SCHEDA PRATICA
DI SAVERIO CINIERI | 5 NOVEMBRE 2025
I sostituti d’imposta che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con l’obbligo di rivalsa. Nel caso si tratti di soggetti non residenti, la ritenuta è pari al 30% a titolo definitivo. Le ritenute effettuate devono essere versate dal sostituto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento, utilizzando il modello F24, esclusivamente in via telematica per i sostituti titolari di partita IVA.
Adempimento
In base a quanto previsto dall’art. 25, D.P.R. n. 600/1973 (per la nuova disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, cfr. art. 38, D.Lgs. n. 33/2025), i soggetti che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa.
La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d’imposta anche sui compensi percepiti dall’amministratore di condominio.
Se i compensi e le altre somme sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30%, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.
Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Prestazioni soggette a ritenuta
La ritenuta si applica sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti, a qualunque titolo, ad artisti e professionisti.
In particolare si tratta dei compensi corrisposti:
- per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sotto forma di partecipazione agli utili;
- per prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi;
- per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- sui redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore da parte dello stesso autore;
- sui diritti per opere d’ingegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i compensi di importo inferiore a 25,82 euro (sempre che non si tratti di acconti relativi a prestazioni di importo complessivo superiore a tale limite), corrisposti dagli enti pubblici e privati, non aventi a oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Base imponibile
Rientrano nella base imponibile, su cui si applica la ritenuta, oltre ai compensi professionali, anche i rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio, vitto e alloggio nonché tutte le spese documentate anticipate dal professionista e rimborsate dal committente, anche se le fatture risultano intestate, oltre che al professionista, anche al committente nell’interesse del quale sono state sostenute.
E’ soggetto a ritenuta il contributo INPS addebitato al cliente (4%) da parte di lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.
Esclusioni
Non concorrono alla formazione della base imponibile:
- i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
- l’eventuale addebito in via di rivalsa del contributo per la cassa nazionale dell’ordine professionale (ad esempio, 4% per i dottori commercialisti e gli avvocati);
- le somme ricevute a titolo di rimborso spese anticipate, in nome e per conto del cliente, a condizione che non costituiscano spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo e che siano debitamente e analiticamente documentate.
Redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo
Sono assimilati ai redditi di lavoro autonomo:
- i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (art. 53, comma 2, lett. b), TUIR);
- gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l’apporto dell’associato è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (art. 53, comma 2, lett. c), TUIR);
- gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (art. 53, comma 2, lett. d), TUIR);
- le indennità per cessazione di rapporti di agenzia (art. 53, comma 2, lett. e), TUIR);
- l’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (art. 53, comma 2, lett. f), TUIR);
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari (art. 53, comma 2, lett. f-bis), TUIR).
Per questi redditi valgono le seguenti regole particolari.
La ritenuta, a titolo d’acconto, deve essere operata all’atto del pagamento delle somme in misura del 20% sull’ammontare del reddito imponibile commisurato al 75% del compenso percepito dall’autore o inventore ovvero dal cessionario che abbia acquisito il bene immateriale a titolo oneroso, mentre è commisurato all’intero ammontare del compenso nel caso in cui il percettore abbia acquisito il bene a titolo gratuito (eredi, donatari, legatari).
Se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni, la ritenuta si applica sull’ammontare del reddito imponibile commisurato al 60% del compenso percepito.
La ritenuta sul reddito di lavoro autonomo derivante dai rapporti di associazione in partecipazione deve essere operata nella misura del 20% sull’intero importo corrisposto all’associato.
Anche sulle indennità percepite dai notai a seguito della cessazione dalle proprie funzioni deve essere applicata, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo d’acconto in misura del 20% sull’ammontare corrisposto.
Il condominio è tenuto ad operare una ritenuta di acconto quando corrisponde somme, qualificate come lavoro autonomo, a favore di eventuali collaboratori. I relativi adempimenti devono essere eseguiti dall’amministratore di condominio.
Tavola di riepilogo
| Tipo di reddito | Base imponibile | Ritenuta |
| Compensi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale | 100% | 20% a titolo d’acconto |
| Compensi per cessione diritti d’autore da parte dello stesso autore – Soggetti di età superiore a 35 anni | 75% | 20% a titolo d’acconto |
| Compensi per cessione diritti d’autore da parte dello stesso autore – Soggetti di età inferiore a 35 anni | 60% | 20% a titolo d’acconto |
| Compensi per l’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere | 100% | 20% a titolo d’acconto |
| Compensi ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro | 100% | 20% a titolo d’acconto |
| Partecipazione agli utili di soci fondatori o promotori | 100% | 20% a titolo d’acconto |
| Compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti a soggetti non residenti | 100% | 30% a titolo d’imposta |
| Compensi per cessione di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, formule, ecc. corrisposti a soggetti non residenti | 100% | 30% a titolo d’imposta |
Modalità operative
Le ritenute vanno versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento dei compensi.
Le ritenute non si applicano ai compensi di importo inferiore a 25,82 euro per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.
A partire dai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024, se l’importo delle ritenute non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno (art. 9, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 1/2024).
Per il versamento, effettuato tramite Modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 1040.
Si consideri il caso di un’impresa che ha corrisposto, nel mese di novembre 2025, compensi di lavoro autonomo ad un professionista, per un ammontare imponibile pari a 10.000 euro.
Quindi si avrà:
Ritenuta: 20.000 * 20% = 4.000 euro.
Il versamento va effettuato entro il 16 dicembre 2025.
Si riporta la sezione del modello F24 compilata.
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