CIRCOLARE PER IL CLIENTE
A CURA DI SAVERIO CINIERI | 30 DICEMBRE 2025
Nel periodo che va dal 1° al 16 gennaio 2026 ricorrono le consuete scadenze della prima metà del mese. Tra queste si ricordano l’applicazione del principio di cassa allargato, in base al quale le somme erogate entro il 12 gennaio a titolo di reddito di lavoro dipendente rientrano automaticamente, ai fini fiscali, nell’anno precedente; la richiesta, entro il 15 gennaio, da parte del lavoratore al proprio sostituto d’imposta, di fruire dell’assistenza fiscale fornita da quest’ultimo; sempre entro il 15 gennaio, il ravvedimento operoso per coloro che non hanno effettuato il versamento del saldo IMU entro il 16 dicembre.
Inoltre, tra le scadenze del 16 gennaio, si segnala quella relativa alla Tobin tax che, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, subisce un incremento delle aliquote di imposta.
Le principali scadenze del periodo
1 gennaio – Giovedì
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’impostacoincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.
Soggetti obbligati – Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.
Modalità – L’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all’esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 dicembre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.
1 gennaio – Giovedì
SCRITTURE CONTABILI – Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell’obbligo di tenuta
Attività – Inizia a decorrere, per le imprese aventi l’esercizio sociale o periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d’imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d’imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.
Soggetti obbligati – Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.
Modalità – Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute a partire dal mese di gennaio, se nei precedenti due periodi d’imposta l’ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e euro 1.100.000,00.
Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.
Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.
12 gennaio – Lunedì
IMPOSTE DIRETTE – Redditi di lavoro dipendente – Principio di cassa allargato
Attività – Analisi e presa in considerazione dei redditi di lavoro dipendente di competenza dell’anno precedente.
Soggetti obbligati – Datori di lavoro sostituti d’imposta.
Modalità – Per:
- i soggetti-prestatori di lavoro dipendente che percepiscono indennità e compensi a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla loro qualità lavorativa, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, è necessario procedere a segnalare al proprio datore di lavoro o sostituto d’imposta il dettaglio delle somme corrisposte, dell’ammontare dei contributi di competenza e dell’importo delle ritenute alla fonte eseguite, affinché lo stesso ne tenga conto ai fini delle operazioni di conguaglio;
- per i soggetti che hanno corrisposto compensi e/o retribuzioni non aventi carattere fisso o il requisito della continuità a “lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” devono segnalare agli Uffici delle Amministrazioni dello Stato che eseguono le operazioni di conguaglio il dettaglio delle somme corrisposte, dell’ammontare dei contributi di competenza e dell’importo delle ritenute alla fonte eseguite (si ritiene utile precisare che per quanto attiene alle somme e ai valori a carattere ricorrente, la comunicazione predetta deve essere eseguito con supporto informatico);
- per i lavoratori dipendenti in genere si devono considerare percepiti nel periodo d’imposta oggetto delle operazioni di conguaglio, anche le somme e i valori in genere, corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono;
tenendo, inoltre, in considerazione che ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno, il sostituito d’imposta (soggetto percipiente o lavoratore dipendente) ha la possibilità di chiedere al sostituto d’imposta (soggetto erogatore o datore di lavoro) di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quello di lavoro dipendente, percepiti nel corso dei precedenti rapporti intrattenuti.
13 gennaio – Martedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento acconto Iva – Entro 15 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento dell’acconto Iva dovuto per l’anno 2025 non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari allo 0,083% (12,5%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando i codici inerenti al tributo da regolarizzare e cioè:
- 6013: versamento acconto per Iva mensile;
- 6035: versamento acconto per Iva trimestrale;
nonché quegli appropriati inerenti alla sanzione amministrativa e agli interessi, tra cui, a titolo di mera indicazione:
a) per la sanzione amministrativa:
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
b) per gli interessi:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
14 gennaio – Mercoledì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,39% (1/9 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 –Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
15 gennaio – Giovedì
COMUNICAZIONE – Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
Attività – Invio all’Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.
Modalità – La comunicazione va trasmessa per via telematica all’UIF.
15 gennaio – Giovedì
COMUNICAZIONE – Assistenza fiscale – Comunicazione di disponibilità a prestare assistenza
Attività – Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.
Soggetti obbligati – Sostituti di imposta che prestano l’assistenza fiscale.
Modalità – Segnalazione ai propri sostituiti d’imposta (lavoratori dipendenti e/o pensionati) della disponibilità a prestare detta assistenza fiscale.
La comunicazione-adesione deve necessariamente pervenire al sostituto d’imposta (datori di lavoro e/o enti pensionistici) entro i successivi 30 giorni.
15 gennaio – Giovedì
IVA – Fatturazione differita
Attività – Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel corso del mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l’annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte e/o professione.
Modalità – A emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto IVA) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto IVA).
15 gennaio – Giovedì
IVA – Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00
Attività – Annotazione dell’eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professione.
Modalità – Per le fatture emesse nel corso del mese, d’importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota Iva applicata;
mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell’attività propria d’impresa, dell’arte o della professione, si deve ritenere consentita l’annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:
- i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;
- l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’importo dell’imposta distinti per aliquota Iva applicata.
15 gennaio – Giovedì
IVA – Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive
Attività – Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.
Soggetti obbligati – Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione.
Modalità – I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
La trasmissione avviene con modalità telematiche.
15 gennaio – Giovedì
SCRITTURE CONTABILI – Associazioni sportive dilettantistiche – Registrazioni contabili
Attività – Annotazione dell’importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nel corso del mese di dicembre.
Soggetti obbligati – Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l’opzione al regime di cui all’art. 1 della Legge n. 398/1991 e con proventi commerciali nell’anno precedente fino a euro 400.000.
Modalità – Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.
15 gennaio – Giovedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell’Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2025.
Soggetti obbligati – Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell’imposta da regolarizzare:
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all’IRPEF – ravvedimento.
Invece, per gli interessi, l’indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta, ma solo per l’Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:
- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
15 gennaio – Giovedì
RAVVEDIMENTO – Ravvedimento Imu – Entro 30 giorni
Attività – Regolarizzazione del versamento dell’IMU non versata o versata in misura non sufficiente entro il 16 dicembre 2025.
Soggetti obbligati – Contribuenti in generale.
Modalità – Il ravvedimento avviene versando il tributo cumulativamente alla sanzione ridotta pari all’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata e agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Per il versamento dell’IMU con modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:
- 3912 – IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 – IMU – imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 3914 – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 3916 – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 3918 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 3919 – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO;
- 3925 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 3930 – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
Per il versamento dell’IMU, tramite modello F24EP, sono previsti i seguenti codici tributo:
- 350E – IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE;
- 351E – IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE;
- 353E – IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE;
- 355E – IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE;
- 359E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO;
- 360E – IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
Per il versamento, tramite modello F24, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:
- 3958 – TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative;
- 3959 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3960 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
- 3961 – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.
Per il versamento, tramite modello F24 EP, della TASI sono previsti i seguenti codici tributo:
- 374E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 375E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili;
- 376E – TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.
16 gennaio – Venerdì
ACCISE – Accise
Attività – Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di dicembre, al netto di quanto corrisposto a titolo di anticipazione del periodo.
Soggetti obbligati – I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:
- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; e, relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa;
- il debitore dell’obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione.
Modalità – Versamento con il modello F24-Accise.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligazionario
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto “conto unico” del mese di dicembre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.
Soggetti obbligati – Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari”.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Soggetti obbligati – Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
Lavoro dipendente
- 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
- 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
- 1012 – Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro.
Lavoro autonomo
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.
Provvigioni
- 1040 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale regionale Irpef – Versamento rata
Attività – Versamento:
- della rata o quota dell’addizionale regionale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “3802 – Addizionale regionale all’Irpef-sostituti d’imposta”.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute sui bonifici per ristrutturazione
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d’imposta.
Soggetti obbligati – Banche e Poste italiane.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta”.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sull’entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari”.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di dicembre in relazione ai premi di risultato.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1053 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente”.
Si è specificato “come regola”, in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
- 1305 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni;
- 1904 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
- 1604 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
- 1905 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute su dividendi e utili
Attività – Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare ottobre-novembre-dicembre inerenti a:
- dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
- dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires;
- dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d’investimento;
- dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).
Modalità – Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:
- 1035-dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d’investimento;
- 1035-dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires;
- 1035-dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires;
- 1036-dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale stock options
Attività – Versamento dell’addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d’imposta nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo “1001”.
Gli altri codici tributo utilizzabili in relazione all’ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:
- 1601- denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia”;
- 1901 – denominato ”Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna”;
- 1920 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d’Aosta”;
- 1301 – denominato “Retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d’Aosta impianti fuori regione”.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d’imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d’appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell’esercizio di imprese.
Soggetti obbligati – Condomini in qualità di sostituti di imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:
- 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito
Attività – Versamento dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell’ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di novembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).
Soggetti obbligati – Banche, Sim e società fiduciarie.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale”.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Addizionale comunale Irpef – Versamento rata
Attività – Versamento:
- della rata o quota dell’addizionale comunale dell’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente.
Modalità – Versamento delle addizionali comunali all’IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.
Va utilizzato il seguente codice tributo:
- 3848 – Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi
Attività – Versamento delle ritenute alla fonte:
- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente;
- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;
- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;
- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- sui redditi derivanti dalla perdita dell’avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;
- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;
- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all’art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Soggetti obbligati – Sostituti d’imposta.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:
- 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
- 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
- 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
- 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
- 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
- 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
- 1706 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 – Ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
- 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni;
- 1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
- 1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1048 – Ritenute su altre vincite e premi;
- 1049 – Ritenuta operata a titolo d’acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.
16 gennaio – Venerdì
IMPOSTE DIRETTE – Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online
Attività – Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a dicembre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.
Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota, a partire dal 2024, del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.
La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto (sino al 2023 la ritenuta è imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare).
Soggetti obbligati – Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.
Modalità – Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta.
16 gennaio – Venerdì
IVA – Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili
Attività – Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di dicembre, al netto dell’acconto corrisposto entro il 27 dicembre.
Soggetti obbligati – Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6012 – Versamento Iva mensile-dicembre”.
16 gennaio – Venerdì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Imposta sugli intrattenimenti
Attività – Versamento dell’imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di dicembre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.
Soggetti obbligati – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.
Modalità – Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6728 – Imposta sugli intrattenimenti”.
16 gennaio – Venerdì
TASSE E IMPOSTE VARIE – Tobin tax – Versamento
Attività – Versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.
Soggetti obbligati – Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell’esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.
Modalità – Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:
- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.
Per maggiori dettagli vedi l’Approfondimento.
L’Approfondimento
Tobin tax – Le novità in vigore dal 2026
| Per i trasferimenti e le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, la legge di Bilancio 2026, al momento in fase di approvazione, innalza: – dallo 0,2% allo 0,4% l’imposta sulle transazioni finanziarie per i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’art. 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); – dallo 0,02% allo 0,04% l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). |
Aspetti generali
L’imposta sulle transazioni finanziarie è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto.
Sono responsabili del versamento dell’imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento, che intervengano nell’esecuzione delle operazioni e gli altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all’art. 1, comma 5, lett. a) (“negoziazione per conto proprio”), b) (“esecuzione di ordini per conto dei clienti”) ed e) (“ricezione e trasmissione di ordini”), ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori.
Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine dell’esecuzione.
Negli altri casi l’imposta è versata dal contribuente.
I soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti ai fini dell’imposta che a qualsiasi titolo intervengono nell’esecuzione dell’operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell’ordine di esecuzione.
Modalità operative
L’imposta sulle transazioni è dovuta con modalità diverse per:
- azioni ed altri strumenti finanziari (comma 491 dell’art. 1 della legge n. 228/2012);
- strumenti derivati ed altri valori mobiliari (comma 492 dell’art. 1 della legge n. 228/2012);
- operazioni ad alta frequenza (comma 495 dell’art. 1 della legge n. 228/2012).
Aliquote
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, le aliquote sono così stabilite:
- 0,4% (0,2% sino al 2025) sulle transazioni finanziarie per i trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’art. 2346 c.c., emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 0,04% (0,02% sino al 2025) sulle negoziazioni ad alta frequenza operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).
Per le operazioni effettuate ai sensi del comma 492 si applica una imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto.
Versamento
L’imposta sulle transazioni finanziarie è versata mediante il Modello di pagamento F24 mediante modalità telematiche esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
I codici tributo da utilizzare per il versamento tramite Modello F24 sono:
- “4058” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012”;
- “4059” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012”;
- “4060” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012”.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dell’eventuale credito risultante dalla dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax) tramite il modello F24 è istituito il seguente codice tributo:
- “4067” denominato “Credito relativo all’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi, sulle transazioni relative a derivati su equity e sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, commi 491, 492 e 495, l. n. 228/2012”.
I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento mediante F24, effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.
Termini di versamento
L’imposta è versata:
- per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà;
- per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno sedici del mese successivo a quello della conclusione del contratto;
- per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell’ordine annullato o modificato.
POSSIBILITÀ DI CONDIVIDERE IL DOCUMENTO CON I PROPRI CLIENTI
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.