RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 30 OTTOBRE 2026
ACCERTAMENTO
Contraddittorio
Il questionario assolve all’obbligo di contraddittorio? – Cass., Sez. trib., Ord. 20 ottobre 2026, n. 27378
Si chiede se l’invio di un questionario che consenta al contribuente di fornire notizie e chiarimenti ed esibire documenti sia sufficiente ad assolvere l’obbligo del contraddittorio o se sia necessario l’invito a comparire.
In ipotesi di accertamenti cd. a tavolino, riguardanti tributi armonizzati, l’A.F. è tenuta a rispettare il contraddittorio endoprocedimentale (Cass., Sez. Un., sent. 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass. ord. 27 luglio 2018, n. 20036) e, a tale fine, può fare ricorso a qualsiasi strumento che sia in grado di assicurare un’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento tributario. Il questionario previsto dall’art. 32, primo comma, n. 4), del D.P.R. n. 600/1973, è strumento astrattamente idoneo allo scopo, ma, affinché il contraddittorio possa dirsi effettivo, in conformità ai principi unionali affermati dalla Corte di giustizia, è necessario che i dati e le notizie alla cui acquisizione il questionario tende siano concretamente connessi con le ragioni poste a fondamento della ripresa fiscale, solo così garantendosi al contribuente la possibilità di apportare elementi informativi che possano causalmente incidere sulle determinazioni dell’A.F.
La realizzazione del contraddittorio non è a forma vincolata, essendo sufficiente (e necessario) che esso si realizzi in modo effettivo quali che siano gli strumenti adottati, siano essi procedure partecipative o altri meccanismi finalizzati all’interlocuzione preventiva, come, ad esempio, l’inoltro di questionari o il riconoscimento dell’accesso agli atti (Cass. sent. 19 luglio 2021, n. 20436; ord. 8 luglio 2024, n. 18489).
L’obbligo del contradditorio procedimentale, dove previsto, è assolto con l’interlocuzione con il contribuente che si realizza mediante questionari, il cui invio per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – giusta i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria – un dialogo preventivo tra Fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni onde evitare l’instaurazione del contenzioso giudiziario (Cass. sent. 14 maggio 2014, n. 10489; Cass. ord. 27 gennaio 2023, n. 2541).
Notifica
Destinatario temporaneamente irreperibile – Cass., Sez. trib., Sent. 23 ottobre 2026, n. 27642
La notifica a mezzo posta si perfezionerebbe con la ricezione della comunicazione di avvenuto deposito, non rilevando la sua mera spedizione. Sarebbe errato ritenere che la notifica si perfezioni allo spirare del decimo giorno dalla spedizione della CAD, senza verificare se e come essa sia stata ricevuta dal destinatario.
In tema di notificazione al temporaneamente irreperibile, il ritiro del plico raccomandato depositato presso l’ufficio postale, in difetto di altra prova, presuppone il ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), donde è dimostrata la piena conoscenza legale decorsi dieci giorni dalla spedizione di tale comunicazione, che si deve intendere per ricevuta.
Se dall’avviso di ricevimento risulta che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche alla consegna della raccomandata informativa, ha immesso l’avviso nella cassetta postale e restituito l’atto al mittente, la notifica si perfeziona con il decorso di 10 giorni senza che il destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia ritirato il piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. (Cass. ord. 18 marzo 2022, n. 8895).
La prova del perfezionamento della notifica effettuata ex art. 8 della legge n. 890/1982 richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (Sezioni Unite sent. 15 aprile 2021, n. 10012).
In caso di irreperibilità relativa del destinatario, l’omessa indicazione nella CAD della tipologia dell’atto notificato e della parte a istanza della quale la notificazione è stata eseguita non determina alcuna nullità. Ai fini del raggiungimento dello scopo è sufficiente che il destinatario sia informato del tentativo di notificazione, in sua assenza, di un atto amministrativo o giudiziario, nonché delle modalità di ritiro e delle conseguenze del mancato ritiro (Cass., Sez. II, ord. 1° agosto 2023, n. 23400).
Responsabilità solidale
Estinzione di società: successione dei soci – Cass., Sez. trib., Ord. 28 settembre 2026, n. 25880
L’A.F. ha osservato che la responsabilità del socio comprende anche le distribuzioni di ricchezza avvenute nel periodo della liquidazione e nei due periodi d’imposta antecedenti alla messa in liquidazione, sicché è legittimo ritenere integrata la responsabilità del socio anche in caso di distribuzione extracontabile di utili.
In materia, è intervenuto il D.Lgs. n. 175/2014, che, oltre a prevedere al comma 4 dell’art. 28 che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’ art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese, con il comma 5, lett. a), ha modificato il primo comma dell’art. 36del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo che i liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione stessa e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte, se non provano di avere soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, o di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. Con la modifica, il legislatore ha mitigato l’onere probatorio a carico dell’A.F., facendolo gravare sul liquidatore che ha, ora, l’onere di fornire la prova liberatoria. In particolare, all’A.F. sarà sufficiente dimostrare l’esistenza di debiti tributari insoluti della società e di un attivo prodotto dall’attività di liquidazione, mentre spetterà al liquidatore fornire la prova che non vi sia stata distrazione dell’attivo in favore dei soci prima dell’integrale pagamento dei debiti tributari e, neppure, pretermissione del pagamento delle imposte in favore di creditori non aventi grado superiore.
L’art. 36 fa salve le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile, implicitamente, ma univocamente, richiamandosi alla portata generale dell’art. 2495 c.c. (Cass., Sez. U., sent. 12 febbraio 2025, n. 3625).
IMPOSTE DIRETTE
Plusvalenze
Cessioni di fabbricati demoliti e ricostruiti – Cass., Sez. trib., Ord. 5 ottobre 2026, n. 26277
L’Agenzia ritiene che un edificio che sostituisce interamente un precedente, con nuova sagoma e aumento di volumetria, costituisca una nuova costruzione e la sua cessione, al ricorrere degli ulteriori presupposti di legge, sia idonea a integrare la realizzazione di una plusvalenza imponibile.
Nell’IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali redditi diversi, delle plusvalenze realizzate con cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili, l’alternativa fra “edificato” e “non edificato” non ammette un tertium genus, così che la cessione di un edificio, anche se le parti hanno pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall’A.F. come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all’Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente per la cessione di edifici e per quella dei terreni (Cass., Sez. V, 21 febbraio 2019, n. 5088).
Il presupposto applicativo dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, è costituito dalla cessione di terreni a utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti, per cui non vi può rientrare la cessione un terreno su cui sorge già un edificio, anche quando è presentata una domanda di concessione edilizia per demolire e ricostruire, non rilevante per applicare l’imposta (Cass., Sez. V, 5 novembre 2024, n. 28535).
Nella tassazione delle plusvalenze da utilizzazione del suolo, non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 67, comma 1, lett. b), cit., le cessioni aventi a oggetto un terreno sul quale insorge un fabbricato da ritenersi già edificato, anche ove l’alienante abbia presentato istanza di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell’immobile e l’acquirente ne abbia richiesto la voltura, rilevando la destinazione edificatoria originariamente conferita ad area non edificata e non quella ripristinata a seguito di intervento, da parte del cedente o del cessionario, su area già edificata (Cass., Sez. V, 16 giugno 2025, n. 16047).
Reddito d’impresa
Prove relative ai costi deducibili – Cass., Sez. trib., Ord. 30 settembre 2026, n. 25992
L’Agenzia contesta la deducibilità dei costi per prestazioni professionali sostenuti dalla società, riconosciuta in base alla mera corrispondenza con le fatture emesse dal professionista, senza considerare che la società era onerata della prova della certezza, dell’inerenza e dell’obiettiva determinabilità dei costi stessi.
In materia di reddito d’impresa, l’art. 109 del TUIR richiede, ai fini della deducibilità dei componenti negativi, che il costo sia di competenza, certo, obiettivamente determinabile e inerente. L’onere di dimostrare tali presupposti grava sul contribuente, il quale deve provare l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la concreta destinazione della spesa all’attività d’impresa, quale atto correlato all’attività esercitata e non ai ricavi in sé (Cass. sent. 16 marzo 2022, n. 8646; Cass. ord. 1° giugno 2023, n. 15530). I requisiti della certezza e dell’obiettiva determinabilità, restano distinti dall’inerenza. L’eventuale incongruità quantitativa non si identifica, pertanto, con il difetto di inerenza (Cass. ord. 11 gennaio 2018, n. 450; Cass. sent. 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass. ord. 15 novembre 2022, n. 33568). La regolarità formale della documentazione contabile o l’esibizione della fattura, quale dato cartolare dell’operazione, non sono sufficienti a dimostrare la certezza e l’obiettiva determinabilità del costo specificamente contestate (Cass. sent. 19 dicembre 2019, n. 33915; Cass. ord. 11 dicembre 2020, n. 28246).
Nella specie, una clausola contrattuale attribuiva alla società la mera facoltà di corrispondere al professionista un ulteriore compenso una tantum; tale previsione non consente, da sola, di stabilire se e quando la relativa obbligazione sia insorta né secondo quali elementi oggettivi ne sia stato determinato l’ammontare. La certezza postula che, entro la chiusura di ciascun esercizio, l’obbligazione relativa al compenso ulteriore fosse già insorta e non dipendesse più da una scelta meramente eventuale del committente. A tale fine rilevano l’esercizio della facoltà prevista dalla clausola contrattuale, nonché l’individuazione delle prestazioni cui il compenso si riferiva e dell’avvenuta maturazione del relativo diritto.
IMPOSTE INDIRETTE
Trust
Momento di tassabilità del trust – Cass., Sez. trib., Ord. 12 ottobre 2026, n. 26643
Si contesta l’applicazione dell’imposta sulle donazioni sull’errato presupposto che il beneficiario fosse unico e individuato e che il negozio non prevedesse il ritorno dei beni al settlor. Errata sarebbe la conclusione secondo cui nel trust così costituito vi sarebbe un immediato trasferimento di ricchezza.
In ogni tipo di trust, l’imposta proporzionale non va anticipata all’atto istitutivo né di dotazione, ma solo a quello di attuazione e compimento con trasferimento finale del bene al beneficiario (Cass. sent. 17 luglio 2019, n. 19167).
In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza con attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (Cass. sent. 23 aprile 2020, n. 8082; n. 19167 del 2019 cit.; sent. 21 giugno 2019, n. 16699; sent. 26 ottobre 2016, n. 21614). L’imposta è dovuta, non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione e apposizione del vincolo, ma in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza (Cass. n. 19167 del 2019 cit.; Cass. sent. 24 dicembre 2020, n. 29507).
Occorre valutare se fin dall’istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario e, in mancanza, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro (Cass. ord. 5 dicembre 2018, n. 31445).
IVA
Aliquote
Appalti – Cass., Sez. trib., Ord. 29 settembre 2026, n. 25917
L’Agenzia assume errata qualificazione del contratto come appalto e non come cessione di beni, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.
La qualificazione dei contratti caratterizzati da obbligazioni di fare e di dare va sempre effettuata in base al criterio della prevalenza o meno del lavoro sulla materia, con riguardo anche alla volontà dei contraenti, oltre che al senso oggettivo del negozio, per accertare se la somministrazione della materia sia solo un mezzo per la produzione dell’opera e il lavoro lo scopo del contratto (appalto) o se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia e il conseguimento della cosa l’effettiva finalità del contratto (vendita).
Nei contratti aventi contenuto misto, la distinzione tra vendita e appalto va compiuta non in base al mero dato della provenienza della materia o al nomen iuris prescelto dalle parti, ma alla stregua della causa concreta del negozio e della prevalenza funzionale dell’attività lavorativa rispetto al trasferimento del bene, apprezzate alla luce del regolamento contrattuale e delle prestazioni in concreto pattuite. Pertanto, la circostanza che l’impresa esecutrice produca anche i materiali impiegati non determina, di per sé sola, la necessaria qualificazione del rapporto come vendita, dovendo comunque verificarsi se la materia costituisca l’oggetto finale del programma negoziale ovvero il mezzo per la realizzazione di un’opera specifica, assunta con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio.
Nella specie, si è concluso che il contratto dovesse essere qualificato come appalto, avendone tutte le caratteristiche che normativamente lo contraddistinguono, in particolare la prevalenza della prestazione del fare su quella del dare, tipica del contratto di compravendita. E’ stata effettuato proprio la suddetta verifica, dando rilievo non isolatamente alla complessità materiale dell’opera, ma alla complessiva funzione delle prestazioni richieste e al loro inserimento nell’unitario risultato edificatorio.
PROCESSO TRIBUTARIO
Revocazione
Errore revocatorio – Cass., Sez. trib., Ord. 2 ottobre 2026, n. 26079
Si denuncia una mancata valutazione e/o inesatta percezione del materiale probatorio ritualmente prodotto nei gradi di merito e, dunque, un errore revocatorio.
Una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto di un preteso errore di fatto, cioè solo se il fatto che si assume errato costituisce il fondamento della decisione o rappresenta l’imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sicché tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorre un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa (Cass., SS.UU.,ord. 23 gennaio 2009, n. 1666). Nella fase rescindente il giudice è chiamato a valutare la decisività dell’errore alla luce di un giudizio controfattuale (Cass. ord. 23 aprile 2020, n. 8051). Deve poi sussistere anche un’altra condizione prevista dalla legge, cioè che il fatto sul quale si sarebbe determinato l’errore non abbia costituito un punto controverso su cui la sentenza si sia pronunciata, rientrando nella categoria di fatto controverso anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo (sent. 15 marzo 2023, n. 7435sent. 15 marzo 2023, n. 7435; 29 ottobre 2024, n. 27897; Cass., Sez. III, ord. 8 gennaio 2026, n. 459).
L’errore revocatorio presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa; è esperibile la revocazione per l’errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, mentre è escluso il vizio revocatorio se la pronuncia sul motivo è effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia specificamente esaminato alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto; in tale ultimo caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass., Sez. Un., n. 31032 del 2019; Cass. ord. 17 giugno 2025, n. 16297).
Sentenza
Motivazione apparente: onere della prova – Cass., Sez. trib., Ord. 24 settembre 2026, n. 25757
Si denuncia illegittimità della sentenza per motivazione apparente sul rigetto delle eccezioni espressamente riproposte in appello.
Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto, o degli artt. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c., e 36, comma 2, n. 4), del D.Lgs. n. 546/1992, omette di illustrare l’iter logico seguito per pervenire alla decisione, ossia di indicare su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è giunto alla propria determinazione, così consentendo di verificare se abbia giudicato “iuxta alligata et probata”. La nullità colpisce non solo le sentenze del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentano un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053), ma anche quelle che recano una motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato, in tale modo non assolvendo alla finalità di esternare un ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo, logico e consequenziale, a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi (Cass., Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).
La motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo” – quando, nonostante appaia graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie e ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. 15 giugno 2017, n. 14927; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass. ord. 20 ottobre 2021, n. 29124).
Spese
Soccombenza e compensazione – Cass., Sez. trib., Ord. 14 agosto 2026, n. 24651
L’Agenzia ritiene che la sentenza sarebbe censurabile nella parte in cui, liquidando le spese processuali a carico dell’ufficio soccombente, ha statuito – senza motivare – sul diritto del contribuente alla loro rifusione.
L’A.F. sostiene che il fondamento del principio victus victori non deve ricercarsi nella colpa di avere sostenuto il proprio diritto, risultato a posteriori in tutto o in parte inesistente, ma nel fatto obiettivo della soccombenza: da un lato il vincitore deve ottenere il suo diritto possibilmente integro e non diminuito delle spese di causa; dall’altro, colui che rimane soccombente dimostra con ciò di avere senza ragione causato una lite: o per avere proposto una domanda infondata: o per avere resistito a una domanda che invece era fondata.
In tema di spese processuali, a parte la necessità del rispetto delle tariffe forensi, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non potere porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass. 17 aprile 2019, n. 10685). Nelle controversie tributarie, ma il principio è generale, si è rilevato che i rapporti tra la regola della soccombenza di cui al comma 1 dell’art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e quella della compensazione di cui al comma 2 sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale, sicché la deroga alla soccombenza è ammessa in presenza di elementi che la giustifichino, fermo restando che, in caso di compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, il limite a tale deroga è dato dall’obbligo del giudice di fornire una motivazione logica e coerente, la cui violazione risulta censurabile in sede di legittimità (Cass. 22 luglio 2025, n. 20755).
RISCOSSIONE
Eredi
Rinuncia all’eredità – Cass., Sez. trib., Ord. 14 agosto 2026, n. 24651
La causa ha ad oggetto la notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria basato su cartelle notificate all’erede. Si discute di qualità di erede nei confronti della madre, debitrice originaria e di rinuncia all’eredità.
Poiché la responsabilità per i debiti tributari del “de cuius” presuppone l’assunzione della qualità di erede e la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti, ancorché questi ultimi siano portati da un avviso di accertamento notificato dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale evenienza, dunque, legittimamente il rinunciante può fare valere, in sede di opposizione alla cartella di pagamento, la propria mancata assunzione di responsabilità per i debiti suddetti (Cass. 17 novembre 2022, n. 37064; 30 maggio 2018, n. 13639; 24 luglio 2020, n. 15871; 3 giugno 2026, n. 17703).
La rinuncia all’eredità potrebbe avvenire anche dopo il termine decennale per l’accettazione, in questo caso non avendo altro effetto se non confermare che non vi è stata mai prima accettazione (Cass. 29 marzo 2017, n. 8053). Le azioni atte all’interruzione dei termini prescrittivi sarebbero pertanto inutili.
Non sono da trascurare gli ordinari strumenti di tutela dei creditori dell’eredità per l’ipotesi di rinuncia dell’erede, come ad esempio quello previsto dall’art. 524 c.c.
SANZIONI
Responsabilità solidale
Cessione d’azienda – Cass., Sez. trib., Ord. 2 ottobre 2026, n. 26077
L’Agenzia nega il comportamento diligente della cessionaria in sede di stipula dell’atto di cessione d’azienda, ritenendo che non rilevi la certificazione dei carichi pendenti chiesta dal venditore, collegando il legislatore l’effetto liberatorio alla particolare diligenza usata da parte acquirente.
La limitazione della responsabilità solidale del cessionario al valore dell’azienda o del ramo d’azienda ceduta e la previsione del beneficium excussionis del cedente previsti nell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, evidenziano la specialità della disciplina tributaria: in caso dei debiti tributari, al momento della cessione sono necessariamente pendenti i termini per l’attività di accertamento dell’A.F. in relazione all’anno d’imposta in cui si perfeziona il trasferimento e per quelli anteriori per cui non siano spirati i termini di decadenza.
La certificazione prevista dal comma 3 dell’art. 14 cit. assolve alla funzione di cristallizzare, alla data del trasferimento, il debito di cui è chiamato a rispondere il cessionario nei limiti di quanto evidenziato in tale certificazione, con efficacia liberatoria del cessionario nell’ipotesi in cui quest’ultima sia negativa o non sia rilasciata entro il termine di 40 giorni dalla richiesta. In entrambe le ipotesi, l’attività di accertamento successivamente svolta dall’A.F. in esito al rilascio di tale certificazione (o all’inutile decorso del termine di 40 giorni dalla richiesta) è inopponibile al cessionario, sempre che non ricorra l’ipotesi della frode (Cass. 29 dicembre 2020, n. 29722; Cass. 7 giugno 2024, n. 15948).
Nella specie, le parti avevano concordato nell’atto di cessione una fattispecie a formazione progressiva, in cui l’effetto liberatorio era collegato a un secondo certificato, emesso dall’A.F. dopo la cessione dell’azienda.
Nello stesso anno della cessione, la società cedente aveva chiesto una certificazione relativa ai carichi pendenti. L’ulteriore certificato rilasciato dopo, su richiesta della cedente, successivamente alla cessione e d’accordo con la cessionaria, da cui risultava l’accertamento relativo al disconoscimento del credito IVA, escludeva, dunque, l’efficacia della precedente attestazione.
TRIBUTI LOCALI
TARI
Nozione di superfici accertate – Cass., Sez. trib., Ord. 22 ottobre 2026, n. 27588
Un Comune ritiene che l’atto impositivo TARI sia legittimo, perché il tributo è stato liquidato alla luce delle precedenti annualità d’imposta, compresa quella immediatamente anteriore, in mancanza di dichiarazioni di variazione, dato che si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
In materia di TARI, con riguardo all’art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013, a tenore del quale, ai fini dell’applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, il riferimento alle superfici accertate deve essere interpretato nel senso che la superficie dell’immobile soggetto al tributo sia stata precedentemente oggetto di un atto impositivo divenuto definitivo (in quanto non impugnato dinanzi al giudice tributario) o di un accertamento giudiziale di carattere definitivo (con formazione del giudicato sostanziale) sull’estensione dell’immobile ai fini dello stesso tributo per annualità pregressa.
Ciò che conta ai fini dell’operatività del principio del cd. ruolo consolidato è che l’avviso di accertamento sia stato emanato in conformità a un precedente accertamento divenuto definitivo perché non impugnato o perché divenuto oggetto di accertamento giudiziale passato in giudicato.
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