4° Contenuto Riservato: Ripartizione in 10 anni del Superbonus 2023 nel Mod. Redditi PF 2024 integrativo

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 5 SETTEMBRE 2025

Il Legislatore con l’art. 1, comma 56, let. b), art. 1  legge n. 207/2024 (c.d. “Legge di bilancio 2025”) ha introdotto, nell’art. 119 del D.L.  n. 34/2020, il nuovo comma 8-sexies, che riconosce la facoltà di ripartire:
– con riferimento alle spese per Superbonus 110% sostenute nel 2023
– in 10 quote annuali di pari importo (in luogo delle ordinarie 4 quote).
A tal fine, lo scorso 11 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il Mod. Redditi PF 2024, sezioni III A, III C e IV del quadro quadro RP (nonchè le relative istruzioni alla compilazione e le specifiche tecniche di invio) inserendo le nuove colonne denominate “Opzione 2023”.

Fonti ufficiali

Art. 1, comma 56, lett b), legge n. 207/2024; Ag. Entrate Circ. n. 8/2025 .

La ripartizione in 10 anni delle spese da Superbonus 2023

La legge n. 207/2024, Legge di bilancio 2025, introducendo il comma 8-sexies, all’art. 119, D.L. n. 34/2020, ha previsto la facoltà di:

  • “spalmare” su 10 anni la fruizione del Superbonus;
  • con riguardo alle spese sostenute nel 2023;
  • ordinariamente rateizzabili in 4 quote.

A differenza dell’analoga opzione esercitabile per le spese sostenute nel 2022, la suddivisione in 10 rate ha effetto “a partire dal periodo d’imposta 2023”; dunque nella dichiarazione dei redditi:

  • “integrativa” per il periodo 2023: ci si limita a ridurre la 1° quota di detrazione (da 1/4 a 1/10);
  • per il periodo 2024: si prosegue con la detrazione (2° rata di 10).
Dichiarazione integrativaPosto che il termine d’invio del Mod. Redditi 2024 (periodo 2023) è scaduto al 31 ottobre 2024, la Legge di bilancio 2025 ha previsto che l’opzione sia resa presentando:la Dichiarazione redditi 2024 (anno d’imposta 2023) integrativa;entro la scadenza della Dichiarazione redditi 2025 (anno d’imposta 2024).A tal fine, lo scorso 11 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato:il Mod. Redditi PF 2024, sezioni III A, III C e IV del quadro quadro RP (nonché le relative istruzioni alla compilazione e le specifiche tecniche di invio);inserendo le nuove colonne denominate “Opzione 2023”.

Aggiornamento Mod. Redditi PF 2024 (integrativa)

Nel Mod. Redditi PF 2024 il contribuente che vuole ripartire la spesa Superbonus 2023 in 10 anni deve quindi barrare l’apposita casella “Opzione 2023”. In particolare si tratta delle seguenti caselle.

CasellaCompilazione
8AIn relazione ai righi RP41-RP47 (sezione IIIA del quadro RP), per gli interventi Superbonus:“trainanti” di riduzione del rischio sismico;“trainati” di eliminazione delle barriere architettoniche o fotovoltaici.
5A o 12AIn relazione al rigo RP56 (sezione IIIC del quadro RP), per gli interventi Superbonus “trainati” di acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energetica elettrica. 
7AIn relazione ai righi RP61-RP64 (sezione IV del quadro RP), per gli interventi Superbonus:“trainanti” di riqualificazione energetica;“trainati” di riqualificazione energetica.

Leggi il Commento Superbonus, l’opzione in 10 anni nella dichiarazione 2024: casi pratici

Per esercitare la “rateizzazione lunga” delle spese Superbonus 2023, è quindi necessario barrare la colonna di riferimento: come evidenziato nelle specifiche tecniche del Mod. Redditi 2024 (come recentemente aggiornate).

La colonna “Opzione 2023” può essere barrata esclusivamente se risulta compilata con codice 1 la casella “integrativa” presente nel Frontespizio del modello. 

Termine di presentazione della Dichiarazione integrativa

Ai fini dell’opzione per la ripartizione in dieci rate del Superbonus, il contribuente deve presentare:

  • la Dichiarazione integrativa redditi PF 2024 per l’anno 2023, compilata come sopra indicato,
  • entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (quindi entro il 31 ottobre 2025, salvo proroghe).

Si ritiene che qualora venga superato tale termine (espressamente previsto dalla legge) non sia più possibile effettuare l’opzione per la ripartizione in 10 anni delle spese 2023. In tale senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate in riferimento alle spese da Superbonus 2022 con l’Interpello n. 130/2025. 

Mod. Redditi PF/2025 e 730/2025 già aggiornati

I modelli dichiarativi 2025

  • Mod. 730/2025  Mod. Redditi 2025 relativi al periodo di imposta 2024
  • prevedono già una specifica colonna (denominata “Opzione 2023”) nelle sezioni relative alle detrazioni edilizie presenti nei quadri E, Mod. 730 e RP, Mod. Redditi (Sezioni III A, III C e IV).

Dalla lettura delle istruzioni alla compilazione dei modelli 2025, appare chiaro che la barratura della colonna per la rateizzazione lunga delle spese 2023 (in ciascuna sezione interessata) è consentita solo qualora sia già stata esercitata la relativa opzione attraverso la presentazione della Dichiarazione integrativa 2024.

Leggi la News Mancata opzione per lo spalma-Superbonus 2022 in 10 anni: nessuna possibilità di rimedio

Versamento maggiore imposta

Se il contribuente:

  • ha indicato le spese Superbonus 2023 nella dichiarazione Mod. 730/2024 o Redditi 2024, pertanto con rateizzazione “ordinaria” in 4 quote,
  • l’opzione per la rateizzazione lunga in 10 quote comporta la riduzione della quota di detrazione annualmente spettante.

di conseguenza, il contribuente si trova con l’emersione di un minor credito o di un maggior debito rispetto a quello derivante dalla dichiarazione originaria

Il comma 8-sexies, art. 119, D.L. n. 34/2020, prevede che:

  • l’eventuale maggiore imposta dovuta a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa
  • è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

Qualora il versamento avvenga in data successiva ai predetti termini, saranno applicabili sanzioni ed interessi, ferma restando la possibilità di sanare la violazione (omesso versamento) mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997.

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