L’OPINIONE
DI MASSIMO BRAGHIN | 13 MARZO 2026
La Risposta a interpello n. 76/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti del trasferimento della residenza, nel corso del quinquennio agevolato, da una Regione del Mezzogiorno ad una non inclusa tra quelle indicate dall’articolo 16, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 147/2015 nell’ambito del regime impatriati. L’Agenzia precisa che la detassazione del 90% richiede la permanenza della residenza nelle Regioni agevolate per l’intero periodo di fruizione. In caso di trasferimento in altra regione, il contribuente può continuare ad applicare solo il regime ordinario con imponibilità del 30% del reddito, con conseguente necessità di rideterminare la posizione fiscale tramite dichiarazione integrativa e versamento della maggiore imposta dovuta.
Premessa
Con la Risposta a interpello n. 76/2026 , l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del regime speciale per i lavoratori impatriati, disciplinato dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 147/2015, fornendo importanti chiarimenti sugli effetti derivanti dal trasferimento della residenza, nel corso del quinquennio agevolato, da una regione del Mezzogiorno ad una Regione diversa non ricompresa tra quelle individuate dal comma 5-bis della norma.
Il regime agevolativo, come noto, è stato introdotto con l’obiettivo di incentivare il rientro in Italia di lavoratori che abbiano maturato esperienze professionali all’estero. In presenza dei requisiti previsti dalla normativa, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo e d’impresa prodotti nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare per il periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi successivi. Per i soggetti che trasferiscono la residenza in alcune Regioni del Centro-Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) il legislatore ha previsto una misura ancora più favorevole, stabilendo che l’imponibile sia ridotto al 10% del reddito prodotto.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entratel caso esaminato riguarda un lavoratore rientrato in Italia nel 2023 dopo un periodo di attività all’estero e iscritto all’AIRE per oltre due periodi d’imposta. Il contribuente aveva inizialmente trasferito la propria residenza in Puglia, beneficiando quindi della detassazione rafforzata del 90% prevista dal comma 5-bis . Successivamente, per ragioni professionali, aveva iniziato un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda con sede a Roma e, nel 2025, aveva trasferito la propria residenza anagrafica nel Lazio.
La situazione prospettata appare tutt’altro che marginale nella prassi operativa: non è infrequente, infatti, che il lavoratore rientrato in Italia modifichi la propria collocazione territoriale nel corso del quinquennio agevolato, soprattutto quando nuove opportunità professionali emergono in aree diverse del Paese. Proprio per questo motivo il contribuente ha chiesto di chiarire se il trasferimento della residenza comportasse la perdita della detassazione al 90% e se fosse comunque possibile continuare a beneficiare del regime ordinario con imponibilità del 30% del reddito.
Trasferimento di residenza e perdita della detassazione rafforzata
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia richiama innanzitutto i chiarimenti già contenuti nella Circolare n. 33/E/2020 , secondo cui la residenza in una delle Regioni agevolate deve permanere per l’intero periodo di fruizione dell’agevolazione maggiorata. La ratio della disposizione, infatti, non è soltanto quella di favorire il rientro dei lavoratori dall’estero, ma anche di incentivare la permanenza stabile degli stessi in specifiche aree del territorio nazionale.
Alla luce di tale interpretazione, viene chiarito che il trasferimento della residenza in una Regione diversa da quelle individuate dal comma 5-bispreclude l’applicazione della detassazione del 90%. L’aspetto più significativo della Risposta riguarda tuttavia gli effetti temporali della perdita del requisito territoriale: secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, l’agevolazione rafforzata non può essere mantenuta neppure per i periodi in cui la residenza era effettivamente situata nella Regione agevolata.
Ne consegue che il contribuente dovrà applicare sin dall’origine il regime ordinario degli impatriati, con imponibilità del 30% del reddito a partire dal periodo d’imposta 2023. Tale impostazione, pur coerente con la finalità della norma, evidenzia un approccio particolarmente rigoroso, in quanto la perdita della residenza nella Regione agevolata determina effetti retroattivi sulla misura del beneficio fruito.
Effetti operativi e conseguenze fiscali
Dal punto di vista operativo, ciò comporta la necessità di regolarizzare la posizione fiscale relativa al 2023 mediante presentazione di una dichiarazione integrativa, versamento della maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni previste, eventualmente ridotte attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Infine, si evidenzia che un eventuale successivo trasferimento della residenza in una delle Regioni individuate dal comma 5-bis non consentirebbe comunque di recuperare la detassazione rafforzata. Una volta venuto meno il requisito della permanenza territoriale, il contribuente potrà continuare a beneficiare esclusivamente del regime ordinario previsto per i lavoratori impatriati.
La Risposta in commento conferma, dunque, la centralità del requisito della residenza nelle Regioni agevolate e richiama l’attenzione sulla necessità di valutare con attenzione eventuali trasferimenti territoriali nel corso del quinquennio, poiché tali variazioni possono incidere sensibilmente sulla concreta applicazione del beneficio fiscale.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 147, art. 16
- Agenzia delle Entrate, Circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 11 marzo 2026, n. 76
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