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5 MAGGIO 2025
Con un avviso pubblicato sul proprio portale web, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha messo in evidenza le conseguenze operative legate alla presentazione dell’istanza di riammissione alla rottamazione-quater, in forza delle previsioni di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 202/2024.
Dopo la presentazione della domanda che doveva essere presentata entro lo scorso 30 aprile, Agenzia delle Entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti che rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla “Rottamazione-quater”:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo; resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda di riammissione.
Il contribuente, sempre per i debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione, non sarà considerato inadempiente ai fini dell’erogazione di rimborsi e pagamenti da parte della PA (artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
La Legge prevede inoltre che, a seguito della presentazione della domanda di riammissione, siano sospesi:
- i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda di riammissione;
- fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.
Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla “Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate.
Entro il 30 giugno 2025 Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai soggetti interessati una “Comunicazione” con l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento secondo il numero di rate selezionato nella domanda.
Alle somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata saranno altresì applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.
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