COMMENTO
DI MARCO PEIROLO | 9 LUGLIO 2025
Con la Risposta all’interpello n. 156 del 16 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicazione del reverse charge per l’installazione di impianti agrivoltaici, in quanto si tratta di prestazioni relative a un terreno e non a un edificio.
Oggetto dell’interpello
Il titolare di una ditta individuale intende realizzare un impianto agrivoltaico avanzato su un terreno in conduzione ed è, quindi, interessato a sapere se le operazioni di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici destinati all’utilizzo integrato nell’attività agricola (c.d. “agrivoltaico avanzato”) possano beneficiare del medesimo trattamento IVA, ossia l’esenzione IVA tramite il meccanismo del reverse charge, come previsto per gli impianti fotovoltaici in base alla normativa vigente.
In particolare, l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se il reverse charge può essere applicato:
- sia quando l’impianto fotovoltaico è installato in ambito agricolo con finalità di sfruttamento agrivoltaico, vale a dire, quando la superficie del terreno è utilizzata sia per la produzione agricola, sia per la produzione energetica con pannelli fotovoltaici montati su pali all’altezza di 3 metri;
- sia quando l’impianto fotovoltaico è installato su terreno agricolo, ma non rientra tra quelli che possono essere considerati “a terra funzionali a edifici” (per esempio, se non integrati a strutture edilizie).
Orientamento dell’Agenzia delle Entrate
I quesiti sollevati sono volti sostanzialmente a conoscere se l’acquisto e l’installazione di un impianto agrivoltaico è soggetto al meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) , del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui sono soggette ad inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
Come chiarito dalla circolare n. 14/E/2015 in merito all’ambito oggettivo di applicazione delle operazioni di cui alla citata lett. a-ter), il legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, ha sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili.
La disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Devono ricomprendersi, inoltre, nell’ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F/3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F/4.
Non rientrano, pertanto, nella nozione di edificio e vanno, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lett. a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini ecc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, ecc.).
La successiva circolare n. 37/E/2015 ha chiarito le modalità di applicazione del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici, confermando la necessità del nesso funzionale rispetto al fabbricato.
Tale nesso sussiste per i c.d. “impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati” e per quelli “a terra”, in quanto installati rispettivamente sugli edifici e in area pertinenziali al fabbricato.
Pertanto, gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici “a terra”), sempreché gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972.
Diversamente, l’installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell’edificio sottostante, non va assoggettata al meccanismo del reverse charge.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il descritto nesso funzionale con l’edificio non è, in linea di principio, rinvenibile per gli impianti agrivoltaici con le caratteristiche evidenziate dall’istante.
Infatti, tali impianti sono installati su un terreno agricolo e, dunque, non sono né funzionali, né serventi a un edificio. La loro installazione, pertanto, esula dall’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17;
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 giugno 2025, n. 156.
Iniziativa gratuita organizzata con l’approvazione dell’editore riservata agli iscritti alla nostra informativa. E’ severamente proibita la condivisione dell’articolo, della pagina e degli allegati e di qualsiasi contenuto di seguito pubblicato.