RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 20 FEBBRAIO 2026
ACCERTAMENTO
Accessi, ispezioni e verifiche
Limite di durata delle verifiche – Cass., Sez. trib., Sent. 26 gennaio 2026, n. 1749
Si sostiene che il superamento del limite massimo di durata previsto per le verifiche fiscali comporti l’invalidità dell’avviso di accertamento e che il computo dei giorni di effettiva presenza dei verificatori presso la sede del contribuente riguarderebbe solo i contribuenti minori.
Posto che l’art. 12, comma 5, della legge n. 212/2000, nel fissare per i verificatori il termine di permanenza presso la sede del contribuente si riferisce ai soli giorni di effettiva attività lavorativa ivi svolta (Cass. sent. 12 maggio 2017, n. 11878), senza distinzione in base al tipo di contribuente, comunque la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’A.F. presso la sede del contribuente, previsto da tale norma, non determina la sopravvenuta carenza del potere di accertamento ispettivo né l’invalidità degli atti compiuti o l’inutilizzabilità delle prove raccolte, dato che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta è razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (Cass. ord. 1° marzo 2022, n. 6779; 14 aprile 2022 n. 12325; sent. 27 gennaio 2017, n. 2055).
Non sussiste, pertanto, l’invalidità dell’avviso di accertamento.
Responsabilità solidale
Associazioni sportive dilettantistiche – Cass., Sez. trib., Ord. 22 gennaio 2026, n. 1443
Si discute se la responsabilità solidale per presunte violazioni tributarie contestate a una ASD sia desumibile solo dalla qualifica formale rivestita al momento dell’accertamento o se debba essere specificamente provata la concreta gestione posta in essere in favore dell’ente.
I rapporti dell’associazione di carattere privatistico e contrattuale e le obbligazioni tributarie devono essere tenuti distinti. Nel primo caso, la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’associazione è legata non solo alla titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma anche all’attività negoziale concretamente svolta ex art. 38 c.c. Così, chi agisce in giudizio per fare valere tale responsabilità deve dimostrare l’effettiva attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione. Nel secondo caso, ossia in ambito tributario, per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale, ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie, quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, ha diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura (Cass. 20 gennaio 2023, n. 1793).
Termini
Compensazione di perdite – Cass., Sez. trib., Sent. 26 gennaio 2026, n. 1749
Si eccepisce decorso del termine di decadenza quinquennale ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto le perdite utilizzate in compensazione si erano verificate fino al 2006, mentre l’avviso era notificato nel 2012.
Nella specie, ciò che rileva per il decorso del termine decadenziale di esercizio del potere di accertamento da parte dell’A.F. è il periodo d’imposta in cui le perdite sono state compensate ed è, quindi sorta, la pretesa fiscale. Per converso, nessun rilievo può assumere l’anno d’imposta in cui le perdite si sono verificate, non essendo in questa sede in contestazione le perdite, ma la loro utilizzazione (Cass. 27 luglio 2023, n. 22779).
AGEVOLAZIONI
Detassazione degli investimenti
Gerarchia delle fonti normative – Cass., Sez. trib., Sent. 4 gennaio 2026, n. 221
Una società eccepisce di avere applicato, per determinare il sovraccosto ambientale, l’unico metodo di conteggio elaborato da enti pubblici in Italia (dalla Regione), che rispecchiava le norme UE di riferimento.
Le delibere di giunte regionali, pur potendo offrire modelli di calcolo, non costituiscono una fonte normativa in materia fiscale né possono derogare alle fonti nazionali e comunitarie o condizionare l’interpretazione di queste ultime in maniera vincolante e comunque hanno un’efficacia circoscritta al contesto regionale di riferimento (Cass. 28 luglio 2023, n. 23054). Tale metodologia non è vincolante per l’interprete e deve comunque cedere il passo alla corretta applicazione delle fonti normative primarie e comunitarie.
CATASTO
Classamento di unità immobiliari urbane
Rendita catastale attribuita con metodo comparativo – Cass., Sez. trib., Ord. 5 febbraio 2026, n. 2559
Il criterio di valorizzazione adottato, cioè il metodo comparativo, sarebbe illegittimo per gli immobili classificati in categoria D. L’Agenzia ritiene che la rendita sia stata correttamente determinata con stima diretta, per la quale le istruzioni catastali ammettono anche il procedimento indiretto senza sopralluogo.
Nelle categorie catastali del gruppo D rientrano immobili a destinazione speciale, cioè costruiti per specifiche esigenze produttive, industriali o commerciali e non adattabili ad altri usi senza radicali trasformazioni.
In tema di classamento, l’attribuzione di rendita alle unità immobiliari costituite da opifici e più in generale ai fabbricati a destinazione speciale e particolare di cui all’art. 28 della legge n. 1231/1936, deve avvenire, come previsto anche dall’art. 37 del D.P.R. n. 917/1986 ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, mediante stima diretta, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, che non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, integrando solo uno strumento conoscitivo del quale l’A.F. può, ove necessario, avvalersi, ferma la possibilità di compiere le relative valutazioni in forza delle risultanze documentali a disposizione (Cass. 23 maggio 2018, n. 12743; Cass. 7 marzo 2019, n. 6633; Cass. 27 marzo 2019, n. 8529).
IMPOSTE SOSTITUTIVE
Operazioni straordinarie
L’opzione si esercita al versamento della prima rata – Cass., Sez. trib., Sent. 13 febbraio 2026, n. 3259
La questione concerne la decadenza dall’opzione per l’affrancamento, con imposta sostitutiva, dei maggiori valori emersi in sede di conferimento d’azienda. La società contesta che il perfezionamento dell’opzione sia stato subordinato al pagamento tempestivo della prima rata, senza possibilità di ravvedimento operoso.
In tema di imposta sostitutiva ex art. 176, comma 2-ter, del TUIR, il tardivo pagamento della prima rata comporta la decadenza dall’opzione, senza che possa applicarsi, riguardo al tardivo versamento, il ravvedimento operoso, non essendosi perfezionata la fattispecie secondo le modalità e i tempi previsti dall’art. 1, comma 4, del D.M. n. 188/2008, a cui rimanda l’art. 1, comma 47, della legge n. 244/2007, per l’adozione delle disposizioni attuative per l’esercizio e gli effetti dell’opzione.
Il conferitario assume il costo storico delle immobilizzazioni e il relativo fondo di ammortamento, quale risulta dal bilancio dell’esercizio anteriore al conferimento, e deve effettuare gli ammortamenti per l’intero periodo, secondo il piano del conferente, mentre il conferente non può effettuare gli ammortamenti per il periodo di esercizio anteriore al conferimento né può dedurli (Cass. sent. 31 dicembre 2019, n. 34750).
L’affrancamento avviene con il versamento in sede di dichiarazione dei redditi di un’imposta, sostitutiva di imposte sui redditi e IRAP, da applicare al valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all’azienda conferita. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione. L’importo dell’imposta sostitutiva va versato con le modalità e i tempi previsti dall’art. 1 del D.M. n. 188/2008. L’omesso o insufficiente versamento delle rate successive alla prima non implica il venire meno dell’efficacia dell’opzione, ma comporta l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, in quanto il puntuale e congruo versamento della prima rata è sufficiente a perfezionare l’esercizio dell’opzione per la disciplina dell’imposta sostitutiva (circolare 25 settembre 2008, n. 57/E).
IVA
Detrazione
Violazioni commesse in regime di reverse charge – Cass., Sez. trib., Ord. 2 febbraio 2026, n. 2144
Un commerciante al dettaglio via internet assume che, a fronte del debito IVA contestato, non gli è stato riconosciuto il diritto di detrazione; l’omessa annotazione di fatture nei registri sarebbe irregolarità formale.
In tema di inversione contabile (o “reverse charge”), la violazione consistente nel trattare l’operazione come se fosse fuori campo IVA, con omissione dell’autofattura e delle registrazioni e dichiarazioni, non costituisce violazione meramente formale, poiché, determinando un “vulnus” all’azione di controllo, impedisce all’A.F. di verificare l’applicazione del regime dell’inversione contabile, esclude il tempestivo assolvimento dell’imposta e incide sui tempi di esercizio della detrazione (Cass. sent. 20 gennaio 2022, n. 1690).
L’inversione contabile rappresenta un meccanismo di assolvimento dell’imposta che non incide sulla struttura del tributo, poiché le operazioni restano imponibili. L’adempimento richiesto al cessionario o committente non è formale, ma è condizione essenziale per garantire il corretto funzionamento del sistema: occorre integrare la fattura ricevuta, annotarla nei registri IVA e dichiarare l’operazione. L’omissione di tali obblighi non è una semplice irregolarità, poiché produce effetti sostanziali.
La violazione incide anche sul diritto alla detrazione. Sebbene la mancata osservanza degli obblighi formali non precluda l’insorgenza del diritto, purché sussistano i requisiti sostanziali, il suo esercizio è subordinato al rispetto delle formalità e dei termini stabiliti dalla normativa nazionale. L’omissione o il ritardo comportano la decadenza dal diritto in parola (Cass. 15 luglio 2015, n. 14767; Cass. 3 marzo 2017, n. 2401; Cass. 27 settembre 2018, n. 23283; Cass. 30 luglio 2020, n. 16367; Cass. 9 aprile 2021, n. 9394).
Né vi è ragione di distinguere tra operazioni soggette a reverse charge e operazioni ordinarie.
PROCESSO TRIBUTARIO
Giudizio di cassazione
Decisione accelerata e istanza di decisione – Cass., Sez. trib., Ord. 8 febbraio 2026, n. 2815
Con proposta di definizione accelerata del ricorso sono rilevate la tardività e l’inammissibilità del ricorso per cassazione in un procedimento in cui la controparte, costituita con controricorso, non ha proposto ricorso incidentale, ma ha formulato istanza di decisione del ricorso, chiedendo di dichiararne l’inammissibilità.
In tema di definizione accelerata dei ricorsi ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è inammissibile, per difetto di interesse, l’istanza di decisione avanzata ai sensi dell’ultimo comma della citata disposizione dal controricorrente che non abbia proposto ricorso incidentale e non sia rimasto soccombente rispetto ad esso.
Solo il ricorrente, principale o incidentale che sia, può chiedere la decisione della causa, essendo l’unico ad avervi interesse. Interesse che non può ravvisarsi in capo al controricorrente che non sia anche ricorrente incidentale (e soccombente rispetto al proprio ricorso incidentale), residuando in capo a quest’ultimo la sola possibilità di avanzare istanza per la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Per la sussistenza dell’interesse a impugnare un provvedimento giudiziale, nel cui ambito si inscrive l’istanza di decisione della causa ex art. 380-bis, secondo comma, c.p.c., rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, riferibile all’eventuale pregiudizio che la parte ricorrente potrebbe subire dal consolidarsi della proposta di inammissibilità, improponibilità o manifesta infondatezza del ricorso originariamente proposto e della sua idoneità a formare il giudicato sulla sentenza d’appello e, corrispondentemente, all’utilità concreta che, in quanto diretta all’eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall’eventuale definitività della proposta ex art. 380-bis c.p.c. (Cass. ord. 6 aprile 2025, n. 9062). Analogo interesse non può vantare la parte solo controricorrente in un giudizio di legittimità definito ex art. 380-bis c.p.c., neppure ai fini della richiesta di condanna alle spese (Cass., Sez. U, ord. 27 dicembre 2023, n. 36069).
La mancata proposizione di una valida istanza di decisione del ricorso, proposta dalla giusta parte, fa maturare i presupposti per la dichiarazione di estinzione del processo.
Impugnazioni
Cumulo di sospensione straordinaria e feriale – Cass., Sez. trib., Ord. 13 febbraio 2026, n. 3210
L’Agenzia deduce che il periodo di sospensione feriale operava con riferimento al termine naturale di impugnazione, e non (anche) al periodo di sospensione ex D.L. n. 119/2018.
Nel computo dei termini di impugnazione, la sospensione straordinaria ex art. 6, c. 11, del D.L. n. 119/2018, comporta il cumulo del termine ex art. 327 c.p.c., ove lo stesso scada – compresa la sospensione feriale ex art. 1 della legge n. 742/1969 – tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, con quello di 9 mesi previsto dalla citata norma, non essendovi in tale caso sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi di sospensione.
L’art. 6, comma 11, del D.L. n. 119/2018, prevede la sospensione per 9 mesi del termine di impugnazione in base alla mera proponibilità da parte del contribuente della domanda di definizione agevolata nelle liti attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi a oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
La cumulabilità di tale sospensione straordinaria con quella dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dall’art. 1 della legge n. 742/1969, è esclusa, ma solo nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi (Cass., Sez. 6, 15 ottobre 2021, n. 28398; Cass., Sez. 6-5, 29 marzo 2021, n. 8681; Cass., Sez. 5, 29 maggio 2020, n. 10252; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8581; Sez. 5, 12 maggio 2021, n. 12488).
Anche la circolare 1 aprile 2019, n. 6/E, prevede (par. 9) che la durata della sospensione resta pari a 9 mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini.
Nella specie, tenendo conto del termine lungo (6 mesi) di impugnazione (art. 327, primo comma, c.p.c.), con la maggiorazione della sospensione feriale (31 giorni) per il 2018, l’appello avverso la sentenza di primo grado depositata il 27 luglio 2018 doveva essere proposto entro il 27 febbraio 2019. L’aggiunta dei 9 mesi di sospensione straordinaria ha fatto slittare la scadenza del termine al 27 novembre 2019, termine che non sarebbe stato ulteriormente prorogabile in ragione del periodo di sospensione feriale (31 giorni) per il 2019, a causa della parziale sovrapposizione con i 9 mesi di sospensione stabilita in via straordinaria.
Spese
Determinazione delle spese secondo i valori medi – Cass., Sez. I, Ord. 21 gennaio 2026, n. 1358
Si lamenta l’omessa motivazione in relazione alla scelta di discostarsi dai valori medi di cui alle tariffe professionali in ordine alle spese liquidate.
Nella liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55/2014, non ha fondamento normativo l’assunto secondo cui vi sarebbe un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, nell’esercizio di un potere discrezionale non soggetto a controllo di legittimità (Cass. 5 maggio 2022, n. 14198; 7 gennaio 2021, n. 89).
Un’apposita motivazione è doverosa solo quando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.
PROFESSIONI
Responsabilità del professionista
Controlli su deduzioni e detrazioni in dichiarazione – Cass., Sez. III, Ord. 13 febbraio 2026, n. 3215
Si invoca la responsabilità del commercialista che, in fase di redazione della dichiarazione dei redditi, ha omesso di verificare i requisiti per usufruire delle detrazioni fiscali conseguenti a interventi edilizi post sisma.
Il professionista incaricato della predisposizione della dichiarazione dei redditi per conto del proprio cliente, in base alla diligenza richiesta dall’art. 1176, secondo comma, c.c., è tenuto al controllo circa la sussistenza dei presupposti di legge per l’inserimento dei relativi dati. Con particolare riferimento alle deduzioni fiscali, egli è tenuto alla verifica dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti necessari affinché le stesse siano spettanti e possano, quindi, legittimamente concorrere alla riduzione del carico fiscale, senza pericolo di incorrere nella sanzione fiscale e in modo da consentire al contribuente di ottenere il trattamento fiscale migliore, il tutto sulla base della migliore scienza ed esperienza di un professionista della fiscalità.
Con riguardo alla diligenza del commercialista necessaria in caso di predisposizione della dichiarazione dei redditi, configura violazione di tale dovere ex art. 1176, secondo comma, c.c., il fatto di appostare costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione.
Il commercialista non può essere tenuto a vigilare la tenuta regolare della contabilità, se a ciò non preposto, e, quindi, non può rientrare nella sua diligenza porre in discussione l’eventuale effettuazione o irregolarità dei documenti presentatigli rispetto al reale; viceversa egli – incaricato di redigere una dichiarazione in cui gli si chiede di dedurre determinate spese in base a una specifica normativa – non può esimersi dal verificare che gli adempimenti previsti siano stati posti in essere e, ciononostante, dedurre le spese stesse.
Circa la regolarità delle pratiche necessarie per ottenere determinate detrazioni, in assenza di prova del conferimento di un corrispondente incarico a un professionista, il relativo controllo compete di norma al cliente interessato a quelle detrazioni, ma la contraddizione rispetto all’assetto normativo della responsabilità professionale sta nella riconducibilità del danno rispetto all’attività a valle, propria della predisposizione della dichiarazione dei redditi, e nella specie tale incarico (di verifica a valle) era stato conferito proprio al commercialista, che doveva inserire le detrazioni nella dichiarazione in base alle vigenti disposizioni fiscali.
SETTORI E REGIMI SPECIALI
Associazioni sportive
Deducibilità di sponsorizzazioni a favore di ASD – Cass., Sez. trib., Ord. 5 febbraio 2026, n. 2567
Si discute della certezza ed effettività di costi per sponsorizzazione di ASD, ai fini della relativa deducibilità.
La CTR ha escluso la deducibilità dei costi asseritamente sostenuti per la sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche, non solo in ragione della loro ritenuta antieconomicità, ma anche, e prima ancora, per il ravvisato difetto di documentazione comprovante l’effettivo sostenimento di tali costi.
La norma di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 – abrogata dall’art. 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2021, ma applicabile ratione temporis al caso in esame – costituisce disposizione speciale che deroga al regime generale previsto dall’art. 109 del TUIR. Essa, infatti, stabilisce una presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, che riguarda sia l’inerenza, sia la congruità dei relativi costi e non può essere rimessa in discussione dall’A.F. in base a una pretesa valutazione di antieconomicità (Cass. ord. 27 luglio 2021, n. 21452; Cass. ord. 21 febbraio 2023, n. 4612; Cass. ord. 26 luglio 2024, n. 20900; Cass. ord. 4 gennaio 2025, n. 96).
La deducibilità dei costi, quali componenti negativi del reddito d’impresa è ammessa solo ove gli stessi soddisfino, fra gli altri, il requisito di certezza (Cass. ord. 23 marzo 2025, n. 7718; Cass. ord. 22 dicembre 2017, n. 30799); non è a tale fine sufficiente la contabilizzazione della spesa da parte dell’imprenditore, essendo anche richiesta l’esistenza di documentazione di supporto da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione della spesa medesima (Cass. sent. 24 giugno 2024, n. 17393; Cass. ord. 31 luglio 2025, n. 22156).
TRIBUTI LOCALI
TARI
Prescrizione e decadenza negli accertamenti TARI – Cass., Sez. trib., Ord. 26 gennaio 2026, n. 1781
Un Comune sostiene che il termine di notifica, a pena di decadenza, dell’avviso di accertamento per infedele dichiarazione relativa alla TARI non fosse ancora scaduto.
Nel caso in cui il Comune proceda ad accertamento, si applica l’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali, circa i tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata A/R, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (Cass. ord. 24 ottobre 2024, n. 27635).
Nell’ordinamento tributario, la decadenza si riferisce all’esercizio del potere impositivo, mentre la prescrizione può operare in sede di recupero del tributo solo dopo il tempestivo esercizio della pretesa impositiva e il definitivo accertamento del diritto al prelievo. L’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, disciplinante i tempi di esercizio della potestà impositiva con l’emissione, tra l’altro, di avvisi di accertamento è, quindi, norma che attiene alla decadenza e non alla prescrizione (Cass. ord. 19 maggio 2022, n. 16229).
Circa la prescrizione del credito relativo ai tributi locali, la norma di riferimento è l’art. 2948 c.c., secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve di 5 anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (Cass. ord. 3 luglio 2020, n. 13683; Cass. ord. 11 luglio 2022, n. 21810).
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