4° Contenuto riservato: Ricarica dell’auto elettrica fornita dal datore: non costituisce reddito imponibile per il dipendente

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 22 SETTEMBRE 2025

Con riferimento alle auto elettriche o ibride, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

Premessa

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 237/E del 10 settembre 2025 , ha affermato che la ricarica dei veicoli elettrici ad uso promiscuo è esclusa dal reddito imponibile.

Nel porre una istanza all’Agenzia delle Entrate una società ha evidenziato di volere rinnovare il proprio parco autovetture, introducendo anche veicoli a sola trazione elettrica e veicoli ibridi plug-in. Al fine di evitare disparità di trattamento ed incentivare la scelta di modelli di vetture meno inquinanti, la Società intende garantire per i dipendenti che sceglieranno una autovettura elettrica o ibrida plug-in dal parco auto un’apposita card per ricaricare l’autovettura presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla Società.
Ciascun dipendente sarà, inoltre, tenuto a comunicare alla Società i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private.

Superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la Società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all’uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito.

La società chiede di sapere se, in qualità di sostituto d’imposta:

  • la card messa a disposizione dei lavoratori per la ricarica elettrica dell’autovettura, anche ai fini dell’uso privato del veicolo, non generi in capo agli stessi reddito tassabile in quanto il valore della ricarica elettrica, considerata a tutti gli effetti “carburante”, è incluso nella determinazione forfetaria del benefit tassabile fissata dall’ACI;
  • nel caso in cui il dipendente superi il limite di chilometri per uso privato stabilito dalla Società, l’importo trattenuto allo stesso possa essere decurtato dai valori convenzionali ACI a fini dell’individuazione del valore del benefit tassabile, quale costo sostenuto per l’utilizzo del veicolo.

Cosa dispone la normativa fiscale

L’articolo 51, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), prevede che costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro“.

Tale disposizione sancisce il c.d. “principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Il successivo comma 3, dispone che “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9 ” , del medesimo Tuir.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2025

L’articolo 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), dispone che “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che 1’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in“.

Inoltre, l’articolo 6, comma 2-bis, del D.L. 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2025, n. 60, mediante l’introduzione del comma 48-bis , all’articolo 1 , della citata Legge di Bilancio 2025, dispone che “Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025” (riguardo alle modifiche apportate alla disciplina fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo dalla Legge di Bilancio 2025 e dal D.L. n. 19/2025 , si rinvia ai chiarimenti forniti con la Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E).

L’articolo 51, comma 4 , lettera a), del TUIR, anche a seguito della nuova formulazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, prevede la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione della tipologia di alimentazione del veicolo.

Il chiarimento delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ritiene che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non generi reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

Con riferimento alla  possibilità di attribuire ai propri dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della Società, l’Agenzia delle Entrate ritiene, pertanto, condivisibile la soluzione prospettata dalla società istante secondo cui dette ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.

Con riferimento al secondo quesito posto,  l’Agenzia delle Entrate osserva  che l’articolo 51, comma 4 , lettera a), del TUIR prevede una determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione e che è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle.

Ne deriva afferma l’Agenzia delle Entrate, pertanto, che le somme addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore del veicolo forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI, al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 4 , lettera a), del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ritiene che eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l’uso privato del veicolo assegnato dovranno essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.

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