4° Contenuto Riservato: Schema d’atto contraddittorio preventivo: motivazione sempre necessaria

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11 FEBBRAIO 2026

Nel corso dell’edizione 2026 di Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili precisazioni in materia di accertamenti e contraddittorio preventivo ex art. 6-bis Legge n. 212/2000.

Negli schemi d’atto relativi all’accertamento in parola viene specificato che il contribuente può inviare entro 60 giorni dalla notifica dello schema di atto le proprie osservazioni e controdeduzioni.

Decorsi 60 giorni, l’Ufficio procederà all’adozione dell’atto impositivo tenendo conto delle osservazioni eventualmente allo stesso pervenute e motivando con riferimento a quelle che non ritiene di accogliere. Se invece le osservazioni e le controdeduzioni presentate giustificano totalmente gli elementi di diritto e di fatto accertabili, l’ufficio procedente disporrà l’archiviazione della posizione.

Detto ciò, nel corso dell’incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che

  • l’atto impositivo debba tenere conto delle osservazioni del contribuente rappresentate nel corso del procedimento di adesione motivando in ordine alle ragioni per le quali l’Amministrazione finanziaria ritenga di non accogliere le stesse;
  • per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione, di controllo formale, ecc. l’Agenzia delle Entrate anche se non è obbligata può attivare la procedura di contraddittorio preventivo con l’emissione del relativo schema d’atto.

Anche in tale ultimo caso, una volta emesso lo schema d’atto di cui al comma 3 del medesimo art. 6-bis, i termini procedimentali previsti per il contraddittorio preventivo, per le ipotesi di adesione, nonché i termini di sospensione dell’impugnazione dell’atto impositivo successivo allo schema d’atto, sono quelli previsti per le ipotesi di contraddittorio preventivo obbligatorio. Compresi gli obblighi di motivazione sopra citati, aggiungiamo noi.

Ulteriori chiarimenti hanno riguardato gli atti di recupero emessi per contestare l’utilizzo di un credito d’imposta inesistente con aggravante da comportamento fraudolento ovvero l’eventuale chance di rateazione per gli importi dovuti per gli accordi di conciliazione giudiziale aventi ad oggetto gli stessi atti.

Rispetto al primo punto è stato chiarito quanto segue.

Ai sensi dell’art. 1, lettera g-quater) del D.Lgs. n. 74/2000, per crediti inesistenti si intendono:

  1. i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  2. i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1 sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Relativamente alla categoria dei “crediti inesistenti”, il nuovo art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, rispettivamente ai commi 5 e 5-bis, ha modulato, mediante espresso richiamo all’art. 1, comma 1, lettera g-quater) del D.Lgs. n. 74/2000, le sanzioni amministrative a seconda che si versi in una delle due ipotesi citate.

In particolare, per la fattispecie di cui al numero 1), è stabilita l’irrogazione della sanzione pari al 70% del credito indebitamente utilizzato in compensazione. Diversamente, per i casi descritti al numero 2), la sanzione base è aumentata dalla metà al doppio.

Infine, è opportuno ricordare – come precisato nell’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze in tema di crediti d’imposta non spettanti o inesistenti del 1° luglio 2025 – che la fattispecie aggravata relativa ai crediti fraudolenti “ricorre anche nel caso in cui il credito sia generato artificiosamente e direttamente nel modello di pagamento F24”.

Invece, circa la chance di rateazione in caso di conciliazione giudiziale di un procedimento relativo a impugnazione di atto di recupero di crediti di imposta, l’Amministrazione finanziaria ha confermato lo sbarramento ossia il divieto di rateazione.

Tale indicazione trova fondamento nel richiamo all’art. 8 del D.Lgs. n. 218/1997 contenuto nel testo di cui all’art. 48-ter, comma 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 concernente la definizione e il pagamento delle somme dovute a seguito di conciliazione.

Il comma 2-bis del richiamato art. 8 stabilisce che “per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

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