembre 2025, n. 30422).
In assenza di prova contraria offerta dal contribuente, sia i prelevamenti sia i versamenti riscontrati mediante accertamenti bancari sono considerati ricavi, ai fini dell’accertamento del reddito imponibile dell’impresa.
A fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, l’imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, opporre la prova presuntiva contraria e può eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dai prelievi non giustificati (Corte cost. sent. 8 giugno 2005, n. 225; n. 10 del 2023 cit.).
Il principio va esteso anche ai versamenti (importi riscossi), che del pari sono considerati, per presunzione legale relativa, ricavi non dichiarati. Pertanto, anche in presenza di versamenti non dichiarati, e accertati con verifica bancaria, sia in caso di accertamento dei redditi induttivo, sia in caso di accertamento analitico-induttivo, il contribuente ha diritto alla deduzione dei costi, eventualmente calcolati in misura forfetaria.
Prove
Esterovestizione e prove della residenza societaria – Cass., Sez. trib., Ord. 26 febbraio 2026, n. 4409
Si discute se la prova dell’esistenza della sede legale societaria estera basti a escludere l’esterovestizione o se siano necessarie ulteriori verifiche, valutando globalmente gli indizi a supporto dell’esterovestizione.
L’esterovestizione, cioè la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all’estero, per sottrarsi al più gravoso regime fiscale interno, è considerata diversamente a seconda che la società abbia sede in un Paese UE o no. Nel primo caso, rileva la libertà di stabilimento; nel secondo si applica l’art. 73, comma 3, del TUIR (Cass. sent. 20 gennaio 2023, nn. 1875–1879–1883). Rileva la nozione di “sede dell’amministrazione”, contrapposta a quella di “sede legale”, assimilabile alla “sede effettiva” di matrice civilistica, cioè il luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative, di direzione dell’ente e di convocazione delle assemblee, e quindi come il luogo stabilmente utilizzato per l’accentramento degli organi e degli uffici societari (Cass. sent. 7 febbraio 2013, n. 2869; sent. 4 giugno 2019, n. 15184; ord. 6 novembre 2020, n. 24872). Si aggiunge il criterio del luogo in cui si svolge l’oggetto principale, determinato in base alla legge o all’atto costitutivo o, in mancanza, in base all’attività effettivamente esercitata dall’impresa in Italia. Questo ha valenza speciale per le società estere, dato che si applica in ogni caso agli enti non residenti.
In tema di prova presuntiva, il ragionamento inferenziale di sussunzione deve tenere conto in chiave critica di tutti gli elementi indiziari prospettati, per trarne un giudizio di plausibilità o di probabilità e non di certezza, ed esige che si proceda non a un’analisi atomistica o parcellizzata o frammentaria di ciascuno di essi, ma a una valutazione unitaria e sintetica di tutti gli indizi utili (Cass. ord. 4 dicembre 2023, n. 33769; Cass. sent. 12 ottobre 2018, n. 25476; Cass. ord. 20 giugno 2019, n. 16573; Cass. ord. 27 luglio 2025, n. 21567). L’esterovestizione può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione siano esaminati nel loro insieme, non atomisticamente, secondo criteri di gravità, precisione e concordanza (Cass. sent. 23 maggio 2024, n. 14485; Cass. ord. 26 luglio 2025, n. 21505).
IVA
Esportazione
Applicabilità del regime di non imponibilità IVA – Cass., Sez. trib., Sent. 30 marzo 2026, n. 7690
Si discute se la non imponibilità IVA vada riconosciuta anche con riguardo a spese diverse da quelle sostenute per l’acquisto di ricambi e per i lavori di manutenzione e riparazione delle navi.
Il regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 8-bis, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972, si estende – anche prima dell’introduzione (dal 17 gennaio 2012), della lett. e-bis) e in virtù di un’interpretazione unionalmente orientata della disposizione – a qualsivoglia fornitura di beni e prestazione di servizi necessarie per l’armamento e per la navigazione delle navi che svolgono attività economiche in alto mare.
La ratio legis comporta l’estensione dell’esenzione a tutte le prestazioni di servizi comunque necessarie ai bisogni delle navi e del loro carico, al fine di assicurare la realizzazione dell’obiettivo perseguito della promozione del trasporto internazionale di merci e persone.
Dato che la disciplina UE era già da tempo in vigore alla data della introduzione dell’art. 8-bis del decreto IVA, si impone un’interpretazione unionalmente orientata della disposizione, estendendo – anche per l’anno d’imposta 2009 – la disciplina della non imponibilità a qualsivoglia fornitura di beni o prestazione di servizi necessarie per l’armamento e per la navigazione delle navi che svolgono attività economiche in alto mare.
Inizio, variazione e cessazione di attività
Comunicazione della variazione di sede sociale – Cass., Sez. trib., Ord. 21 marzo 2026, n. 6811
Si discute se, in difetto di formale e prescritta ex lege comunicazione all’Agenzia della variazione di sede della società (o di variazione nella sua rappresentanza), il trasferimento sia o meno opponibile all’A.F.
L’art. 35, ottavo comma, del D.P.R. n. 633/1972, attributivo, ai soggetti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o alla denuncia al REA, della facoltà di assolvere gli obblighi dichiarativi di cui ai commi precedenti presentando le corrispondenti dichiarazioni all’Ufficio del Registro delle imprese con effetto, altresì, nei confronti dell’A.F., era, e “a fortiori” è, di per sé autosufficiente e immediatamente precettivo nello stabilire tale facoltà, a favore dei predetti, senza necessità, al fine del suo esercizio, dell’emanazione di alcuna non prevista norma sub-primaria di attuazione, non rilevando in contrario la prescrizione volta a imporre all’Ufficio del Registro delle imprese di trasmettere i dati in via telematica all’Agenzia delle entrate e di rilasciare apposita certificazione, dando essa per presupposta l’operatività di dotazioni telematiche da parte dei rispettivi apparati amministrativi.
Nella specie, la comunicazione del trasferimento di sede è correttamente avvenuta, ad opera della società, a mezzo di comunicazione espressa al Registro imprese, annotata regolarmente e riportata alla Camera di commercio. La trasparenza del comportamento della società è dimostrata dalle indicazioni dell’indirizzo della nuova sede, apposte nelle dichiarazioni annuali. Non rileva, quindi, che l’Anagrafe tributaria continui a recare le precedenti indicazioni di sede e legale rappresentante, tanto più tenuto conto della mancanza di autosufficienza di tale allegazione, non supportata da idonei richiami documentali, corrispondendo solo a un mancato aggiornamento della stessa, che non può ridondare in pregiudizio del contribuente.
PROCESSO TRIBUTARIO
Giurisdizione
Consorzi di difesa e riscossione di contributi consortili – Cass., Sez. III, Ord. 31 marzo 2026, n. 7758
L’Agenzia denuncia difetto di giurisdizione del giudice adito, contestando sia la ritenuta natura di soggetto di diritto privato attribuita al Consorzio, sia la qualificazione del rapporto in termini di rapporto negoziale di tipo privatistico discendente dalle convenzioni dallo stesso concluso con gli agenti della riscossione.
E’ attribuito alla giurisdizione ordinaria il giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo relativo all’espropriazione presso terzi, disciplinato dagli artt. 548 e 549 c.p.c. secondo le disposizioni antecedenti l’entrata in vigore della legge n. 228/2012, avente a oggetto il rapporto obbligatorio fra il consorzio di difesa delle produzioni intensive (ora organismo collettivo di difesa) e il soggetto deputato alla riscossione dei contributi consortili mediante ruolo (Cass., SS.UU., sent. 11 giugno 2024, n. 16125).
Alla luce della natura giuridica di ente di diritto privato del consorzio di difesa, si comprendono le conseguenze diverse cui si perviene nel caso dei consorzi di bonifica, i quali, per i loro fini istituzionali, hanno il potere di imporre contributi alle proprietà consorziate (art. 59 del R.D. n. 215/1933), con riscossione soggetta alle norme dell’esazione delle imposte dirette (art. 21); i consorzi di bonifica hanno natura di persone giuridiche pubbliche e i contributi che gli appartenenti devono versare in favore dei consorzi di bonifica hanno natura tributaria, con attribuzione alla giurisdizione tributaria della cognizione per le relative controversie (Cass., Sez. U., 23 maggio 2005, n. 10703; 5 febbraio 2013, n. 2598; 3 maggio 2016, n. 8770).
Il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, nella disciplina ratione temporis applicabile, sfocia in una sentenza che, per la parte in cui accerta il rapporto obbligatorio fra debitore esecutato e terzo pignorato, è idonea ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale ed implica, dunque, un accertamento pieno sulla natura del rapporto e sulla giurisdizione, non meramente strumentale alla fase esecutiva.
Sentenza
Motivazione generica – Cass., Sez. trib., Sent. 31 marzo 2026, n. 7879
Si lamenta apparente motivazione della sentenza sotto il profilo grafico, con sostanziale assenza di motivazione analitica in merito ai rilievi dell’accertamento, effettuati a mezzo di indagini bancarie.
Il giudice di merito deve esaminare e motivare analiticamente circa ogni distinto rilievo dell’avviso di accertamento e tutte le specifiche eccezioni e difese sollevate dal contribuente, non potendo una motivazione generica o riferita a un solo rilievo ritenersi satisfattiva dell’obbligo ex art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992.
Nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. 17 marzo 2023, n. 7908; Cass. 28 febbraio 2023, n. 6037; Cass. 19 gennaio 2023, n. 1618; Cass. 23 dicembre 2022, n. 37770; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679). Pertanto, la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. 30 giugno 2020, n. 13248).
RISCOSSIONE
Ruolo
Legittimazione del socio all’impugnazione del ruolo – Cass., Sez. trib., Ord. 2 aprile 2026, n. 8175
Il socio, anche se privo della qualità di obbligato per i debiti tributari della s.n.c. ed estraneo agli atti impositivi, dopo l’iscrizione a ruolo a carico della società resta sottoposto all’esazione del debito stesso.
Se una società di persone è stata attinta da avviso di accertamento che essa sola abbia impugnato, senza evocazione in giudizio anche dei soci, e tale avviso sia divenuto definitivo per rigetto dell’impugnazione giusta sentenza passata in giudicato:
– il titolo (ossia il ruolo) formatosi nei confronti della società, debitrice d’imposta e come tale obbligata in via principale, è riferibile anche al socio, obbligato in via sussidiaria, ma al pari della società (Cass., Sez. Un., 13 febbraio 2015, n. 3022), così che legittimamente la relativa cartella è notificata anche al socio (in osservanza dell’art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973, che prescrive la notifica della cartella, nei termini decadenziali, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato);
– il socio, che non può ricevere pregiudizio dal giudicato “inter alios”, investito per la prima volta della pretesa inerente al credito consacrato nell’avviso per il tramite della notifica della cartella, è abilitato – in funzione del diritto alla pienezza di tutela (Corte cost. sent. 31 maggio 2018, n. 114) – a recuperare la tutela avverso l’avviso (non potuta esercitare per violazione del litisconsorzio necessario nel relativo giudizio di impugnazione), lamentando, non solo l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, ma anche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito.
Poiché con l’impugnazione della cartella il socio contesta il diritto all’esecuzione con riferimento al titolo e, quindi, per debiti tributari, può lamentare non solo l’inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, ma anche l’inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in esso consacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fatti costitutivi o per fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
SANZIONI
Determinazione
Applicabilità della recidiva – Cass., Sez. trib., Ord. 1° aprile 2026, n. 8113
Un contribuente contesta l’applicazione dell’aumento del 25% della sanzione per recidiva, rilevando che, ai fini della recidiva, è necessario l’accertamento definitivo della violazione perpetrata nel triennio precedente.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’applicazione della recidiva prevista nell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 87/2024) – considerata la compatibilità con l’istituto della continuazione disciplinato nell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 – richiede che la violazione sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione.
Mentre il cumulo giuridico rappresenta un beneficio che discende dalla sostanziale unitarietà della trasgressione, la recidiva punisce con più rigore chi commetta consecutivamente la stessa violazione. Se la recidiva non necessitasse di una precedente irrogazione definitiva di sanzioni, non sarebbe mai applicabile con la continuazione, la quale è interrotta dalla punizione di violazioni pregresse. Se si individuasse il fondamento della recidiva nella reiterazione di una violazione, contestata, ma non definitivamente accertata, la compatibilità tra i due istituti non potrebbe sussistere. Lo escluderebbe l’unificazione dovuta al vincolo della continuazione, cui sono soggette violazioni della stessa indole, commesse in periodi d’imposta diversi. L’incompatibilità tra tali istituti sarebbe determinata dalle loro differenti strutture logiche. L’unicità delle violazioni della stessa indole si contrappone alla pluralità di violazioni che fungono da presupposto della recidiva. Se, invece, si afferma che la recidiva si fonda sulla sussistenza di un precedente accertamento definitivo, la preclusione costituita dall’inserimento nella vicenda della continuazione viene meno: il soggetto può avere commesso più violazioni della stessa indole ed è possibile considerare le valutazioni operate dal legislatore corrispondenti alla continuazione e alla recidiva (Cass. 25 febbraio 2025, n. 4912; 27 febbraio 2024, n. 5115; 22 maggio 2019, n. 13742; 17 maggio 2019, n. 13329).
SOCIETA’
Registro delle imprese
S.d.f. non passata dal Registro ditte al Registro imprese – Cass., Sez. trib., Ord. 31 marzo 2026, n. 7841
Sulla premessa che la società di fatto è stata cancellata d’ufficio dal Registro imprese, l’impugnazione avverso la sentenza che ha definito il grado di giudizio in cui l’effetto estintivo è occorso deve essere, a pena di inammissibilità, effettuata dal e nei confronti dei soci, in quanto successori della società estinta.
L’art. 29 del D.P.R. n. 581/1995 (regolamento di attuazione dell’art. 8 della legge n. 580/1993, in materia di istituzione del registro imprese di cui all’art. 2188 c.c.) stabilisce che le società costituite con atto registrato, iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del regolamento, restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione e comunque non oltre il 26 gennaio 1997 e, pertanto, la cancellazione per mancata registrazione della società di persone, con la sua conseguente qualificazione quale società irregolare, non può equipararsi al fenomeno dell’estinzione societaria per intervenuta cancellazione dal registro imprese. Il principio si applica, a maggior ragione, per l’ipotesi del mancato transito dal registro delle ditte al registro delle imprese di una società di fatto, che non si estingue, ma mantiene la sua natura irregolare, con applicazione della normativa sulla società semplice.
La cancellazione per mancata registrazione della società di persone, con la sua conseguente qualificazione quale società irregolare (Cass., Sez. L, sent. 21 agosto 1996, n. 7692; Sez. 3, sent. 23 febbraio 1981, n. 1069; Sez. 1, sent. 19 agosto 1969, n. 3017; Sez. 1, sent. 29 ottobre 1963, n. 2892), non può equipararsi al fenomeno dell’estinzione societaria per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese.
Nella specie, si è realizzato un caso di annotazione che attesta proprio la mancata iscrizione e non permette di inferire dalla stessa la possibilità di invocare tutti gli effetti ricollegabili al fenomeno estintivo scaturente dalla cancellazione (Cass., Sez. 2, 24 gennaio 2020, n. 1625; Cass. 1° agosto 2023, n. 23418), tanto più che la società ha continuato a porre in essere attività di impresa e attività processuale.
Consegue l’inammissibilità del ricorso proposto, in proprio, dai soci, per carenza di legittimazione.
TRIBUTI LOCALI
ICI
Decorrenza del termine di decadenza per i rimborsi – Cass., Sez. trib., Ord. 29 marzo 2026, n. 7507
Si sostiene che, poiché il termine di decadenza per il rimborso ICI decorre dal giudicato esterno formatosi con la sentenza che riconosce il corretto classamento catastale dell’immobile con effetti retroattivi, l’istanza di rimborso presentata dopo la pronuncia è tempestiva e valida anche per gli anni pregressi.
In tema di ICI, il termine quinquennale di decadenza per la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate decorre, ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la rendita catastale dell’immobile, quando il diritto alla restituzione derivi da tale pronuncia (Cass. 17 maggio 2017, n. 12297); tuttavia, tale principio non consente il rimborso per annualità anteriori a quelle oggetto della decisione giurisdizionale, qualora il contribuente non abbia presentato, per tali annualità, una specifica istanza di rimborso entro i termini di legge, restando, in tale caso, definitivamente preclusa la ripetizione delle somme versate, stante la definitività della pretesa.
Nella specie si discute del rimborso esteso alle annualità precedenti a quella oggetto di pronuncia. La decisione non contiene alcuna pronuncia in merito al diritto al rimborso, ma attiene all’illegittimità dell’accertamento limitato a un’annualità. Per le precedenti annualità non vi è mai stata alcuna richiesta di rimborso, sicché – anche se la pronuncia potrebbe essere in astratto fatta valere in termini retroattivi – ciò è precluso proprio dall’omessa richiesta, entro i (precedentemente decorsi) termini di decadenza, di un’istanza di rimborso. Inoltre, per le annualità precedenti, per quanto disposto dal D.L. n. 70/2011, gli immobili non erano nemmeno in categoria rurale, sicché il contribuente non avrebbe comunque avuto diritto al beneficio.
IMU
Esenzione IMU prima casa parzialmente locata a terzi – Cass., Sez. trib., Ord. 2 aprile 2026, n. 8236
Si discute se l’esenzione IMU permanga in caso di locazione parziale dell’immobile o se la destinazione di una parte del bene alla locazione impedisca al possessore di fruire dell’esenzione.
In tema di IMU, al di fuori delle ipotesi speciali in cui è la legge a escludere l’esenzione per l’abitazione principale, ove l’unità immobiliare sia locata a terzi, la norma generale di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, nella parte in cui dispone che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10, esentando dal pagamento dell’IMU il possessore dell’immobile adibito ad abitazione principale – con tale locuzione intendendosi, dopo la sent. 13 ottobre 2022, n. 209 della Corte costituzionale, l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente – va interpretata nel senso che la locazione parziale dell’abitazione non impedisce la fruizione dell’esenzione, se il possessore mantiene la propria residenza e dimora abituale nell’immobile.
Al di fuori delle previsioni tipizzate, la locazione (parziale) non costituisce – di per sé ed in generale – causa di esclusione dell’esenzione, qualora il possessore dell’immobile continui a risiederci e dimorarci.
In caso di locazione parziale, si richiede – ai fini dell’esenzione – che il possessore continui ad avere residenza e dimora abituale nell’immobile, solo così non venendo meno la funzione del beneficio.
L’A.F. ha gli strumenti di verifica dell’effettività della dimora, per evitare il rischio di elusione dell’imposta, come pure i mezzi di difesa processuale in giudizio, se intende contestare il diritto all’esenzione, così che spetti al contribuente dimostrare di dimorare stabilmente nell’immobile in parte locato a terzi.
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