4° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 26 giugno 2026, n. 808

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 26 GIUGNO 2026

ACCERTAMENTO

Avviso

Termine dilatorio anche per l’avviso di liquidazione – Cass., Sez. trib., Sent. 15 giugno 2026, n. 19837

L’Agenzia censura l’annullamento dell’avviso di liquidazione per violazione del termine dilatorio di 60 giorni, che ritiene inapplicabile agli avvisi di liquidazione emessi a seguito di registrazione d’ufficio.
Ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, in caso di accertamento dell’imposta di registro effettuato a seguito di verifica con accesso presso il contribuente, l’A.F. deve rispettare il termine dilatorio di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni, per consentire al contribuente la formulazione di osservazioni e richieste, non potendo emettere l’atto impositivo prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza; tale garanzia procedimentale opera indipendentemente dalla qualificazione formale dell’atto adottato, trovando applicazione anche in caso l’esito provvedimentale sia costituito da un avviso di liquidazione correlato alla riqualificazione dell’operazione in base ai fatti emersi dall’accesso, che ha, dunque, sostanzialmente, contenuto accertativo, trattandosi, del resto, di garanzia connessa alla natura invasiva dell’attività istruttoria e non alla qualificazione formale dell’atto conclusivo.
Il termine dilatorio di 60 giorni, la cui violazione determina la nullità dell’accertamento, si applica anche in caso di contestazioni relative a violazioni in tema di imposta di registro, in forza del richiamo contenuto nell’art. 53-bis del TUR (Cass. 19 aprile 2022, n. 12412; Cass. ord. 23 febbraio 2026, n. 4075).
La tutela ex art. 12, comma 7, opera indipendentemente dalla qualifica formale dell’atto finale adottato. Nella specie, l’atto liquidatorio ha costituito il primo e unico atto con cui l’A.F. si è rivolta al contribuente, esercitando l’onere impositivo in relazione a fatti riguardo ai quali non aveva mai prima interloquito.
Anche l’avviso di liquidazione deve rispettare il termine dilatorio, quando presenti un contenuto sostanzialmente accertativo, come nei casi in cui l’Ufficio proceda a una riqualificazione giuridica dell’operazione verificata. In tali ipotesi, l’atto non si limita a una mera liquidazione automatica del tributo, ma presuppone una valutazione interpretativa e ricostruttiva dei fatti emersi durante la verifica fiscale.

Bancario

Autorizzazione all’accesso da motivare e allegare – Cass., Sez. trib., Ord. 15 giugno 2026, n. 19960

Si deduce l’illegittimità dell’avviso di accertamento, per difetto o inidoneità o mancata allegazione della preventiva autorizzazione e della relativa motivazione allo svolgimento delle indagini bancarie.
Nell’accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione ex artt. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973D.P.R. n. 600/1973(imposte dirette), e 51, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972 (IVA), pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, costituisce il titolo dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente e deve essere resa conoscibile, per consentire la verifica della sua esistenza, della sua collocazione temporale, dei suoi presupposti, dell’oggetto e dei limiti dell’accesso. Pertanto, ove, a fronte di specifica contestazione del contribuente, risulti che l’autorizzazione non sia allegata né comunque resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa.
Gli effetti dell’illegittimità del provvedimento autorizzatorio all’accesso domiciliare e, a maggior ragione, quelli della sua mancanza, refluiscono sulla legittimità dell’atto impositivo scaturito dall’accesso fondato sui documenti acquisiti in quella sede, non rilevando che tale sanzione non sia prevista espressamente, in quanto essa deriva dalla regola generale secondo cui l’assenza di un presupposto del procedimento amministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso si articola (Cass. ord. 12 dicembre 2018, n. 32101; Cass. ord. 11 settembre 2025, n. 25049 e n. 25050). Un potere di indagine incontrollato, immotivato ed eccessivo può cagionare un pregiudizio alle libertà costituzionali coinvolte e l’esigenza di evitare un tale pregiudizio si realizza attraverso il sistema delle autorizzazioni (Cass., Sez. U., sent. 2 febbraio 2022, n. 3182, par. 5.4). La mancanza di autorizzazione o di motivazione di essa all’accesso presso la sede sociale o i locali in cui si esercita l’attività d’impresa comporta l’inutilizzabilità dei dati e documenti acquisiti in esito all’accesso non autorizzato o eseguito in virtù di autorizzazione non adeguatamente motivata (Cass. ord. 11 maggio 2026, n. 13696).

Contenuto minimo dell’autorizzazione all’accesso – Cass., Sez. trib., Ord. 15 giugno 2026, n. 19956

Si deduce illegittimità dell’avviso di accertamento, assumendo difetto o inidoneità di allegazione della preventiva autorizzazione motivata, eccependo che la stessa risale a due anni dopo la notifica dell’avviso.
Nell’accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’autorizzazione ex art. 32, primo comma, n. 7), del D.P.R. n. 600/1973, in materia di imposte dirette, eart. 51, secondo comma, n. 7), del D.P.R. n. 633/1972, in materia di IVA, pur conservando, nel diritto interno, natura di atto preparatorio e organizzativo, deve essere preesistente alle indagini e recare, alla luce dell’art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo, nonché degli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, un contenuto minimo idoneo a rendere verificabili, anche ex post, i presupposti, l’oggetto e i limiti dell’ingerenza nei dati bancari del contribuente. Pertanto, ove l’autorizzazione, a seguito di specifica contestazione del contribuente, risulti mancante o inidonea, la documentazione bancaria acquisita è inutilizzabile, in quanto l’avviso di accertamento è invalido per la parte in cui la pretesa impositiva si fondi su di essa.
Indubbiamente l’inesistenza della preventiva autorizzazione è atto che rileva nei rapporti interni tra Uffici e la cui funzione non si proietta automaticamente sulla struttura formale dell’atto impositivo (Cass. sent. 21 luglio 2009, n. 16874; Cass. sent. 26 settembre 2014, n. 20420; Cass. ord. 10 febbraio 2017, n. 3628; Cass. ord. 10 febbraio 2021, n. 3242; Cass. sent. 25 febbraio 2024, n. 4853); la mancata allegazione può, tuttavia, incidere sul dispiegamento delle attività difensive (Cass. ord. 27 aprile 2026, n. 11368).
Pur se la mera assenza dell’autorizzazione o la sua irregolarità non comportano l’automatica inutilizzabilità dei dati acquisiti, tuttavia, a diverse conclusioni si deve pervenire qualora ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente ovvero rilevi la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass. ord. 28 maggio 2018, n. 13353; Cass. ord. 18 aprile 2018, n. 9480Cass. ord. n. 3242 del 2021 cit.; Cass. ord. 1° aprile 2022, n. 10576; Cass. sent. 25 febbraio 2024, n. 4853; Cass. ord. 9 ottobre 2025, n. 27128).

AGEVOLAZIONI

Immobili

Niente differimento IMU in amministrazione straordinaria – Cass., Sez. trib., Sent. 16 giugno 2026, n. 20099

Si chiede se il differimento del versamento dell’IMU dovuta su immobili compresi nel fallimento al momento in cui se ne perfeziona la cessione sia applicabile anche alle procedure di amministrazione straordinaria.
La disciplina dell’art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992, integrando una deroga al regime impositivo generale, è da ritenersi di stretta interpretazione e, poiché tale norma fa espresso riferimento al fallimento e alla liquidazione coatta amministrativa, non è possibile farne applicazione analogica ovvero estensiva all’amministrazione straordinaria, anche allorquando abbia finalità liquidatoria.
Ricordando che le norme fiscali di agevolazione sono di stretta interpretazione, cioè non sono applicabili a casi non riconducibili al relativo significato letterale (Cass., SS.UU., 3 giugno 2015, n. 11373), è fondata la tesi per cui l’art. 10 cit. prevede un’agevolazione (Cass. ord. 15 marzo 2019, n. 7397ord. 11 luglio 2023, n. 19681). Perché una norma possa ascriversi tra quelle agevolatrici non occorre che stabilisca una totale esenzione dal tributo, ma basta che detti un regime speciale che esenta dal pagamento di interessi e sanzioni o prevede tempi e modi di pagamento diversi da quelli ordinari (Cass. sent. 26 maggio 2025, n. 14026).
A conferma di tale conclusione si richiama l’art. 1, comma 768, ultimo periodo, della legge n. 160/2019, in tema di nuova IMU, che ha conservato una formulazione simile alla norma previgente, secondo cui, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore devono versare la tassa dovuta per il periodo di durata della procedura concorsuale entro 3 mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, ribadendo l’esclusione dal beneficio per le imprese e le società in amministrazione straordinaria. Poiché il D.Lgs. n. 270/1999 era già entrato in vigore quando è stata introdotta la nuova IMU, in tale ultima occasione, ove il legislatore lo avesse voluto, avrebbe potuto estendere la disciplina di favore a tutte le procedure concorsuali con finalità solo liquidatorie.

IMPOSTE DIRETTE

Deduzioni

Antieconomicità: effetti su inerenza e deducibilità di costi – Cass., Sez. trib., Sent. 11 giugno 2026, n. 19140

Si lamenta l’errata applicazione dei principi in tema di inerenza, antieconomicità, divieto di sindacato sulle scelte imprenditoriali, con specifico riferimento alla deduzione degli interessi passivi, contestando la portata non indiziaria degli elementi addotti per dedurre l’antieconomicità del costo.
In tema di costi deducibili ex art. 109 del TUIR, l’antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere della prova a carico dell’A.F., la non inerenza del costo rispetto all’attività d’impresa. La valutazione di antieconomicità implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o in rapporto al mercato.
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, resta precluso tanto all’imprenditore quanto all’A.F. dimostrare che gli interessi passivi riguardano finanziamenti contratti per la produzione di specifici ricavi, dovendo, invece, essere correlati all’intera attività dell’impresa esercitata. Gli interessi passivi, infatti, sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo essere e progredire, e, dunque, non possono essere specificamente riferiti a una particolare gestione aziendale o ritenuti accessori a un particolare costo. La disposizione in esame non fissa una presunzione legale assoluta di inerenza degli interessi passivi; piuttosto, va interpretata nel senso che gli interessi passivi sono affrancati da una correlazione diretta con i componenti attivi del reddito d’impresa, rilevandone, invece, il vincolo con l’attività dell’impresa nel suo complesso (Cass. sent. 29 ottobre 2020, n. 23872; Cass. ord. 5 febbraio 2025, n. 2795).
Ove l’A.F. adduca l’antieconomicità del costo come indizio di non inerenza, la relativa prova graverà sulla medesima. A fronte di tale prova, spetterà al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate (Cass. ord. 7 maggio 2025, n. 11999; Cass. ord. 12 dicembre 2023, n. 34772; Cass. ord. 15 novembre 2022, n. 33568; Cass. sent. 17 luglio 2018, n. 18904).

Reddito d’impresa

Ammortamento costi macchinari dati in comodato – Cass., Sez. trib., Ord. 8 giugno 2026, n. 18431

Una società eccepisce la deducibilità delle quote di ammortamento di macchinari di sua proprietà, concessi in comodato d’uso gratuito a clienti.
In tema di imposte sui redditi, se un imprenditore affida a terzi in comodato dei macchinari, conservandone la proprietà, i costi sostenuti per il loro acquisto possono essere ammessi all’ammortamento, anche se tali beni non vengono impiegati dal comodatario per attività di produzione esternalizzata dall’imprenditore, ma hanno lo scopo di favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali tra imprenditore e comodatario e la maggiore diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati dal primo, concorrendo in tale modo a realizzare il programma economico dell’impresa.
Se un imprenditore esternalizza fasi della produzione dei beni dell’impresa, conservando la proprietà e il controllo di macchinari affidati a terzi in comodato per la produzione, i costi di acquisto dei macchinari sono ammortizzabili, concorrendo a realizzare il programma economico dell’impresa, nella misura cui consentono all’impresa comodante di ottenere i beni prodotti con i macchinari in comodato a un prezzo inferiore a quello praticabile se la comodataria avesse dovuto accollarsi l’inerenza dell’acquisto in proprio dei beni strumentali necessari alla produzione (Cass. sent. 21 gennaio 2011, n. 1389; Cass. ord. 7 novembre 2018, n. 28375).
In caso di esternalizzazione a impresa terza dell’attività di distribuzione dei prodotti venduti, i relativi costi per l’utilizzo dei veicoli di proprietà concessi in comodato all’impresa che svolge in esclusiva il trasporto sono deducibili ex art. 109, comma 5, del TUIR, trattandosi di spese che si inseriscono nel suo programma economico e devono ritenersi inerenti alla sua attività produttiva (Cass. sent. 12 agosto 2015, n. 16730).
Perché un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa, è sufficiente che sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, cioè, sia stato sostenuto per svolgere un’attività potenzialmente idonea a produrre utili (Cass. sent. 30 luglio 2007, n. 16826).

Rimborsi

Termine decadenziale per l’istanza di rimborso – Cass., Sez. trib., Ord. 17 giugno 2026, n. 20317

L’Agenzia deduce errata applicazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, sussistendo una disposizione specifica per il rimborso IRES, cioè l’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, rispetto al quale era maturata la decadenza quadriennale per la richiesta di rimborso avanzata dalla società.
Il termine decadenziale per presentare istanza di rimborso d’imposta, ex art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, si applica solo nelle ipotesi in cui il versamento della somma di cui si chiede la restituzione sia non dovuto ab origine; viceversa, nel caso in cui il presupposto su cui si fonda la richiesta di rimborso si verifichi successivamente, si applica l’art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, con decorrenza del termine dal giorno in cui si realizza tale presupposto (Cass. 30 maggio 2022, n. 17430Cass. 29 ottobre 2025, n. 28612).
Nella specie, la duplicazione che fonda la richiesta dei versamenti d’imposta da dichiarazione si è verificata dopo la loro effettuazione, in particolare solo con il perfezionamento della definizione agevolata, all’esito dell’integrale esecuzione dei versamenti d’imposta da rottamazione (Cass. 7 aprile 2021, n. 9349).

IMPOSTE INDIRETTE

Registro

Cessione di azioni riqualificata in cessione d’azienda – Cass., Sez. trib., Ord. 13 giugno 2026, n. 19706

Si contesta la riqualificazione dell’atto sottoposto a registrazione da cessione totalitaria di quote a cessione d’azienda (con imposta fissa di registro), giustificata in base a elementi extratestuali e alla presunta causa reale dell’operazione, prescindendo dall’eventuale finalità elusiva perseguita.
Per la corretta applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986, la qualificazione negoziale del contenuto intrinseco dell’atto va sviluppata considerando, in base alla sua autosufficiente analisi, la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dall’atto stesso e non anche quelli economici che pure ne derivano.
La cessione totalitaria della partecipazione societaria non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale, discostandosene per diversità di oggetto e disciplina, essendo attributiva non di un compendio organizzato, quanto di un vero e proprio status (di socio) e assoggettata ex lege a imposta di registro in misura fissa, anche in ragione di vincoli unionali (Cass. ord. 28 aprile 2026, n. 11562).
Dovendo sempre darsi la prevalenza agli effetti giuridici sugli effetti economici del singolo atto e dovendo essere considerati solo gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, così come da esso desumibili, non può assumere rilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti, quand’anche fosse quello di acquistare in via indiretta l’azienda della società compravenduta (Cass. sent. 9 settembre 2024, n. 7495).
Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa, p. I, allegata alTUR, essendo preclusa all’A.F. – in assenza di elementi extratestuali o atti collegati – la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell’art. 20 cit., restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua intrinseca natura e i suoi effetti giuridici, il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali (Cass. ord. 17 marzo 2025, n. 6060; Cass. sent. 16 aprile 2024, n. 10214; Cass. sent. 21 maggio 2024, n. 14031; Cass. sent. 26 giugno 2024, n. 17628).

IVA

Liquidazione di gruppo

Sequestro preventivo e requisito del controllo – Cass., Sez. trib., Sent. 15 giugno 2026, n. 19886

Una società deduce che il sequestro preventivo delle azioni non avrebbe determinato il venire meno del controllo richiesto dalla disciplina dell’IVA di gruppo.
Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., pur non incidendo sulla titolarità formale delle partecipazioni, determina un sostanziale spossessamento delle azioni, comportando l’impossibilità per la società controllante di esercitare un effettivo controllo sulla società controllata e, dunque, l’oggettiva insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime dell’IVA di gruppo.
Se l’A.F. disconosce la compensazione dell’IVA infragruppo per carenza del requisito del controllo ex art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (nella specie, in conseguenza del sequestro preventivo delle azioni o quote del gruppo), è legittimo l’utilizzo della liquidazione automatizzata ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, se la cartella di pagamento è preceduta da comunicazione di irregolarità, la cui funzione è correlata a situazioni dove vi è incertezza, potendo il contribuente presentare osservazioni e chiedere chiarimenti.
E’ determinante il possesso di partecipazioni munite di diritto di voto per oltre la metà del capitale sociale, poiché assicura il controllo sulla società. Il possesso viene meno quando interviene un provvedimento di sequestro penale che sottragga ai soci l’esercizio del diritto di voto. Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di quote o azioni sociali priva i soci dei diritti relativi alle quote, sicché la partecipazione alle assemblee e il diritto di voto, anche in ordine all’eventuale nomina e revoca degli amministratori, spettano al custode designato in sede penale (Cass. sent. 11 novembre 2005, n. 21858; Cass. sent. 18 giugno 2005, n. 13169). La società non può più esercitare il controllo sul gruppo e ciò esclude il riconoscimento dell’IVA di gruppo, gestendo il custode giudiziario l’impresa dall’esecuzione della misura (Cass. ord. 23 marzo 2023, n. 8383). Quindi, le partecipazioni sottoposte a sequestro – ancorché nella persistente titolarità del soggetto – non possono essere utilmente conteggiate ai fini del controllo ex art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972.

Note di variazione

Tempestività dell’annotazione della variazione – Cass., Sez. trib., Ord. 14 giugno 2026, n. 19732

L’Agenzia eccepisce omessa contabilizzazione ai fini IVA di note di credito emesse in un anno, ma registrate solo nell’anno successivo, sostenendo che l’onere di provare la data di ricezione delle note di credito in questione non ricadeva sull’Ufficio, ma sulla società.
Quando l’operazione per la quale è stata emessa la fattura viene meno dopo la sua registrazione e sia stata emessa nota di credito analogica, il contribuente deve provare, se vi è contestazione da parte dell’A.F., quale sia la data in cui ha ricevuto la nota, ai fini della tempestività dell’annotazione della variazione, la quale deve intervenire, nel registro delle fatture, ex artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro 15 giorni.
In corrispondenza dell’annotazione della variazione, il contribuente deve farne indicazione nella successiva liquidazione in data antecedente all’annotazione periodica e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento allo stesso anno (Cass. sent. 22 ottobre 2019, n. 26894).
Tale adempimento è necessario per rilevare contabilmente il venire meno del diritto alla detrazione che sarebbe spettata al prestatore di servizio – o al cedente – a titolo di rivalsa sull’IVA addebitatagli, essendo egli tenuto a riversare all’Erario l’imposta in precedenza detratta.
A differenza di quanto ulteriormente elaborato nella memoria illustrativa, è il contribuente, per un principio di prossimità della prova, che può agevolmente fornire tale evidenza. Infatti, la comunicazione è a lui diretta ed è a lui rimesso l’onere di esporre il debito, entro il termine della liquidazione periodica o entro il termine della liquidazione annuale, affinché il cessionario, in favore del quale è stata emessa la fattura sulla base di un determinato presupposto la cui validità o i cui effetti sono venuti meno e sia stata emessa nota di credito, non si avvalga più del diritto alla detrazione dell’imposta.

PROCESSO TRIBUTARIO

Appello

Nuove prove in appello: decorrenza nuova disciplina – Cass., Sez. trib., Ord. 16 giugno 2026, n. 20131

L’Agenzia ritiene corretta la propria produzione documentale in appello, senza le preclusioni di cui alla novella del 2023, dato che il giudizio di primo grado era stato instaurato prima della sua entrata in vigore.
Alla luce della sentenza della Corte cost. 27 marzo 2025, n. 36, ai giudizi tributari in cui il ricorso introduttivo di primo grado sia stato depositato prima del 4 gennaio 2024 è inapplicabile il regime introdotto dal D.Lgs. n. 220/2023; in tali giudizi continua ad applicarsi, anche nel grado di appello, il previgente art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente ammissibilità della produzione di nuovi documenti, anche con riguardo a documenti preesistenti, senza necessità di dimostrare la non imputabilità dell’omesso deposito nel precedente grado di giudizio (Cass., Sez. V, 18 aprile 2026, n. 10065Sez. 5, 13 maggio 2026, n. 13861).
Estendere l’applicazione delle modifiche all’art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992 ai giudizi instaurati in appello dall’entrata in vigore della novella determinerebbe una lesione irragionevole del principio di affidamento delle parti e della prevedibilità delle regole processuali, incidendo retroattivamente su scelte difensive già compiute nel vigore della disciplina precedente, che consentiva la produzione documentale anche in appello.
In virtù del principio di specialità ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, nel processo tributario non si applica la preclusione ex art. 345, terzo comma, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58 cit., che consente alle parti di produrre nuovi documenti anche in sede di gravame; né tale disciplina può essere ridimensionata in via interpretativa alla luce del principio dispositivo o di altre disposizioni, senza incorrere in un contrasto con il dato normativo e con l’interpretazione consolidata fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. V, ord. 24 giugno 2021, n. 18103; Cass., Sez. V, ord. 23 aprile 2025, n. 10549).
Ad abundantiam, la produzione documentale in esame non introduce nuovi fatti costitutivi della pretesa, ma è volta a dimostrare un fatto già controverso fin dal primo grado, oggetto di specifica contestazione, sicché non si configura alcuna violazione del divieto di domande ed eccezioni nuove ex art. 57, D.Lgs. n. 546/1992.

Parti

Difetto di legitimatio ad processum del direttore generale della società di riscossione – Cass., Sez. trib., Ord. 21 giugno 2026, n. 21054

Si lamenta inammissibilità della costituzione in giudizio dell’ente di riscossione, poiché la procura notarile che conferiva al Direttore Generale-Procuratore la rappresentanza processuale e sostanziale non è stata prodotta in giudizio (difetto di legitimatio ad processum) e il difensore costituito è privo di ius postulandi, per procura conferita da soggetto sprovvisto del relativo potere.
Nel giudizio tributario instaurato a seguito dell’impugnazione della cartella di pagamento, il difetto di legitimatio ad processum del direttore generale della società esercente il servizio di riscossione – conseguente alla mancata produzione della procura rilasciata dal presidente della società stessa – può determinare, ove eccepito tempestivamente e in modo specifico, dalla controparte, l’inammissibilità delle controdeduzioni depositate dalla parte resistente e ripercuotersi sulla liquidazione delle spese in caso di soccombenza del contribuente, ma non comporta, di per sé, la nullità della sentenza anche nella parte in cui si pronunci sulla legittimità della pretesa impositiva indicata nell’atto impositivo impugnato, a meno che la decisione non risulti fondata su eccezioni in senso stretto, sollevate dalla parte carente di legittimazione processuale.
La persona fisica (diversa dal legale rappresentante), che ha conferito il mandato al difensore, non ha l’onere di dimostrare tale sua qualità, bastando l’indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, normalmente risultante dai pubblici registri; tuttavia, la parte che intende contestare in giudizio l’effettiva esistenza del potere esercitato dal soggetto che conferisce la procura ha l’onere di proporre una specifica e tempestiva eccezione in ordine all’effettiva esistenza del potere esercitato e all’impossibilità di verificare tale circostanza attraverso la consultazione di registri pubblici (Cass. 27 aprile 2026, n. 11255Cass. 14 giugno 2025, n. 15914; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20387; Cass., Sez. U, 1° ottobre 2007, n. 20596).

Prove

Distribuzione di utili extracontabili: prova contraria – Cass., Sez. trib., Sent. 1° giugno 2026, n. 17215

L’Agenzia contesta la dimostrazione, da parte dei soci, dell’estraneità alla gestione e conduzione societaria e l’idoneità della prova contraria a vincere la presunzione di distribuzione di utili extra-bilancio.
In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, sui quali, pertanto, grava l’onere di fornire prova contraria, la quale non può esaurirsi nella mera deduzione dell’estraneità alla gestione – circostanza di per sé irrilevante – ma deve investire la destinazione dei maggiori ricavi (accantonamento o reinvestimento in ambito societario o percezione da parte di altri) (Cass. 1° agosto 2013, n. 18032; 18 ottobre 2017, n. 24534; 12 dicembre 2017, n. 29412; 20 dicembre 2018, n. 3295929 luglio 2024, n. 2115816 aprile 2025, n. 10004) o, ove si invochi l’assoluta estraneità alla vita societaria, la concreta inesigibilità dell’esercizio dei poteri di informazione e controllo ex art. 2476 c.c.
Per essere idonea, la prova di una concreta e assoluta estraneità del socio alla vita societaria e non alla mera gestione deve essere rigorosa e non può esaurirsi in un generico disimpegno o nella semplice assenza di atti gestori, dovendo riguardare il profilo del controllo e dell’informazione sulla vita sociale e la concreta esigibilità dell’esercizio dei poteri ex art. 2476 c.c., avuto riguardo alla specifica situazione societaria (Cass. ord. 16 aprile 2025, n. 10004ord. 7 gennaio 2026, n. 367ord. 22 gennaio 2026, n. 1409sent. 23 giugno 2025, n. 16818ord. 9 giugno 2025, n. 15390), da intendersi quale effettiva emarginazione o impossibilità di esercitare tali poteri, eventualmente corroborata da riscontri oggettivi (Cass. ord. 15 settembre 2021, n. 24870; ord. 4 marzo 2022, n. 7170ord. 4 marzo 2022, n. 7170; ord. 7 giugno 2024, n. 15991sent. 10 ottobre 2024, n. 26473).
Una presunzione semplice come quella in esame, superabile e sottoposta al vaglio pieno del giudice in contraddittorio tra le parti, non contrasta con il diritto UE né con l’art. 6 CEDU, ma si colloca in un modello processuale che, in entrambi gli ordinamenti, reputa compatibile con il canone dell’equo processo il ricorso a regole inferenziali, purché la parte incisa conservi una possibilità effettiva di difesa.

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