4° Contenuto riservato: Retribuzioni convenzionali e fringe benefit differiti: l’assorbimento segue il periodo di maturazione

L’OPINIONE

DI MASSIMO BRAGHIN | 18 FEBBRAIO 2026

La Risposta n. 37/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti, quali stock options e performance shares, maturati da lavoratori dipendenti italiani all’estero e soggetti al regime delle retribuzioni convenzionali ex articolo 51, comma 8-bis, TUIR. Viene evidenziato come tali compensi, se riferibili a periodi nei quali il reddito è stato determinato forfetariamente, siano assorbiti nella base imponibile convenzionale, evitando una tassazione autonoma. 

Compensi incentivanti maturati in regime convenzionale: la questione dell’assorbimento fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 37/2026 , è intervenuta sul trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti, quali stock options e performance shares, maturati in periodi d’imposta nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato secondo il regime delle retribuzioni convenzionali di cui all’articolo 51, comma 8-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

La questione trae origine dall’istanza di interpello presentata da un lavoratore fiscalmente residente in Italia, il quale ha svolto attività lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, prima presso una società estera e successivamente presso una società controllata, maturando nel tempo diritti a compensi incentivanti in forma di strumenti finanziari. In particolare, nel 2024 egli ha esercitato stock options maturate tra il 2016 e il 2019, mentre nel 2025 ha ricevuto azioni gratuite a seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti da un piano di performance shares relativo al triennio 2022-2025.

Durante i periodi di maturazione di tali strumenti, il reddito di lavoro dipendente era stato assoggettato in Italia al regime delle retribuzioni convenzionali, previsto per i lavoratori residenti che svolgono l’attività all’estero per oltre 183 giorni nell’arco di 12 mesi, in via continuativa ed esclusiva. Tale regime comporta una deroga al criterio analitico ordinario di determinazione del reddito di lavoro dipendente, fondato su tutte le somme e i valori percepiti, sostituendolo con un’imposizione forfetaria parametrata a retribuzioni fissate annualmente con decreto ministeriale.

Il nodo interpretativo sottoposto all’Amministrazione finanziaria concerneva la sorte fiscale dei fringe benefit realizzati in anni successivi rispetto a quelli di maturazione, ma riferibili a periodi nei quali trovava applicazione il criterio convenzionale. Il contribuente sosteneva che tali compensi dovessero ritenersi già “assorbiti” nella base imponibile determinata forfetariamente, senza necessità di ulteriore tassazione analitica al momento dell’esercizio o dell’assegnazione.

Il criterio della maturazione quale parametro dirimente ai fini dell’imponibilità

Nel proprioparere , l’Agenzia delle Entrate richiama preliminarmente il principio di tassazione mondiale per i soggetti residenti e la definizione ampia di reddito di lavoro dipendente, comprensiva anche dei compensi in natura, valutati ai sensi dell’articolo 9 del TUIR. Tuttavia, ribadisce che l’articolo 51, comma 8-bis , introduce un criterio speciale che, una volta applicabile, sostituisce integralmente quello ordinario. La determinazione convenzionale del reddito comporta infatti che ogni emolumento riconducibile al rapporto di lavoro svolto all’estero (incluse indennità, premi e benefit) risulti assorbito nella base imponibile forfetaria.

Coerentemente con precedenti chiarimenti di prassi, l’Amministrazione afferma che i fringe benefit realizzati nel 2024 e nel 2025, relativi a periodi di maturazione durante i quali il lavoratore era già soggetto al regime convenzionale, non devono essere autonomamente assoggettati a tassazione. Diversamente, le stock options maturate in un arco temporale precedente all’applicazione del regime, nel caso specifico, nei mesi antecedenti al trasferimento stabile all’estero, restano imponibili secondo le regole ordinarie.

La soluzione adottata attribuisce rilievo al periodo di maturazione del diritto, considerando determinante il momento in cui il compenso si è formato ai fini dell’applicazione del regime fiscale convenzionale, indipendentemente dalla data in cui si verifica l’evento imponibile.

La risposta in commento appare coerente con la ratio dell’articolo 51, comma 8-bis, volto a semplificare la determinazione del reddito dei lavoratori all’estero e a garantire certezza nella quantificazione dell’imponibile. L’assorbimento dei compensi accessori nella retribuzione convenzionale evita duplicazioni impositive e preserva l’unitarietà del criterio forfetario. Al contempo, viene mantenuta una linea di rigore laddove il periodo di maturazione non ricada integralmente nell’ambito temporale di applicazione del regime speciale.

Impatti operativi per imprese e lavoratori in mobilità

Nel complesso, il documento di prassi offre un chiarimento significativo per le imprese multinazionali e per i lavoratori in mobilità internazionale, confermando che, in presenza dei requisiti normativi, il regime convenzionale esplica effetti sostitutivi pieni anche rispetto ai compensi incentivanti differiti, purché riferibili a periodi correttamente assoggettati a tale disciplina. Resta ferma, naturalmente, la necessità di un’attenta verifica dei presupposti sostanziali per l’accesso al regime, trattandosi di una disciplina derogatoria rispetto al sistema ordinario di determinazione del reddito.

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