4° Contenuto riservato: Rassegna di Giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 639

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 20 MARZO 2026

APPALTO

Licenziamento

La genuinità dell’appalto e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato – Cass., Sez. Lav., ord. 26 febbraio 2026, n. 4399

Il Fatto

Un lavoratore adiva l’autorità giudiziaria chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con una società, deducendo che i contratti di appalto intercorsi tra quest’ultima e le cooperative presso cui era formalmente assunto fossero fittizi.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda ordinando la ricostituzione del rapporto e la condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

In tema di appalto non genuino, la corte ribadisce che le vicende relative alla gestione formale del rapporto, incluso il licenziamento intimato dall’appaltatore fittizio, non incidono sul rapporto di lavoro sostanziale instaurato con l’effettivo utilizzatore.

La corte conferma poi l’esclusione  del  licenziamento dagli atti di gestione del rapporto che potrebbero gravare sul datore di lavoro formale, in virtù della ratio di tutela del lavoratore coinvolto in fenomeni interpositori irregolari.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

BUONI PASTO

Orario full-time

L’operatività del principio di non contestazione sulle presenze del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 26 febbraio 2026, n. 4328

Il Fatto

Un lavoratore, dopo aver ottenuto in un precedente giudizio l’accertamento dell’illegittimità dell’appalto presso cui era impiegato, agiva per ottenere il pagamento dei buoni pasto maturati e non percepiti durante l’intero periodo di servizio.

La Corte d’Appello accoglieva la domanda, rilevando che le buste paga prodotte dal lavoratore indicavano con precisione i giorni di effettiva presenza e l’orario full time.

La società ricorreva per cassazione contestando l’applicazione del principio di non contestazione e la natura delle somme riconosciute.

Il Diritto 

La corte osserva che, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., la mancata contestazione specifica di fatti allegati dalla controparte esonera quest’ultima dall’onere della prova. L’apprezzamento circa l’esistenza di una non contestazione spetta al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione apparente o manifestamente illogica, circostanze non ricorrenti nel caso di specie. Per quanto riguarda il diritto ai buoni pasto, la corte conferma che l’accertamento del numero di giornate di servizio effettivo e dell’osservanza di un orario con pausa pranzo costituisce una valutazione di fatto incensurabile, se correttamente motivata sulla base dei documenti contabili (buste paga) prodotti.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

CESSIONE RAMO D’AZIENDA

Retribuzione

Gli effetti della messa in mora e diritto alla retribuzione in caso di cessione di ramo d’azienda illegittima – Cass., Sez. Lav., ord. 12 febbraio 2026, n. 3147

Il Fatto

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, condannava una società a corrispondere a un lavoratore le retribuzioni maturate dalla data dell’illegittima cessione del ramo d’azienda fino al ripristino effettivo del rapporto. La decisione si fondava sul principio secondo cui, una volta accertata la nullità della cessione, il rapporto con il cedente rimane in vita e l’offerta della prestazione lavorativa tramite messa in mora equipara la disponibilità del dipendente all’utilizzazione effettiva. La società ricorreva per cassazione sostenendo che la messa in mora non potesse essere anteriore alla sentenza di accertamento della nullità e che il lavoratore, essendo impegnato presso il cessionario, non avrebbe potuto validamente offrire le proprie energie lavorative al cedente.

La società ricorreva nuovamente per cassazione.

Il Diritto 

La corte ribadisce che l’accertamento della nullità della cessione del contratto ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che gli effetti della messa in mora non devono necessariamente seguire la sentenza dichiarativa, ma possono risalire al momento dell’offerta della prestazione. Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro cedente di ricevere la prestazione, dopo la diffida del lavoratore, determina la mora accipiendi; pertanto, il datore è tenuto a corrispondere la retribuzione ordinaria, la quale non può essere ridotta deducendo quanto percepito dal lavoratore presso il cessionario, trattandosi di rapporti distinti e di una prestazione resa in favore di un terzo equiparabile a un qualsivoglia altro datore.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

ELENCHI AGRICOLI

Disconoscimento giornate

La decorrenza della decadenza in caso di notifica telematica – Cass., Sez. Lav., ord. 27 febbraio 2026, n. 4427

Il Fatto

Una lavoratrice agricola impugnava il provvedimento con cui l’INPS aveva disconosciuto il suo rapporto di lavoro, cancellandola dai relativi elenchi nominativi.

 Sia il Tribunale che la Corte d’Appello dichiaravano la domanda inammissibile per intervenuta decadenza, essendo il ricorso stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione telematica del provvedimento sul sito dell’istituto.

La lavoratrice ricorreva per cassazione

Il Diritto 

La corte osserva che l’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, introducendo la notifica dei disconoscimenti mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell’INPS, non viola il principio di irretroattività. Tale norma regola infatti la forma e le modalità di comunicazione dell’atto e si applica a tutti i provvedimenti e agli elenchi di variazione pubblicati dopo la sua entrata in vigore, a prescindere dal fatto che riguardino annualità lavorative precedenti. La pubblicazione telematica costituisce una forma di pubblicità idonea a garantire la conoscibilità del provvedimento e a far decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione, come già confermato dalla giurisprudenza costituzionale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

FERIE

Retribuzione

La determinazione della retribuzione feriale e la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 20 febbraio 2026, n. 3866

Il Fatto

Alcuni lavoratori, adivano il Tribunale per ottenere l’inclusione nella retribuzione dovuta durante le ferie di varie indennità collegate alla loro attività professionale.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda,. La società datrice di lavoro ricorreva per cassazione, contestando sia la computabilità di tali voci, sia il regime della prescrizione applicato ai crediti.

Il Diritto 

La corte osserva che, secondo l’interpretazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE fornita dalla Corte di Giustizia UE, durante le ferie deve essere mantenuta la retribuzione ordinaria per evitare che una diminuzione del compenso dissuada il lavoratore dal fruire del riposo. Devono quindi essere inclusi nel calcolo tutti gli elementi pecuniari che presentano un nesso intrinseco con l’esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore, comprese le indennità corrisposte in modo costante e obbligatorio.

Quanto alla prescrizione, la corte ribadisce che, a seguito delle riforme del 2012 e del 2015 che hanno modificato il regime di stabilità del rapporto di lavoro, il termine prescrizionale per i crediti retributivi decorre solo dalla cessazione del rapporto stesso.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LICENZIAMENTO

Proporzionalità

La valutazione della gravità dell’infrazione e il giudizio di proporzionalità del licenziamento – Cass., Sez. Lav., ord. 12 febbraio 2026 n. 3146

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato a seguito di una telefonata dal contenuto offensivo rivolta alla responsabile delle risorse umane.

La Corte d’Appello, pur riconoscendo il rilievo disciplinare del fatto, escludeva la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, condannando la società al pagamento di un’indennità risarcitoria.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che il giudizio sulla gravità delle infrazioni e sulla proporzionalità della sanzione espulsiva costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Le nozioni di giusta causa e giustificato motivo soggettivo sono clausole elastiche che richiedono un’integrazione da parte del giudice sulla base di parametri concreti: l’intensità dell’elemento intenzionale, la natura delle mansioni, l’assenza di precedenti sanzioni e le previsioni della contrattazione collettiva. Nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente applicato tali principi, valutando che il comportamento, pur oggettivamente offensivo, non fosse tale da rompere irrimediabilmente il vincolo fiduciario o pregiudicare la futura correttezza dell’adempimento.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Contestazione degli addebiti

Il principio di immutabilità della contestazione tra procedimento penale e disciplinare – Cass., Sez. Lav., sent. 2 marzo 2026, n. 4684

Il Fatto

Un dirigente veniva licenziato senza preavviso a seguito di una vicenda penale legata a condotte illecite commesse da altri soggetti presso l’Ufficio da lui diretto.

Il Tribunale annullava il licenziamento ravvisando una diversità tra i fatti contestati inizialmente e quelli posti a base della sanzione. La Corte d’Appello, invece, confermava la legittimità del recesso, ritenendo che il silenzio serbato dal dirigente fosse equivalente all’inerzia e alla mancata vigilanza originariamente contestate.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che la contestazione disciplinare ha lo scopo di consentire la difesa del lavoratore e deve riguardare i fatti nella loro materialità, senza schemi rigidi. Nel caso di specie, la condotta omissiva di mancato controllo e il silenzio consapevole sulle manovre illecite dei colleghi costituiscono il medesimo fatto storico.. L’omissione di ogni controllo e la violazione dei doveri di lealtà e fedeltà sono state correttamente ritenute idonee a recidere il vincolo fiduciario, giustificando la sanzione espulsiva indipendentemente dall’esito del processo penale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

RISOLUZIONE CONSENSUALE

Risarcimento

Illegittimità dell’omissione informativa del dipendente sulle condizioni dell’incentivo all’esodo – Cass., Sez. Lav., ord. 12 febbraio 2026, n. 3125

Il Fatto

Un datore di lavoro adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni, pari all’incentivo all’esodo corrisposto a un dirigente in sede di risoluzione consensuale del rapporto. L’istituto sosteneva che il lavoratore avesse taciuto l’esistenza di un procedimento penale a suo carico per fatti legati al servizio, violando gli obblighi informativi previsti dal contratto collettivo. Secondo la banca, tale omissione avrebbe carpito con dolo il consenso all’erogazione del beneficio economico, che non sarebbe stato concesso se la situazione fosse stata nota.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che l’accordo rientrasse in una ristrutturazione aziendale più ampia e che l’informazione non fosse determinante per la cessazione del rapporto.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte rileva che l’omessa comunicazione della pendenza di un processo penale, in violazione degli obblighi posti dal Ccnl applicabile, configura una fattispecie di dolo incidente ex art. 1440 c.c. A differenza del dolo determinante, che rende nullo l’intero contratto, il dolo incidente non inficia la validità dell’atto (la cessazione del rapporto resta ferma), ma ne altera le condizioni economiche. In presenza di un raggiro su elementi non trascurabili, si presume che senza la condotta illecita le clausole contrattuali sarebbero state diverse e più favorevoli per la parte raggirata. Nel caso di specie, il comportamento del dirigente ha alterato la determinazione dell’incentivo economico, dando diritto alla banca al risarcimento del danno commisurato alla somma indebitamente pattuita.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

SOMMINISTRAZIONE

Nullità

L’illegittimità della somministrazione reiterata per violazione del principio di temporaneità – Cass., Sez. Lav., ord. 20 febbraio 2026, n. 3864

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, presso la quale aveva prestato attività per circa ventitré mesi tramite diversi contratti di somministrazione.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che l’utilizzo prolungato del lavoratore senza ragioni oggettive costituisse una deviazione dallo schema tipico del lavoro interinale.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte rileva che, sebbene manchi un esplicito divieto di reiterazione dei contratti di somministrazione con il medesimo lavoratore, la vicenda può essere valutata come fraudolenta ex art. 1344 c.c. qualora diventi il mezzo per eludere la regola della temporaneità che connota l’istituto. La finalità elusiva può essere desunta dalla durata prolungata dell’utilizzazione, indipendentemente dal rispetto dei limiti previsti per i singoli contratti. La natura temporanea della prestazione è infatti un requisito necessario, in conformità con il diritto dell’Unione Europea.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

TRASFERIMENTO

Appalto

Legittimità del trasferimento per incompatibilità aziendale e nozione di unità produttiva – Cass., Sez. Lav., ord. 25 febbraio 2026, n. 4198

Il Fatto

Una lavoratrice, adiva il Tribunale impugnando il trasferimento presso la sede della propria datrice di lavoro situata nel medesimo comune di quella della committente dove operava.

La Corte d’Appello annullava il provvedimento ritenendo che, trattandosi di un mutamento definitivo della sede, fosse necessario provare le ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c., ragioni non ravvisate stante l’assenza di una clausola di gradimento formale nel contratto di appalto.

La società datrice ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte chiarisce che il trasferimento regolato dall’art. 2103 c.c. si configura solo quando il lavoratore viene spostato da un’unità produttiva a un’altra, intendendosi per tale un’articolazione aziendale dotata di autonomia tecnica e amministrativa. Un semplice spostamento geografico tra sedi vicine o strumentali non integra necessariamente un trasferimento se avviene all’interno della medesima unità. Inoltre, la corte afferma che l’incompatibilità ambientale, inclusa la revoca del gradimento da parte del committente di un appalto, costituisce una legittima ragione organizzativa che giustifica lo spostamento del lavoratore. Tale scelta imprenditoriale è insindacabile nel merito dal giudice, essendo sufficiente che rappresenti una soluzione ragionevole per evitare disfunzioni o la risoluzione del rapporto.

La corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza.

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