4° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 12 giugno 2026, n. 806

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 12 GIUGNO 2026

ACCERTAMENTO

Controlli delle dichiarazioni

Disconoscimento di credito IVA – Cass., Sez. trib., Ord. 5 maggio 2026, n. 12635

Una società ritiene che le contestazioni dell’Ufficio non erano l’esito di un mero controllo cartolare, ma un sostanziale disconoscimento del diritto a detrarre l’IVA, con illegittimità della procedura adottata, cioè diretta notifica della cartella, non preceduta da un avviso di accertamento.
La questione riguarda l’utilizzo di un credito IVA da parte di soggetto esercente un’attività normalmente soggetta a IVA, ma che nell’anno dell’accertamento ha effettuato solo operazioni esenti, così da determinare, secondo l’Erario, la non spettanza della detrazione di costi pur riferibili a operazioni afferenti all’attività.
In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, è legittimo il disconoscimento del credito d’imposta operato a seguito di controllo automatizzato, se esso ha carattere cartolare e non implica valutazioni, in quanto effettuato in base a un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione dei redditi (Cass. 16 novembre 2018, n. 2958226 maggio 2025, n. 13898). Tuttavia, la contestazione cartolare è legittima nella misura in cui il credito d’imposta non spettante emerga da riscontri agevoli, ossia dalla mera lettura e raffronto dei dati formali della dichiarazione dei redditi.
Questo vale per qualunque fattispecie ancorabile a errori formali, come ad esempio l’errata aliquota d’imposta applicata, non invece nell’ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi, diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’Anagrafe tributaria (Cass., 28 marzo 2024, n. 84625 novembre 2020, n. 2474721 marzo 2019, n. 7960).
Nella specie, il disconoscimento del credito IVA doveva essere contestato a mezzo di un ordinario avviso di accertamento e non con accertamento automatizzato, con la semplice emissione e notifica di una cartella di pagamento ai sensi dell’art. 54bis del D.P.R. n. 633/1972, la quale, dunque, deve essere annullata.

Induttivo

Mancata risposta a inviti dell’Ufficio – Cass., Sez. trib., Ord. 29 maggio 2026, n. 16882

La questione riguarda la legittimità del ricorso all’accertamento induttivo da parte dell’Ufficio in caso di mancata risposta del contribuente al questionario che gli è stato inviato.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’omessa risposta del contribuente all’invito a fornire documenti e chiarimenti, ai sensi dell’art. 32, primo comma, n. 3) e n. 4), del D.P.R. n. 600/1973, costituisce presupposto legittimante per l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, secondo comma, lett. d-bis), dello stesso decreto. La legittimità di tale metodo va valutata in base ai presupposti esistenti al momento dell’emissione dell’atto impositivo e non viene meno per il solo fatto della successiva produzione documentale in sede amministrativa o contenziosa, la quale è soggetta alla preclusione di cui all’art. 32, quarto comma, superabile solo alle condizioni previste dal successivo quinto comma, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita da Corte cost. sent. 28 luglio 2025, n. 137.
L’art. 39, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, stabilisce che l’Ufficio può determinare il reddito d’impresa in base ai dati e notizie comunque raccolti, anche prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili e avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in una serie di ipotesi tassative. Tra queste, la lett. d-bis) include il caso di chi non ha dato seguito agli inviti degli Uffici ex art. 32, primo comma, n. 3) e n. 4) (Cass. 19 marzo 2026, n. 6599). Il quarto comma dello stesso art. 32 sanziona il comportamento omissivo con una preclusione probatoria: le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Ufficio non possono essere considerati a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Se il contribuente esibisce in giudizio i documenti richiesti, il giudice deve valutarne l’ammissibilità ex art. 32, quarto comma, cit., secondo i criteri costituzionalmente orientati, espressi da Corte cost. n. 137 del 2025 cit., e la rilevanza ai fini della prova delle ragioni del contribuente e della fondatezza della pretesa tributaria.

AGEVOLAZIONI

Contributi a fondo perduto

Recupero di contributi Covid – Cass., Sez. trib., Ord. 1° giugno 2026, n. 17171

L’Agenzia assume che il fondamento giuridico dell’atto di recupero del contributo a fondo perduto ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 non va individuato nella misura di prevenzione patrimoniale, ma la motivazione del provvedimento fa espresso riferimento alle verifiche antimafia.
In tema di contributi a fondo perduto ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, di cui all’art. 25 del D.L. n. 34/2020, all’art. 1 del D.L. n. 41/2021 e all’art. 1 del D.L. n. 73/2021, l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura, divenuta definitiva per omessa impugnazione o per esito negativo dell’impugnazione stessa, legittima il recupero del contributo a fondo perduto.
Anche l’interdittiva antimafia, se definitiva, osta alla percezione del contributo in esame, concesso sotto condizione risolutiva per ragioni di urgenza, come si ricava dai commi 9 e 12 dell’art. 25 cit., che fanno riferimento al mancato superamento delle verifiche antimafia quale ipotesi di recupero del contributo.
La disciplina speciale che regola le modalità di erogazione – e i presupposti dell’eventuale recupero – del contributo a fondo perduto in questione, va letta in combinato disposto con gli artt. 67, comma 1, lett. g), e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011, che presuppongono un’istruttoria, il cui oggetto è la verifica dell’assenza di cause preclusive ex art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, e l’insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 del medesimo Codice antimafia.
Il beneficio economico in esame rientra tra i contributi, finanziamenti o mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, indicati dall’art. 67, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 159/2011 (Cass. ord. 20 maggio 2026, n. 15197).
La Corte avrebbe dovuto verificare se l’interdittiva antimafia, confermata dalla Prefettura, fosse divenuta definitiva, in quanto non impugnata davanti al giudice amministrativo o impugnata con esito negativo, traendone le dovute conseguenze in merito alla legittimità degli atti di recupero.

Crediti d’imposta

Crediti per ricerca e sviluppo competitivo – Cass., Sez. trib., Ord. 12 maggio 2026, n. 13804

L’Agenzia sostiene che, in caso di mancata indicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, il contribuente decada dalla possibilità di usufruirne.
Il principio di generale e illimitata emendabilità della dichiarazione dei redditi non si applica alle dichiarazioni di volontà, destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze. In caso di dichiarazioni volte a mutare la base imponibile (previo inserimento del credito d’imposta entro un termine di decadenza), il contribuente che non indichi il credito in dichiarazione perde la possibilità di usufruirne, in quanto decaduto e non può nemmeno presentare, ex post, una dichiarazione integrativa (Cass., SS.UU., sent. 30 giugno 2016, n. 13378).
L’indicazione del credito d’imposta di cui si intende beneficiare nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi è richiesta a pena di decadenza con riferimento ai crediti sorti per ricerca e sviluppo competitivo ai sensi della legge n. 449/1997 e della legge n. 317/1991, oltre che al D.M. n. 275/1998; la stessa sanzione della decadenza opera anche per il credito d’imposta di cui al D.Lgs. n. 297/1999, che, da un lato, attiene, oltre che agli investimenti diretti delle società nella ricerca industriale, anche agli interventi di sostegno all’occupazione e, dall’altro, con gli artt. 4 e 6, rimanda in modo espresso all’art. 5 della legge n. 449/1997 e al D.M. n. 275/1998, con conseguente applicazione anche della prevista sanzione della decadenza (Cass. 15 novembre 2021, n. 34266; Cass. sent. 31 gennaio 2017, n. 2395; Cass. sent. 17 luglio 2019, n. 19185; Cass. ord. 30 novembre 2018, n. 31052).
Il principio affermato per il credito d’imposta ex art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 297/1999 è stato esteso al credito d’imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo, ex art. 1, comma 282, della legge n. 296/2006, data la sostanziale coincidenza delle due norme (Cass. 24 maggio 2024, n. 14648).

IMPOSTA DI BOLLO

Esenzioni

Soggetto a bollo il deposito dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa – Cass., Sez. trib., Ord. 4 giugno 2026, n. 18002

Una società in liquidazione coatta amministrativa ha depositato lo stato passivo presso il Tribunale, versando l’imposta di bollo. Si discute se l’atto sia soggetto a contributo unificato o a imposta di bollo.
Nella liquidazione coatta amministrativa, gli atti relativi alla formazione e al deposito dello stato passivo non beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 115/2002, in quanto tale procedura, in detta fase, non integra un processo civile in senso tecnico ex art. 9 dello stesso decreto; pertanto, gli atti stessi restano soggetti all’imposta di bollo e non spetta il rimborso dell’imposta corrisposta.
Per il combinato disposto degli artt. 9 e 18 del D.P.R. n. 115/2002, la procedura di liquidazione coatta amministrativa non rientra tra quelle esenti dall’imposta di bollo per effetto dell’assoggettamento al contributo unificato. L’art. 18, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 prevede infatti la non applicabilità dell’imposta di bollo agli atti e provvedimenti del processo civile, nonché degli altri processi espressamente indicati, purché soggetti al contributo unificato. Tale previsione va letta congiuntamente all’art. 9 dello stesso decreto, secondo cui il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio nei processi civili, amministrativi e tributari. Pertanto, l’esenzione dall’imposta di bollo opera solo nelle ipotesi in cui vi sia un vero e proprio processo, caratterizzato dall’iscrizione a ruolo e dal conseguente obbligo di versamento del contributo unificato. La liquidazione coatta amministrativa, invece, almeno nella fase relativa al deposito e alla formazione dello stato passivo, non presenta una natura propriamente processuale, ma amministrativa (Cass. sent. 15 ottobre 2008, n. 25174; Cass. n. 12386 del 2011). In tale fase, infatti manca un giudizio in senso tecnico; non vi è iscrizione a ruolo; non è, quindi, dovuto il contributo unificato. Pertanto, non essendo applicabile il contributo unificato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 115/2002, non può trovare applicazione neppure il regime di esenzione dall’imposta di bollo previsto dall’art. 18 dello stesso decreto.

IMPOSTE INDIRETTE

Registro

Decreto di esdebitazione – Cass., Sez. trib., Sent. 1° giugno 2026, n. 17174

Oggetto di lite è un avviso di liquidazione di imposta suppletiva di registro in misura proporzionale dell’1% in relazione a decreto di esdebitazione emesso dal Tribunale a seguito di procedura fallimentare della società di cui il contribuente era stato socio.
Il decreto di esdebitazione emesso ex artt. 142 ss. del R.D. n. 267/1942 va sottoposto a registro in misura fissa, non essendo un provvedimento a contenuto patrimoniale, caratterizzandosi, invece, per la sua natura di accertamento delle condizioni soggettive e premiali in capo al debitore, istitutivo di una sorta di status giuridico, quale quello di soggetto esdebitato, qualificato dal beneficio di non potere essere sottoposto ad azione esecutiva per la realizzazione dei crediti restati insoddisfatti all’esito della procedura concorsuale.
A mente dell’art. 20 del TUR, l’imposta di registro va commisurata in relazione agli effetti dell’atto, piuttosto che al relativo titolo (Cass. ord. 4 luglio 2022, n. 21113; Cass. ord. 12 febbraio 2018, n. 3286), per sottoporlo a tassazione applicando la tariffa più rispondente al contenuto della scrittura. La prevalenza della sostanza sulla forma (e sul nomen attribuito dalle parti all’atto) deve comunque originare dalla valutazione degli effetti giuridici e non economici dell’atto stesso (Cass. ord. 6 marzo 2025, n. 6060; Cass. sent. 9 settembre 2024, n. 7495; Cass. ord. 13 settembre 2021, n. 24647).
L’art. 143 L.Fall. indica espressamente l’effetto giuridico del provvedimento di esdebitazione, costituito dall’inesigibilità dei crediti concorsuali non soddisfatti integralmente. I crediti e/o i debiti non soddisfatti persistono, restandone impedita solo la loro esecuzione e/o soddisfazione.
Il decreto di esdebitazione costituisce l’epilogo di un accertamento calibrato sull’aspetto personalistico della condotta del debitore, connotandosi per la sua natura e funzione premiale e per l’effetto processuale che produce, rendendo inesigibili i crediti non soddisfatti.

IVA

Cessioni di beni

Conferimenti di mangimi effettuati dal soccidante – Cass., Sez. trib., Ord. 30 maggio 2026, n. 16945

L’Agenzia deduce che, una volta accertata la separazione contabile e fiscale delle attività e l’applicazione, per l’allevamento, del regime speciale con detrazione forfetizzata, si applica la disciplina dei passaggi interni di beni tra attività separate, con fatturazione obbligatoria e imponibile determinato in base al valore normale.
In materia di IVA, il conferimento di mangimi, animali o altri mezzi produttivi effettuato dal soccidante nell’ambito del contratto di soccida costituisce apporto al rapporto associativo e non cessione di beni a titolo oneroso; ne consegue l’inapplicabilità dell’art. 36 del D.P.R. n. 633/1972, in tema di trasferimenti di beni tra attività separate, restando esclusa, in difetto del presupposto impositivo, anche l’assunzione del valore normale quale parametro di determinazione dell’imponibile.
La censura presuppone che le forniture di mangimi dall’attività di produzione a quella di allevamento configurino passaggi interni di beni tra attività separate, assoggettabili a fatturazione ai sensi degli artt. 21 ss. e da valorizzare al valore normale ex art. 36, quinto comma. Tuttavia, la sentenza ha negato a monte la riconducibilità della vicenda al paradigma della cessione (od operazione assimilata), ritenendo che l’operazione oggetto di ripresa non integri un trasferimento a titolo oneroso, ma un conferimento nell’ambito del rapporto associativo di soccida; in coerenza con tale qualificazione, il tema della determinazione dell’imponibile secondo il valore normale resta privo di presupposto applicativo.

PROCESSO TRIBUTARIO

Impugnazioni

Decorrenza del termine di impugnazione di sentenza depositata telematicamente in giorno festivo – Cass., Sez. trib., Ord. 5 maggio 2026, n. 12613

Il deposito telematico della sentenza d’appello in un giorno festivo pone la questione della determinazione del dies a quo del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., dovendosi stabilire se la pubblicazione festiva del provvedimento sia efficace fin da tale giorno oppure dal primo giorno feriale successivo.
E’ eccepita inammissibilità del ricorso per decadenza dal diritto alla impugnazione.
Considerato che il giorno di deposito della sentenza risulta fosse una domenica (trattandosi di deposito con firma digitale), occorre valutare se, ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine possa essere o meno calcolato, considerando la pubblicazione del provvedimento di domenica. Ciò al fine di vagliare se la pubblicazione di domenica, o in un giorno festivo, e le relative conseguenze sulle regole del calcolo dei termini, si ritengano incise o meno ai fini del pieno rispetto del termine di impugnazione.
La questione assume rilevanza, poiché, ove dovesse reputarsi che il deposito domenicale di un provvedimento, possibile a mezzo della firma digitale, importi che esso vada regolato come se pubblicato nel seguente giorno feriale e lavorativo, come era solo possibile nella previgente forma di deposito cartaceo dei provvedimenti, nel caso di specie l’impugnazione sarebbe stata tempestiva.

Ottemperanza

Esecuzione parziale della sentenza da ottemperare – Cass., Sez. trib., Ord. 30 aprile 2026, n. 11989

Si censura l’ordinanza che ha chiuso il procedimento, pur avendo riscontrato la parziale esecuzione della sentenza da ottemperare, ritenendo che l’esaurimento dei fondi legittimasse la negazione del rimborso totale, contrariamente a quanto sancito con la sentenza che aveva pronunciato sul primo ricorso in ottemperanza.
E’ escluso che il giudizio di ottemperanza abbia una natura solo attuativa di un pregresso comando giudiziale, sostanzialmente corrispondente al contenuto del giudizio di esecuzione. Il giudizio di ottemperanza tributario ha una peculiare natura attuativa, differenziandosi dal corrispondente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche se questo non contiene un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza (Cass. ord. 4 giugno 2025, n. 14962; Cass. ord. 10 gennaio 2025, n. 669; Cass ord. 20 giugno 2019, n. 16569; Cass. sent. 18 gennaio 2012, n. 646; Cass. sent. 24 settembre 2010, n. 20202; Cass. sent. 1° marzo 2004, n. 4126).
L’eventuale verificata incapienza, con riferimento al momento dell’effettiva attuazione, delle risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di cui all’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014, e di eventuali ulteriori stanziamenti, se preclude, in tutto o in parte, il rimborso ai sensi della stessa norma, non determina l’estinzione del diritto sostanziale del contribuente e, quindi, non preclude definitivamente né procrastina sine die la sua attuazione.
Ciò deve avvenire con gli strumenti a disposizione dell’A.F. e, dunque, del commissario nominato dal giudice dell’ottemperanza, che nella relativa sentenza deve precisare il quomodo dell’intervento sostitutivo (Cass. sent. 19 maggio 2022, n. 16289).

Parti

Soci accomandanti: responsabilità e interesse a impugnare – Cass., Sez. trib., Ord. 29 maggio 2026, n. 16844

Si discute se sia legittima un’intimazione di pagamento volta a fare valere la responsabilità solidale del socio accomandante o se questi risponda solo nei limiti della propria quota. Si chiede se il socio accomandante abbia interesse a impugnare l’intimazione di pagamento.
In tema di s.a.s., l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce solo ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, a eseguire i conferimenti promessi e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il Fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Pertanto, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla s.a.s., quali l’IVA e l’IRAP, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva.
Il socio accomandante è privo di legittimazione attiva e passiva rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla s.a.s., tra cui quella concernente l’IVA, a nulla rilevando, in punto di legittimazione attiva, la notifica dell’avviso al socio accomandante (Cass. sent. 24 gennaio 2013, n. 1671ord. 22 maggio 2020, n. 9429). Per la s.a.s., la responsabilità illimitata vale solo per gli accomandatari (sent. 13 ottobre 2011, n. 21074).
Nella specie, è la carenza di legittimazione del socio accomandante – e non la sua responsabilità limitata per le obbligazioni sociali – a rendere invalida ab origine l’intimazione di pagamento impugnata.
A misura che l’intimazione individui come debitore un soggetto non individuato come tale già nel titolo, lo stesso ha la legittimazione a impugnare l’intimazione quale primo e unico atto che lo ha leso nella sua sfera giuridica, assoggettandolo in executivis a potestà impositiva (Cass. ord. 10 luglio 2024, n. 18835).

Sentenza

Sentenza basata su più ragioni e motivazione apparente – Cass., Sez. trib., Ord. 8 aprile 2026, n. 8760

La sentenza sarebbe caratterizzata da una motivazione solo apparente con riguardo al merito della lite, cioè alla qualificazione dell’atto. Tale motivazione sarebbe comunque inconferente, in quanto il giudice d’appello aveva reso una pronuncia di inammissibilità, spogliandosi così della potestas iudicandi.
La pronuncia sul merito della questione costituisce un’autonoma ratio decidendi, idonea da sola a sostenere la decisione di accoglimento dell’appello, sicché per pervenire alla cassazione della sentenza impugnata, l’A.F. avrebbe dovuto ottenere l’accoglimento di entrambi i motivi di ricorso, ciascuno relativo a uno degli argomenti sui quali si fonda la decisione impugnata.
Se la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione. La S.C., data l’inammissibilità del motivo di ricorso con cui veniva censurata una delle due motivazioni della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6), c.p.c., in ragione della mancata localizzazione della sentenza di primo grado su cui si fondava, ha dichiarato anche inammissibili gli altri motivi circa la motivazione alternativa (Cass. ord. 26 febbraio 2024, n. 5102; Cass. ord. 11 maggio 2018, n. 11493).

RISCOSSIONE

Cartella esattoriale

L’annullamento dell’atto presupposto comporta la ridefinizione della cartella – Cass., Sez. trib., Ord. 12 maggio 2026, n. 13778

L’Agenzia contesta l’annullamento di una cartella di pagamento decisa in un caso di riscossione di somme dovute in base a un avviso di recupero del credito IVA per indebite compensazioni, prodromico alla cartella stessa, impugnato in separato giudizio (pendente), con parziale accoglimento del ricorso in primo grado.
L’iscrizione nei ruoli straordinari di imposte, interessi e sanzioni risultanti da avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15-bis del D.P.R. n. 602/1973, costituisce misura cautelare a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, se interviene una sentenza, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi a cui sia impugnata la cartella di pagamento, deve agire in conformità alla statuizione, sia se l’iscrizione non è stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i provvedimenti di sgravio o di rimborso dell’eccedenza versata (Cass. ord. 21 ottobre 2020, n. 22938Cass., Sez. Un., sent. 13 gennaio 2017, n. 758).
L’atto impositivo annullato, totalmente o parzialmente (pur se in via non definitiva, in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione), rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare (Cass., Sez. Un., n. 758 del 2017 cit.). Il ruolo (il cui importo corrisponde a quello dell’atto impositivo) deve essere sgravato, in conformità al decisum, dall’ente impositore, o la relativa cartella annullata, nella stessa misura, dal giudice eventualmente adito.

TRIBUTI LOCALI

IMU/TASI

Piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico – Cass., Sez. trib., Sent. 18 maggio 2026, n. 14808

Un contribuente assume che, secondo le vincolanti disposizioni del PAI, le aree in contestazione non potevano ritenersi suscettibili di edificazione e, quindi, tassabili.
In tema di IMU e TASI, mentre la sussistenza di un vincolo idrogeologico non esclude la vocazione edificatoria delle aree considerate come edificabili secondo lo strumento urbanistico generale approvato, solo incidendo sulla valutazione del relativo valore venale, e così riducendo la base imponibile del tributo, per le aree ricadenti nei piani stralcio di distretto per l’assetto idrogeologico (PAI), di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 152/2006, la stessa vocazione edificatoria deve essere desunta dalle relative disposizioni, rivestendo tali piani carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni comunali, quali piani territoriali di settore prevalenti sugli strumenti urbanistico-edilizi adottati.
Ai piani in esame si correlano effetti omologhi a quelli rilevati con riferimento ai piani paesaggistici, in quanto, per le aree comprese nel PRG, l’edificabilità deve ritenersi esclusa in presenza dei vincoli assoluti posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica e ambientale, che prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale (Cass. 2 aprile 2025, n. 8747Cass. 18 settembre 2019, n. 23206).

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