RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 13 FEBBRAIO 2026
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Stato di disoccupazione
Lo stato di disoccupazione come requisito per l’assunzione obbligatoria – Cass., Sez. Lav., ord. 6 gennaio 2026, n. 287
Il Fatto
Un lavoratore appartenente alle categorie protette (Legge n. 68/1999) adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto ad essere assunto da un Comune, a seguito di una procedura indetta per l’assunzione di personale.
La Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, rilevando che l’interessato, al momento dell’approvazione della graduatoria, non possedeva più il requisito dello “stato di disoccupazione” poiché risultava occupato con contratto di lavoro subordinato.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte di cassazione rileva che la Pubblica amministrazione ha sempre il potere-dovere di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’assunzione, svolgendo una mera attività accertativa vincolata, senza che ciò costituisca esercizio di discrezionalità illegittima. Osserva poi che nel periodo di vigenza della normativa applicabile al caso (2016), lo stato di disoccupazione era sospeso solo per rapporti di lavoro di durata inferiore a sei mesi e che Il requisito deve sussistere al momento dell’approvazione della graduatoria.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
INPS
Contribuzione
La prescrizione della contribuzione e il potere di interruzione – Cass., Sez. Lav., ord. 7 gennaio 2026, n. 362
Il Fatto
L’erede di un lavoratore ricorreva per la rideterminazione dei contributi dovuti da una società per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria.
La Corte d’Appello in sede di rinvio rigettava la domanda ritenendo i crediti contributivi estinti per prescrizione.
Il ricorrente impugnava la sentenza per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la precedente sentenza di annullamento non aveva affrontato il tema della prescrizione, rimasto assorbito, sicché il giudice del rinvio poteva legittimamente esaminare tale eccezione senza violare il giudicato.
La corte conferma poi che la titolarità del credito contributivo spetta esclusivamente all’ente previdenziale, il quale è l’unico soggetto abilitato a compiere atti interruttivi della prescrizione. L’eventuale denuncia del lavoratore o l’azione giudiziaria dallo stesso intrapresa non hanno efficacia interruttiva del termine prescrizionale verso l’ente, con la conseguenza che l’inerzia di quest’ultimo determina l’estinzione dell’obbligazione contributiva.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
La prescrizione per il diritto alla costituzione della rendita vitalizia – Cass., Sez. Lav., ord. 7 gennaio 2026, n. 352
Il Fatto
Un lavoratore chiedeva l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari per i sei mesi antecedenti a una domanda presentata nel 1982, nonché la costituzione di una rendita vitalizia per omissioni contributive risalenti al 1974.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande per intervenuta prescrizione.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che il diritto alla costituzione della rendita vitalizia è soggetto al termine di prescrizione ordinario. Che inizia a decorrere dal momento in cui si prescrive il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita stessa. Nel caso di specie, essendo i contributi relativi all’anno 1974, il termine complessivo (risultante dalla somma dei periodi di prescrizione del credito INPS, del diritto del datore e di quello del lavoratore) era ampiamente decorso al momento della domanda nel 2010.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
L’esonero contributivo per le indennità di trasferta – Cass., Sez. Lav., ord. 8 gennaio 2026, n. 406
Il Fatto
Una società si opponeva avverso la pretesa contributiva dell’INPS e dell’INAIL in relazione a somme erogate a numerosi soci lavoratori a titolo di indennità di trasferta.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo non dimostrati i presupposti per l’esonero contributivo.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che grava sul datore di lavoro l’onere di provare i presupposti dell’esenzione dall’obbligo contributivo con riferimento alle trasferte. Nel caso di specie, i documenti prodotti dimostravano l’erogazione degli importi ma non la reale effettuazione delle trasferte, presentando, anzi, incongruenze circa le sedi di assegnazione dei lavoratori.
La corte precisa inoltre che la configurazione del regime dell’evasione non richiede la mancanza di ogni elemento documentale, essendo sufficiente che la rappresentazione della situazione non veritiera nei documenti stessi nasconda all’ente la reale consistenza dell’imponibile.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Disoccupazione
Il recupero dell’indennità di disoccupazione in caso di reintegra – Cass., Sez. Lav., ord. 7 gennaio 2026, n. 381
Il Fatto
Un lavoratore, a seguito di licenziamento, percepiva l’indennità di disoccupazione. Successivamente otteneva una sentenza che dichiarava l’illegittimità dell’atto con ordine di reintegra e risarcimento del danno nei confronti della società cessionaria del ramo d’azienda. Tuttavia, la società non dava esecuzione al provvedimento e veniva dichiarata fallita, impedendo al lavoratore di percepire le retribuzioni. INPS chiedeva quindi la restituzione delle somme erogate a titolo di disoccupazione, sostenendo che la ricostituzione del rapporto di lavoro elidesse lo stato di disoccupazione involontaria.
Il lavoratore adiva dunque il Tribunale per far accertare il suo diritto all’indennità di disoccupazione.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il ripristino solo de iure del rapporto di lavoro non fa venir meno lo stato di disoccupazione involontaria qualora non segua la ripresa effettiva della prestazione e il pagamento delle retribuzioni.
La corte ribadisce che l’indennità di disoccupazione spetta al lavoratore anche qualora alla pronuncia di illegittimità del licenziamento non faccia seguito la reintegra, posto che lo stato di disoccupazione è pur sempre involontario, in quanto frutto dell’atto datoriale di risoluzione e non della mancata esecuzione del provvedimento giudiziale, sicchè l’erogazione della prestazione previdenziale mantiene la medesima finalità di sostegno al reddito a cui è ordinariamente finalizzata.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO
Reintegra
L’insussistenza del giustificato motivo oggettivo e la tutela del lavoratore in caso di intento elusivo – Cass., Sez. Lav., ord. 7 gennaio 2026, n. 338
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole da una società. La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullità del recesso e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro deve provare l’effettività della soppressione del posto. Nel caso di specie, l’istruttoria ha confermato che la società ha utilizzato stabilmente altro personale per le mansioni del lavoratore licenziato, smentendo la tesi della soppressione del ruolo. Inoltre, la coincidenza sostanziale tra le motivazioni del licenziamento collettivo annullato e quelle del nuovo recesso individuale, unita alla mancanza di elementi nuovi, configura un intento elusivo della precedente pronuncia giudiziale. Tale frode alla legge giustifica quindi l’applicazione della tutela reintegratoria piena.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Repêchage
L’onere della prova dell’impossibilità di repêchage gravante sul datore di lavoro in caso di assunzioni successive – Cass., Sez. Lav., ord. 7 gennaio 2026, n. 337
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello confermava l’illegittimità del licenziamento, rilevando che la società, nonostante avesse allegato una riduzione di personale, aveva assunto un nuovo dipendente poco dopo l’estromissione del ricorrente.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva, nel caso di specie, l’analisi dei flussi occupazionali (modelli DM10) ha dimostrato che il numero dei dipendenti, inizialmente sceso dopo il licenziamento, era risalito poco dopo, provando l’assunzione di nuovo personale.
La corte ricorda che, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo le ragioni organizzative, ma anche l’impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili con il suo inquadramento. L’assunzione di nuovi dipendenti in epoca coeva o immediatamente successiva al recesso costituisce prova del mancato assolvimento dell’obbligo di repêchage.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Principio di specificità
L’Illegittimità della sanzione disciplinare in caso di genericità della contestazione – Cass., Sez. Lav., ord. 5 gennaio 2026, n. 238
Il Fatto
Un lavoratore comunale impugnava il licenziamento disciplinare intimato per aver presentato una denuncia contro il Sindaco e un consigliere, diffondendola ad autorità ritenute non competenti.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimo il licenziamento.
Il Comune ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la contestazione disciplinare deve essere specifica e contenere l’individuazione puntuale della condotta materiale addebitata per garantire il diritto di difesa. Il rinvio per relationem ad atti esterni è valido solo se il dipendente ne ha già conoscenza; non basta che egli possa esercitare il diritto di accesso agli atti successivamente.
Inoltre, la Corte conferma che la presentazione di una denuncia/querela è espressione di un diritto costituzionale e non può essere sanzionata disciplinarmente, a meno che non sia provata la natura calunniosa della stessa o la consapevolezza della sua infondatezza, circostanze non emerse nel caso di specie nonostante l’archiviazione del procedimento penale.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
MANSIONI
Inquadramento superiore
Il riconoscimento della qualifica superiore e l’onere probatorio – Cass., Sez. Lav., ord. 7 gennaio 2026, n. 327
Il Fatto
Un dipendente di una società di trasporti (settore autoferrotranvieri), ricorreva al Tribunale per ottenere l’inquadramento superiore.
La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda basandosi sulle prove testimoniali.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte ribadisce che, nel settore autoferrotranvieri, sebbene non si applichi la “promozione automatica” prevista dall’art. 2103 c.c. per il settore privato, la copertura pluriennale di un posto vacante con lo svolgimento effettivo delle mansioni superiori costituisce un valido elemento presuntivo per il riconoscimento dell’inquadramento rivendicato.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
PREVIDENZA
Ape sociale
I requisiti per l’accesso all’APE sociale e l’onere della prova – Cass., Sez. Lav., ord. 6 gennaio 2026, n. 264
Il Fatto
Un lavoratore agricolo ricorreva per ottenere il riconoscimento dell’APE sociale (anticipo pensionistico), negato in sede amministrativa dall’INPS.
La Corte d’Appello, riformando la decisione di primo grado, respingeva la domanda per difetto di prova circa le modalità di cessazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che nel testo originario della Legge n. 232/2016 (applicabile alla domanda del 2017), l’APE sociale spetta a chi è in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale. La scadenza naturale di un contratto a tempo determinato non rientrava tra le ipotesi ammesse prima della novella del 2018 (Legge n. 205/2017). La corte osserva però che l’autocertificazione pur valida nei rapporti con la Pubblica amministrazione, non ha valore probatorio pieno nel processo civile. Spetta quindi al lavoratore fornire prova rigorosa dei fatti costitutivi del diritto. Nel caso di specie, i modelli UNILAV indicavano la cessazione del rapporto per scadenza del termine (contratto a tempo determinato) e non per licenziamento o dimissioni per giusta causa.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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