4° Contenuto Riservato: Rassegna di giurisprudenza 27 febbraio 2026, n. 791

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI FABIO PACE | 27 FEBBRAIO 2026

ACCERTAMENTO

Presunzioni

Distribuzione di utili e doppia presunzione – Cass., Sez. trib., Ord. 31 dicembre 2025, n. 34929

Si eccepisce che a carico dei soci sia stata illegittimamente applicata una doppia presunzione, consistente nella presunzione di percezione di somme di denaro come utili extracontabili e nella presunzione di responsabilità, mentre l’onere di provare la sussistenza della maggior materia imponibile gravava sull’Ufficio.
Nell’ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale (o a base familiare), è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che vanno imputati al socio nell’anno in cui sono conseguiti e sempre che questi non dimostri che gli utili stessi non sono stati distribuiti, perché accantonati e reinvestiti nella società. Tale presunzione non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, ma dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, così che, una volta ritenuta operante tale presunzione, spetta al contribuente dare prova contraria (Cass. ord. 24 gennaio 2019, n. 1947; Cass. sent. 29 luglio 2016, n. 15824; Cass. ord. 20 dicembre 2018, n. 32959; Cass. sent. 22 novembre 2017, n. 27778).
Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass. ord. 9 luglio 2018, n. 18042).

ACCISE

Abbuoni

Perdita di prodotto nella denaturazione di alcool – Cass., Sez. trib., Sent. 19 febbraio 2026, n. 3730

La questione riguarda l’applicazione dell’abbuono di accisa in relazione all’alcool disperso durante un’operazione di denaturazione, con riguardo all’equiparazione al caso fortuito e alla forza maggiore della perdita irrimediabile o della distruzione, totale o parziale, del prodotto imputabile a titolo di colpa non grave.
In materia di accise, l’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1995, nella parte in cui, in caso di perdita irrimediabile o di distruzione parziale o totale del prodotto in regime sospensivo, riconosce l’abbuono dell’accisa anche nell’ipotesi di colpa non grave, equiparandola al caso fortuito e alla forza maggiore, contrasta con l’art. 7, par. 4, della Dir. n. 2008/118/CE e va disapplicato. In altri termini, le nozioni di caso fortuito e forza maggiore, alla luce della giurisprudenza unionale, sono incompatibili con qualsiasi coefficiente colposo dell’obbligato, comportando la necessità che quest’ultimo adotti tutte le misure appropriate a prevenire la perdita o la distruzione del prodotto in regime di sospensione dall’accisa.
In tema di accise, non costituisce immissione in consumo né comporta la debenza dell’imposta la perdita o la distruzione, totale o parziale, dell’alcool, che si realizzi nell’ambito di un’operazione di denaturazione preventivamente e regolarmente autorizzata, senza che rilevi la natura colposa della condotta della parte.
Nella specie, la fuoriuscita di prodotto dal serbatoio in conseguenza di una valvola lasciata aperta da un dipendente è riconducibile alla sfera organizzativa del soggetto obbligato (e non a una causa esterna, anormale, imprevedibile e inevitabile), sicché si fuoriesce dalla nozione di caso fortuito, in ragione della mancanza del requisito oggettivo, necessario secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza unionale.
Peraltro, in quanto operazione soggetta ad autorizzazione preventiva, si dovrà verificare la regolare presenza di tale autorizzazione, operando uno specifico accertamento.

Accertamento

Contraddittorio endoprocedimentale – Cass., Sez. trib., Ord. 19 febbraio 2026, n. 3793

L’Agenzia ritiene inapplicabile il contraddittorio endoprocedimentale, previsto dallo statuto del contribuente solo per verifica, accesso e ispezione presso il domicilio, eccependo l’applicabilità della prova di resistenza.
In tema di accise, il contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1995, prevede, sia in caso di accesso, ispezione o verifica presso il domicilio del contribuente, sia in caso di verifica presso gli Uffici dell’Amministrazione doganale, la necessaria comunicazione, al soggetto sottoposto a verifica, di un PVC o di altro atto equipollente, contenente la specifica indicazione dei fatti che si intendono contestare nei suoi confronti. La notifica dell’avviso di pagamento o dell’atto di contestazione e/o irrogazione sanzioni in assenza di valida instaurazione del contraddittorio o prima della decorrenza del citato termine, fatti salvi i casi di particolare e motivata urgenza, comporta la nullità del provvedimento emesso.
Le garanzie procedimentali ex art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, sono estese all’accertamento delle accise, con la particolarità che, per tale tributo, le garanzie vanno applicate anche in caso di accertamento effettuato presso gli uffici dell’Amministrazione doganale (verifica a tavolino) e non solo nel caso di accesso, ispezione o verifica preso il domicilio del contribuente (Cass. 14 novembre 2023, n. 31631).
Sebbene il comma 4 dell’art. 19 cit. faccia riferimento a un PVC, nulla vieta che il contraddittorio endoprocedimentale sia introdotto da altro atto equipollente, comunque denominato: ciò che importa è il contenuto di tale atto, che deve riportare la specifica indicazione dei fatti contestati al contribuente.
Analogamente a quanto avviene per il contraddittorio di cui all’art. 12 della legge n. 212/2000, il mancato rispetto delle garanzie procedimentali previste dall’art. 19, comma 4, del TUA e, segnatamente, del termine dilatorio per l’emissione dell’atto impositivo, rende nullo tale atto, indipendentemente dalla necessità di dedurre una prova di resistenza; e ciò analogamente a quanto previsto per l’IVA, altra imposta armonizzata (Cass. 15 gennaio 2019, n. 701 e n. 702).

CATASTO

Rendita catastale

Classamento di immobili con destinazione speciale censiti nei gruppi D ed E – Cass., Sez. trib., Ord. 5 febbraio 2026, n. 2559

Si censurano il mancato riconoscimento della riduzione a titolo di coefficiente di obsolescenza tecnologica e funzionale, fissato per gli opifici industriali, nonché la violazione delle norme regolanti il catasto urbano.
In tema di classamento di immobili con destinazione speciale e censiti nei gruppi D ed E, l’accertamento della rendita catastale, proposta dal contribuente mediante una dichiarazione di variazione catastale con la procedura DOCFA, avviene con stima diretta per ogni singola unità, utilizzando un procedimento diretto – che si fonda sul reddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile e la detrazione delle spese e delle eventuali perdite – ovvero indiretto – che individua il valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile, o il valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, nell’ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale degli immobili (Cass. 21 dicembre 2024, n. 33799).

CONDONI

Definizione agevolata delle liti pendenti

I versamenti per la rottamazione non valgono per la definizione della lite – Cass., Sez. trib., Ord. 23 febbraio 2026, n. 3997

Un contribuente impugna il diniego di definizione agevolata della lite, avendo prima aderito alla rottamazione quater e ritenendo quel debito tributario incanalato in un piano rateale novativo della primigenia obbligazione, e versati gli importi che si era impegnato a versare per la rottamazione delle cartelle.
Ai fini della definizione delle liti pendenti in cassazione, ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022, si deve tenere conto dei versamenti effettivamente già corrisposti al momento della domanda di adesione alla procedura agevolata, ma non di quelli che si è stati ammessi a corrispondere in un piano rateale in corso.
La novella del 2022 consente di calcolare, ai fini della definizione agevolata, tutte le somme comunque versate nel corso del giudizio. Va valorizzata l’espressione testuale, che vuole scomputabili le “somme a qualsiasi titolo versate” in costanza di giudizio e fondate sul contenzioso in essere che si vuole definire. Il riferimento esplicito è a versamenti già effettuati alla formulazione dell’istanza di definizione, per cui non possono essere considerate come versate le somme che ci è impegnati a versare in momenti successivi. Inoltre, nell’ottica premiale, il contribuente che non avesse ancora pagato potrebbe tenerne conto, come già versato, nel calcolo del dovuto e subirebbe trattamento migliore di chi ha pagato il tutto, poiché entrambi sarebbero tenuti a non pagare nulla per la definizione agevolata (Cass. 25 gennaio 2023, n. 2378).
In tema di condono fiscale, le somme versate a estinzione del debito inerente a carichi di ruolo pregressi non possono essere in alcun modo tenute in conto nella determinazione dell’importo da versare per ottenere la definizione agevolata della lite fiscale pendente, trattandosi di procedure di definizione connotate da un’indiscutibile autonomia, cui corrisponde una diversa disciplina sostanziale e processuale e tra le quali non è ipotizzabile alcuna interferenza (Cass. V, sent. 27 marzo 2013, n. 7697).

IMPOSTE DIRETTE

Rimborsi

Accertamento con adesione della società controllata – Cass., Sez. trib., Sent. 27 gennaio 2026, n. 1849

Una società di diritto svedese, che controlla una società italiana, eccepisce che il perfezionamento dell’accertamento con adesione da parte della controllata non le impedirebbe di chiedere il rimborso della somma versata da quest’ultima a titolo di ritenute sugli interessi.
La definizione dell’accertamento con adesione tra la società italiana, sostituto d’imposta, e il Fisco non vincola la società svedese, terza rispetto all’accordo, con la conseguenza che, per quest’ultima, la definizione dell’accertamento con adesione da parte della società italiana non può costituire un ostacolo alla richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di ritenute in esecuzione dell’accertamento con adesione. La mancata produzione, da parte della società italiana, della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l’esenzione dalle ritenute non può pregiudicare il diritto al rimborso in capo alla società svedese, se questa dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali per godere dell’esenzione, alla stregua del diritto eurounionale (Cass. ord. 3 novembre 2022, nn. 32333ord. 3 novembre 2022, nn. 32333-32338).
Inoltre, uno dei requisiti per chiedere il rimborso delle ritenute versate dalla società italiana in esecuzione dell’accertamento con adesione è che la società svedese abbia tenuto indenne la società italiana di quanto questa abbia versato, come sostituto d’imposta, al Fisco italiano (Cass. sent. 2 maggio 2024, n. 11712).

IRAP

Accertamento e riscossione

Il recupero dell’IRAP compete allo Stato – Cass., Sez. trib., Ord. 19 febbraio 2026, n. 3799

Una società afferma che la CTR ha errato non rilevando l’illegittimità dell’avviso di accertamento, in quanto adottato dall’Agenzia delle entrate, anziché dalla Regione Calabria, in violazione della disciplina dell’IRAP che, invece, affiderebbe la constatazione delle relative violazioni alle Amministrazioni regionali.
In tema di IRAP – che, in virtù del disposto di cui all’art. 119, secondo comma, Cost., non è tra i tributi propri delle Regioni e la cui disciplina rientra nella potestà legislativa esclusiva statale in materia tributaria, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.- l’attività di recupero fiscale è di esclusiva competenza dello Stato, sicché la legittimazione sostanziale all’emissione del relativo avviso di accertamento e dell’Agenzia delle entrate e non delle Regioni.
La Corte costituzionale ha chiarito che le competenze regionali in materia di IRAP sono solo di carattere attuativo, non potendo tale imposta considerarsi un tributo proprio della Regione, dato che, alla luce dell’art. 119, secondo comma, Cost., possono ritenersi tali solo quelli istituiti dalle Regioni con proprie leggi. La normativa IRAP appartiene alla disciplina esclusiva dello Stato in materia tributaria, ex art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.; si tratta di imposta istituita da legge statale, il cui gettito è attribuito alle Regioni. La relativa disciplina, pertanto, va ricondotta alla materia del sistema tributario dello Stato, con conseguente contenimento dell’autonomia impositiva regionale entro i limiti stabiliti dalla legge statale (Corte cost. sent. 23 novembre 2023, n. 206; sent. 21 dicembre 2020, n. 274; sent. 24 aprile 2020, n. 76sent. 24 aprile 2020, n. 76; sent. 28 maggio 2019, n. 128sent. 18 giugno 2014, n. 177; sent. 5 giugno 2013, n. 121sent. 5 giugno 2013, n. 121; sent. 23 febbraio 2012, n. 32sent. 23 febbraio 2012, n. 32).

Base imponibile

Contributi dovuti in base a norma di legge – Cass., Sez. trib., Ord. 22 febbraio 2026, n. 3918

L’Agenzia contesta l’applicazione dei criteri disciplinanti la distribuzione del FUS, evidenziando che i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione.
In tema di IRAP, l’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, nel prevedere che i contributi erogati a norma di legge non concorrono alla determinazione della base imponibile nel caso in cui essi siano correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, esclude l’imponibilità solo in presenza di una specifica previsione, nella legge istitutiva, della correlazione tra il contributo e un componente negativo indeducibile, con la conseguenza che l’assenza della specifica indicazione normativa non può essere surrogata dalla mera affermazione del contribuente di avere utilizzato il contributo per coprire spese non deducibili, quali, ad esempio, quelle per il personale (fattispecie relativa a contributo FUS, erogato nella vigenza dell’art. 1, comma 1, lett. a, del D.M. 3 febbraio 2014) (Cass. sent. 21 maggio 2014, n. 11147Cass., Sez. 5, 28 maggio 2010, n. 13160; id., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14415).
Il contributo versato a favore di una Fondazione, a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo, erogato secondo i criteri di commisurazione previsti dall’art. 1, comma 1, lett. a) e b), del D.M. n. 239/1999, non risultando, per la parte eccedente il 20%, assoggettato ad alcun vincolo di destinazione di spesa e non sussistendo pertanto l’indispensabile correlazione ex lege tra la quota di contributo e i costi non deducibili sostenuti dalla Fondazione, come richiesto dall’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, va incluso nella base imponibile ai fini IRAP (Cass. ord. 7 novembre 2011, n. 23125).
Dal generico riferimento ai costi di produzione, utilizzato nel decreto del 2014, non si può fare discendere l’esclusione parziale del FUS dalla base imponibile IRAP, poiché nella legge istitutiva non si ravvisa alcun rapporto eziologico tra la somma erogata a titolo di contributo e il corrispondente componente negativo.

PROCESSO TRIBUTARIO

Giudicato

Efficacia delle sentenze penali di assoluzione – Cass., Sez. trib., Ord. 22 gennaio 2026, n. 1443

Si ritiene che la sentenza penale di assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” andasse considerata.
Quanto alla sentenza penale pronunciata dal Tribunale per i reati fiscali sottostanti all’accertamento per cui è causa, non trova applicazione nella specie il nuovo art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 87/2024 e rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, il quale prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti dello stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti stessi. La sentenza penale irrevocabile può essere depositata anche nel giudizio di cassazione fino a 15 giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.
La sentenza di assoluzione in argomento non è corredata da attestazione di passaggio in cosa giudicata.

RISCOSSIONE

Prescrizione e decadenza

La proposta di compensare ha efficacia interruttiva – Cass., Sez. trib., Ord. 16 febbraio 2026, n. 3431

Si discute se le proposte di compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, notificate dall’agente della riscossione, siano atti idonei a interrompere la prescrizione.
In tema di prescrizione del credito tributario, la proposta di compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, che l’agente della riscossione notifica all’interessato ai sensi dell’art. 28-ter, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, costituisce valido atto interruttivo ai sensi dell’art. 2943, ultimo comma, c.c.
L’atto di interruzione della prescrizione, ex art. 2943, quarto comma, c.c., non deve consistere in una richiesta o intimazione, bastando una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto del dichiarante (Cass. ord. 18 agosto 2022, n. 24913; Cass. n. 1166 del 2018).
Per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Tale requisito, pur richiedendo la forma scritta, non postula l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti (Cass. ord. 31 maggio 2021, n. 15140) né è ravvisabile in semplici sollecitazioni, prive del carattere di intimazione e dell’espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. n. 15714 del 2018).
La proposta che l’agente della riscossione invia al contribuente ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 di compensazione tra credito d’imposta da questi vantato e debito iscritto a ruolo manifesta inequivocabilmente l’intenzione di esercitare il diritto di credito, a maggior ragione se contiene l’avviso che, in caso di silenzio o rifiuto, l’azione di recupero (sospesa per legge) riprende immediatamente.

SOCIETA’

Responsabilità dei soci

Il socio accomandante risponde solo del capitale dato – Cass., Sez. trib., Ord. 5 febbraio 2026, n. 2470

L’Agenzia invoca la responsabilità del socio accomandante per i debiti della s.a.s.
Nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione – sia attiva che passiva – rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all’art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell’accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l’Erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale (Cass. sent. 19 maggio 2021, n. 13565; Cass. ord. 22 maggio 2020, n. 9429; Cass. sent. 24 gennaio 2013, n. 1671). Una volta cancellata la società, il socio accomandante può essere chiamato a rispondere nei limiti della quota di liquidazione ex art. 2324 c.c. (Cass. sent. 6 settembre 2022, n. 26264).
Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, quinto comma, del decreto cit. e 60 del D.P.R. n. 600/1973, l’A.F. deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall’art. 2495, terzo comma, c.c., il quale integra una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire del Fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci (Cass., Sez. U., 12 febbraio 2025, n. 3625 ).
Nella specie, l’Agenzia non ha provato (avendone l’onere) l’effettiva (non presunta) distribuzione di somme ai soci in forza del bilancio di liquidazione o, in assenza di questo, in base ad altre modalità erogative.

TRIBUTI LOCALI

ICI

Determinazione del valore di terreni – Cass., Sez. trib., Sent. 17 febbraio 2026, n. 3603

La questione verte sulla tassatività o meno dei parametri normativi quali criteri per stabilire il valore venale del bene interessato da un accertamento e che, al contempo, sia stato oggetto di compravendita significativamente vicina dal punto di vista temporale all’anno d’imposta cui si riferisce l’accertamento.
In tema di ICI e IMU, i parametri fissati dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, costituiscono criteri vincolanti e tassativi, perché indicano elementi che costituiscono indici reputati ex lege idonei alla determinazione del bene. Pertanto, il giudice del merito, nella determinazione di tale valore, ove assuma come parametro oggettivo il prezzo d’acquisto e motivi congruamente le ragioni per cui deve considerarsi corretto, in quanto espressivo dei parametri fissati dall’art. 5 cit., effettua una valutazione incensurabile in sede di legittimità (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, partendo dal prezzo di vendita, fissato secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazioni), ha utilizzato, per la valutazione della congruità del valore del bene, i criteri fissati tassativamente dalla disposizione citata).
Se il valore del terreno e, quindi, il suo prezzo, è già assegnato, perché posto in vendita, il valore fissato, considerato congruo o rettificato con avviso divenuto definitivo ne rappresenta il valore venale in comune commercio, così che la valutazione del giudice che assuma come parametro oggettivo il prezzo di acquisto e motivi le ragioni per cui deve considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, ord. 7 giugno 2017, n. 14118; Sez. 5, sent. 31 ottobre 2018, n. 27807; Sez. 5, sent. 11 maggio 2018, n. 11445).
Per determinare il valore imponibile, il giudice non può esimersi dal verificare che il valore venale in comune commercio, attribuito a un’area fabbricabile, sia ricavato in base ai parametri vincolanti tassativamente previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 (Cass., Sez. 5, ord. 7 aprile 2023, n. 9529).
Il giudice, nella determinazione della base imponibile, rimanendo nell’ambito di tali parametri, può ritenere congruo il valore derivante dal prezzo di vendita, purché ciò sia adeguatamente motivato.

IMU

Effetti di un ordine di demolizione ineseguito – Cass., Sez. trib., Sent. 17 febbraio 2026, n. 3614

Si assume che – in ragione di ordinanze comunali di sequestro, demolizione e acquisizione gratuita di aree, con rigetto delle domande di condono – gli immobili debbano considerarsi privi di valore commerciale e di utilizzabilità e, quindi, indisponibili, con acquisizione al patrimonio dell’ente.
Il presupposto dell’IMU che sia stato individuato dall’ente impositore nel possesso di unità immobiliari (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2011; art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011) deve ritenersi insussistente per periodi successivi all’ordine di demolizione che, emesso nei confronti del contribuente ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, sia rimasto ineseguito nel prescritto termine di 90 giorni, alla cui scadenza si è prodotto l’effetto acquisitivo (di diritto), al patrimonio del Comune, della titolarità del fabbricato e dell’area di sedime e dovendosi escludere la permanente rilevanza, a fini impositivi, di una mera detenzione non riconducibile ad altra ipotesi di godimento normativamente qualificato dei beni oggetto di acquisizione.
La nozione di possesso non può identificarsi con la mera disponibilità del bene, ma va letta in correlazione alla definizione normativa di soggetto passivo d’imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive a carattere reale e possessore è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (Cass. 19 dicembre 2025, n. 33227Cass. 1° marzo 2025, n. 5445Cass., Sez. U., 29 ottobre 2020, n. 23902Cass. 15 marzo 2019, n. 7444Cass. 7 giugno 2017, n. 14119).
L’effetto acquisitivo ex lege dell’inottemperanza all’ordine di demolizione preclude la persistente rilevanza, a fini impositivi, della situazione giuridica soggettiva che, in capo al contribuente, deve ritenersi venuta meno (allo scadere del termine per la demolizione) (Cass., Sez. U., 22 settembre 2016, n. 18574Cass., Sez. U., 3 giugno 2015, n. 11373). Né la condizione giuridica che residua all’effetto acquisitivo è normativamente riconducibile a distinte fattispecie che, secondo le ipotesi espressamente previste dal legislatore, sono pur sempre correlate a un godimento del bene oggetto di tassazione (Cass. 10 luglio 2025, n. 18946).

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