RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 4 SETTEMBRE 2026
ACCERTAMENTO
Abuso del diritto
Ragioni economiche di società immobiliare – Cass., Sez. trib., Ord. 24 luglio 2026, n. 24017
Si eccepisce travisamento dei presupposti dell’abuso del diritto, dato che la società aveva altre ragioni economiche rispetto all’elusione dell’applicazione dell’imposta sulle plusvalenze da cessione immobiliare.
Il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti con l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici (Cass., Sez. U, 23 dicembre 2008, n. 30055 e n. 30057; Sez. 5, 11 dicembre 2025, n. 32305).
Per configurare una pratica elusiva, è necessario che lo scopo essenziale delle operazioni sia conseguire un risparmio d’imposta, sempre illecito quando rappresenti la parte prevalente dell’oggetto del contratto o degli accordi, in quanto le ragioni economiche dell’operazione, valutata secondo la sua essenza, appaiano meramente marginali o teoriche e tali da considerarsi manifestamente inattendibili o comunque irrilevanti rispetto alla finalità di ottenere un (indebito) vantaggio fiscale (Sez. 5, 2 aprile 2021, n. 9135; Cass., Sez. 5, sent. 28 maggio 2020, n. 10121; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2019, n. 15321).
Spetta all’interprete valutare le ragioni economiche delle operazioni, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di anormalità economica, può verificarsi una ripresa fiscale, là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. La prova dell’elusione a carico dell’A.F. – tenuta a dimostrare il vantaggio fiscale indebito, l’assenza di sostanza economica dell’operazione e l’essenzialità del vantaggio fiscale – deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati e sulla loro mancata conformità a una normale logica di mercato (Cass., Sez. 5, 6 ottobre 2021, n. 27158; Sez. 5, 5 agosto 2024, n. 22072; Sez. 5, 22 dicembre 2025, n. 33418).
Controlli delle dichiarazioni
Controllo automatico avverso detrazione credito IVA – Cass., Sez. trib., Ord. 23 luglio 2026, n. 23915
L’A.F. ritiene di potere contestare il diritto di detrazione IVA esercitato dal contribuente che ha omesso la dichiarazione, avvalendosi del controllo automatizzato, senza che sia necessario un avviso di accertamento.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la conseguente emissione di cartella di pagamento, potendo il Fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale del contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi, e da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’Anagrafe tributaria, ex artt. 54-bis e 60 del D.P.R. n. 633/1972, fatta salva, nel giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili (Cass., sez. un., sent. 8 settembre 2016, n. 17758; ord. 27 febbraio 2025, n. 5215).
In caso di mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o annuale, il diritto alla detrazione dell’eccedenza IVA è consentito, ma non senza limiti temporali, dovendo il contribuente dimostrare di averlo esercitato entro il termine di decadenza previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ex art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (Cass. ord. 27 luglio 2018, n. 19938; Cass. ord. 3 aprile 2018, n. 8131; Cass. ord. 26 luglio 2025, n. 21529).
La violazione degli obblighi formali di contabilità e di dichiarazione, pur non impedendo di per sé la nascita del diritto di detrazione, può incidere sul suo esercizio, quando entro il termine previsto dal legislatore nazionale il relativo titolare non ne faccia uso (Cass. ord. 2 dicembre 2025, n. 31406).
Termini
Notifica di avvisi ai soci dopo l’adesione della società – Cass., Sez. trib., Ord. 9 luglio 2026, n. 22970
L’Agenzia, dopo annullamento in autotutela di avvisi di accertamento nei confronti dei soci per accordo in adesione con la società, trascorso il termine di emissione degli stessi avvisi nei confronti della società e dei soci, ha loro notificato nuovi avvisi, applicando il raddoppio dei termini anche nei confronti dei soci.
L’accertamento nei confronti di una società di capitali a base ristretta, riferibile alla contestazione di utili extracontabili, è antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano; quindi, il raddoppio dei termini di accertamento nei confronti della società, ex art. 43, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, vale anche per i soci, per i quali l’accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili conseguiti dalla società (Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2025, n. 32907; ord. 24 aprile 2021 n. 18451ord. 24 aprile 2021 n. 18451).
A volere sostenere che la conclusione dell’accordo in adesione faccia venir meno la pretesa impositiva e che, pertanto, nel caso di inadempimento al versamento delle rate concordate, l’A.F. non possa agire in alcun modo nei confronti dei contribuenti al fine procedere al recupero, si favorirebbe un uso strumentale degli accordi, con possibile elusione dei debiti tributari accertati.
L’accertamento con adesione non consente di configurare alcun legittimo affidamento dei contribuenti circa il venire meno della pretesa tributaria in virtù dell’accordo tra Agenzia e società, rimasto inadempiuto, non potendo divenire un meccanismo che, invece di agevolare la riscossione delle imposte, conduca al mancato recupero di una pretesa tributaria accertata.
Il mancato pagamento delle rate concordate e, quindi, la decadenza dalla rateazione consente un nuovo esercizio dell’accertamento, non determinandosi alcuna stabilizzazione convenzionale degli effetti dell’accordo né un affidamento qualificato sulla definitività dell’assetto impositivo.
IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE
Esenzioni
Ipoteca a garanzia del pagamento di debiti tributari – Cass., Sez. trib., Ord. 5 agosto 2026, n. 24487
Il caso riguarda un atto di iscrizione ipotecaria concessa a garanzia di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-ter L.Fall. L’Agenzia contesta che la formalità ipotecaria prestata a garanzia del pagamento del debito erariale, oggetto di transazione fiscale, fosse esente da imposta perché eseguita nell’interesse dello Stato.
L’iscrizione di ipoteca costituita in favore dell’agente della riscossione, relativa a una transazione fiscale, non è riconducibile all’esenzione prevista, per le formalità eseguite nell’interesse dello Stato, dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990, in quanto tale esenzione, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, deve essere riferita solo allo Stato-persona, e non a qualsiasi soggetto che svolga attività amministrativa di accertamento e riscossione dei tributi né è sussumibile sotto il generale interesse dello Stato alla riscossione dei tributi (Cass. sent. 31 luglio 2024, n. 21605, n. 21618e n. 21623; ord. 7 febbraio 2026, n. 2690).
L’esclusione dall’imposta delle formalità eseguite nell’interesse dello Stato, prevista dall’art. 1 cit., incontra un doppio limite, costituito dall’art. 16, che prevede la prenotazione a debito dell’imposta (salvo il recupero nei confronti del debitore) quale misura cautelativa a favore dello Stato, e dall’art. 11, che include tra i soggetti passivi dell’imposta ipotecaria i soggetti contro cui sia iscritta ipoteca (Cass. 7 aprile 2006, n. 8270).
Il combinato disposto dell’art. 1, comma 2, e dell’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 347/1990, dà, allora, conto del rilievo secondo il quale, sebbene la formalità sia richiesta nell’interesse alla riscossione dello Stato, l’esclusione di imposta per la ricorrenza di un tale interesse (art. 1, comma 2) non trova applicazione nei confronti del debitore contro il quale l’ipoteca sia stata iscritta. Inversamente, se debitore e soggetto interessato (alla formalità) sia lo stesso Stato, l’esclusione dell’imposta ipotecaria si giustifica in ragione dell’impossibilità di identificare il debitore dell’imposta nello stesso soggetto titolare del relativo credito (Cass. n. 21605, n. 21618 e n. 21623 del 2024 cit.).
IMPOSTE DIRETTE
Deduzioni
Riconoscimento di compensi agli amministratori – Cass., Sez. trib., Ord. 18 giugno 2026, n. 20675
Una s.r.l. assume di potere riconoscere compensi agli amministratori indipendentemente dalla previa determinazione da parte dell’assemblea dei soci, bastando la ratifica implicita nell’approvazione del bilancio.
L’approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall’art. 2389 c.c. cit., salvo che un’assemblea convocata solo per l’approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori (Cass., Sez.U., sent. 29 agosto 2008, n. 21933). Né le modifiche della riforma societaria avallano una diversa interpretazione della disposizione.
Ai fini della deducibilità del compenso degli amministratori di società di capitali (quindi, incluse le s.r.l.), è necessario che ne risulti la quantificazione nello statuto, ovvero in un’espressa delibera assembleare, che non può considerarsi implicita nella delibera di approvazione del bilancio, salvo che l’assemblea, in composizione totalitaria, non abbia anche discusso e approvato espressamente la proposta di determinazione del compenso (Cass. ord. 8 giugno 2016, n. 11781; Cass. sent. 9 novembre 2018, n. 28668; Cass. ord. 15 dicembre 2020, n. 28586; Cass. sent. 9 agosto 2022, n. 24562 e n. 24471; Cass. ord. 25 ottobre 2022, n. 31575; Cass. ord. 25 marzo 2024, n. 8005; Cass. ord. 25 giugno 2025, n. 17108).
La previsione di specifica delibera assembleare per erogare i compensi agli amministratori evita la possibilità che costoro si assegnino compensi in ragione della loro posizione ai vertici della società; rilevano l’interesse pubblico alla regolarità e trasparenza della conduzione societaria (per l’affidamento che ne fanno gli operatori del mercato), l’inderogabilità delle norme in materia di compensi agli amministratori e il rigoroso riparto delle competenze all’interno organi societari. La necessità della preventiva delibera assembleare è funzionale alla certezza del costo che costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale (Cass. ord. 15 novembre 2021, n. 34221; Cass. ord. 16 marzo 2021, n. 7329; Cass. ord. 8 giugno 2016, n. 11781).
IMPOSTE INDIRETTE
Trust
Cessazione del trust: beni reintestati al disponente – Cass., Sez. trib., Ord. 22 luglio 2026, n. 23873
Si evidenzia che la retrocessione dei beni è un effetto automatico della cessazione del trust, irrilevante a fini impositivi perché mero riflesso dell’inadeguatezza del vincolo di destinazione volto ad arricchire il beneficiario, essendo la reintestazione dei beni al disponente atto neutro non suscettibile di imposizione.
L’istituzione di un trust e il conferimento di beni che ne costituiscono la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo a un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, a un incremento del patrimonio del trustee, che acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti a imposta sulle successioni e donazioni, dovuta, invece, al trasferimento dei beni o diritti dal trustee al beneficiario (Cass. 24 dicembre 2020, n. 29507; 17 luglio 2019, n. 19167).
Va anche escluso che l’atto di retrocessione, così come l’atto istitutivo del trust e quelli di dotazione/provvista del medesimo, sia assoggettabili all’imposta sulle donazioni, di questa mancando, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti (Cass. sent. 23 aprile 2020, n. 8082).
Se la costituzione del vincolo di destinazione ex art. 2, comma 47, del D.L. n. 262/2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e donazione, per la cui applicazione è necessario un trasferimento effettivo di ricchezza con attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, atteso che sia l’atto istitutivo che l’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee sono meramente strumentali e attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, parimenti l’atto di ritrasferimento dei cespiti al disponente con scioglimento del vincolo di segregazione è evento anch’esso neutrale ai fini dell’imposta applicata, in quanto rileva solo l’attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust stesso.
IVA & IMPOSTE DIRETTE
Interpretazione dei contratti
Affitto d’azienda riqualificato in cessione – Cass., Sez. trib., Ord. 10 luglio 2026, n. 23049
L’Agenzia ritiene che il richiamo all’art. 20 del TUR, riferito all’imposta di registro e non alle imposte dirette o all’IVA, abbia valore interpretativo, per ricostruire la natura economico-giuridica dell’operazione, formalmente qualificata come affitto d’azienda, ma sostanzialmente riconducibile a una cessione d’azienda.
Nell’interpretazione dei contratti, rileva ciò che le parti hanno effettivamente realizzato con il complessivo regolamento negoziale adottato, anche indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni rese (Cass. sent. 14 febbraio 2014, n. 3481; ord. 2 dicembre 2015, n. 24594ord. 2 dicembre 2015, n. 24594; sent. 15 marzo 2017, n. 6758).
Vi è cessione d’azienda regolata dagli artt. 2555 ss. c.c. quando sia ceduto un insieme di elementi costituenti un complesso organico e funzionalmente adeguato a conseguire lo scopo per cui il loro coordinamento era stato posto in essere, essendo necessario e sufficiente che la cessione abbia ad oggetto un’entità economica ancora esistente, la cui gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa dal nuovo titolare.
Se la lite riguarda la detrazione dell’IVA oltre che le imposte reddituali, la qualificazione dell’operazione deve essere compiuta tenendo conto del profilo causale, cioè della funzione economica in concreto realizzata dalle parti quale evincibile da tutte le circostanze rilevanti, senza che potessero operare i limiti probatori di cui al citato art. 20, specificamente riguardante la sola imposta di registro (Cass. sent. 7 maggio 2024, n. 12450) che non consentono l’utilizzo degli elementi extratestuali.
Circa i profili probatori, l’accertamento diretto a qualificare un’operazione economica come una cessione d’azienda è operato effettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, non applicandosi i limiti probatori ex art. 20 del TUR, previsti solo per la determinazione dell’imposta di registro e non rilevando il principio di alternatività ex art. 40 del TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra IVA e registro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell’IVA, con la conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (Cass. n. 12450 del 2024cit.; ord. 10 aprile 2026, n. 9008).
PROCESSO TRIBUTARIO
Giurisdizione
Dichiarazione dell’A.F. in procedura di pignoramento di credito d’imposta – Cass., SS.UU., Ord. 29 agosto 2026, n. 24845
L’Agenzia denuncia difetto di giurisdizione dell’AGO, in quanto la lite avente a oggetto la contestazione della dichiarazione negativa resa dall’A.F. quale terza pignorata nella procedura esecutiva relativa al pignoramento di un credito d’imposta del contribuente esecutato, deve essere decisa dal giudice tributario.
Le Sezioni Unite hanno revisionato l’orientamento (Sez. U, sent. 18 febbraio 2014, n. 3773) secondo il quale la controversia in esame spetta al giudice tributario – in quanto relativa all’accertamento di un rapporto di natura tributaria e dovendo ascriversi alla dichiarazione negativa resa dall’A.F. terzo pignorato l’espressione del potere impositivo ad essa spettante – alla luce delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 c.p.c. dalla legge n. 228/2012, dal D.L. n. 132/2014 e dal D.L. n. 83/2015.
Il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548c.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e debitor debitoris, ma di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all’eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest’ultimo (Cass. sent. 17 maggio 2025, n. 13131; Cass. sent. 25 luglio 2022, n. 23123).
A seguito della riforma dell’art. 549 c.p.c., la contestazione sulla dichiarazione del terzo è definita in via incidentale nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, con effetti limitati al processo esecutivo.
Le Sezioni Unite hanno, dunque, affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, pur quando esso abbia ad oggetto un credito di natura tributaria, in quanto, pur conservando la dichiarazione negativa dell’A.F. la natura di atto espressivo del potere impositivo, impugnabile dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei termini di legge, l’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento, contenuto nella sentenza che conclude il giudizio, non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, avendo efficacia limitata alla fase esecutiva.
Impugnazioni
Decorrenza del termine breve di impugnazione – Cass., Sez. trib., Ord. 15 luglio 2026, n. 23305
Si valuta la tempestività del ricorso in cassazione a fronte della notifica telematica della sentenza depositata.
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, pur non essendo necessarie forme solenni, occorre che la notifica telematica della sentenza eseguita dal difensore non abbia un contenuto equivoco, ma sia tale da porre in condizione il suo destinatario specifico di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche, in modo chiaro, l’intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica, ai fini di un’eventuale sua impugnazione (Cass., Sez. II, ord. 1° agosto 2023, n. 23396).
Nella specie, la notifica della sentenza è funzionale alla messa in mora per il pagamento delle spese di lite.
Incidenti
Sospensione facoltativa se il giudizio pregiudicante pende in Cassazione – Cass., Sez. trib., Ord. 30 luglio 2026, n. 24249
Si lamenta che i giudizi riguardanti l’avviso di accertamento avrebbero dovuto essere sospesi, in attesa della definizione del giudizio riguardante l’avviso di accertamento relativo ad altro anno d’imposta, pendente in cassazione, con cui era stata recuperata a tassazione la somma che costituiva l’antecedente logico-giuridico.
La sospensione ex art. 337, secondo comma, c.p.c. è meramente facoltativa: nel processo tributario, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, va disposta la sospensione, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., della causa dipendente allorché la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, c.p.c., con la conseguenza che, in tale ultimo caso, il giudice della causa pregiudicata può, alternativamente, sospendere il giudizio e attendere la stabilizzazione della sentenza con il passaggio in giudicato oppure proseguire il giudizio stesso, ove ritenga, in base a una valutazione prognostica, che la decisione possa essere riformata (Cass. 30 giugno 2025, n. 17516).
Nella specie, al momento delle decisioni dei giudizi impugnate, le cause pregiudicanti (riguardanti l’avviso di accertamento per l’anno 2011) erano pendenti dinanzi alla Cassazione, per cui non sussisteva un obbligo della CTR di sospendere i giudizi, ma una mera facoltà, che evidentemente la Corte regionale non ha ritenuto di esercitare, stante anche l’autonomia dei periodi d’imposta.
Non può applicarsi nella specie, l’art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, che riguarda le ipotesi in cui entrambi i giudizi – pregiudicante e pregiudicato – pendano davanti alla stessa ovvero ad altra Corte di giustizia tributaria, mentre nella specie i giudizi pregiudicanti, al momento della decisione delle cause pregiudicate, erano pendenti dinanzi alla Corte di legittimità.
Ricorso
Notifica a società presso il difensore – Cass., Sez. trib., Ord. 22 luglio 2026, n. 23869
Si invoca inammissibilità del ricorso notificato in luogo non corrispondente a nessuna delle sedi della società, nemmeno di quella eletta, ma presso il difensore-domiciliatario in sito ove lo stesso non aveva lo studio professionale, la residenza o domicilio, eccependo pertanto la sua inesistenza.
L’inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dello stesso, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderlo riconoscibile quale atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono in: attività di trasmissione svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da potere ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi solo i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dovere reputare la notificazione meramente tentata, ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass., Sez. Un., sent. 20 luglio 2016, n. 14916; Cass. ord. 8 settembre 2022, n. 26511; Cass. ord. 16 gennaio 2023, n. 978).
In tali termini, la notifica del ricorso presso il difensore domiciliatario del controricorrente non può considerarsi inesistente, mentre la costituzione in giudizio sana, ex art. 156 c.p.c., ogni ipotesi di nullità.
RISCOSSIONE
Notifiche
Scissione: cartelle da notificare solo alla scissa – Cass., Sez. trib., Ord. 14 luglio 2026, n. 23171
Una società beneficiaria di scissione eccepisce l’invalidità derivata dell’intimazione di pagamento, in conseguenza dell’omessa notifica delle prodromiche cartelle esattoriali.
La società beneficiaria della scissione risponde solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali della scissa, inerenti a periodi d’imposta anteriori alla scissione e può essere destinataria della pretesa erariale, senza necessità di ulteriori avvisi o adempimenti specifici da parte dell’A.F. (Cass. ord. 28 maggio 2026, n. 16732).
Ai fini della procedura di riscossione ed esecuzione dei tributi a mezzo di ruolo nei confronti del socio illimitatamente responsabile o del cessionario/conferitario d’azienda, è sufficiente notificare a questi ultimi la cartella di pagamento o anche solo l’intimazione di pagamento, costituenti atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d’imposta (società o cedente) (Cass., SS.UU. sent. 16 dicembre 2020, n. 28709). Ciò si presta a essere esteso, per identità di ratio, all’ipotesi della scissione parziale, con riferimento alla posizione della società beneficiaria (Cass. ord. 17 aprile 2023, n. 10103).
Appurato che tutte le cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate alla scissa, l’incombente non deve essere rinnovato nei confronti della coobbligata solidale, beneficiaria della scissione.
Prescrizione e decadenza
Sospensione prescrizione e intimazione di pagamento – Cass., Sez. lav., Sent. 21 agosto 2026, n. 24733
La questione controversa riguarda l’applicabilità all’intimazione di pagamento della sospensione della prescrizione per 542 giorni, dall’8 marzo2020 al 31 agosto 2021 ex art. 68 D.L. n. 18/2020.
Il D.L. n. 18/2020 ha introdotto due distinte cause di sospensione dei termini: quella prevista dall’art. 67, circa i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; e quella prevista dall’art. 68, relativa ai termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dagli avvisi previsti dagli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010.
Gli artt. 67 e 68 del D.L. n. 18/2020 dettano poi una disciplina speciale della sospensione della prescrizione – sostanzialmente riconducibile alla categoria generale della sospensione della prescrizione per la condizione del titolare del diritto (art. 2942 c.c.) – quale conseguenza della sospensione dei termini. Le fattispecie disciplinano istituti diversi. Altra è la sospensione dei termini per il compimento di atti o attività amministrative. Altra è la sospensione della prescrizione dei diritti di credito oggetto di tali attività.
Nel caso in esame si tratta di notifica di intimazione di pagamento e, dunque, la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile dipende dalla sussunzione di tale attività tra gli atti e le attività previste dall’art. 67 o da quelle previste dall’art. 68. L’art. 68 si estende anche alla notifica dell’intimazione di pagamento, che richiama l’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Occorre distinguere tra: le intimazioni di pagamento non in scadenza entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente all’8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni e; le intimazioni di pagamento in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 (Cass. ord. 28 dicembre 2025, n. 34336; ord. 21 aprile 2026, n. 10500; ord. 29 aprile 2026, n. 11824; sent. 18 maggio 2026, n. 14838).
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