RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 23 GENNAIO 2026
ACCERTAMENTO
Analitico-induttivo
Prova dell’antieconomicità – Cass., Sez. trib., Ord. 18 novembre 2025, n. 30418
Circa un avviso di accertamento emesso con metodo analitico-induttivo, con presupposto l’antieconomicità della gestione, considerate le rilevanti perdite dichiarate, l’Agenzia ritiene che la CTR non abbia tenuto conto di una serie di elementi da lei evidenziati e censura la valenza probatoria di quelli forniti dalla parte.
L’accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l’Ufficio rettifica i singoli componenti reddituali, è consentito, ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata; quindi, è legittimo l’accertamento su base presuntiva e il giudice di merito, per potere annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Cass. sent. 5 ottobre 2007, n. 20857; Cass. sent. 7 aprile 2017, n. 9084).
Nella specie, la CTR non ha negato la possibilità che l’Agenzia ricorresse, in base al dato della ritenuta condotta antieconomica, all’accertamento analitico-induttivo, ma ha esaminato e ritenuto idonee le prove introdotte dal contribuente, volte a giustificare l’esistenza delle perdite poste a base della condotta antieconomica, elementi fattuali che il ricorso chiede di rivalutare, unitamente a quelli dedotti dall’Ufficio.
Contraddittorio
Invito a comparire – Cass., Sez. trib., Ord. 28 novembre 2025, n. 31114
Si lamenta che l’invito a comparire notificato dall’Ufficio fissava un incontro dopo soli due giorni lavorativi, così che non era stato possibile esercitare il diritto di difesa né preparare memorie e documenti da produrre né fornire i giustificativi delle operazioni contestate prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
L’art. 12 della legge n. 212/2000 reca i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e in nessuno dei commi di cui è composto si parla di contraddittorio.
Non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l’A.F. di attivare il contraddittorio prima dell’emissione dell’atto, salvo non sia espressamente previsto dalla legge. Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e, pertanto, applicabile solo ai tributi armonizzati. Tuttavia, anche per questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi. In sostanza, l’omessa convocazione dell’interessato non può inficiare la validità dell’atto finale, trattandosi di una scelta rimessa alla discrezionalità degli organi accertatori, che non pregiudica affatto il diritto di difesa dell’interessato, il quale potrà sempre presentare osservazioni e memorie in vista di un chiarimento precontenzioso o semplicemente attendere l’emissione dell’avviso per poi fornire la prova contraria in sede di adesione o di giudizio.
Nella specie c’è prova dell’invito, da parte dell’ufficio, inviato al fine di instaurare il contraddittorio.
Induttivo
Riconoscimento di costi forfetari – Cass., Sez. trib., Ord. 12 gennaio 2026, n. 651
La questione riguarda il mancato riconoscimento dei costi connessi ai ricavi determinati induttivamente.
Dopo i principi espressi dalla Corte costituzionale (sent. 31 gennaio 2023, n. 10), ogni accertamento induttivo, sia analitico-induttivo, che induttivo puro, deve tenere conto dei costi forfetari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato, perché il metodo di determinazione del reddito basato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva (Cass., Sez. 5, 16 giugno 2025, n. 16168; sent. 20 febbraio 2015, n. 3415; ord. 23 febbraio 2023, n. 5586; ord. 3 luglio 2023, n. 18653).
Nella specie, pure in assenza di documentazione da parte del contribuente di specifici costi, non ne è stato erroneamente riconosciuto alcuno, neppure in via forfetaria.
Prove
Valenza probatoria della contabilità in nero – Cass., Sez. trib., Ord. 5 gennaio 2026, n. 234
La lite verte sulla legittimità di un accertamento basato sull’acquisizione dall’amministratore della società, in sede di accesso presso la sede sociale, di un file con dati relativi a vendite, ordini e merci in magazzino.
La contabilità in nero, costituita da appunti personali e informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, perché nella nozione di scritture contabili (artt. 2709 ss. c.c.) rientrano tutti i documenti che registrino in termini quantitativo o monetari i singoli atti d’impresa o rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività, spettando poi al contribuente l’onere di dare adeguata prova contraria (Cass., Sez. 5, ord. 23 maggio 2018, n. 12680; Cass., Sez. 5, ord. 30 ottobre 2018, n. 27622).
Il convincimento del giudice circa la sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass. ord. 22 dicembre 2017, n. 30803; Cass., Sez. 5, sent. 16 novembre 2011, n. 24051; Cass., Sez. 5, sent. 27 febbraio 2015, n. 4080).
Il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, ma anche quello per procedere con l’accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, secondo comma, il quale, costituendo una facoltà per l’A.F., può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l’uso di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dal contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata secondo ragionevolezza e nel rispetto della capacità contributiva (Cass., Sez. T, sent. 13 giugno 2024, n. 16528).
AGEVOLAZIONI
Detassazione degli investimenti
Realizzazione di impianto fotovoltaico – Cass., Sez. trib., Sent. 4 gennaio 2026, n. 221
La questione riguarda il calcolo degli importi deducibili dall’imponibile IRES in relazione a un investimento per realizzare un impianto fotovoltaico e la conseguente quantificazione della detassazione ambientale.
Nella quantificazione del valore dell’investimento, consistente nella specie nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, ai sensi dell’art. 23, par. 3, del Reg. n. 800/2008, applicabile ratione temporis, i costi ammissibili, corrispondenti ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi a un impianto tradizionale, devono essere calcolati senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi (Cass. 26 marzo 2025, n. 8052), dovendosi intendere il rinvio, che la prassi amministrativa compie alla “Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001”, riferito, non già all’Istruzione n. 37/2001 in sé considerata, bensì alla disciplina a livello europeo degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente vigente al momento in cui la norma interpretata (ossia l’art. 6 della legge n. 388/2000) viene a trovare applicazione.
Ai sensi dell’art. 6, comma 15, della legge n. 388/2000, l’investimento ambientale deducibile coincide con il valore della corrispondente immobilizzazione materiale iscritta nello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in cui l’intervento è stato realizzato e va calcolata con l’approccio incrementale.
Con il Reg., la metodologia di calcolo dei costi ammissibili ha subito una modifica sostanziale (Cass. n. 8052 del 2025 cit.). Anche se nel 2008 sono stati approvati a livello europeo due documenti in materia di aiuti di Stato con finalità ambientale, che definiscono il sovraccosto agevolabile e l’approccio incrementale in modo in parte differente, prevale la definizione di cui al Reg. n. 800/CE/2008.
La metodologia di calcolo, basata sulla disciplina comunitaria del 2001 o sulla Comunicazione 2008/C82/01, è superata e non conforme al dettato del Reg. n. 800/2008, fonte di riferimento per l’anno d’imposta in esame.
CATASTO
Rendita catastale
Beni compresi in compendi aziendali – Cass., Sez. trib., Ord. 1° dicembre 2025, n. 31331
Si eccepisce che i beni in compendi aziendali singolarmente amovibili e cedibili a terzi non vadano considerati parte dell’immobile né producano reddito proprio ma concorrano a produrre quello del fabbricato.
I beni in contestazione devono essere valutati non isolatamente, ma unitariamente, ogniqualvolta risultino stabilmente inseriti nel complesso produttivo e funzionalmente destinati all’attività esercitata nell’opificio. L’unità immobiliare, ai fini catastali, non si esaurisce nella mera struttura edilizia, ma comprende tutti gli elementi che, per caratteristiche strutturali e funzionali, concorrono a determinarne l’attitudine a produrre reddito. Pertanto, anche impianti e macchinari infissi e inscindibilmente collegati con l’edificio assumono rilevanza ai fini della stima, in quanto parte integrante della capacità reddituale dell’immobile.
La nozione stessa di rendita catastale impone una valutazione complessiva e unitaria, che tenga conto della concreta destinazione economica del bene e del suo effettivo valore nel mercato immobiliare. In questo senso, l’inclusione degli impianti nella determinazione della rendita non costituisce una forzatura, ma una conseguenza necessaria della loro strumentalità e della loro indispensabilità per la funzione produttiva, la quale conferisce all’immobile la sua effettiva capacità di generare ricchezza.
In tema di locazione finanziaria, ai fini della determinazione della rendita catastale, rilevano anche le componenti impiantistiche funzionali alla destinazione del bene, a prescindere che siano di proprietà del contribuente o da lui detenuti in locazione finanziaria (Cass. 19 novembre 2024, n. 29788).
IRAP
Soggetti obbligati
Impiego di personale: mansioni e attività part time – Cass., Sez. trib., Ord. 17 dicembre 2025, n. 32903
Si discute della sussistenza dell’autonomia organizzativa IRAP quanto all’attività di un commercialista, atteso il carattere non meramente esecutivo delle mansioni svolte dall’unica dipendente (segretaria).
Il presupposto dell’autonoma organizzazione IRAP sussiste anche se è accertato che il contribuente, pur in assenza di dipendenti, si è avvalso per l’esercizio della propria attività dell’attività professionale di terzi remunerati. Ai fini del presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione, due unità lavorative “part time” sono tendenzialmente equivalenti a una a tempo pieno, fatta salva la verifica in concreto (Sez. 6-5, ord. 6 ottobre 2017, n. 23466). Sussiste il presupposto impositivo IRAP dell’autonoma organizzazione se il professionista si avvale dell’opera di due dipendenti con mansioni di segretarie, sebbene impiegate part time (Sez. 6-5, ord. 20 dicembre 2016, n. 26293).
Nella specie, per il contratto di lavoro stipulato con la dipendente, a tempo pieno e con qualifica di terzo livello CCNL studi professionali, non poteva negarsi il requisito organizzativo, dato l’impiego di personale con competenze non di pura segreteria.
PROCESSO TRIBUTARIO
Appello
Prova della notifica dell’atto d’appello – Cass., Sez. trib., Ord. 11 dicembre 2025, n. 32316
Si eccepisce l’inammissibilità dell’appello, stante il mancato deposito delle prove delle notifiche in sede di costituzione, peraltro questione rilevabile d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Il ricorrente deve depositare, pena l’inammissibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio in ogni ordine e grado di giudizio, l’atto d’appello con la prova della notificazione.
In caso di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma solo la PEC con ricevuta di avvenuta consegna – rilasciata dal gestore del Ministero quando il messaggio con la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del Ministero stesso – contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata; se è contestata la tempestività del deposito di un atto, non basta allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (in formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l’esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato (Cass. Sez. 3, 17 giugno 2025, n. 16211).
In appello, ex art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, richiamato dall’art. 53, comma 2, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente, richiede il deposito, entro 30 giorni dalla proposizione, nella segreteria della Corte tributaria adita, dell’originale del ricorso notificato o di sua copia, con la copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo posta; in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo né è sanabile per costituzione del convenuto (Cass. 9 agosto 2016, n. 16758; Cass. sent. 27 ottobre 2022, n. 31879).
Nella specie l’ente impositore appellante non ha ritualmente depositato le ricevute di spedizione e ricezione del ricorso d’appello, per come desumibile dal file depositato contenente l’atto d’appello, come verificato a seguito della disposta acquisizione del fascicolo d’ufficio.
Revocazione
Dichiarazioni testimoniali rese in procedimento penale – Cass., Sez. trib., Ord. 3 gennaio 2026, n. 180
La sentenza sarebbe stata erroneamente emessa dopo ricorso per revocazione straordinaria, in esito a nuove dichiarazioni testimoniali rese in procedimento penale, non qualificabili prove documentali né decisive.
Un documento contenente una dichiarazione testimoniale, formato dopo la decisione, non integra il presupposto della revocazione ex art. 395, primo comma, n. 3), c.p.c., essendo l’impugnazione straordinaria riservata alla sola parte che incolpevolmente non abbia potuto produrre in giudizio una prova, da intendersi necessariamente come precostituita alla decisione assunta come viziata. La precostituzione del documento rispetto alla sentenza oggetto di revocazione scaturisce dal tenore letterale della norma, dove collega la causa di revocazione non solo alla mancata produzione dei documenti, ma anche alla circostanza che quest’ultima dipenda o da causa di forza maggiore o da fatto dell’avversario (Cass. 5 ottobre 2023, n. 28126).
I documenti costituiti dopo la sentenza – tra cui i verbali di prove testimoniali rese in altro procedimento, da considerare prove atipiche – non possono essere causa di revocazione, data anche la tassatività delle ipotesi di revocazione, in ragione della sua natura di impugnazione eccezionale (Cass. 7 maggio 2014, n. 9865).
L’ipotesi di revocazione prevista nell’art. 395, primo comma, n. 3), c.p.c., richiede che il documento che non è stato possibile produrre per causa di forza maggiore o fatto dell’avversario sia precostituito alla sentenza oggetto di impugnazione e non sia, quindi, formato dopo il passaggio in giudicato di quest’ultima. Pertanto, i verbali della prova testimoniale acquisita dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, anche quando riferibili agli stessi fatti oggetto di accertamento da parte del giudice tributario, non possono essere considerati quali documenti decisivi rinvenuti dopo la sentenza, tali da giustificare la proposizione della revocazione che, in tale ipotesi, deve essere dichiarata inammissibile.
Spese
Violazione del limite dimensionale degli atti processuali – Cass., Sez. I, Ord. 14 gennaio 2026, n. 802
Si discute di liquidazione delle spese ai valori massimi, per mancato rispetto del format del ricorso per cassazione, che ha superato i limiti dimensionale e di esposizione introduttiva, senza indicare le ragioni.
Il D.M. n. 110/2023 attua l’art. 46, quinto comma, disp. att. c.p.c., relativo ai limiti dimensionali degli atti processuali, a sua volta attuativo dell’art. 121c.p.c., secondo cui tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. La norma tiene conto delle regole di redazione degli atti proprie del processo civile telematico, che devono essere agilmente consultabili a video, e del principio di sinteticità e chiarezza degli atti del giudice e delle parti (Cass. sent. 30 aprile 2020, n. 8425).
Il D.M. n. 110/2023 dispone all’art. 3, comma 1, che l’atto introduttivo del giudizio (anche di legittimità) abbia un format che non superi 80.000 caratteri, corrispondenti a circa 40 pagine nel formato di cui all’art. 6. La parte può derogare ai limiti, se il difensore ne espone le ragioni (art. 5).
La violazione dei limiti dimensionali si traduce in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali, applicabile al ricorso per cassazione e che, in generale, comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3) e 4) dell’art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. U., ord. 30 novembre 2021, n. 37552). Tuttavia, la sola violazione dei limiti dimensionali redazionali, per quanto integrante violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, induce un’adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, sesto comma, disp. att. c.p.c. (Cass. ord. 15 ottobre 2025, n. 27552; Cass. sent. 13 dicembre 2024, n. 32405; Cass. sent. 12 dicembre 2025, n. 32228; Cass. ord. 16 marzo 2023, n. 7600).
Il D.M. n. 110/2023 non indica i parametri di liquidazione delle spese in questo caso, per cui deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014.
SANZIONI
Concorso di violazioni e continuazione
Cumulo giuridico – Cass., Sez. trib., Ord. 18 dicembre 2025, n. 33177
Un Comune sostiene che in caso di omessa denuncia dell’occupazione di suolo pubblico e omesso pagamento della TOSAP dovuta non ricorra una violazione unica, ma due distinte inadempienze.
Il cumulo giuridico delle sanzioni di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 è applicabile quando le violazioni contestate derivano da un unico comportamento omissivo e non da due autonome e distinte condotte.
L’omessa denuncia e l’omesso versamento della TOSAP costituiscono due aspetti di un’unica fattispecie di evasione, accomunata da uno stesso presupposto: l’occupazione di suolo pubblico senza adempimento tributario. Non si tratta di due azioni indipendenti e autonome, ma di una sola condotta complessivamente omissiva, che ha generato più conseguenze sanzionatorie in relazione a norme complementari.
Il cumulo giuridico si applica tutte le volte in cui le violazioni tributarie sono tra loro connesse da un vincolo di contestualità e unitarietà del disegno illecito, ossia quando si riferiscono alla stessa obbligazione tributaria e derivano dallo stesso comportamento del contribuente.
Sostenere che si tratti di due violazioni autonome comporterebbe un’ingiustificata duplicazione sanzionatoria, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza che ispirano il sistema sanzionatorio tributario. L’applicazione del cumulo giuridico, invece, garantisce il rispetto del principio secondo cui la sanzione deve essere commisurata alla gravità complessiva della condotta e non moltiplicata per ogni norma formalmente violata, quando l’azione sia sostanzialmente unitaria.
TRIBUTI LOCALI
ICI
Esenzione ICI e aiuti di Stato: modalità di recupero – Cass., Sez. trib., Sent. 19 gennaio 2026, n. 1045
La questione riguarda l’applicazione a una Congregazione dell’esenzione dall’ICI prevista per gli enti non commerciali – con riguardo alla possibilità di frazionamento impositivo a seconda della diversa destinazione di singole porzioni di un fabbricato unitario – e il recupero dell’aiuto indebito.
In tema di ICI, e con riferimento ai periodi d’imposta dal 2006 al 2011, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, ha integrato un aiuto di Stato, dove sia stata usufruita nello svolgimento di un’attività economica riconducibile alla nozione eurounitaria di impresa, così come ritenuto dalla decisione della Commissione n. 2013/284/UE, del 19 dicembre 2012, e atteso che la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario. Tale aiuto va recuperato in conformità alle disposizioni poste dalla decisione della Commissione n. 2023/2103, del 3 marzo 2023, ed è nella fase del recupero che va previamente verificata la situazione individuale di ciascuna impresa interessata, con riferimento all’esenzione usufruita nello svolgimento di un’attività con modalità commerciali. Nel contesto dell’azione di recupero rientra, quindi, l’applicazione della regola de minimis che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha lo scopo di consentire, per gli aiuti di Stato di importo limitato, una deroga alla regola secondo cui ogni aiuto, prima della sua attuazione, deve essere notificato alla Commissione, e mira a semplificare gli oneri amministrativi delle imprese, della Commissione e degli Stati membri. L’art. 16-bis del D.L. n. 131/2024, al comma 1, ha istituto uno speciale regime dichiarativo, funzionale al recupero di quanto indebitamente non versato per l’esenzione fiscale costituente illegale aiuto di Stato e, al comma 2, ha espressamente fatto salva l’applicazione della regola de minimis, il cui contenuto discende da regolamenti comunitari, così che l’indicazione di un’imposta a debito di importo superiore a 50.000 euro annui, contenuta nel comma 1, opera solo quale presupposto della dichiarazione ivi prevista.
TOSAP
Area comunale indisponibile destinata a parcheggio – Cass., Sez. trib., Ord. 18 dicembre 2025, n. 33177
Si sostiene che la TOSAP si applica alle occupazioni di aree del demanio o del patrimonio dei Comuni solo indisponibile. La riclassificazione dell’area non può modificarne retroattivamente la natura giuridica.
L’esenzione dalla TOSAP non si applica quando la gestione del parcheggio, seppure in un contesto di pubblica utilità, è svolta con criteri imprenditoriali e a scopo di lucro, sottraendo l’area all’uso pubblico generalizzato. La legittimazione passiva tributaria, in caso di un atto di concessione o autorizzazione, spetta al titolare di tale atto e solo in mancanza all’occupante di fatto (Cass., SS.UU., sent. 7 maggio 2020, n. 8628).
Il presupposto impositivo della TOSAP è costituito, ex artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507/1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi e aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle province, che comporti un’effettiva sottrazione della superficie all’uso pubblico. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest’ultima occupi l’area, sottraendola all’uso pubblico, integrando, così, il presupposto della TOSAP, o se ad essa società sia solo attribuito – quale sostituto dell’ente nello sfruttamento dei beni – il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l’uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell’area pubblica a ciò destinata dal Comune, dovendosi ravvisare, in tale caso, un’occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, con esenzione di quest’ultima dalla tassazione in forza dell’art. 49, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 507/1993, salvo che dall’atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass. 21 luglio 2017, n. 18102; Cass. 3 luglio 2023, n. 18670).
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.