RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI FABIO PACE | 6 FEBBRAIO 2026
ACCERTAMENTO
Analitico-induttivo
Determinazione delle percentuali di ricarico – Cass., Sez. trib., Ord. 5 dicembre 2025, n. 31784
Un contribuente sostiene che non avrebbe dovuto essere onerato di provare l’incidenza degli errori nella determinazione della percentuale di ricarico sulla rideterminazione del reddito e della maggiore imposta.
Nella rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento (analitico) induttivo, deve avvenire con un criterio: coerente con la natura e le caratteristiche dei beni esaminati; applicato a un campione di beni scelti in modo appropriato; fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni, a prescindere dalla regolarità formale della contabilità (Cass. ord. 15 dicembre 2017, n. 30276).
Incongrue percentuali di ricarico – in tema sia di imposte dirette (Cass. sent. 18 maggio 2012, n. 7871; sent. 16 maggio 2012, n. 7653; sent. 17 giugno 2011, n. 13319), sia di IVA (Cass. sent. 6 dicembre 2011, n. 26167; sent. 16 dicembre 2009, n. 26312) – legittimano l’accertamento (analitico) induttivo, purché la determinazione della percentuale di ricarico sia coerente con la natura e le caratteristiche dei beni venduti.
Se il contribuente, in sede di giudizio, contesta il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice deve verificare la scelta dell’A.F. in relazione alle critiche proposte, alla luce dei canoni di coerenza logica e di congruità, tenuto conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce e della rilevanza dei campioni selezionati, e della loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) scelto (Cass. ord. 22 ottobre 2018, n. 26589). Se la contabilità è complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, ex art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, in base a elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi, che possono essere determinati calcolando la media aritmetica o quella ponderata dei ricarichi sulle vendite (Cass. ord. 13 luglio 2018, n. 18695; Cass. ord. 11 aprile 2018, n. 8923). Ad esempio, è erroneo l’utilizzo del criterio aritmetico semplice per il calcolo del margine di ricarico sui beni venduti sia al dettaglio che all’ingrosso, avendo gli stessi differenti percentuali di ricarico.
Autotutela
Autotutela sostitutiva nei termini – Cass., Sez. trib., Ord. 21 gennaio 2026, n. 1284
Un contribuente lamenta l’illegittimo esercizio del potere di autotutela da parte dell’A.F., che ha emesso un nuovo avviso di accertamento per gli stessi fatti, senza che siano intervenuti elementi nuovi.
La CTR ha ritenuto corretta l’applicazione dell’autotutela sostitutiva da parte dell’Agenzia delle entrate, stante che la stessa, essendosi accorta di un errore commesso nel calcolo delle sanzioni, ha emesso un nuovo avviso di accertamento, nel rispetto dei termini di decadenza fissati dalla legge.
All’A.F. non occorre allegare la riscoperta di fatti nuovi per annullare legittimamente un avviso di accertamento, sostituendolo con un altro comunque emesso nei termini di legge, quando si renda conto di avere commesso un errore nella redazione dell’atto impositivo originario (Cass., Sez. V, 21 marzo 2018, n. 7033), anche se tanto comporta una modifica della pretesa tributaria in malam partem (Cass., SS.UU., 21 novembre 2024, n. 30051), e l’assoggettamento del contribuente al pagamento di sanzioni maggiori.
In tema di accertamento fiscale e di irrogazione di sanzioni tributarie, il potere di autotutela tributaria – le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, del D.L. n. 564/1994, e dal successivo D.M. n. 37/1997, nonché, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quatere 10-quinquies, della legge n. 212/2000 – trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97Cost., in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’A.F., qualora si sia resa conto di avere commesso un errore nell’indicazione delle sanzioni, non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi, sia formali, che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto, riportante una maggiore sanzione, non trovando applicazione il requisito della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi per il provvedimento emesso in autotutela sostitutiva, ancorché fonte di una maggiore imposizione.
Presunzioni
Distribuzione di utili extracontabili – Cass., Sez. trib., Sent. 30 dicembre 2025, n. 34888
L’Agenzia lamenta violazione della presunzione di distribuzione ai soci dei ricavi non indicati in contabilità.
L’art. 38, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973, consente la rettifica del reddito delle persone fisiche anche in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base partecipativa opera anche quando i soci, persone fisiche cui il Fisco pretenda di imputare i maggiori redditi, non partecipano direttamente alla società oggetto di accertamento divenuto definitivo, ma solo indirettamente, perché attraverso la partecipazione filtro a un’altra o ad altre società di capitali, quali socie della prima.
La presunzione in esame non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma è efficace in tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell’abuso del diritto (Cass., Sez. trib., ord. 23 febbraio 2024, n. 4861).
L’estinzione della società di capitali a ristretta base partecipativa per cancellazione dal Registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venire meno l’interesse dei creditori sociali ad agire e a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall’utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti che, anche se non compresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci (Cass. Sez. 5, 12 settembre 2022, n. 26758).
La presunzione in analisi opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga solo di società (sia di persone, sia di capitali), senza che ciò contrasti con il divieto di presunzione di secondo grado, perché il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con conseguente vincolo di solidarietà (Cass., Sez. 5, ord. 9 giugno 2025, n. 15274).
AGEVOLAZIONI
Detassazione degli investimenti
Calcolo del sovraccosto ambientale e scomputo delle tariffe incentivanti – Cass., Sez. trib., Ord. 29 gennaio 2026, n. 1993
L’Agenzia sostiene che, in base all’approccio incrementale e alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, dal costo dell’investimento agevolabile debbano essere scomputati i vantaggi economici derivanti dall’investimento stesso, incluse le tariffe incentivanti percepite in attuazione del “II Conto Energia”.
Ai fini del calcolo del sovraccosto ambientale deducibile ai sensi dell’art. 6, comma 15, della legge n. 388/2000, per gli investimenti realizzati nel periodo di vigenza del Reg., le tariffe incentivanti percepite dal contribuente non devono essere scomputate dal costo dell’investimento, in quanto costituenti profitti operativi irrilevanti ai sensi dell’art. 23 del citato Regolamento.
La norma nazionale impone l’approccio incrementale, senza definirne le modalità di calcolo, rendendo necessario il rinvio alla disciplina europea sugli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. L’Agenzia fonda la propria tesi sulla disciplina UE del 2001 (2001/C-37/03), che prevedeva la necessità di calcolare i costi ammissibili al netto dei vantaggi apportati dall’eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa dei primi 5 anni di vita dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive. Tuttavia, per gli investimenti realizzati nel periodo rilevante nella specie, la disciplina di riferimento è il Reg., che ha modificato il criterio di calcolo, escludendo la rilevanza dei profitti e dei costi operativi (Cass. 26 marzo 2025, n. 8052); nella quantificazione del valore dell’investimento consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, i costi ammissibili, corrispondenti ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi a un impianto tradizionale, vanno calcolati senza considerare i vantaggi e i costi operativi.
Le tariffe incentivanti costituiscono un provento operativo derivante dall’esercizio dell’impianto e, in quanto tali, secondo la corretta disciplina comunitaria applicabile ratione temporis, non devono essere sottratte dal costo dell’investimento per la determinazione del sovraccosto agevolabile.
Onere probatorio
Prova dei presupposti del diritto a un’agevolazione – Cass., Sez. trib., Ord. 29 gennaio 2026, n. 1993
L’Agenzia sostiene che non sia sufficiente, per dimostrare i presupposti di accesso all’agevolazione agli investimenti ambientali, la produzione di una semplice perizia di parte.
In tema di agevolazioni fiscali, l’onere di provare l’esistenza e la consistenza dei fatti costitutivi del diritto al beneficio grava sul contribuente. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola produzione di una perizia stragiudiziale di parte, la quale ha valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico o, al più, di elemento indiziario, che il giudice di merito deve valutare nel contesto di un’autonoma e completa istruttoria.
La perizia depositata dalla parte, sia essa contribuente o A.F., prodotta, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, ha il valore di allegazione difensiva a contenuto tecnico (Cass. 29 gennaio 2025, n. 2052; Cass., Sez. U., 3 giugno 2013, n. 13902; Cass. 27 dicembre 2018, n. 33503; Cass. 29 settembre 2017, n. 22965; Cass. 11 novembre 2011, n. 23590; Cass. 1° aprile 2016, n. 6351; Cass. 19 ottobre 2016, n. 2113247). La stessa non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato. Non essendo prevista dall’ordinamento la pre-costituzione fuori del giudizio di un tale mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. 27 dicembre 2018, n. 33503).
In materia di agevolazioni tributarie, l’onere di provare i presupposti che legittimano la fruizione di un regime di favore grava sul contribuente che intenda avvalersene; ciò discende dalla regola generale ex art. 2697, primo comma, c.c. La perizia stragiudiziale di parte, anche se giurata, non è dotata di efficacia probatoria piena, ma costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico (Cass. 26 novembre 2025, n. 30957).
IMPOSTE DIRETTE
Perdite
Compensazione delle perdite pregresse – Cass., Sez. trib., Sent. 26 gennaio 2026, n. 1749
Una società sostiene che sia errato ritenere indebita per elusione fiscale la deduzione dall’imponibile IRES delle perdite maturate nei precedenti periodi d’imposta.
L’ammissibilità della compensazione delle perdite pregresse e la condotta elusiva contestata afferiscono alla previsione normativa di cui all’art. 84, comma 3, del TUIR, che esclude la deducibilità dall’imponibile delle perdite registrate nei periodi d’imposta antecedenti quando la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite è trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, è modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono state realizzate. Nella specie, è mancata la verifica della ricorrenza della seconda condizione, applicando la norma, senza accertare la sussistenza dei necessari presupposti.
Anche nella specie, il giudice si limita a focalizzare la sua attenzione sullo scopo elusivo che avrebbe determinato l’acquisto della società al gruppo, senza verificare se, in concreto, sia stata modificata l’attività principale in fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite si sono realizzate. In altri termini, è stato sovrapposto il rilievo dell’elusività dell’operazione, estendendo i casi tassativi alla sanzionabilità dell’acquisto di una società contenitore di perdite (cd. bare fiscali) di cui all’art. 84, commi 1 e 3, del TUIR, della quale, però, non è riscontrato il ricorrere congiunto dei due presupposti di legge.
In mancanza di operatività della norma speciale antielusiva costituita dall’art. 84, comma 3, cit., non può applicarsi, in virtù del principio di specialità, l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.
IMPOSTE INDIRETTE
Imposta sulle scommesse
Attività di gioco illegale – Cass., Sez. trib., Ord. 26 gennaio 2026, n. 1783
In caso di apparecchi oggetto del controllo della Gdf del tipo dei cd. “totem”, vale a dire apparecchi funzionali in via esclusiva alla fruizione del gioco online, si discute della debenza dei tributi per attività di gioco illegale.
La dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158/2012 (che vieta la messa a disposizione, presso i pubblici esercizi, di apparecchiature che, con la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione da concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza o da soggetti privi di titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità), operata dalla Corte costituzionale (sent. 10 luglio 2025, n. 104), non elimina la debenza dei tributi dovuti per l’esercizio dell’attività di gioco illegale, in quanto si fonda sull’art. 1, comma 646, lett. b), della legge n. 190/2014, ai sensi del quale il titolare di qualsiasi esercizio pubblico in cui si rinvengono apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del TULPS, o qualunque altro apparecchio idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco o che non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche a causa di manomissioni, è soggetto al pagamento dell’imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/1998, in ragione di un’aliquota del 6% su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per 365 giorni di presunta operatività dell’apparecchio.
La legge n. 190/2014 disciplina la messa a disposizione di apparecchi permanentemente funzionali al solo collegamento al gioco, anche via internet, in via esclusiva e quindi in coerenza con l’art. 24 della legge n. 88/2009, che non consente l’offerta e raccolta di giochi in modalità a distanza presso sedi fisiche (anche da parte di soggetti che abbiano ottenuto le concessioni), oltre che con l’art. 2, comma 2-bis, del D.L. n. 40/2010, dato il divieto, anche per i concessionari che offrono e raccolgono giochi presso sedi fisiche, di effettuare in tali sedi il gioco a distanza, anche attraverso apparecchiature che consentono la partecipazione telematica.
PROCESSO TRIBUTARIO
Assistenza
Procura erariale ad avvocato del libero foro – Cass., Sez. trib., Ord. 19 dicembre 2025, n. 33212
Si ritiene inammissibile l’appello proposto a mezzo di avvocato del libero foro, contestando la concessione all’agente della riscossione di un termine per sanare la costituzione, ritenendo sanata la notifica dell’appello.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con questa stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto o l’indisponibilità dell’Avvocatura; pertanto, non è richiesta l’adozione di apposita delibera o altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, quando la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, dato che la convenzione esime le Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle Corti tributarie (Cass. 1° aprile 2025, n. 8617; 31 ottobre 2024, n. 28199; 19 luglio 2023, n. 21370).
In generale, nel processo tributario trova applicazione l’art. 182 c.p.c., in forza del principio di integrazione delle disposizioni non incompatibili dettate dal codice di procedura civile, sancito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. 4 luglio 2019, n. 17986). Con particolare riferimento all’assistenza tecnica, poi, l’art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992 fa espresso richiamo all’art. 182 c.p.c.
Non sussistono preclusioni ermeneutiche ostative all’applicabilità anche al giudizio d’appello dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass., Sez. U., 13 dicembre 2017, n. 29919).
L’art. 182, secondo comma, c.p.c., non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite, giacché espressamente si fa riferimento a un vizio che determina la nullità della procura; nel testo novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (Cass. 9 ottobre 2023, n. 28251).
Deve comunque escludersi che il vizio denunciato fosse da ricondurre alla categoria dell’inesistenza della procura. L’eventuale costituzione a mezzo avvocato del libero foro in ipotesi in cui la stessa è esclusa si ha un vizio di nullità del mandato difensivo (Cass. 9 novembre 2018, n. 28741).
Giurisdizione
Prescrizione di crediti tributari – Cass., Sez. I, Ord. 12 dicembre 2025, n. 32399
La Curatela eccepisce la prescrizione circa i crediti, tributari e non, vantati nelle domande di insinuazione.
Con riguardo ai crediti tributari, l’eccezione di prescrizione, anche se maturata dopo la notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all’esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U, ord. 25 maggio 2022, n. 16986; Cass. ord. 14 dicembre 2024, n. 32539).
Ricorso
Allegazione di atti e documenti rilevanti per la decisione di cassazione – Cass., Sez. trib., Ord. 21 novembre 2025, n. 30706
Si pone la questione afferente all’eventuale procedibilità del ricorso.
Nel giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, exart. 369, secondo comma, n. 4), c.p.c., di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369, terzo comma, c.p.c., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6), c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (Cass. sent. 3 novembre 2011, n. 22726).
Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall’art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice “a quo”, la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito insieme con il ricorso la sanzione dell’improcedibilità del giudizio di legittimità, dato che una differente soluzione, di carattere formalistico determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. 13 maggio 2021, n. 12844).
Spese
Agenzia assistita da propri funzionari – Cass., Sez. trib., Ord. 26 gennaio 2026, n. 1783
La lite riguarda la condanna alle spese, nonostante l’Agenzia Dogane si fosse difesa con propri funzionari.
In disparte l’evidente rilevanza del disposto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, che da un lato al comma 1 enuncia, dichiarandolo applicabile al processo tributario quale principio generale, il principio di soccombenza e che dall’altro al comma 1-sexies ulteriormente chiarisce, determinandone la quantificazione, il regime processual-tributario delle spese di lite, nel processo tributario, all’A.F. che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese processuali (Cass., Sez. 5, ord. ord. 10 gennaio 2024, n. 1019).
Essa deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa o dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del 20% dei compensi ad essi spettanti, atteso che l’espresso riferimento ai compensi per l’attività difensiva svolta, ora contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, ma comunque da sempre previsto da tale articolo, conferma il diritto dell’ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l’assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.
RISCOSSIONE
Responsabilità di amministratori, liquidatori e soci
Liquidatore o amministratore di società estinta – Cass., Sez. trib., Ord. 31 dicembre 2025, n. 34929
Si contesta l’attribuzione al liquidatore della responsabilità per il debito tributario, oltre che per interessi e sanzioni, in forza della ristretta base societaria, traslando tali debiti per tributi in ragione della cessazione della società, avvenuta prima della notifica dell’avviso di accertamento.
La responsabilità del liquidatore o dell’amministratore per le obbligazioni sociali della società estinta, che ha natura civilistica e non tributaria (Cass. ord. 21 ottobre 2021, n. 29474; Cass. ord. 20 luglio 2020, n. 15377), è distinta rispetto a quella dei soci per tributi della società (in forza della ristretta base societaria), sicché il liquidatore non succede alla società (Cass. ord. 25 giugno 2019, n. 17020) e non è legittimato passivamente in caso di estinzione della stessa (Cass. sent. 19 novembre 2019, n. 29969), dovendo la sua responsabilità essere autonomamente accertata.
La responsabilità dei soci ai sensi dell’art. 36, terzo comma, del D.P.R. n. 602/1973, è di tipo legale, in quanto prevista “ex lege”, e insorge al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, ma secondo le norme di cui agli artt. 1176 e 1218 c.c., postulando l’esistenza e la definitività del debito tributario della società, la sussistenza di attività della liquidazione, la distrazione dei beni e l’assegnazione o il percepimento di beni o somme di denaro in un determinato arco temporale, nonché l’infruttuosa riscossione della società. Essa inoltre è autonoma, sebbene dipendente dalla responsabilità degli amministratori e liquidatori ed è solidale ex art. 1294 c.c. (Cass. ord. 26 maggio 2021, n. 14570).
La responsabilità dei liquidatori e degli amministratori per le imposte non pagate con le attività della liquidazione ha fonte in un’obbligazione civile propria “ex lege”, sicché, non avendo natura strettamente tributaria, a carico dei predetti non vi è alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari per effetto della cancellazione della società dal Registro delle imprese (Cass. ord. 25 giugno 2019, n. 17020).
SANZIONI
Concorso e continuazione
Calcolo delle sanzioni applicabili – Cass., Sez. trib., Ord. 21 gennaio 2026, n. 1284
Un contribuente critica l’errata individuazione da parte dell’A.F. dell’importo base per calcolare la sanzione.
L’A.F. ha notificato un avviso di accertamento nel quale le sanzioni erano state calcolate in considerazione di un solo anno d’imposta. Avvedutasi dell’errore commesso, in considerazione di condotte analoghe ritenute accertate con riferimento agli anni precedenti, l’A.F. ha emesso un nuovo avviso di accertamento, calcolando le sanzioni, nel rispetto delle regole del cumulo giuridico, perché modalità più favorevole per il ricorrente, applicando il cumulo con riferimento a più anni d’imposta, e prendendo quale base di calcolo la sanzione più grave, nel rispetto della disciplina di cui all’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997.
La critica sembra essere che la sanzione più grave posta a base del calcolo attiene ad anno oggetto di accordo conciliativo, in conseguenza del quale la sanzione è stata ridotta, mentre l’A.F. ha operato riferimento alla sanzione indicata nell’originario accertamento, poi assorbito dall’accordo conciliativo. Questa tesi non appare condivisibile, perché l’accertamento fiscale relativo all’anno preso in considerazione quale base del calcolo può essere sostituito da un accordo conciliativo, dall’adesione a un condono, e può anche venire meno per ragioni non di merito, sostanziali o processuali, ad esempio a causa della prescrizione dei crediti tributari o dell’improcedibilità di un ricorso proposto dall’A.F., ma non per questo perde la sua natura di accertamento più grave e base di calcolo per l’applicazione della continuazione delle sanzioni tra più anni d’imposta. Del resto, il contribuente non allega, e tanto meno prova, alcun elemento che induca a ritenere errate le sanzioni come originariamente calcolate in relazione all’anno d’imposta individuato quale base del calcolo.
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