L’OPINIONE
DI RAFFAELE MARCELLO | 9 SETTEMBRE 2026
La C.G.T. di primo grado di Potenza esclude che la contabilizzazione anticipi automaticamente la tassazione del risarcimento: finché il credito resta contestato, il componente positivo rileva fiscalmente solo quando il diritto è certo e l’importo oggettivamente determinabile. L’incasso non è sempre decisivo, ma neppure può essere sostituito dalla sola iscrizione in bilancio.
Premessa
Con la sentenza n. 122, depositata il 9 marzo 2026, la C.G.T. di primo grado di Potenza ha accolto il ricorso di una società immobiliare contro il recupero, ai fini IRES e IRAP, di un risarcimento riconosciuto con lodo arbitrale nel 2019.
Il credito era stato contabilizzato tra le sopravvenienze attive e neutralizzato in dichiarazione; il lodo, però, era stato impugnato e il credito risultava ancora oggetto di iniziative giudiziarie.
Competenza e certezza del credito
Da qui non si può, però, ricavare una regola generale di tassazione per cassa.
L’art. 109, comma 1, TUIR resta ancorato al principio di competenza e rinvia l’imputazione quando non sia ancora certa l’esistenza del componente o non sia oggettivamente determinabile il suo ammontare. L’incasso può assumere rilievo nella valutazione concreta della fattispecie, ma non costituisce il criterio ordinario di imputazione.
L’art. 86, comma 1, lett. b), TUIR considera plusvalenze quelle realizzate mediante risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni relativi all’impresa diversi da quelli indicati nell’art. 85, comma 1; il comma 2 misura la plusvalenza sulla differenza tra l’indennizzo conseguito e il costo non ammortizzato. Il termine “conseguito”, tuttavia, non può essere letto come sinonimo di “incassato”, fino a trasformare il componente in un provento imponibile esclusivamente per cassa.
Anche l’impugnazione del lodo va letta con cautela. La pendenza della lite non determina, di per sé, una sospensione fiscale automatica. Occorre verificare se la contestazione incida davvero sull’esistenza del diritto o sul quantum. Se il titolo è ormai stabile e il problema riguarda soltanto la solvibilità del debitore, il mancato pagamento non basta, da solo, a rinviare l’imponibile.
Va anche ricordato che l’art. 109 non prevede un autonomo requisito di “esigibilità”. La norma richiede che l’esistenza del componente sia certa e il suo ammontare determinabile in modo obiettivo. L’esigibilità può incidere sulla valutazione del caso concreto, ma non costituisce un terzo requisito espressamente previsto dal TUIR.
La qualificazione fiscale del risarcimento
Un altro passaggio merita attenzione.
L’art. 85, comma 1, lett. f), include tra i ricavi le indennità relative alla perdita o al danneggiamento dei beni cui la disposizione si riferisce; l’art. 86, comma 1, lett. b), riguarda invece gli altri beni dell’impresa; l’art. 88, comma 3, lett. a), ricomprende tra le sopravvenienze attive i risarcimenti per danni diversi dalle due ipotesi precedenti.
Conta, quindi, la funzione economica del ristoro.
Nel caso esaminato a Potenza, il risarcimento derivava dalla responsabilità dell’amministratore per la vendita di un compendio immobiliare a un prezzo ritenuto inferiore al valore di mercato e la Corte lo ha ricondotto all’art. 86. È, però, uno dei passaggi meno scontati della decisione. Il semplice collegamento del danno con un immobile non basta, da solo, a dimostrare che si tratti di risarcimento per “perdita o danneggiamento” del bene nel senso richiesto dalla norma. Se, invece, il ristoro è diretto a compensare un pregiudizio derivante dalla mala gestio dell’organo sociale, diverso dalla perdita o dal danneggiamento del bene considerati dall’art. 86, può venire in rilievo l’art. 88.
La qualificazione del danno, dunque, viene prima della sua imputazione temporale. Senza individuare correttamente la natura del ristoro si rischia di discutere del momento impositivo applicando, a monte, la disposizione sbagliata.
La rilevazione del credito in bilancio
Sul piano civilistico il problema si muove lungo coordinate in parte diverse.
L’art. 2423-bis, comma 1, n. 3, c.c. impone di tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento, ma prescrive nello stesso tempo che possano essere indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Competenza e prudenza devono, quindi, convivere.
L’OIC 31 precisa che le attività e gli utili potenziali, anche quando siano probabili, non sono rilevati in bilancio, proprio per evitare l’iscrizione di risultati positivi che potrebbero non realizzarsi.
La rilevazione diventa possibile quando il realizzo dell’utile è certo e il relativo ammontare può essere determinato con un considerevole grado di accuratezza.
A questo si aggiunge quanto previsto dall’OIC 15 per i crediti che hanno origine diversa dallo scambio di beni o servizi: l’iscrizione presuppone che esista un “titolo” al credito, vale a dire un’effettiva obbligazione del terzo nei confronti della società.
Nel caso di un credito risarcitorio ancora contestato, la verifica deve quindi essere condotta sulla situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio. Non basta fermarsi alla presenza formale di una domanda risarcitoria o di un titolo favorevole. Occorre capire se, a quella data, il diritto possa considerarsi effettivamente acquisito oppure se restino elementi di incertezza tali da configurare ancora un’attività potenziale. Se la contestazione investe in modo sostanziale l’esistenza stessa del diritto o la determinazione dell’importo, l’iscrizione del credito e del relativo provento richiede particolare cautela.
Quando, invece, ricorrono i presupposti per la rilevazione, il componente positivo trova rappresentazione nel conto economico secondo la propria natura.
Nei casi in cui confluisca nella voce A5, “Altri ricavi e proventi”, assume rilievo anche l’informativa prevista dall’art. 2427, comma 1, n. 13, c.c.: se il ricavo presenta entità o incidenza eccezionali, la nota integrativa deve indicarne importo e natura. L’OIC 12 precisa che l’eccezionalità non dipende dalla natura ordinaria o straordinaria dell’operazione, ma dall’entità o dall’incidenza del componente sul risultato dell’esercizio.
Un ulteriore profilo riguarda i fatti intervenuti dopo la chiusura. L’OIC 29 distingue quelli che forniscono evidenza di condizioni già esistenti alla data di bilancio da quelli riconducibili a situazioni sorte successivamente. I primi devono essere recepiti nei valori di bilancio. Tra gli esempi rientra anche la definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di una causa già pendente alla data di riferimento.
Anche qui, però, serve una distinzione. Il fatto successivo può fornire nuovi elementi per valutare condizioni già esistenti alla data di chiusura, ma non può determinare l’iscrizione retroattiva di un credito che, sotto il profilo giuridico, sia sorto soltanto nell’esercizio successivo.
Derivazione rafforzata e rapporto tra bilancio e Fisco
È proprio su questo terreno che emerge il delicato rapporto tra bilancio e imposizione.
Per i soggetti cui si applica il principio di derivazione rafforzata, l’art. 83 TUIR attribuisce rilevanza fiscale ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio. Il rapporto con i requisiti di certezza dell’esistenza e di obiettiva determinabilità previsti dall’art. 109TUIR non può, quindi, essere ricostruito senza considerare il regime contabile e fiscale applicabile al contribuente.
L’eventuale disallineamento tra bilancio e dichiarazione deve essere valutato caso per caso. Non può, in ogni caso, essere fatto discendere dalla sola circostanza che il credito non sia stato ancora incassato. È necessario verificare, prima di tutto, se il credito sia correttamente rilevato in bilancio e, successivamente, quale sia la disciplina fiscale applicabile al componente.
Il distinto trattamento ai fini IRAP
La sentenza annulla un recupero riguardante IRES e IRAP, ma sviluppa la motivazione soprattutto attraverso le regole proprie del reddito d’impresa.
Per le società di capitali, l’art. 5 del D. Lgs. n. 446/1997 determina invece il valore della produzione (ai fini IRAP) partendo dalle voci A e B del conto economico, con le esclusioni previste dalla stessa disposizione. Un provento correttamente classificabile nella voce A5 è quindi, in linea generale, rilevante ai fini IRAP.
Ne deriva una conseguenza pratica tutt’altro che secondaria: una variazione extracontabile in diminuzione eventualmente operata ai fini IRESnon si trasferisce automaticamente all’IRAP. Diverso è il caso in cui si ritenga che il credito e il relativo provento non dovessero essere rilevati contabilmente già a monte, perché in questa ipotesi viene meno il componente dal quale prende avvio la determinazione del valore della produzione.
Su questo punto la pronuncia di Potenza non sviluppa una motivazione autonoma e lascia, quindi, aperta una questione operativa che merita di essere tenuta distinta da quella IRES.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, artt. 2423-bis e 2427;
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 83, 85, 86, 88 e 109;
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5;
- Corte di Giustizia tributaria di primo grado – Potenza, sent. 9 marzo 2026, n. 122
- OIC 12;
- OIC 15;
- OIC 29;
- OIC 31.
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