RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA – CORTE DI CASSAZIONE
A CURA DI FABIO PACE | 9 OTTOBRE 2026
ACCERTAMENTO
Contraddittorio
PVC e data di emissione dell’avviso – Cass., Sez. trib., Ord. 14 settembre 2026, n. 25282
Una società asserisce che il PVC era obbligatorio, a prescindere dal fatto che gli accessi fossero mirati all’acquisizione di documenti. Mancando il PVC, l’avviso di accertamento era nullo.
L’attività di controllo dell’A.F. non deve necessariamente concludersi con la redazione di un PVC, essendo sufficiente un verbale attestante le operazioni compiute (Cass. 22 giugno 2018, n. 16546).
In tema di violazioni di norme finanziarie, il PVC, redatto dagli organi accertatori in occasione di verifiche presso il contribuente e previsto dall’art. 24della legge n. 4/1929, non deve necessariamente contenere le contestazioni, potendo avere una molteplicità di contenuti, valutativi e meramente ricognitivi di fatti o di dichiarazioni, che, per la libera valutazione dell’A.F. prima e dell’autorità giudiziaria poi, possono comunque dare luogo all’emissione di avvisi di accertamento (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31120).
In caso di accesso mirato, può essere redatto il verbale di accesso con il quale si dà atto che, in quell’occasione, è stata richiesta l’esibizione di documentazione. Il processo verbale, redatto ai sensi dell’ art. 24 cit., deve, quindi, attestare le operazioni compiute dall’A.F., sicché, nel caso di accesso mirato all’acquisizione di documentazione fiscale, è sufficiente l’indicazione, in esso, dei documenti prelevati, ferma restando la decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, dal rilascio di copia del predetto verbale, senza che sia necessaria l’adozione di un ulteriore verbale di contestazione delle violazioni successivamente riscontrate (Cass., Sez. 5, ord. 8 maggio 2019, n. 12094; Cass., Sez. 5, sent. 4 maggio 2021, n. 11589; Cass., Sez. 5, ord. 1° febbraio 2023, n. 3020; ord. 22 marzo 2026, n. 6870 e n. 6872).
Il termine dilatorio decorre, infatti, da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo.
Doganale
Prescrizione e decadenza dal potere impositivo – Cass., Sez. trib., Ord. 6 agosto 2026, n. 24497
Si eccepisce prescrizione e decadenza dal potere impositivo dell’Amministrazione doganale, per decorso del termine triennale rispetto alla notifica dell’atto impugnato per alcune delle operazioni doganali contestate e non sussistendo un reato accertato con sentenza penale di condanna passata in giudicato.
L’azione di recupero a posteriori di dazi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell’importo originariamente richiesto, ove la mancata contabilizzazione sia avvenuta per un atto perseguibile penalmente, ma alla sola condizione che la notitia criminis sia trasmessa all’AGO entro la scadenza del termine di prescrizione (non anche dopo) (Cass. ord. 6 luglio 2022, n. 21444; ord. 1° agosto 2024, n. 21659; Sez. V, 4 aprile 2012, n. 5384; Sez. V, 12 settembre 2019, n. 22745).
La trasmissione della notitia criminis, in qualità di primo atto esterno rivolto a prefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto d’imposta destinato a essere sciolto all’esito del giudizio penale (Cass., Sez. V, 13 ottobre 2006, n. 22014; Cass., Sez. V, 23 aprile 2010, n. 9773; Cass., Sez. V, 7 maggio 2010, n. 11181; Cass. sent. 4 aprile 2012, n. 5384), costituisce condizione – ove intervenga nel corso del termine di prescrizione e non dopo la sua scadenza – affinché l’A.F. possa legittimamente procedere a un’azione di recupero a posteriori dei dazi che trovi fondamento astrattamente in una fattispecie delittuosa. Ove il termine prescrizionale risulti elasso al momento dell’inoltro della notitia criminis, il recupero a posteriori non può fondarsi sugli esiti di una successiva attività di indagine, in cui siano oggetto di accertamento operazioni doganali anteriori di oltre un triennio alla trasmissione della notizia di reato.
E’, dunque, corretto escludere la fondatezza dell’eccezione sollevata al riguardo dalla società con riferimento alle azioni di recupero a posteriori in relazione a operazioni daziarie contabilizzate in epoca in cui non era ancora decorso il triennio dalla trasmissione della notitia criminis.
DICHIARAZIONI
Dichiarazioni integrative e correttive nei termini
Integrativa: rilevanza per l’emissione della cartella – Cass., Sez. trib., Ord. 31 agosto 2026, n. 24863
Un contribuente contesta una sentenza che, pur riconoscendo la validità e l’efficacia della dichiarazione integrativa ha erroneamente ritenuto legittima la cartella di pagamento fondata sulla dichiarazione originaria.
La Corte ha esaminato l’integrativa, ma ha stabilito che il suo contenuto, che ha effettivamente modificato quello della precedente, non è supportato da prova idonea a dimostrare il venire meno del debito d’imposta.
L’integrativa nella specie è valida ed efficace, in quanto presentata dopo la comunicazione di irregolarità, ma prima della cartella di pagamento, con applicabilità della disciplina di cui al comma 6-bis dell’art. 8 del D.P.R. n. 322/1998, così che il focus non può che spostarsi sulla correttezza sostanziale della dichiarazione.
Correttamente, quindi, la Corte ne ha esaminato il contenuto ossia la dimostrazione di quanto ivi dichiarato.
Visto di conformità
Iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati al rilascio – Cass., Sez. trib., Ord. 1° ottobre 2026, n. 26020
L’Agenzia deduce l’inesistenza o non valida apposizione del visto di conformità, poiché il professionista che lo aveva rilasciato non risultava, alla presentazione delle dichiarazioni, nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio, essendo l’iscrizione intervenuta dopo, legittimandosi, così, il recupero dei crediti compensati.
La funzione del visto è controllare anticipatamente l’esistenza e spettanza del credito, con attribuzione della relativa verifica a un professionista abilitato, sicché l’inosservanza dell’adempimento è inidonea, in sé, a pregiudicare le attività di controllo e a incidere negativamente sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento, risolvendosi, una volta accertata la spettanza sostanziale del credito, in infrazione puramente formale, non equiparabile a omesso versamento (Cass. ord. 26 febbraio 2020, n. 5289). Inoltre, tale violazione non è sanzionabile, per assenza di offensività della condotta (Cass. ord. 17 marzo 2025, n. 7154).
Nella specie, la contestazione investiva la validità del visto apposto da professionista che, pur dotato dei requisiti professionali, risultava iscritto nell’elenco in data successiva. La condotta fraudolenta e il concreto pregiudizio per l’Erario sono da escludere. La stessa conclusione vale per l’atto rispetto al quale l’Ufficio ha contestato la mancanza del visto. Anche in tale ipotesi, l’inosservanza dell’adempimento non determina il recupero del credito, se la sua esistenza e spettanza non sono controverse e non risulta pregiudicata l’attività di controllo; la distinzione tra visto omesso e visto apposto da professionista non ancora inserito nell’elenco rileva sul piano delle modalità della violazione, ma non ne modifica la natura formale in difetto di offensività.
Il principio opera anche con riguardo al credito IRAP, poiché la qualificazione dell’irregolarità dipende non dalla natura del tributo cui il credito si riferisce, ma dall’accertata esistenza e spettanza del credito e dall’assenza di un concreto ostacolo all’esercizio dei poteri di controllo dell’A.F.
La mancata o irregolare apposizione del visto non può giustificare il recupero di crediti, la cui esistenza non sia contestata e non sono dovute le relative sanzioni per difetto di offensività della condotta.
IMPOSTE DIRETTE
Reddito d’impresa
Percentuale di royalties: congruità e determinazione – Cass., Sez. trib., Ord. 10 luglio 2026, n. 23024
Una società contesta che la misura delle royalties corrisposta dalle consociate estere rappresentasse un valore inferiore al normale. Si discute della congruità della misura concordata dalle parti rispetto al valore normale.
In tema di determinazione del reddito d’impresa, la disciplina ex art. 110, comma 7, del TUIR, finalizzata a reprimere il fenomeno economico del “transfer pricing”, cioè dello spostamento dell’imponibile fiscale in seguito a operazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo e soggette a normative nazionali differenti, non richiede di provare, da parte dell’A.F., la funzione elusiva, ma la sola esistenza di transazioni tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre grava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l’onere di dimostrare che tali transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerare normali ai sensi dell’art. 9, comma 3, del TUIR, tali essendo i prezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni e servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogo più prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d’uso, non escludendosi dunque l’utilizzabilità di altri mezzi di prova (Cass., Sez. V, 19 maggio 2021, n. 13571).
Transfer pricing – Cass., Sez. trib., Ord. 30 luglio 2026, n. 24249
Si sostiene che la CTR erroneamente non aveva attribuito rilevanza al fatto che l’intera posta dedotta come costo dalla società era stata tassata come ricavo dalla consolidante, con la conseguenza dell’annullamento di ogni rilevanza fiscale della posta nell’ambito della tassazione su base consolidata.
Anche in presenza di un consolidato fiscale, l’Ufficio ha il potere/dovere di recuperare a tassazione i componenti negativi di redditi insussistenti, anche se, specularmente, tali componenti sono indicati come positivi in capo al soggetto che avrebbe erogato la prestazione o ceduto il bene.
Nella determinazione del reddito d’impresa, l’utile economico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti di cui quello si sia avvalso per realizzare un’operazione economica; la partecipazione societaria di un soggetto a un altro non consente di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettività del partecipato e di contestare l’attribuzione allo stesso dei risultati economici prodotti dall’attività imprenditoriale del partecipato stesso (Cass. 13 maggio 2009, n. 10981).
L’imputazione a titolo di interessi attivi in capo alla consolidante non azzera l’effetto della deduzione degli stessi in capo alla consolidata, perché non necessariamente si traduce in un maggior reddito imponibile della prima e, quindi, in una maggiore imposta. Proprio in virtù delle particolari norme di tassazione degli interessi, l’imputazione di un maggior importo a titolo di interessi attivi può avere determinato per la stessa il beneficio di un incremento del limite quantitativo di deduzione dei propri interessi passivi, che sono deducibili in misura corrispondente agli attivi e, solo per la parte eccedente, entro il 30% del ROL (art. 96 del TUIR).
Pertanto, possono essere oggetto di deduzione solo i costi e le spese effettivamente sostenuti e non è, quindi, possibile ritenere che il mancato pagamento di un componente negativo possa diventare ininfluente, allorché il corrispondente ricavo sia stato dichiarato e tassato dal creditore (consolidante) della prestazione.
IVA
Esportazione
La dichiarazione d’intento non esclude la diligenza del cedente – Cass., Sez. trib., Ord. 29 settembre 2026, n. 25915
Si discute se la regolare trasmissione della dichiarazione d’intento esoneri il cedente dal verificare i requisiti di esportatore abituale del cessionario, escludendo, anche in presenza di dichiarazione ideologicamente falsa, l’obbligo di adottare misure ragionevoli e diligenti volte a evitare di partecipare a una frode IVA.
Il regime di non imponibilità ex art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in favore delle cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, si fonda sulla ricorrenza effettiva dei presupposti soggettivi e oggettivi che consentono al cessionario di avvalersi del plafond (Cass. sent. 10 giugno 2011, n. 12774).
La regolare esistenza formale della dichiarazione d’intento, anche quando accompagnata dalla trasmissione telematica all’A.F. e dal rilascio del relativo protocollo, non è di per sé sufficiente a rendere legittima l’operazione in regime di non imponibilità quando la dichiarazione sia ideologicamente falsa, perché proveniente da soggetto privo dei requisiti sostanziali per qualificarsi esportatore abituale.
In presenza di dichiarazioni d’intento ideologicamente false, occorre che il cedente dimostri l’assenza di un proprio coinvolgimento nell’attività fraudolenta del cessionario e, in particolare, provi di avere adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere per assicurarsi che la cessione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode (Cass. sent. 5 ottobre 2016, n. 19896).
La mera irregolarità formale della dichiarazione d’intento, in presenza dei requisiti sostanziali di esportatore abituale e di capienza del plafond, non giustifica il recupero dell’IVA; la sua falsità ideologica, invece, investendo proprio la sussistenza dei presupposti sostanziali del regime sospensivo, è equiparabile alla mancanza della dichiarazione (Cass. sent. 5 novembre 2020, n. 24706).
PROCESSO TRIBUTARIO
Assistenza tecnica
Conferimento di procura speciale – Cass., Sez. II, Ord. 8 luglio 2026, n. 22908
Si eccepisce la nullità della procura speciale conferita da controparte nel corso del giudizio, in quanto non rilasciata a margine o in calce al ricorso.
Nel giudizio di cassazione relativo a un procedimento instaurato prima del 4 luglio 2009, la successiva comparsa di costituzione di un nuovo difensore, con conferimento di procura in calce all’atto e autenticata dallo stesso legale nominato, è nulla, in quanto la procura speciale, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., andava rilasciata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata ex art. 83, secondo comma, c.p.c., ove non apposta a margine o in calce al ricorso o al controricorso (Cass. ord. 13 maggio 2025, n. 12833; ord. 19 aprile 2022, n. 12434ord. 19 aprile 2022, n. 12434). L’art. 83, terzo comma, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 69/2009, secondo il quale la procura speciale può essere apposta a margine o in calce anche di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, si applica solo ai giudizi instaurati in primo grado dopo l’entrata in vigore dell’art. 45della predetta legge (ossia il 4 luglio 2009).
Incidenti
Chiusura del fallimento per concordato fallimentare – Cass., Sez. trib., Sent. 1° ottobre 2026, n. 26021
Si contesta nullità della sentenza per omessa dichiarazione di interruzione del processo, nonostante, in corso d’appello, fosse intervenuta la chiusura del fallimento a seguito di omologazione di concordato fallimentare.
La chiusura del fallimento conseguente a omologazione di concordato fallimentare è causa di interruzione del processo che, tuttavia – diversamente da quanto avviene per la dichiarazione di fallimento, in relazione alla quale si applica la speciale disciplina di cui all’art. 43, terzo comma, L.f.L.f.– quando la curatela è costituita o contumace, non opera ex lege, ma con le modalità di cui all’art. 300 c.p.c.
L’art. 300 c.p.c. subordina l’effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali: l’evento previsto come causa di interruzione e la relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita. Se ne manca uno, l’interruzione non può essere dichiarata e, se pronunciata, il relativo provvedimento è nullo e l’onere di osservanza del termine come mai dato, così che il processo può utilmente essere riassunto anche dopo il decorso del semestre (Cass. n. 1329 del 2000).
Se l’evento viene comunicato informalmente o in un atto da cui emerga la volontà di proseguire il giudizio, l’interruzione non può essere dichiarata (Cass. n. 9900 del 2007; n. 2707 del 2005; n. 6985 del 2003).
E’ escluso, pure dopo la riforma del 2006, che l’effetto interruttivo automatico conseguente alla dichiarazione di fallimento si produca anche con riguardo alla chiusura conseguente all’omologazione di concordato fallimentare (Cass. n. 15012 del 2018; Cass. n. 15793 del 2018); se in corso di causa ha luogo la chiusura del fallimento e l’evento non è dichiarato o notificato ex art. 300 c.p.c., il processo prosegue tra le parti originarie (Cass. n. 979 del 2009; Cass. sent. 28 febbraio 2007, n. 4766sent. 28 febbraio 2007, n. 4766; Cass. n. 5369 del 2001).
Con riguardo all’interruzione, la disciplina del processo tributario sostanzialmente non presenta differenze tali da escludere l’applicabilità dei principi esposti.
Poteri del giudice
Verifica della genuinità di un appalto – Cass., Sez. trib., Ord. 1° ottobre 2026, n. 26027
Il caso riguarda un recupero a tassazione fondato sul disconoscimento degli effetti fiscali di un contratto di appalto ritenuto non genuino, perché dissimulante una somministrazione illecita di manodopera, con contestazione di indebita detrazione dell’IVA e indebita deduzione del costo ai fini IRAP.
In tema di appalto di servizi e somministrazione di lavoro, ai fini del riconoscimento degli effetti fiscali delle fatture emesse dall’appaltatore, il giudice tributario, ove l’A.F. deduca la non genuinità dell’appalto, deve verificare la concreta sussistenza degli elementi indicati dall’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e, segnatamente, l’organizzazione dei mezzi da parte dell’appaltatore, l’esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori e l’assunzione del rischio d’impresa, non bastando il mero riscontro della regolarità formale del contratto, della regolarità contributiva o della certificazione del rapporto né potendo darsi rilievo assorbente solo all’assenza di prova di consapevolezza del committente circa eventuali frodi perpetrate dall’appaltatore.
La mancata prova della consapevolezza della frode, nonché la stipulazione di un contratto di appalto formalmente regolare, con acquisizione di informazioni sulla cooperativa e certificazione rilasciata dalla Commissione ENBLI sono elementi che non esauriscono la verifica richiesta quando la contestazione investa la genuinità oggettiva dell’appalto e la sua idoneità a produrre gli effetti fiscali correlati alla detrazione dell’IVA e alla deduzione del costo ai fini IRAP. La regolarità documentale del rapporto, la produzione dei DURC, la tracciabilità dei pagamenti e la certificazione del contratto non precludono al giudice tributario di accertare se, al di là della veste negoziale adottata, ricorrano gli elementi sostanziali dell’appalto genuino. La certificazione del contratto non rende irrilevante, ai fini fiscali, l’accertamento della concreta esecuzione del rapporto né impedisce all’A.F. di dedurre che il negozio sia stato utilizzato in modo difforme dalla sua causa tipica o sia risultato privo dei requisiti essenziali dell’appalto.
RISCOSSIONE
Controlli automatizzati
L’istanza di rateazione non configura acquiescenza – Cass., Sez. trib., Ord. 18 settembre 2026, n. 25516
Una società censura la pronuncia la quale ha ritenuto che l’istanza di rateazione avesse valore di acquiescenza rispetto all’obbligazione tributaria.
Non si può attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateazione o di altri benefici), l’effetto di precludere ogni contestazione in ordine all’an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Tale riconoscimento esula, infatti, dalla procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l’obbligazione tributaria si basi sulla volontà del contribuente. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinuncia al diritto di contestare l’an debeatur, devono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tale fine forniti o accettati (Cass. ord. 6 febbraio 2024, n. 3414; Cass. sent. 8 febbraio 2017, n. 3347).
È vero che l’istanza di rateazione del debito tributario portato da cartelle integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 c.c. ed è incompatibile con l’allegazione di non avere ricevuto la notifica delle cartelle, ma ciò non toglie che essa non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an della pretesa (Cass. sent. 2 maggio 2023, n. 11338; Cass. ord. 3 dicembre 2020, n. 27672).
Nella specie, l’errore è tanto più grave ove si consideri che l’istanza di dilazione non riguardava l’intera pretesa racchiusa nella cartella, ma solo la parte di essa che residuava detratte le somme che la società riteneva non dovute per avere formato oggetto di pregresse compensazioni.
SANZIONI
Responsabilità solidale
Scissione societaria – Cass., Sez. trib., Sent. 16 settembre 2026, n. 25437
Si discute se a una società risultante da scissione prima della cartella vada notificato avviso o comunicazione, anche bonaria, per verificare l’an e il quantum della pretesa, anche circa le sanzioni e gli interessi richiesti.
Quando la cartella di pagamento deriva da decadenza da rateazione inizialmente concessa in sede di accertamento con adesione, sono previste l’immediata iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni e la notifica della cartella di pagamento, senza alcun ulteriore adempimento.
Tuttavia, rileva il fatto che la società risponde dell’obbligazione tributaria in seguito a scissione. Il debito IVA sorge direttamente dal compimento delle operazioni imponibili, sicché la maturazione dell’obbligazione va individuata in relazione al momento della loro effettuazione: se anteriori alla scissione, attraggono la responsabilità solidale della beneficiaria (Cass. ord. 16 maggio 2022, n. 15477).
In caso di scissione societaria parziale, ove la notifica dell’avviso di accertamento alla società scissa sia invalida mentre risulti validamente e tempestivamente eseguita quella nei confronti della società beneficiaria, obbligata in solido per i debiti erariali riferibili a periodi d’imposta anteriori alla data di efficacia dell’operazione, va esclusa la decadenza dell’A.F. dal potere accertativo nei riguardi della prima, applicandosi gli effetti espansivi favorevoli al creditore nei confronti dei debitori solidali, ex art. 1310 c.c. con riguardo alla prescrizione, che determinano la conservazione del diritto ai poteri di accertamento anche quando l’atto impositivo sia validamente notificato solo a qualche debitore solidale (Cass. ord. 27 agosto 2025, n. 24037).
Ciò che conta è che i fatti genetici dell’obbligazione tributaria siano anteriori alla scissione, senza che abbia rilievo se la beneficiaria ne sia a conoscenza, poiché derivano da comportamenti e obblighi assunti dalla società scissa con l’erario antecedentemente all’operazione di scissione, di cui risponde la beneficiaria quale effetto legale dell’operazione straordinaria, non trattandosi di una obbligazione volontaria.
TRIBUTI LOCALI
TARES/TARI
Aree destinate a parcheggi di supermercati – Cass., Sez. trib., Sent. 31 luglio 2026, n. 24326
Si contesta l’esclusione della detassazione delle aree destinate a parcheggi coperti riservati ai clienti, in quanto aree pertinenziali al supermercato per loro natura improduttive di rifiuti o produttive di rifiuti in misura così insignificante da non impegnare il servizio pubblico, e la cui estensione è vincolata.
L’esclusione in discorso è stata ricondotta – relativamente alla Tarsu e con specifico riferimento alle aree destinate a parcheggio – all’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, poiché tale disposizione, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area a un determinato uso, ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (Cass., 5 novembre 2025, n. 29247; Cass., 26 luglio 2017, n. 18500; Cass., 13 marzo 2015, n. 5047).
La Tares è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del c.c., presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all’area principale e purché non siano operative; l’operatività consiste nell’idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale che già versa il tributo e non rappresenta un’ulteriore estensione dell’attività svolta (Cass., 26 maggio 2023, n. 14718).
Il nesso di pertinenzialità – che va accertato in concreto (Cass., 16 febbraio 2018, n. 3800) – non esclude ex se l’imponibilità laddove involga un’area da considerarsi operativa, siccome luogo di esercizio di un’attività funzionale allo svolgimento dell’attività su quella superficie cui si raccorda lo stesso nesso pertinenziale.
Il parcheggio destinato alla clientela di un punto vendita aperto pubblico è area operativa nella misura in cui – per quanto posta a servizio del bene tassabile e in rapporto di pertinenzialità con lo stesso – concorre alla stessa operatività della superficie cui accede, rendendo possibile lo svolgimento dell’attività principale cui si connette la produzione di rifiuti (Cass., 26 novembre 2024, n. 30505; Cass., 16 luglio 2024, n. 19551).
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