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5 MAGGIO 2026
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 16 aprile 2026, n. 1 – ha fornito, al Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, una risposta in merito all’interpretazione autentica delle norme che regolano la formazione obbligatoria per l’aggiornamento della figura del Responsabile della Prevenzione e Protezione negli ambienti di lavoro e dispone alcune modifiche per l’attività di Coordinatore della Sicurezza in cantiere (CSE/CSP) di cui nell’Accordo Stato-Regioni del 16/06/2016: in particolare, viene chiesto di chiarire “se i corsi, i convegni e i seminari debbano avere le medesime caratteristiche e, nello specifico, se per ritenere valido ai fini dell’aggiornamento in considerazione un “seminario/convegno” sia necessario che tutti i docenti siano in possesso dei requisiti previsti dal suddetto Decreto Interministeriale del 6/3/2013”.
Al riguardo, la Commissione ha richiamato la seguente FAQ, già pubblicata sul sito del MLPS:
- I requisiti dei docenti formatori previsti dal D.I. 6 marzo 2013, si applicano anche ai relatori dei seminari/convegni validi ai fini dell’aggiornamento previsti dall’Accordo 59/2025? “No, in quanto i requisiti dei docenti si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2). Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento”.
Pertanto, tenuto conto dell’identità delle questioni sottese all’interpello proposto e alla richiamata FAQ, nel condividere il contenuto della risposta, la Commissione ha rinviato a quanto in essa esplicitato, ossia i requisiti dei docenti formatori previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione o di aggiornamento (Parte I punto 2).
Con riferimento ai seminari/convegni si applica, esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025.
Ai fini del riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento.
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