RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – CORTE DI CASSAZIONE
A CURA DI FABIO PACE | 6 NOVEMBRE 2026
ACCERTAMENTO
Avviso
Motivazione dell’avviso di accertamento catastale – Cass., Sez. trib., Ord. 27 ottobre 2026, n. 27871
La questione riguarda la rilevanza della rettifica in maius della superficie indicata in denuncia di variazione DOCFA, anche considerando che l’Ufficio non aveva ripristinato la consistenza originaria. L’avviso non indicava i criteri utilizzati per rettificare la consistenza dell’immobile e determinare una maggiore rendita.
Qualora la rendita sia attribuita a un’unità immobiliare dall’A.F. su dichiarazione di nuova costruzione o su dichiarazione di variazione del contribuente all’esito di procedura DOCFA, l’avviso di accertamento catastale con la rettifica in aumento della superficie dichiarata, stante l’idoneità a incidere sulla classe e sulla rendita, deve indicare in modo specifico gli elementi fattuali e i criteri tecnici a fondamento della rettifica, per cui non è sufficiente la mera indicazione della superficie accertata e della classe attribuita.
La determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali, che, a vario titolo, concorrono alla sua identificazione, in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e dell’estensione superficiaria del vano, dovendo l’A.F. dare specifico conto della relativa rettifica (Cass., Sez. trib.: 26 giugno 2024, n. 17624; 22 aprile 2026, n. 10642; 29 aprile 2026, n. 11740; 26 luglio 2026, n. 24035). L’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva dal mutamento e, quindi, dalla diversa considerazione del tipico ed essenziale elemento di fatto costituito dalla consistenza e dal numero dei vani, assunto quale parametro in grado, anche da solo, di legittimare la variazione di classe e rendita in cui si concreta il riclassamento (Cass., Sez. V, 10 maggio 2021, n. 12278). Ciò vale anche in caso di dichiarazione di variazione DOCFA per lavori di ristrutturazione di fabbricato, con accorpamento di vari subalterni, per realizzare unità abitative (Cass., Sez. trib., 22 maggio 2026, n. 15762). Ciò è applicabile in via estensiva anche nella specie, dato che si tratta di un aumento di superficie da parte dell’A.F. e, quindi, di verifica in fatto della diversa consistenza.
Bancario
Operazioni bancarie in extra-conto e onere della prova – Cass., Sez. trib., Ord. 9 ottobre 2026, n. 26494
Un contribuente lamenta difetto di motivazione dell’avviso di accertamento sulle operazioni extra-conto, contestando l’onere della prova attribuitogli anche in ipotesi di dato extra contabile, ossia non registrato sul conto corrente, in difetto di acquisizione di ulteriori elementi contabili da parte dell’A.F.
Le operazioni in extra conto sono le attività bancarie e postali che vengono svolte senza l’utilizzo diretto del conto corrente, come pagare un bonifico allo sportello in contanti, cambiare un assegno, acquistare valuta estera o richiedere vaglia e buoni postali, operazioni che, pur non comparendo nell’estratto conto, vengono registrate e comunicate all’Agenzia delle entrate.
Le operazioni bancarie in extra-conto, quali ad esempio quelle di incasso di assegni circolari, sono equiparabili ai versamenti, in quanto la somma, proveniente da un terzo, viene trattenuta dall’interessato che cambia l’assegno in cassa, senza transitare per il conto, e rientrano, pertanto, nella categoria degli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni, cui l’ art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di imposte sui redditi, ricollega, accanto ai prelevamenti (per le sole attività imprenditoriali), la presunzione legale relativa di imputazione a ricavi o compensi (Cass. sent. 30 marzo 2021, n. 8718; Cass. sent. 19 novembre 2021, n. 35396). Anche per tale tipo di operazioni, il contribuente è onerato di fornire analitica giustificazione delle singole operazioni contestate.
Notifica
Tributi locali: termine di decadenza per l’emissione di avvisi – Cass., Sez. trib., Ord. 20 ottobre 2026, n. 27303
Un Comune sostiene la tempestività della notifica a mezzo posta di un avviso di accertamento per omesso versamento IMU.
L’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, indica espressamente come decadenziale il termine di notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio emessi dagli enti locali. Dunque, l’esercizio del potere impositivo è assoggettato solo al rispetto di tale termine di decadenza, insuscettibile di interruzione, a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario.
Per la verifica del rispetto del termine di decadenza, rileva la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica del primo atto impositivo e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. ord. 19 aprile 2018, n. 9749; Cass., Sez. U, sent. 17 dicembre 2021, n. 40543; Cass. ord. 20 aprile 2026, n. 10290).
Una cosa è il termine fissato dal legislatore, espressamente indicato nella norma come decadenziale, per la notifica dell’avviso di accertamento; altro è la soggezione del credito da riscuotere, dopo il suo accertamento e la sua liquidazione, al termine di prescrizione (Cass. ord. 16 novembre 2025, n. 30227; Cass., Sez. U, n. 40543 del 2021, cit.; Cass. n. 9749 del 2018 cit.).
AGEVOLAZIONI
Piccola proprietà contadina
Requisiti di applicazione – Cass., Sez. trib., Ord. 15 ottobre 2026, n. 26947
L’agevolazione è stata negata perché il fabbricato acquistato non sarebbe rispetto ai terreni agricoli già di proprietà, sul presupposto che insistono su particelle non adiacenti e che l’uso a fini agricoli sarebbe futuro.
In difetto di specifica disposizione tributaria, la nozione di pertinenza è stata tratta da quella generale ex art. 817 c.c. (Cass. sent. 22 maggio 2019, n. 13742; sent. 18 gennaio 2019, n. 1301; sent. 30 maggio 2018, n. 13606; ord. 23 giugno 2017, n. 15668ord. 23 giugno 2017, n. 15668; sent. 21 settembre 2016, n. 18470; ord. 17 febbraio 2015, n. 3148ord. 17 febbraio 2015, n. 3148; sent. 30 dicembre 2015, n. 26077; ord. 3 marzo 2014, n. 4892ord. 3 marzo 2014, n. 4892; sent. 13 marzo 2013, n. 6259).
L’effettiva destinazione della cosa al servizio e ornamento dell’altra va considerata una relazione implicante aspetti sia oggettivi, che soggettivi, riferibili alla volontà dell’avente diritto (Cass. n. 4892 del 2014 cit.; Cass. sent. 26 novembre 2007, n. 24545); l’accertamento del vincolo pertinenziale si fonda sui presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (od ornamento) del fabbricato stesso (Cass. sent. 22 maggio 2019, n. 13742; n. 13606 del 2018 cit.; n. 26077 del 2015 cit.; 8 novembre 2013, n. 25170; sent. 29 ottobre 2010, n. 22128; sent. 30 novembre 2009, n. 25127) (Cass. ord. 16 maggio 2018, n. 11970; sent. 2 marzo 2006, n. 4599).
Circa la nozione di pertinenza ai fini dell’agevolazione in esame, solo un bene utilizzabile può essere considerato al servizio di un’altra cosa, non certo un bene da realizzare o completare, sicché la destinazione futura (probabile o possibile) non configura pertinenza (Cass. ord. 11 gennaio 2025, n. 719).
Il vincolo di pertinenzialità deve sussistere all’atto dell’acquisto del bene servente e tale requisito non si rileva se l’accordo di cooperazione di filiera, che dovrebbe dimostrare il legame pertinenziale, è stato sottoscritto più di un anno dopo il trasferimento dell’immobile, e così pure l’avviso pubblico relativo al secondo investimento è stato emanato solo successivamente.
IRES
Trasparenza fiscale
Opzione per la trasparenza – Cass., Sez. trib., Ord. 7 ottobre 2026, n. 26367
L’Agenzia denuncia violazione di norme in tema di imputazione per trasparenza ai soci dei redditi prodotti da una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale che aveva optato per il relativo regime fiscale.
Il regime di trasparenza fiscale determina l’imputazione diretta a ciascun socio del reddito prodotto dalla società, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall’effettiva percezione. Tale meccanismo, previsto in via generale per le società di persone, è applicabile, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e a seguito dell’esercizio dell’opzione, anche alle società a responsabilità limitata ai sensi dell’art. 116 del D.P.R. n. 917/1986.
Nel caso dell’opzione per il regime di trasparenza previsto dall’art. 116 del TUIR, non trova applicazione la disciplina dell’art. 47 del TUIR, relativa alla tassazione dei redditi di capitale limitatamente alla quota del 40%. Il reddito prodotto dalla società è invece imputato integralmente ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione e in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, secondo il meccanismo disciplinato dagli artt. 115 e 116 del TUIR.
Dispone l’ art. 115 comma 4 Tuir che l’opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all’A.F., entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’efficacia dell’opzione e l’imputazione per trasparenza devono essere verificate con riguardo agli esercizi sociali cui si riferiscono.
IRPEF
Redditi prodotti in forma associata
Partecipazione ad associazione professionale – Cass., Sez. trib., Ord. 21 ottobre 2026, n. 27442
Sostiene l’Ufficio che anche le ritenute relative alle fatture considerate riferibili all’associazione professionale, e non direttamente al contribuente, erano riferite al codice fiscale di quest’ultimo, e anche i ricavi riferibili all’associazione stessa dovevano essere imputati pro-quota direttamente al professionista.
Quanto meno per la percentuale di partecipazione del contribuente a un’associazione professionale, il reddito deve essere a lui imputato direttamente, dovendosi applicare, in ogni caso, l’art. 5, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 917/1986. L’imputazione del maggior reddito all’associazione professionale, infatti, non esclude che, per il periodo relativo all’appartenenza a tale associazione, tale reddito debba comunque essere imputato al professionista, in base al principio di trasparenza.
IVA
Detrazione
Leasing in costruendo e canoni di prelocazione – Cass., Sez. trib., Ord. 1° novembre 2026, n. 28211
La questione attiene alla detraibilità dell’IVA versata sui canoni di prelocazione, in caso di leasing in costruendo del relativo immobile.
Nell’ipotesi di leasing in costruendo di un immobile, sui canoni di prelocazione, versati dall’utilizzatore anteriormente alla consegna del bene, l’IVA è detraibile, ai sensi dell’art. 19, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, qualora tali canoni costituiscano costi che si inseriscono nel programma economico dell’imprenditore, essendo inerenti alla sua attività produttiva, in quanto ad essa strumentali.
L’operazione di leasing traslativo va equiparata, per l’utilizzatore, all’acquisto di un bene di investimento, verificandosi a suo favore, anche prima dell’esercizio del diritto di riscatto, l’ipotesi di acquisto di un bene ammortizzabile prevista dall’art. 30, terzo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 (Cass. 14 febbraio 2026, n. 3346; Cass. 26 luglio 2024, n. 20905; Cass. 10 maggio 2019, n. 12457; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20951).
Poiché, in ragione anche della natura consensuale e non reale del contratto di leasing in costruendo, prima della consegna del bene vi è comunque produzione di effetti negoziali, stante l’unitarietà di tale fattispecie contrattuale (Cass. sent. 13 ottobre 2022, n. 30145), i costi sostenuti per pagare i canoni di prelocazione riguardano beni pur sempre acquistati nell’esercizio d’impresa, non rilevando che tali spese siano state sopportate prima di conseguire la materiale disponibilità, cioè il godimento, dell’immobile oggetto di leasing.
La detraibilità dell’IVA assolta sui canoni di prelocazione da parte dell’impresa utilizzatrice segue le regole generali dell’inerenza ex art. 19, sicché, in caso di leasing in costruendo, l’imposta è integralmente detraibile, se il bene in costruzione è destinato all’utilizzo in operazioni che danno diritto alla detrazione. A ciò consegue che ai canoni di prelocazione, corrisposti in una fase antecedente alla materiale consegna e all’utilizzo dell’immobile, è applicabile lo stesso trattamento IVA riservato ai canoni pagati dopo la consegna del bene.
Soggettività passiva
Compensi professionali non dichiarati – Cass., Sez. trib., Ord. 21 ottobre 2026, n. 27442
Un contribuente eccepisce non adeguata valutazione delle circostanze di fatto relative alla sua individuazione quale soggetto passivo delle imposte.
Con riferimento alla soggettività passiva, la circostanza che il contribuente non sia, per l’anno d’imposta accertato, un soggetto passivo IVA non esclude che egli abbia potuto percepire compensi professionali non dichiarati, ed emergenti dalle ritenute d’acconto disposte a suo nome, e che per essi egli dovesse versare, e non abbia versato, anche l’IVA.
PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili
Comunicazione di presa in carico a società cessionaria – Cass., Sez. trib., Ord. 2 ottobre 2026, n. 26077
L’Agenzia ritiene che la contestuale pendenza del giudizio per impugnare l’intimazione di pagamento, la comunicazione di avvenuta presa in carico non poteva essere impugnata autonomamente, ma solo contestualmente all’intimazione di pagamento.
Nella specie la società è destinataria di una comunicazione di presa in carico, poiché coobbligata solidale delle obbligazioni tributarie sorte in capo alla società cedente, secondo una responsabilità variamente modulata dall’art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, che può essere limitata al valore dell’azienda (o del ramo d’azienda) ceduta o integrale (se la stessa cessione integra una condotta fraudolenta) o esclusa, se la parte interessata chiede un certificato dei carichi pendenti alla data del trasferimento, che riporti un esito negativo.
Quando si tratta di responsabilità solidale per i debiti maturati in capo a un diverso soggetto (il cedente), gli atti impositivi che accertino la pretesa tributaria sono emessi nei confronti di quest’ultimo e non della società cessionaria coobbligata. Pertanto, l’atto di presa in carico può essere il primo atto con il quale la cessionaria d’azienda viene a conoscenza della pretesa impositiva maturata nei confronti della sua dante causa.
L’avviso di presa in carico, atto di per sé privo di valenza provvedimentale e di autonoma lesività, è impugnabile quando esso costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria, a causa della mancata o invalida notifica dell’atto presupposto, poiché, in tale caso, l’impugnazione dell’atto successivo è funzionale a recuperare la tutela giurisdizionale e a fare valere i vizi dell’atto presupposto non conosciuto (Cass. 22 gennaio 2026, n. 1397).
Atti impugnabili/Ricorso
Decorrenza del termine di impugnazione – Cass., Sez. trib., Ord. 25 settembre 2026, n. 25830
Un contribuente contesta l’onere di proporre impugnazione avverso l’estratto di ruolo asseritamente rilasciatogli dall’Ufficio, pur non rientrando tale atto fra quelli da impugnare obbligatoriamente.
In realtà, la Commissione regionale si è limitata a individuare nella data di rilascio dell’estratto di ruolo il dies a quo del termine di 60 giorni per l’impugnazione dell’avviso di accertamento oggetto di causa, avendo appurato che l’estratto di ruolo recava il debito tributario per cui è processo.
Non metteva conto riandare alla successiva data di accesso agli atti, vista la chiara esaustività dell’estratto agli effetti considerati, né rilevava ogni ultronea indagine circa il denunciato vizio di notifica dell’atto impositivo in oggetto. Infatti, il termine previsto dall’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 decorre anche dalla conoscenza di fatto dell’atto impugnato, posto che il procedimento notificatorio, in tutte le sue forme, mira a garantire la conoscenza legale dell’atto, la quale, rispetto a quella effettiva, rappresenta indubbiamente un minus (Cass. sent. 9 giugno 2010, n. 13852; Cass. sent. 19 gennaio 2018, n. 2203; Cass. sent. 1° giugno 2026, n. 17183; Cass. ord. 3 settembre 2026, n. 24973).
Ricorso
Violazione delle modalità telematiche di deposito – Cass., Sez. trib., Ord. 8 ottobre 2026, n. 26456
Un contribuente censura la dichiarazione di inesistenza del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per violazione delle modalità telematiche, ritenendo trattarsi di mera nullità, non eccepita tempestivamente, non oggetto di impugnazione incidentale e comunque sanata dal raggiungimento dello scopo.
Il ricorso introduttivo del giudizio, redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia per immagine per la notifica all’A.F., in violazione dell’art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, non è inesistente, ma affetto da nullità e, pertanto, è sanabile per raggiungimento dello scopo in caso di costituzione della controparte (Cass. ord. 3 dicembre 2024, n. 30950; ord. 20 marzo 2026, n. 6728).
Con riferimento alla violazione delle modalità telematiche di cui all’art. 16-bis, comma 3, cit., la notifica difforme rispetto al modello legale non è inesistente, ma nulla e, in quanto tale, deve reputarsi sanabile, in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo, enucleabile dall’art. 156, comma terzo, c.p.c., in caso di costituzione della controparte (Cass. ord. 10 gennaio 2025, n. 585).
Non è dirimente, in senso contrario, l’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente”, nell’art. 16-bis, comma 3, in esame, subito prima delle parole “con le modalità telematiche previste dalle vigenti norme”, che sottolinea solo l’impossibilità di deviare dal modello legale e non autorizza a reputare addirittura inesistenti gli atti processuali compiuti in violazione di tale disposizione (Cass. ord. 25 febbraio 2026, n. 4230). La denuncia di vizi concernenti la violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa delle parti (Cass., S.U., sent. 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. sent. 2 gennaio 2026, n. 99), dovendosi reputare inammissibile l’eccezione che evochi un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali esso abbia comportato una lesione del diritto di difesa o un pregiudizio di altra natura (Cass. ord. 6 febbraio 2025, n. 2937).
RISCOSSIONE
Cartella esattoriale
Sindacabilità limitata della cartella di pagamento – Cass., Sez. trib., Ord. 8 ottobre 2026, n. 26464
L’Agenzia sostiene che una cartella per pagare un tributo accertato con avviso non impugnato e irretrattabile non può essere disapplicata per contrarietà del tributo alle norme UE, in difetto di autonomo ricorso avverso l’atto presupposto, sicché la cartella è impugnabile solo per vizi propri e non per contestare la pretesa.
Nella sequenza di atti del procedimento di formazione della pretesa tributaria, l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, che può essere fatta valere con la scelta, ex art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale – rimanendo esposti alla successiva azione dell’A.F., esercitabile solo se siano ancora aperti i termini per notificare l’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, per contestare radicalmente la pretesa (Cass., Sez. Un, sent. 25 luglio 2007, n. 16412; sent. 7 maggio 2014, n. 9762sent. 7 maggio 2014, n. 9762; ord. 28 aprile 2017, n. 10528; sent. 4 aprile 2018, n. 8295; sent. 31 gennaio 2022, n. 2857).
Anche se la cartella esattoriale costituisce l’automatica propagazione degli effetti accertativi dell’atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione, secondo il principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento, la stessa è impugnabile solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti all’atto di accertamento da cui è scaturito il debito; tali vizi non possono più essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, una volta che l’avviso sia divenuto definitivo perché non impugnato o ritenuto legittimo con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notifica della cartella (Cass. sent. 7 febbraio 2018, n. 2944; Cass. ord. 13 gennaio 2022, n. 883). Ciò non è derogabile neppure se l’atto impositivo presupposto sia affetto da illegittimità ex iure comunitario, essendo il termine per fare valere tale illegittimità perentorio e scaduto, senza che rilevi un obbligo del giudice di disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria (Cass. ord. 6 marzo 2026, n. 5017).
SANZIONI
Colpevolezza
Inversione della prova in materia di sanzioni – Cass., Sez. trib., Ord. 9 ottobre 2026, n. 26494
Un contribuente eccepisce che, mentre esistono norme che introducono presunzioni legali per dimostrare l’evasione di imposta, non ne esistono che invertano l’onere della prova in materia di sanzioni. L’entità della sanzione confermerebbe la sua natura penale e l’applicazione necessaria degli artt. 6 e 7 della CEDU.
In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall’art. 3 della legge n. 689/1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Questo può consistere anche nell’inosservanza di norme tributarie ed è sufficiente la coscienza e la volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), dato che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di avere agito senza colpa (Cass. sent. 30 gennaio 2020, n. 2139; 20 luglio 2022, n. 22679; Sez. 5, 9 gennaio 2026, n. 4286; ord. 21 giugno 2026, n. 21068).
Pertanto, non è astrattamente configurabile una violazione del principio di uguaglianza sostanziale, dato che l’accertamento della violazione della norma tributaria prescinde dalla modalità di assolvimento dell’onere della prova previsto dalle singole norme d’imposta, essendo irrilevante che l’accertamento dell’evasione dipenda dal mancato assolvimento dell’onere della prova contraria a fronte di presunzioni legali.
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