RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 26 GIUGNO 2026
CONTRIBUZIONE
Obblighi previdenziali
La contribuzione dovuta dalle società partecipate e l’onere della prova della debenza della pretesa contributiva – Cass., Sez. Lav., ord. 2 giugno 2026, n. 17477
Il Fatto
Una società per azioni a partecipazione pubblica proponeva opposizione ad alcuni avvisi di addebito notificati da INPS per il pagamento di contributi previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari.
La Corte d’Appello dichiarava l’inefficacia degli avvisi limitatamente agli importi per assegni familiari, confermando nel resto la pretesa contributiva.
La società ricorreva per cassazione
Il Diritto
La corte osserva che l’affidamento della gestione dell’edilizia residenziale pubblica a società partecipate dagli enti locali non muta la natura giuridica privata delle stesse in ordine agli obblighi previdenziali. Tali società sono conseguentemente obbligate al versamento della contribuzione c.d. minore, compresi i contributi per malattia, maternità e assegni familiari, non ricorrendo i presupposti per l’esenzione e assumendo rilievo il passaggio del personale dal regime pubblicistico a quello privatistico. La corte rileva tuttavia che, a fronte delle specifiche contestazioni sollevate dal datore di lavoro, grava su INPS l’onere di provare ai sensi dell art. 2697 del Codice civile non solo l’an ma anche l’esatto quantum delle ragioni creditorie, profilo che la corte di merito ha omesso di verificare.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.
Sgravi
La fruizione di sgravi contributivi e i suoi presupposti – Cass., Sez. Lav., ord. 1 giugno 2026, n. 17360
Il Fatto
Una società adiva il Tribunale per far accertare la non debenza di differenze contributive richieste tramite avviso bonario da INPS Il Tribunale accoglieva la domanda della società, riconoscendo il diritto a fruire degli sgravi contributivi per l’assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità avvenuta nel giugno 2016. Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, rilevando che all’azienda spettassero i benefici più favorevoli previsti dalla legge n. 223 del 1991, in quanto l assunzione si era perfezionata nell’ambito della disciplina transitoria che manteneva in vigore tali disposizioni fino al 31 dicembre 2016.
L’INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il regime degli sgravi contributivi introdotto dalla legge n. 223 del 1991 è pienamente applicabile alle assunzioni agevolate a tempo determinato avvenute entro il limite del 31 dicembre 2016. La corte rileva che l’unico requisito stabilito dalla norma transitoria è lo stato di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità al momento dell’assunzione, finalizzato a incrementare l’occupazione e a sfoltire le liste medesime.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
INPS
Prescrizione
La richiesta di ricalcolo della contribuzione figurativa e l’eventuale decadenza – Cass., Sez. Lav., ord. 11 giugno 2026, n. 19032
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il diritto alla riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, mediante il computo degli emolumenti extramensili sulle settimane coperte da contribuzione figurativa per mobilità e congedi di paternità, con la condanna dell’istituto previdenziale al pagamento delle differenze sui ratei maturati.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il gravame dell’INPS, ritenendo che la richiesta del lavoratore fosse interamente colpita dalla decadenza triennale.
Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, in materia di riliquidazione o ricalcolo di prestazioni pensionistiche già parzialmente riconosciute, l’istituto della c.d. decadenza mobile non estingue l’intera pretesa del privato, ma opera unicamente in riferimento alle differenze sui singoli ratei maturati oltre il triennio antecedente alla domanda giudiziale. La corte rileva inoltre che la nuova previsione di un termine decadenziale si applica anche alle situazioni soggettive in essere ma con decorrenza dall’entrata in vigore della modifica legislativa, salvaguardando il diritto all’adeguamento della prestazione pensionistica nel tempo ed escludendo un effetto del tutto ablativo sul diritto stesso.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio ,la corte pertanto accoglie il ricorso.
LICENZIAMENTO
Tutela reintegratoria
Il licenziamento intimato in assenza di precedente contestazione disciplinare – Cass., Sez. Lav., ord. 1 giugno 2026, n. 17208
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del recesso per violazione dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, non essendo stato il provvedimento preceduto dalla preventiva contestazione degli addebiti. Per l’effetto, condannava la società alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria nel limite massimo di dodici mensilità, dedotto l’aliunde perceptum.
La società ricorreva per cassazione e il lavoratore proponeva ricorso incidentale.
Il Diritto
Quanto al lato processuale, la corte osserva che nel rito del lavoro l’appellante principale non ha un diritto soggettivo a replicare con difese scritte all’appello incidentale, rientrando ciò nei poteri discrezionali del giudice di merito.
La corte rileva poi che la totale pretermissione della lettera di contestazione non integra una mera violazione procedurale, ma determina l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare, risultando assimilabile all’insussistenza del fatto contestato. Tale vizio radicale giustifica l’applicazione della tutela reintegratoria c.d. debole prevista dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2015, con la detrazione dal risarcimento dei soli redditi percepiti dal lavoratore per lo svolgimento di altre attività lavorative successive. La questione relativa alla presunta rinuncia alla reintegrazione per opzione dell’indennità sostitutiva viene infine dichiarata inammissibile poiché sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE
Insubordinazione
Il licenziamento per giusta causa per grave insubordinazione e assenza ingiustificata – Cass., Sez. Lav., ord. 31 maggio 2026, n. 17100
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per grave e reiterata insubordinazione agli ordini di recarsi in sede per il passaggio di consegne e la pianificazione operativa a seguito di una riorganizzazione delle aree di vendita, assenza ingiustificata per quattordici giorni lavorativi, assoluto disinteresse alla ripresa dell’attività lavorativa e mancato svolgimento della prestazione nella nuova zona assegnata.
Il Tribunale accoglieva la domanda del lavoratore, ma la Corte d’Appello riformava integralmente la decisione, rigettando le pretese del dipendente e ritenendo la condotta del medesimo idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la gravita dell’inadempimento, consistito nel palese spregio delle Direttive e nell’assenza totale della prestazione, legittima il recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c., prevalendo anche sul dato dell’anzianità di servizio ventennale e sull’assenza di precedenti disciplinari. In tema di onere della prova, una volta accertata l’assenza oggettiva del dipendente dal luogo di lavoro, grava sul lavoratore l’onere di provarne il legittimo impedimento, restando indimostrate nella specie le pretestuose giustificazioni legate a motivi di salute. La corte ribadisce infine che la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non e vincolante per il giudice di merito, al quale spetta in via esclusiva la valutazione della gravita del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata, con la conseguenza che l’insubordinazione, pur priva del carattere oltraggioso previsto dal contratto collettivo, può legittimare il licenziamento in presenza di un reiterato inadempimento ai legittimi inviti datoriali.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA
Omessa contestazione dell’addebito
Le conseguenze dell’omesso procedimento disciplinare prima della sanzione – Cass., Sez. Lav., sent. 1 giugno 2026, n. 17283
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per assenza ingiustificata dal servizio.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’illegittimità del recesso poiché il datore di lavoro aveva omesso l’invio della preventiva contestazione scritta dell’addebito. Tuttavia, poiché l’azienda non superava i requisiti dimensionali minimi, i giudici di merito escludevano la tutela reintegratoria, limitando il ristoro alla sola tutela obbligatoria risarcitoria.
Il lavoratore ricorreva per cassazione sul punto.
Il Diritto
La corte ricorda che la violazione delle garanzie procedimentali dell’art. 7 Stat. Lav. non rende il licenziamento “nullo”, bensì “ingiustificato”. Sotto il profilo logico-sistematico e costituzionale, sarebbe infatti irragionevole e aberrante sanzionare l’omissione di una norma formale/procedurale in modo più grave (con la nullità e la reintegrazione piena e universale) rispetto alla violazione di una norma sostanziale, come l’effettiva insussistenza del fatto addebitato. Nel regime delle tutele applicabili (sia ex art. 18 Stat. Lav. sia sotto il regime del D.Lgs. n. 23/2015 per le tutele crescenti), il totale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza del procedimento e viene assimilato, sul piano sanzionatorio, alla radicale “insussistenza del fatto contestato” (poiché manca il presupposto stesso per valutare la causalità e la giustificazione del recesso).
Tuttavia, tanto l’art. 18 quanto l’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015 subordinano l’applicazione dei rimedi reintegratori connessi all’insussistenza del fatto al superamento delle soglie occupazionali. Nelle ipotesi di piccola impresa, il legislatore ha individuato il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi nella sola tutela indennitaria-risarcitoria. Pertanto, il gravissimo vizio procedimentale non può eludere lo sbarramento dimensionale.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.
PUBBLICO IMPIEGO
Licenziamento
La mancanza di un requisito per l’instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e le sue conseguenze – Cass., Sez. Lav., sent. 3 giugno 2026, n. 17547
Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego impugnava il licenziamento intimato senza preavviso irrogatogli per aver falsamente autocertificato il possesso del diploma di maturità richiesto per l’accesso alle graduatorie.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano il ricorso ritenendo tempestiva la contestazione e rilevando l’oggettiva assenza del titolo di studio.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la controversia non riguarda un ordinario licenziamento disciplinare soggetto al principio di immediatezza della contestazione, bensì un ipotesi di decadenza dai benefici ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000. La corte rileva che nel settore del pubblico impiego privatizzato la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, laddove riguardi un requisito essenziale e ostativo all’instaurazione del rapporto di lavoro come il titolo di studio, determina la decadenza di diritto quale effetto di un vizio genetico del contratto configurabile come nullità ab origine. Rispetto a tale nullità l’amministrazione conserva il potere di intervenire risolvendo il rapporto in qualsiasi momento, restando salvi i soli effetti delle prestazioni già eseguite a norma dell’art. 2126 c.c., senza che le norme impongano un termine decadenziale o prescrizionale per lo svolgimento dei controlli ispettivi.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Contratto a termine
La decadenza dell’impugnazione nei contratti di somministrazione a termine – Cass., Sez. Lav., ord. 3 giugno 2026 n. 17713
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di una società utilizzatrice, deducendo l’illegittimità di una serie di contratti di somministrazione a tempo determinato e delle relative proroghe, nonché il pagamento di differenze retributive per mansioni superiori e lavoro straordinario.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione, accogliendo l’eccezione di decadenza per tutti i contratti antecedenti all’ultimo e ritenendo non provate le pretese retributive e la continuità lavorativa.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’impugnazione stragiudiziale dell’ultimo contratto a termine non estende i propri effetti ai contratti precedenti della serie, per i quali opera autonomamente il termine di decadenza, a nulla rilevando la brevità degli intervalli contrattuali qualora non sia fornita prova dello svolgimento di prestazioni lavorative. Rileva inoltre che l’ultimo rapporto era legittimamente privo di causale in applicazione del principio di a-causalità introdotto dalla normativa del tempo e che le contestazioni riguardanti l’orario effettivo e lo svolgimento di mansioni superiori sollecitano una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Socio amministratore
I presupposti per la compatibilità della carica di amministratore con l’impiego subordinato – Cass., Sez. Lav., ord. 3 giugno 2026 n. 17527
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale opponendosi al provvedimento con cui INPS aveva disconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, annullando la relativa posizione assicurativa e richiedendo la restituzione della pensione erogata.
Il Tribunale accoglieva il ricorso, ma la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda.
Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la carica di amministratore e l’attività di lavoratore subordinato sono cumulabili, purché sia provato l’assoggettamento al potere direttivo e di controllo dell’organo di amministrazione della società e l’attribuzione di mansioni diverse da quelle della carica sociale. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che il ricorrente interpretava le sole mansioni proprie della carica rivestita, senza alcuna subordinazione gerarchica. La corte rileva inoltre che l’obbligo contributivo presuppone i caratteri del lavoro subordinato e che non è invocabile il principio di tutela dell’affidamento per le prestazioni previdenziali obbligatorie.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
RETRIBUZIONE
Ferie e permessi non goduti
La domanda giudiziale e la sua corretta allegazione – Cass., Sez. Lav., ord. 10 giugno 2026, n. 18948
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di indennità sostitutive per ferie e permessi non goduti, oltre a differenze retributive.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva solo parzialmente la domanda, limitando il diritto a quanto risultante dall’ultima busta paga e dichiarando inammissibile la richiesta di ulteriori differenze basata sul raffronto di tutti i cedolini, ritenendola una domanda nuova non dedotta in primo grado.
Il lavoratore ricorreva quindi per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la deduzione in sede di gravame di un diritto fondato sull’analitico e sistematico raffronto tra le buste paga dell’intero rapporto lavorativo integra una domanda nuova, in quanto introduce un diverso fatto costitutivo e un nuovo tema di indagine. La corte rileva inoltre che la produzione documentale dei cedolini non può supplire alla carenza di tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda in primo grado e che il ricorrente non ha assolto l’onere di specificità necessario per dimostrare che tale prospettazione comparativa facesse già parte del thema decidendum originario.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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