4° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 18 settembre 2026, n. 818

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 18 SETTEMBRE 2026

ACCERTAMENTO

Avviso

Acquisizione di prove a base dell’atto impositivo – Cass., Sez. trib., Ord. 15 luglio 2026, n. 23305

Una società lamenta l’illegittimità dell’attività istruttoria a fondamento dell’avviso di accertamento, in quanto espletata con accessi, ispezioni e verifiche eseguiti in applicazione di norme che la più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto incompatibili con le garanzie ex art. 8 CEDU.
Alla luce del quadro interpretativo interno e sovranazionale, con riferimento ai giudizi pendenti al momento delle pronunce della Corte EDU 6 febbraio 2025 e 8 gennaio 2026, la questione dell’illegittima acquisizione di dati e documenti in esito agli accessi ex art. 52 del D.P.R. n. 633/1972 o alle indagini bancarie ex art. 32, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973, e alla conseguente inutilizzabilità dei dati illegittimamente acquisiti, in contrasto con l’interpretazione delle norme richiamate in modo conforme all’art. 8 CEDU, impone una verifica in concreto e un accertamento in fatto su esistenza e contenuto delle autorizzazioni previste e non può essere rilevata d’ufficio né in sede di merito, né in sede di legittimità.
L’illegittima acquisizione dei dati ruota attorno all’esistenza e ai contenuti dell’autorizzazione (Cass. ord. 15 giugno 2026, n. 19956) e integra una questione che deve essere articolata fin dal ricorso introduttivo, sia perché involge un accertamento di fatto (sull’esistenza e i contenuti dell’autorizzazione), che deve essere svolto dal giudice di merito, sia per assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’A.F.
Il contribuente non solo deve evocare, tra i motivi di ricorso, i vizi inerenti all’autorizzazione, ma deve anche allegare e indicare gli atti illegittimamente acquisiti dall’A.F., rispettivamente in sede di accesso o ispezione o di indagini bancarie, che hanno fondato la motivazione della pretesa nell’atto impositivo.
La questione dell’utilizzabilità degli atti acquisiti in sede di ispezioni, accessi o indagini bancarie (purché siano indicati gli oneri di allegazione e probatori in capo alla parte che ne invochi l’inutilizzabilità) rileva solo una volta risolta la questione della legittimità dell’acquisizione, anche sotto il profilo della tempestiva proposizione con il ricorso introduttivo.

Catastale

Motivazione accertamento del classamento immobiliare – Cass., Sez. trib., Ord. 26 luglio 2026, n. 24038

Ai fini della completezza della motivazione dell’accertamento del classamento immobiliare, è sufficiente indicare la norma violata unitamente alla metodologia utilizzata, che, nella specie, è quella comparativa, suffragata con il richiamo in accertamento della classe di merito 9° (già assegnata all’immobile originario).
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; ove vi sia, invece, una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. ord. 19 novembre 2024, n. 29754).
La fattispecie in esame è riconducibile alla prima ipotesi, poiché i dati forniti dal contribuente non sono stati disattesi, ma solo rivalutati dall’A.F. con riferimento all’attribuzione della diversa categoria al fabbricato; è possibile, pertanto, che l’eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e quella accertata dall’A.F. nella procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento degli stessi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati in base ai criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale.
Ciò esime, comunque, l’A.F. dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento, con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass. ord. 9 febbraio 2021, n. 3104).

CONDONI

Definizione agevolata delle liti pendenti

Tardivo pagamento di sanzioni – Cass., Sez. trib., Ord. 15 agosto 2026, n. 24658

L’Agenzia ritiene che la sanzione per omessa o tardiva registrazione non possa essere ricondotta nel novero delle sanzioni amministrative collegate al tributo ai fini dell’accesso alla definizione agevolata.
La controversia relativa alla sola irrogazione di sanzioni per il tardivo pagamento di tributi è suscettibile di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. n. 119/2018, poiché la cd. “definizione a zero” delle sanzioni amministrative è consentita qualora il rapporto relativo al tributo sia stato risolto mediante l’estinzione dell’obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, compresi l’annullamento dell’atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento, seppure tardivo (Cass., Sez. trib., 12 settembre 2022, n. 26757).
La norma è estensibile alla fattispecie prevista dall’art. 69, seconda parte, del TUR, e si conforma alla circolare emanata dall’Agenzia delle entrate il 1° aprile 2019, n. 6/E, in quanto la sanzione amministrativa per il tardivo versamento è collegata al tributo, come si evince anche dalla sua commisurazione alle modalità di versamento (per singola annualità o in unica soluzione) (Cass., Sez. trib., 18 gennaio 2024, n. 1981), alla luce del principio per cui la tardiva registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di durata pluriennale determina l’irrogazione della sanzione amministrativa, ex art. 69 del TUR, da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3, del TUR, della facoltà del pagamento rateizzato dell’imposta.

IMPOSTE INDIRETTE

Registro

Tardiva registrazione di atto ricognitivo – Cass., Sez. trib., Ord. 1° luglio 2026, n. 22564

Una banca lamenta l’illegittimità della sanzione per tardiva registrazione di atto ricognitivo, in quanto la norma non estende la responsabilità della violazione al soggetto che non ha preso parte alla stipula dell’atto.
Al momento dell’avveramento della condizione, viene riliquidata l’imposta dovuta sull’originario atto di apporto. Pertanto, sono tenuti a denunciare l’avveramento della condizione sospensiva, e poi tenuti al conseguente pagamento dell’imposta, in solido fra loro, tutti i soggetti che hanno stipulato l’originario atto condizionato. L’art. 19 del TUR, il quale disciplina la denuncia di eventi successivi alla registrazione, afferma che l’avveramento della condizione sospensiva apposta a un atto, l’esecuzione di tale atto prima dell’avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che diano luogo a ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro 30 giorni, previa autoliquidazione e pagamento del relativo importo, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione. Inoltre, sono soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti in causa e coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce (art. 57 del TUR).
Nella specie la banca è stata parte contraente dell’originario atto di conferimento immobiliare e come tale tenuta a curare la registrazione dell’atto relativo a evento successivo, di natura accessoria e riferibile all’originario conferimento e dunque, soggetto tenuto al pagamento della imposta riliquidata.

IVA

Rimborsi

Identificazione di operatori economici non residenti – Cass., Sez. trib., Ord. 25 giugno 2026, n. 21731

Una società di diritto lussemburghese, identificata in Italia ai fini IVA, ha chiesto il rimborso dell’IVA risultante da fatture emesse da fornitori italiani. L’Agenzia ha negato il rimborso, sostenendo che il richiedente era un soggetto passivo non residente, diverso da quello cui erano intestate le fatture.
Ai sensi degli artt. 17 e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, il soggetto non residente – UE o extra-UE – che effettua in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA può adempiere ai relativi obblighi o esercitare i relativi diritti direttamente (se soggetto UE o residente in Paese terzo con cui esistono accordi di reciprocità) o nominando un rappresentante fiscale residente in Italia (se soggetto UE o extra-UE), fermo restando che tale nomina o identificazione non muta il suo status di soggetto non residente (Cass., Sez. U, sent. 30 luglio 2021, n. 21970).
Il rimborso IVA ex art. 38-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972 può essere chiesto anche se l’identificazione diretta, che ha natura meramente formale, allo scopo di favorire il controllo da parte dell’autorità, sia stata effettuata solo dopo il compimento dell’operazione cui la richiesta si riferisce, purché, nonostante l’inosservanza dell’obbligo di anticipata identificazione, ex artt. 17, terzo comma, e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, l’autorità sia messa nelle condizioni di verificare che sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta di rimborso, che la stessa non persegua finalità fraudolente o abusive e che l’identificazione sia effettuata, tenuto conto delle peculiarità del caso concreto e delle giustificazioni che l’istanza abbia ritenuto di dare, entro un termine ragionevole (Cass. sent. 30 gennaio 2023, n. 2746). L’identificazione diretta e la nomina di un rappresentante fiscale non hanno valenza costitutiva ai fini dell’esercizio di diritti e obblighi nascenti dalla disciplina unionale del tributo (Cass. ord. 18 luglio 2023, n. 20738).
Nella specie, il richiedente il rimborso è un unico soggetto giuridico ed economico, ancorché titolare di due partite IVA, una italiana e l’altra lussemburghese.

Riscossione

Omessa dichiarazione IVA: disconoscimento di credito – Cass., Sez. trib., Ord. 26 giugno 2026, n. 21812

Un Comune eccepisce insussistenza delle pretese e illegittima duplicazione del recupero IVA, avendo l’A.F. sommato importi riferibili a un unico credito d’imposta riportato in più annualità. Il giudice di merito non si sarebbe espresso sulla genesi del credito, ma solo sulla mancata presentazione della dichiarazione.
Il credito IVA maturato in un’annualità per la quale la dichiarazione è stata omessa non può essere recuperato con cartella di pagamento, se non è stato né compensato né chiesto a rimborso (Cass. sent. 19 dicembre 2025, n. 33278). In assenza di utilizzo del credito, non si configura un debito esigibile nei confronti dell’Erario. La detrazione rappresenta attuazione diretta del principio di neutralità dell’IVA. Tale meccanismo si completa con la liquidazione periodica e con la dichiarazione annuale: l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA è previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998. L’omessa presentazione comporta rilevanti conseguenze sanzionatorie, ma non incide, di per sé, sull’esistenza sostanziale del credito eventualmente maturato.
Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato per il solo fatto dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale, se il contribuente dimostra in giudizio l’esistenza del credito e il rispetto dei requisiti sostanziali. Pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario, se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tale caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione, se è dimostrato in concreto, o non è controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Cass., SS.UU., sent. 8 settembre 2016, n. 17757).

PROCESSO TRIBUTARIO

Ricorso

Rilevabile d’ufficio la tardività del ricorso originario – Cass., Sez. trib., Ord. 3 settembre 2026, n. 24973

Si contesta la statuizione di inammissibilità del ricorso di prime cure per fatti diversi da quelli nell’appello.
La tardività del ricorso introduttivo per violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a meno che non si sia formato un giudicato interno esplicito.
Nel caso in esame, il giudice di primo grado ha annullato l’avviso di accertamento per nullità della sua notifica, senza affrontare espressamente la questione della tempestività del ricorso.
Non è configurabile un giudicato interno implicito laddove si tratti di questioni fondanti la struttura ed il funzionamento del processo, quali, fra le altre, le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell’azione (Cass., SS.UU., sent. 29 agosto 2025, n. 24172; Cass. sent. 13 settembre 2013, n. 20978; Cass. ord. 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., S.U., sent. 25 marzo 2021, n. 8501).

Sentenza

Motivazione apparente – Cass., Sez. trib., Ord. 30 agosto 2026, n. 24858

Si deduce nullità della sentenza per motivazione apparente, avendo la Corte riconosciuto il regime agevolativo IVA in relazione alle contestate prestazioni di trasporto di persone, senza accertare e motivare la loro sussumibilità nel campo applicativo della norma né specificare il regime agevolativo applicabile.
La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a fare conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232).
Nella specie, la Corte, dopo avere illustrato la modifica normativa ex art. 36 del D.L. n. 50/2022 e avere richiamato la giurisprudenza di Cassazione in materia di esenzione IVA, si è limitata ad affermare che andava riconosciuta la spettanza del regime agevolativo e non ha spiegato se l’accoglimento dell’appello determinava il riconoscimento dell’esenzione o l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% (chiesta in via subordinata).
Le scarne argomentazioni contenute nella sentenza impugnata non permettono di comprendere il percorso argomentativo svolto dal giudice d’appello, che ha ritenuto di riformare la decisione di primo grado, senza nemmeno indicare quale regime agevolativo andava riconosciuto alle prestazioni oggetto di contestazione.
Poiché tali carenze non possono essere certamente integrate dall’interprete in via congetturale, con le più varie, ipotetiche argomentazioni, l’impossibilità di individuare l’effettiva ratio decidendi rende meramente apparente la motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 22232 del 2016 cit.).

Spese

Compensazione – Cass., Sez. trib., Ord. 15 agosto 2026, n. 24655

Un contribuente ritiene errato compensare le spese del giudizio di secondo grado, nonostante l’annullamento dell’atto impositivo, senza addurre gravi ed eccezionali ragioni per giustificare tale statuizione.
Ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (ricalcato – per il processo tributario – dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che in caso di soccombenza reciproca) solo nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, c.p.c.c.p.c. (Cass., Sez. 6-5, 18 febbraio 2020, n. 3977; Sez. 6-Trib., 15 novembre 2022, n. 33510; Sez. Trib., 21 luglio 2023, n. 21956Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31416; Sez. Trib., 28 luglio 2025, n. 21717 e n. 21720; Sez. Trib., 15 giugno 2026, n. 20037).
In tema di spese giudiziali, la compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, sancita dall’art. 92, secondo comma, c.p.c., nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che comprende anche la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove quello del merito si sia limitato a un’enunciazione astratta o, comunque, non puntuale; tuttavia, il sindacato della Cassazione non può giungere fino a misurare gravità ed eccezionalità, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano alle evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata (Cass., Sez. Lav., 7 agosto 2019, n. 21157; Sez. 2, 16 maggio 2022, n. 15495).
Si pone sulla stessa linea la riformulazione dell’art. 15, comma 2, cit., da parte del D.Lgs. n. 220/2023, il quale ha previsto la compensabilità totale o parziale delle spese giudiziali anche quando la parte è risultata vittoriosa in base a documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo in corso di giudizio.

RISCOSSIONE

Notifiche

Notifica via posta a cura del concessionario – Cass., Sez. trib., Ord. 15 luglio 2026, n. 23264

Si discute della validità delle notifiche degli atti prodromici all’intimazione, in assenza di consegna diretta dei pieghi ai destinatari: l’agente postale avrebbe dovuto inviare una seconda raccomandata informativa.
La notifica della cartella esattoriale, eseguita dal concessionario della riscossione con invio diretto di raccomandata A/R ex art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, si perfeziona con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica o di ulteriori adempimenti quali la ricerca di consegnatari preferenzialmente abilitati o l’invio di una successiva raccomandata di avvenuta notifica, applicandosi le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982 (Cass. ord. 31 luglio 2024, n. 21570).
Nella specie, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta con la produzione della relata di notifica e/o avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza, di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. ord. 11 ottobre 2017, n. 23902): sussistevano, pertanto, gli atti interruttivi della prescrizione dei contributi in favore della Cassa forense, il cui termine era, comunque, decennale, ai sensi dell’art. 66 della legge n. 247/2012.

Ruolo

Istanza di sospensione del ruolo: ipotesi tipizzate – Cass., Sez. trib., Ord. 3 luglio 2026, n. 22668

Secondo una società, l’eccepita intervenuta caducazione ex lege del ruolo portato dalla cartella non era un rilievo inammissibile, trattandosi di fatto sopravvenuto alla notifica del ricorso di primo grado e rilevato tempestivamente nelle controdeduzioni in appello. L’istanza di annullamento non aveva avuto riscontro.
Con l’art. 1, commi 537542, della legge n. 228/2012, il legislatore ha cristallizzato una prassi già esistente (direttiva Equitalia n. 10 del 6 maggio 2010direttiva Equitalia n. 10 del 6 maggio 2010), con l’obiettivo di migliorare la relazione con i debitori, che hanno subito iscrizioni a ruolo e quindi con l’esigenza di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo (Cass. 5 novembre 2019, n. 28354).
La facoltà di presentare istanza di sospensione è finalizzata a ottenere l’annullamento d’ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l’obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell’azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione. Sono, tuttavia, idonee a tale scopo solo le ipotesi di sospensione tipizzate all’art. 1, comma 538, lett. f), della legge n. 228/2012, in quanto riferibili all’ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell’agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze, al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie (Cass. 23 aprile 2024, n. 10939).
Di conseguenza, non ogni e qualsivoglia istanza presentata evocando l’art. 1, comma 538, della legge n. 228/2012, può determinare, nei casi previsti dal comma 540, l’annullamento delle partite, essendo necessario, per la produzione di tale effetto che ricorra una delle ipotesi tipizzate dal comma 538.
Nella specie, il giudice non ha verificato la ricorrenza di una delle ipotesi stabilite nella norma né la presenza di un’inerzia qualificata ai sensi dell’art. 1, comma 540, della legge n. 228/2012.

SANZIONI

Doganali

L’Ufficio non deve accertare l’intento fraudolento – Cass., Sez. trib., Ord. 6 agosto 2026, n. 24498

Una società sostiene la propria non assoggettabilità a sanzione amministrativa, tenuto conto della sua buona fede, che si presume, e più in generale della condotta conforme a legge serbata in concreto. Tale presunzione non è stata superata dall’Agenzia delle dogane, che ha violato gli obblighi di correttezza e buona fede.
In tema di sanzioni per violazioni di norme doganali, ex art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, occorre che l’azione o l’omissione siano volontarie, ossia compiute con coscienza e volontà e colpevoli, ossia compiute con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l’onere di prova dell’assenza di colpa, in virtù della presunzione ex art. 3 della legge n. 689/1981, sicché va esclusa la rilevabilità d’ufficio di una presunta carenza dell’elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa (Cass., Sez. V, 3 agosto 2012, n 14030).
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell’esclusione della responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ex art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, la prova dell’assenza assoluta di colpa, occorrendo a tale fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole e non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza, senza che al riguardo sia ipotizzabile alcuna rilevabilità d’ufficio (Cass. ord. 19 maggio 2026, n. 14919sent. 30 gennaio 2020, n. 2139ord. 15 maggio 2019, n. 12901).
In materia di sanzioni doganali, la colpa, anche solo per mera negligenza e comunque presunta, è sufficiente per l’ascrizione soggettiva dell’illecito tributario all’autore, che, per esimersi da responsabilità, ha l’onere di dimostrare il proprio difetto assoluto di colpa in ragione dell’adozione, secondo i canoni della diligenza professionale qualificata, di tutti gli accertamenti necessari – previe, se del caso, opportune verifiche (pure sostanziali), ancorché nei limiti della ragionevolezza – per evitare di commettere, o comunque di incorrere nell’illecito (Cass. ord. 21 dicembre 2024, n. 33839).

TRIBUTI LOCALI

TARI

Produzione di rifiuti di imballaggi terziari – Cass., Sez. trib., Sent. 31 luglio 2026, n. 24326

Ai fini della detassazione della superficie ove si producevano rifiuti di imballaggi terziari, si ritiene che per tali debbano intendersi tutte le confezioni funzionali a garantire il corretto trasporto e manipolazione (funzione) di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli (quantità).
Le superfici produttive di imballaggi terziari non erano state considerate a fini impositivi e nell’area di vendita del supermercato si producevano rifiuti di imballaggi secondari.
Rimane, allora, del tutto evidente che, sotto il velo della censura di violazione di legge, la ricorrente sollecita un riesame degli accertamenti in fatto riconducibili alla gravata sentenza, per di più sulla base di un presupposto (l’illegittima esclusione della produzione di rifiuti terziari nelle aree di vendita) che ha formato oggetto di specifico accertamento in ordine alla tipologia dei rifiuti (ivi) prodotti; riesame che, per l’appunto, non è consentito in sede di legittimità se non sotto il profilo del difetto di motivazione che presuppone – piuttosto che la riproposizione di argomenti e deduzioni probatori – l’esposizione dei fatti specifici il cui esame sia stato omesso e la loro connotazione di decisività.
Lo stabilire se determinati locali di uno stesso edificio, benché destinati ad uffici, depositi, mostre ecc. e non propriamente all’attività produttiva, siano parimenti idonei a produrre rifiuti speciali, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26725; Cass. 11 agosto 2004, n. 15517; Cass. 17 febbraio 1996, n. 1242).
E ad analoghi approdi interpretativi (Cass., 6 luglio 2022, n. 21335; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979Cass., 22 settembre 2017, n. 22130) è, poi, pervenuta la Corte quanto alla TARI (art. 1, commi 641ss., della legge n. 147/2013), seppure connotandosi la relativa disciplina di una diversa determinazione della non imponibilità delle aree di produzione di rifiuti speciali, ove, dunque, rileva che detta produzione risulti in via continuativa e prevalente (art. 1, comma 649).

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