4° Contenuto riservato: Rateazione INAIL per premi non iscritti a ruolo: la nuova disciplina

PRIMA LETTURA

DI FRANCESCO GERIA – LABORTRE STUDIO ASSOCIATO | 11 MAGGIO 2026

Con la Circolare 8 maggio 2026, n. 19 , l’INAIL fornisce le istruzioni per l’accesso alle rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo, secondo la delibera del Consiglio di amministrazione INAIL del 15 gennaio 2026, n. 2 come modificata dalla delibera del Consiglio di amministrazione INAIL 30 aprile 2026, n. 57.

La disciplina in tema di rateazione si applica ai debiti per premi assicurativi e accessori riferiti a tutte le gestioni, compresa la gestione Navigazione.

INAIL, Circolare 8 maggio 2026, n. 19
Quadro normativoL’articolo 23, comma 1, della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato “Dilazione del pagamento dei debiti contributivi”, ha introdotto all’articolo 2 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, il comma 11-bis  che ha previsto la possibilità per INPS e INAIL di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili, nei casi definiti con decreto ministeriale e sulla base di requisiti, criteri e modalità fissati dai rispettivi Consigli di amministrazione.
Il comma 2 del suddetto articolo 23 ha inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, cessa di trovare applicazione nei confronti di INPS e INAIL il comma 17 dell’articolo 116 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione, assicurando, al contempo, la continuità nella riscossione dei relativi importi, con D.M. 24 ottobre 2025 sono state individuate due tipologie di rateazione, aventi entrambe come unico presupposto la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal datore di lavoro:
la prima, per importi fino a 500.000 euro, con possibilità di un piano di dilazione fino a 36 rate mensili;
la seconda, per importi superiori a 500.000 euro, con possibilità di accedere a un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.
Debiti oggetto di rateazioneLa rateazione riguarda i debiti per premi e accessori dovuti a titolo di omissione o di evasione purché non iscritti a ruolo.
Per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 la titolarità del potere di concedere la dilazione del pagamento spetta agli agenti della riscossione ai sensi dell’articolo 26 del medesimo decreto.

In considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, è stata mantenuta la possibilità di rateizzare, oltre al pagamento dei debiti contributivi scaduti, anche il pagamento dei debiti contributivi correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso, l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento.
Possono essere rateizzati anche i debiti contributivi non iscritti a ruolo per i quali il datore di lavoro ha comunicato la facoltà di effettuare il pagamento in 4 rate ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell’articolo 55, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144.
Possono essere altresì rateizzati i debiti contributivi non iscritti a ruolo maturati dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 40 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 fino alla data di presentazione dell’istanza di rateazione medesima.
In base a quanto disposto dal D.M. 24 ottobre 2025 in caso di:
dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per importi fino a 500.000 euro, possono essere concesse fino a un massimo di 36 rate mensili;
dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria per importi superiori a 500.000 euro, possono essere concesse fino a un massimo di 60 rate mensili.
Presentazione dell’istanza di rateazioneIl debitore, identificato dal codice fiscale, che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e che intenda regolarizzare la propria situazione nei confronti dell’Inail deve presentare un’apposita istanza utilizzando il servizio telematico “Istanza di rateazione” disponibile sul sito www.inail.it.
L’istanza di rateazione può essere presentata anche da un intermediario delegato dall’interessato, come per gli altri servizi online.
Nell’istanza deve essere indicato l’importo da rateizzare e il numero delle rate mensili uguali e consecutive con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a debiti scaduti o correnti.
Per le domande di rateazione relative a importi fino a 500.000 euro può essere indicato un numero di rate non eccedente le 36 mensilità; per le domande di rateazione relative a importi superiori a 500.000 euro può essere indicato un numero di rate fino a 60 mensilità.
 
L’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro.
Nell’istanza devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori.
Se l’istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento. In questo ultimo caso, l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento e potrà essere accolta a condizione che non risultino altri debiti scaduti.
 
È inoltre previsto che nell’istanza il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’INAIL a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni.
È previsto altresì che il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’INAIL, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
Può essere presentata istanza di rateazione anche per gli stessi debiti non iscritti a ruolo già oggetto di una precedente istanza qualora non sia stato emesso il piano di ammortamento, a seguito di rigetto per carenza di uno dei requisiti previsti per l’accoglimento.
Condizioni per la concessione della rateazioneLe istanze di rateazione possono essere accolte a condizione che:
a) per i debiti scaduti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
b) per i debiti correnti, sia richiesta la rateazione di tutti i debiti per premi e accessori accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti. Se tra i premi per i quali non è scaduto il termine di pagamento sono comprese le rate di cui all’articolo 44, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e all’articolo 55, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, l’istanza di rateazione può essere accolta a condizione che tutte le rate non scadute siano incluse nell’istanza stessa;
c) non vi sia più di una rateazione in corso concessa ai sensi dell’articolo 2, comma 11 e 11-bis , del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389;
d) non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nei 6 mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza;
e) l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
f) il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica per almeno una delle seguenti motivazioni:
carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da situazioni contingenti ovvero da ritardato introito di crediti derivanti da obblighi contrattuali o da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti da legge o convenzione;
contrazione dell’attività produttiva per eventi transitori non imputabili all’azienda, situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali e locali;
contrazione dell’attività produttiva connessa a processi di riorganizzazione, ristrutturazione o riconversione aziendale;
carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico-sociali territoriali o settoriali;
calamità naturali per le quali non risulti disposta da una norma di legge la sospensione dei versamenti relativi ai premi assicurativi e il recupero rateale agevolato senza applicazione di sanzioni e interessi;
stato di crisi o di insolvenza come disciplinato dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
mancato pagamento dei premi assicurativi scaduti da oltre 90 giorni;
mancato pagamento di premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, comma 1, del Codice penale, all’autorità giudiziaria.
g) il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito per premi ed eventuali accessori di cui chiede la rateazione, fatto salvo il diritto dell’Inail a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni;
h) il debitore rinunci a tutte le eccezioni che possono influire sull’esistenza e azionabilità del credito dell’Inail, nonché agli eventuali giudizi di opposizione proposti in sede civile.
I provvedimenti adottati sono definitivi e contro gli stessi non è ammesso il ricorso ad altro organo dell’INAIL.
Definizione dell’istanza di rateazione ed emissione del piano di ammortamentoL’istanza di rateazione viene definita sulla base dei criteri su indicati con provvedimento motivato, che può essere di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento, la rateazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro il termine stabilito dall’INAIL, comunicato con il piano di ammortamento che è parte integrante del provvedimento stesso.
Il piano di ammortamento a rate costanti è pari al numero delle rate accordate e le rate successive alla prima hanno scadenza mensile a 30 giorni dalla data di scadenza di quest’ultima.
Il debitore nell’istanza di rateazione si impegna a effettuare puntualmente, in caso di accoglimento, il versamento sia delle quote mensili previste nel piano di ammortamento che degli altri pagamenti correnti.
Il debitore prende atto che la concessione della rateazione non determina novazione dell’obbligazione originaria e, di conseguenza, il credito dell’Inail conserva i privilegi di legge.
Il procedimento amministrativo si conclude entro 15 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Il provvedimento di concessione della rateazione comprensivo del piano di ammortamento è emesso entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza; la rateazione ha effetto con il versamento della prima rata il cui termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno dal provvedimento di concessione della rateazione. Tali termini sono allineati alla normativa vigente in materia di DURC online.

I versamenti mensili delle rate sono accettati a titolo di acconti sul debito rateizzato, senza pregiudizio di ogni atto o azione che l’INAIL ritenga eventualmente opportuno iniziare, in qualsiasi momento, per il recupero del credito residuo. I versamenti sono imputati agli interessi e al capitale in base al criterio del periodo assicurativo più remoto, al fine di tutelare il diritto di credito dell’Inail meno garantito.
È facoltà del debitore estinguere in ogni momento la rateazione, versando integralmente in unica soluzione l’intero debito residuo.
Annullamento del piano di ammortamentoL’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento. L’annullamento viene comunicato al debitore con apposito provvedimento con il quale viene richiesto l’integrale pagamento dei debiti.
Tali debiti non possono essere oggetto di una nuova istanza di rateazione e le somme dovute devono essere iscritte a ruolo dalla Struttura territoriale dell’INAIL competente, attraverso l’apposita applicazione che consente alle Sedi di attivare autonomamente l’iscrizione stessa, senza attendere l’elaborazione centralizzata alle scadenze previste dal piano recupero crediti annuale.
La rateazione è efficace solo se il debitore ha pagato l’intero importo richiesto a titolo di prima rata entro il termine comunicato con il piano di ammortamento; infatti, attraverso l’effettuazione di tale versamento il debitore accetta il piano di ammortamento che gli è stato comunicato.
Revoca della rateazioneL’omesso o il parziale pagamento di 3 rate, anche non consecutive, successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito residuo.
Si considera omesso il mancato pagamento di una delle rate successive alla prima entro la scadenza della rata successiva o entro 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata; si considera parziale il versamento non regolarizzato integralmente entro la scadenza della rata successiva o entro 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata.

La rateazione è altresì revocata nel caso in cui decorsi 30 giorni dalla scadenza dell’ultima rata accordata risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a 3, con conseguente iscrizione a ruolo delle somme residue ancora dovute.
Qualora siano state accordate al medesimo debitore 2 rateazioni, questi deve rispettare le scadenze di pagamento previste da entrambi i piani di ammortamento.
La revoca di uno dei due piani di ammortamento, per omesso o parziale pagamento delle rate successive alla prima, comporta la revoca anche della seconda rateazione, indipendentemente dal rispetto delle scadenze fissate, in quanto il debitore non è più in possesso della regolarità contributiva che è condizione per il mantenimento della rateazione stessa.
Applicazione della nuova disciplina e abrogazione delle precedenti disposizioniL’allegato 1 alla delibera del Consiglio di amministrazione INAIL 30 aprile 2026, n. 57, stabilisce, al punto 22, che sono abrogate le precedenti disposizioni emanate dall’Istituto in materia di disciplina delle rateazioni dei debiti per premi e accessori e che la nuova disciplina, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale della presente circolare, si applica alle istanze di rateazione presentate successivamente a tale data di pubblicazione.
Per le istanze presentate nel periodo intercorrente tra il 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della norma, e quella della pubblicazione della Circolare e dell’apertura del nuovo servizio online, il comma 2 dell’articolo 3 del D.M. 24 ottobre 2025 prevede la possibilità, su istanza del debitore, di rideterminare il numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni previste dalla nuova disciplina.
Considerato che il nuovo regolamento introduce una disciplina di maggior favore rispetto a quanto precedentemente regolato, la stessa si applica anche alle istanze presentate a partire dal 12 gennaio 2025 che alla data di pubblicazione della presente Circolare risultano ancora non definite con l’integrale pagamento delle rate accordate.
Del pari, il nuovo regolamento in relazione alla sua complessiva disciplina trova applicazione alle istanze di rateazione pervenute nelle more della definizione dell’iter di approvazione del nuovo regolamento e della pubblicazione della presente circolare attuativa non ancora definite con l’emissione del piano di ammortamento alla medesima data.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.