4° Contenuto riservato: Rassegna di Giurisprudenza 15 maggio 2026, n. 647

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 15 MAGGIO 2026

ASSEGNO SOCIALE

Requisiti

I requisiti per accedere al beneficio dell’assegno sociale – Cass., Sez. Lav., ord. 24 aprile 2026, n. 10981

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno sociale e alla relativa maggiorazione.

La Corte d’Appello accoglieva solo parzialmente la domanda, ritenendo che lo stato di bisogno dovesse essere involontario. In particolare, i giudici di merito negavano la prestazione valorizzando il fatto che il ricorrente non avesse richiesto l’assegno di mantenimento al coniuge separato, ritenendo tale condotta ostativa alla configurazione di uno stato di indigenza meritevole di tutela.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che ai fini del riconoscimento dell’assegno sociale rileva il solo stato di bisogno oggettivamente considerato e i redditi effettivamente percepiti dal richiedente. Non sussiste per l’assistito alcun obbligo di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale del coniuge obbligato al mantenimento, né la legge richiede che lo stato di indigenza sia incolpevole o involontario. La normativa intende tutelare il cittadino in base alla situazione economica reale e non a quella potenziale derivante da diritti di credito non esercitati. Resta fermo unicamente il potere dell’amministrazione di accertare in concreto l’esistenza di condotte fraudolente volte a simulare artificiosamente lo stato di bisogno, ipotesi che tuttavia deve essere provata e non può essere desunta dalla mera mancata richiesta di alimenti o mantenimento a terzi.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

Requisiti pensionistici

L’attività lavorativa svolta dopo il collocamento in quiescenza – Cass., Sez. Lav., sent. 15 aprile 2026, n. 9674

Il Fatto

Un lavoratore, già direttore presso un teatro, stipulava un ulteriore contratto di lavoro subordinato triennale con una fondazione per ricoprire l incarico di sovrintendente.

Successivamente il rapporto con il teatro cessava per il raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia, ma il ricorrente non presentava domanda di pensione, proseguendo l’attività di sovrintendente. Alla scadenza del consiglio di amministrazione, il nuovo organo decideva di mantenerlo nell’incarico, ma in seguito gli veniva comunicata la risoluzione del rapporto e sospesa la retribuzione.

 Il lavoratore impugnava il licenziamento e richiedeva le mensilità maturate, mentre la fondazione chiedeva in via riconvenzionale la restituzione delle somme percepite, sostenendo che il rapporto, dopo il raggiungimento dei requisiti pensionistici, potesse essere solo gratuito ai sensi del D.L. n. 95 del 2012.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande del lavoratore e accoglievano la riconvenzionale della fondazione, ritenendo che il raggiungimento dei limiti di età imponesse la gratuità dell’incarico.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il divieto posto dall’art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 2012 riguarda l’attribuzione di nuovi incarichi a soggetti già collocati in quiescenza e non il mantenimento di rapporti già legittimamente in corso.

La corte chiarisce che la condizione di lavoratore collocato in quiescenza non si identifica semplicemente con il raggiungimento dei requisiti anagrafici o contributivi, ma richiede l’effettivo accesso al trattamento pensionistico. Nel caso di specie, il fatto che il lavoratore non avesse presentato domanda di pensione e non percepisse alcun trattamento di quiescenza escludeva l’ integrazione del divieto normativo di cumulo, rendendo legittima la prosecuzione onerosa del rapporto.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

DEMANSIONAMENTO

Risarcimento del danno

Il risarcimento del danno da demansionamento – Cass., Sez. Lav., ord. 24 aprile 2026, n. 10935

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento del demansionamento subito e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno non patrimoniale.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda del dipendente dichiarando il suo diritto al risarcimento per la perdita di professionalità patita.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che in tema di dequalificazione professionale il giudice di merito può desumere l’esistenza del danno attraverso un procedimento logico basato su elementi presuntivi quali la qualità dell’esperienza lavorativa pregressa, la durata del demansionamento e il tipo di professionalità colpita. Grava sul lavoratore l’onere di allegazione del pregiudizio, mentre spetta al datore di lavoro provare l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali o la legittimità dell’esercizio dei propri poteri. La corte ribadisce che la valutazione delle prove e la determinazione del quantum risarcitorio effettuata in via equitativa costituiscono apprezzamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

INDENNITÀ DI MATERNITÀ

Riliquidazione

La natura previdenziale della domanda di riliquidazione dell’indennità di maternità e i relativi termini di decadenza – Cass., Sez. Lav., ord. 18 aprile 2026, n. 10043

Il Fatto

Una lavoratrice, assistente di volo, agiva in giudizio per ottenere la condanna dell’INPS alla riliquidazione dell’indennità di maternità, contestando l’inclusione dell’indennità di volo nella misura ridotta del 50% anziché in quella intera.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ritenendo la condotta dell’ente discriminatoria.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la domanda diretta a ottenere l’indennità di maternità nella misura corretta, sebbene fondata su una contestata discriminazione, resta un’azione volta all’adempimento di una prestazione previdenziale. Per tale motivo, la qualificazione di una condotta come discriminatoria non può sottrarre la pretesa alle regole che disciplinano l’accesso ai trattamenti assistenziali, inclusi i termini di decadenza e prescrizione.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

INPS

Contribuzione

La corretta qualificazione dell’attività svolta per il pagamento dei conseguenti contributi – Cass., Sez. Lav., sent. 1 aprile 2026, n. 8169

Il Fatto

Una società agricola impugnava un avviso di addebito con cui l’INPS, a seguito di accertamento ispettivo, aveva riclassificato l’azienda dal settore agricoltura a quello dell’industria (produzione di energia fotovoltaica), pretendendo i relativi contributi.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, ritenendo corretta la riclassificazione.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che in tema di inquadramento delle aziende a fini assicurativi e previdenziali, è qualificabile come agricola l’azienda che svolga, secondo le dizioni utilizzate dagli artt. 2135 c.c. e 206 T.U. n. 112/65, lavorazioni o attività “connesse”, per tali dovendosi intendere, secondo il criterio di individuazione espresso dall’art. 2135 c.c., le attività dirette alla alienazione o trasformazione dei prodotti agricoli che rientrino “nell’esercizio normale dell’agricoltura”, con la conseguenza che, ove l’attività di alienazione e trasformazione assuma nel quadro aziendale posizione prevalente, di modo che il fondo appaia servire all’industria come mezzo a fine, si esorbita dai confini di un’attività accessoria di produzione, dando vita a vere e proprie attività industriali o commerciali. Ai fini previdenziali, l’inquadramento dei lavoratori segue necessariamente quello del datore di lavoro sulla base dell’attività da questo svolta, salvo le specifiche eccezioni previste dall’art. 6 della Legge n. 92/79 per i dipendenti di imprese non agricole adibiti a determinate attività di raccolta o affini, la cui sussistenza deve essere rigorosamente provata. In presenza di un’attività promiscua, l’inquadramento deve essere effettuato con riguardo all’attività prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Pensione

Il risarcimento dei danni per l’illegittimo ritardo nella domanda di pensionamento – Cass., Sez. Lav., ord. 18 aprile 2026, n. 10038

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per veder accertato che il ritardato accesso al trattamento pensionistico era stato causato dal mancato tempestivo rilascio, da parte dell’INAIL e dell’INPS, della certificazione attestante l’esposizione all’amianto.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, condannando gli enti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale, determinato equitativamente, ravvisando nel ritardo una lesione della possibilità di realizzare una legittima scelta di vita.

INAIL ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che l’illegittimo diniego o il ritardo nella domanda di pensionamento può generare un danno non patrimoniale, specificabile come danno esistenziale o biologico, poiché incide su interessi costituzionalmente protetti. Tuttavia, tale pregiudizio non può essere considerato in re ipsa, ovvero insito automaticamente nell’inadempimento, ma costituisce un danno-conseguenza che deve essere puntualmente allegato e provato dal danneggiato. Incombe dunque sul lavoratore l’onere di dimostrare non solo la colpa dell’ente previdenziale, ma anche le ripercussioni negative concrete che il ritardo ha prodotto nella sua sfera personale, sebbene tale prova possa essere fornita anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti.

Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

LICENZIAMENTO

Nullità

La prova dell’avvenuta comunicazione del licenziamento per la sua validità – Cass., Sez. Lav., ord. 2 aprile 2026, n. 8219

Il Fatto

Un lavoratore, transitato alle dipendenze di una nuova società a seguito di un cambio di appalto, era destinatario di un primo licenziamento per giustificato motivo oggettivo inviato presso il suo vecchio indirizzo di residenza. Tale missiva veniva restituita al mittente per mancata consegna. Successivamente, il datore di lavoro reiterava il recesso inviandolo al nuovo indirizzo del dipendente.

Il lavoratore impugnava il licenziamento.

Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiarava la nullità del licenziamento, ritenendo inefficace il primo atto per vizio di notifica e nullo il secondo poiché intimato durante la moratoria dei licenziamenti disposta dalla legislazione emergenziale in tempo di COVID.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che il licenziamento è un atto unilaterale recettizio che produce effetti solo quando giunge all’indirizzo del destinatario ai sensi dell’art. 1335 c.c. Qualora il pervenimento dell’atto sia contestato, non è sufficiente la prova della spedizione, ma è necessaria la dimostrazione del perfezionamento della notifica tramite avviso di ricevimento o attestazione di compiuta giacenza, non essendo a tal fine idonee le semplici risultanze informatiche tratte dal portale web delle poste. Poiché il primo licenziamento non si era perfezionato, il secondo atto, intervenuto in costanza di moratoria ex art. 46 del D.L. 18/2020, deve considerarsi nullo in quanto emesso in violazione di una norma imperativa a tutela dell’occupazione durante la crisi pandemica. Tale nullità comporta l’applicazione della tutela reintegratoria piena, indipendentemente dal requisito dimensionale dell’azienda.

La corte osserva infine che il datore di lavoro non può invocare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per il blocco delle attività dovuto al Covid-19 se ha omesso di richiedere l’accesso agli ammortizzatori sociali emergenziali. Tale omissione configura una situazione di mora credendi che obbliga la società al pagamento delle retribuzioni maturate, poiché il rischio pandemico era gestibile attraverso i protocolli di protezione sociale appositamente predisposti dal legislatore.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Repêchage

L’illegittimità del licenziamento per mancata prova dell’impossibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti – Cass., Sez. Lav., ord. 7 aprile 2026, n. 8672

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato dopo che il datore di lavoro lo aveva reintegrato in mansioni di lavoro inferiori a quelle del precedente licenziamento, ritenuto illegittimo in sede giudiziale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che il datore di lavoro non aveva assolto l’onere probatorio circa l’impossibilita di adibire il dipendente a mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova rigorosa dell’impossibilità di repechage del dipendente licenziato fornendo elementi anche indiziari o presuntivi circa l’assenza di posizioni alternative nel contesto aziendale.

La corte chiarisce inoltre che la pretesa del lavoratore di ricevere mansioni equivalenti deriva direttamente da un ordine giudiziale di reintegra passato in giudicato rispetto al quale restano irrilevanti eventuali accordi sindacali di gestione degli esuberi a cui il lavoratore sia rimasto estraneo; l’offerta di mansioni inferiori si risolve pertanto in una violazione degli obblighi di corretta esecuzione del giudicato e non giustifica il successivo licenziamento.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

NASPI

Situazione reddituale

L’insussistenza dell’obbligo di comunicazione ad INPS per la mera titolarità della carica di amministratore svolta a titolo gratuito in caso di richiesta NASPI – Cass., Sez. Lav., ord. 2 aprile 2026, n. 8289

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento del proprio diritto all’indennità di disoccupazione naspi negata da INPS. beneficio per la mancata comunicazione entro trenta giorni del reddito presunto derivante dall’attività di amministratore di società.

Il Tribunale e  la corte d appello accoglievano la domanda, rilevando che la titolarità della carica di amministratore unico svolta a titolo gratuito non comportasse alcun obbligo informativo in ordine alla situazione reddituale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la decadenza dalla naspi prevista dall art. 11 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 22/2015 si verifica qualora il beneficiario intraprenda un attività lavorativa autonoma o di impresa senza informare l’ente previdenziale del reddito annuo previsto. Tale disciplina non trova tuttavia applicazione quando l’assicurato non svolga alcuna effettiva attività lavorativa limitandosi a rivestire una qualifica societaria.

La corte pertanto  rigetta il ricorso.

TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA

Legittimità

La valutazione giudiziale della legittimità del trasferimento del ramo di azienda – Cass., Sez. Lav., sent. 14 aprile 2026, n. 9482

Il Fatto

Un lavoratore proponeva ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità della cessione del ramo di azienda.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando la legittimità della cessione sulla base della preesistenza e dell’autonomia funzionale del ramo trasferito.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la verifica della sussistenza dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza del ramo d’azienda costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Ai fini della configurabilità di un trasferimento di ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., è necessario che l’entità ceduta conservi la propria identità e sia dotata di autonomia funzionale già al momento dello scorporo, consentendo la prosecuzione dell’attività senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che, insieme a una quota significativa di personale, erano stati trasferiti beni materiali e immateriali essenziali per la capacità produttiva, permettendo la gestione dei settori di costruzione ed esercizio di rete senza alterazioni della struttura originaria.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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