SCHEDA PRATICA
DI DEVIS NUCIBELLA | 2 OTTOBRE 2025
La disciplina delle c.d. “società di comodo” è contenuta: nell’art. 30, legge n. 724 del 23 dicembre 1994, e successive modificazioni, e nell’art. 2, D.L. n. 138/2011.
Le società (di capitali/persone) sono tenute a compilare il prospetto presente nel quadro RS del mod. Redditi SC/SP denominato “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”.
Fonti ufficiali
Art. 30, legge n. 724/1994; art. 20, D.Lgs. n. 192/2024
Disciplina generale
La disciplina delle c.d. “società di comodo” è contenuta:
a) nell’art. 30, legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e successive modificazioni, la quale:
- regola gli effetti dello status “di comodo”;
- individua le “società non operative”, intese come società che non superano il c.d. “test dei ricavi”;
b) nell’art. 2, D.L. n. 138/2011, che ha introdotto:
- il concetto di “perdite sistematiche” (abrogato dal periodo 2022 dall’art. 9, comma 1, D.L. n. 73/2022);
- la maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES per le società di capitale.
Le società (di capitali/persone) sono tenute a compilare il prospetto presente nel quadro RS del mod. Redditi SC/SP denominato “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”.
| Status di comodo: conseguenze |
| obbligo di dichiarare ai fini IRES/IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili); utilizzo, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, delle perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo; obbligo, per le società di capitali (comprese le Srl trasparenti ex art. 116, TUIR), di versare la maggiorazione IRES del 10,50%. |
Leggi la Guida Società di comodo
Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994, la disciplina delle società di comodo si applica:
- ai soggetti IRES (Spa, Srl e Sapa);
- alle società di persone (Snc e Sas) e società equiparate (società di fatto e di armamento);
- alle società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia.
Risultano esclusi dalla disciplina in esame, i soggetti che:
- non rientrano nell’elencazione prevista dall’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994 (società semplici, enti commerciali ed enti non commerciali residenti in Italia, società consortili, cooperative e di mutua assicurazione, le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione);
- rientrano tra una “cause di esclusione” (art. 30, comma 1, legge n. 724/1994);
- rientrano tra una “cause di disapplicazione” automatica (Provv. Entrate 14 febbraio 2008);
- hanno ottenuto la disapplicazione mediante interpello alle DRE competente.
Cause di esclusione/disapplicazione
La società che si trovi a poter disapplicare la disciplina delle società “di comodo” è tenuta ad evidenziare tale situazione tramite compilazione dell’apposita Sezione presente nel quadro RS del mod. Redditi.
La struttura della Sezione, non modificata rispetto all’anno scorso, si compone come segue:
- primo rigo: dove si indica l’eventuale presenza di una causa di esclusione o di disapplicazione automatica o tramite interpello;
- Prospetto: destinato alla effettuazione del “test dei ricavi”.
Il prospetto non va compilato laddove operi una causa:
- di esclusione da società di comodo;
- di disapplicazione automatica dal test dei ricavi;
- di disapplicazione tramite interpello (preventivo o invocato nel mod. Redditi) dal test dei ricavi.
Le cause di esclusione e di disapplicazione (automatica o tramite interpello) trovano collocazione nel primo rigo del prospetto riferito al calcolo della non operatività:
- mod. Redditi SC 2024: righi da RS116 a RS125
- mod. Redditi SP 2024: righi da RS11 a RS20.

Nelle caselle indicate vanno riportati i seguenti codici:
| CASELLA | CODICI | |
| 1 | Esclusione | da 1 a 12 |
| 2 | Disapplicazione | da 2 a 9 e 99 |
I codici di esclusione
Qualora si compila la casella 1 del prospetto:
- le condizioni di “esclusione” vanno verificate solo per l’esercizio oggetto di verifica (2024);
- la restante parte del prospetto non va compilata.
| Codice | Fattispecie |
| 1 | Soggetti obbligati alla forma di società di capitali (solo nel mod. Redditi SC) |
| 2 | Soggetti nel 1° periodo d’imposta |
| 3 | Società in amministrazione controllata o straordinaria |
| 4 | Società/enti che controllano società/enti i cui titoli sono quotati |
| 5 | Società esercente servizio di trasporto pubblico |
| 6 | Società con un numero di soci > 50 |
| 7 | Società nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità |
| 8 | Società assoggettate a procedure concorsuali |
| 9 | Società con un ammontare complessivo del valore della produzione > totale attivo di Stato patrimoniale |
| 10 | Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 % del capitale sociale |
| 11 | Società che: conseguono un livello di affidabilità ISA almeno pari a 9; aderiscono al CPB. |
| 12 | Società consortili (solo mod. Redditi SC) |
Disapplicazione automatica da test ricavi
Qualora si compila la casella 2 del prospetto:
- le condizioni di “disapplicazione” vanno verificate solo per l’esercizio oggetto di verifica (2024);
- la restante parte del prospetto non va compilata; tuttavia, secondo le istruzioni del mod. Redditi:
- in caso di disapplicazione parziale (codici 4, 5 e 6);
- il prospetto va compilato non tenendo conto dei valori ai fini dei ricavi /reddito presunto.
Disapplicazione totale
| Codice | Fattispecie |
| 2 | Società sottoposte a procedure concorsuali o a procedura di liquidazione giudiziaria |
| 3 | Società sottoposte a sequestro penale o con nomina di un amministratore giudiziario da parte del Tribunale |
| 7 | Società che hanno avuto accoglimento dell’interpello in relazione ad un precedente periodo d’imposta |
| 8 | Società che esercitano esclusivamente attività agricola |
| 9 | Adempimenti e versamenti sospesi/differiti per eventi eccezionali |
| 99 | Società in liquidazione volontaria con impegno a sciogliersi assunto in periodi precedenti (richiesta di cancellazione alla CCIAA entro il termine della dichiarazione successiva) |
Disapplicazione parziale
| Codice | Fattispecie |
| 4 | Società i cui immobili: sono concessi in locazione a Enti pubblici; locati a canone vincolato |
| 5 | Società che detengono partecipazioni: in società “non di comodo”; società escluse dalla disciplina, per accoglimento dell’interpello sul 2024 |
| 6 | Società con accoglimento dell’interpello disapplicativo “parziale” in precedenti periodi d’imposta sulla base di condizioni che non si sono modificate |
Il prospetto va ordinariamente compilato, senza indicare i beni oggetto di esclusione. Se tutti i beni posseduti sono esclusi, si compila la col. “Casi particolari”.
Verifica operatività
Ai fini della verifica della c.d. “operatività” occorre:
- confrontare i ricavi ed i proventi effettivamente conseguiti risultanti dal conto economico
- con i c.d. “ricavi figurativi” (o “presunti”) determinati applicando specifici coefficienti a taluni elementi patrimoniali (c.d. “beni di comodo”)
con un calcolo effettuato assumendo una media su base triennale.
Si considerano società “non operative” quelle con un ammontare complessivo di:
- ricavi
- incrementi delle rimanenze
- e proventi diversi da quelli “straordinari”
risultanti dal Conto economico (dell’esercizio in corso e nei 2 precedenti), inferiori alla somma degli importi che si ottengono applicando le seguenti percentuali agli elementi patrimoniali indicati.
Leggi la News Redditi 2025: nuovi coefficienti e più tutele per le società di comodo
Beni di comodo e percentuali applicabili
Di seguito i beni da considerare nel test dei ricavi, unitamente ai coefficienti da applicare:
| BENI DEL TRIENNIO | DESCRIZIONE | Periodo d’imposta | |
| 2023 | 2024 | ||
| PARTECIPAZIONI, TITOLI E CREDITI | Partecipazioni in soc. di capitali e di persone Obbligazioni e altri titoli Crediti da operazioni di finanziamento Immobilizzati o meno | 2% | 1% |
| IMMOBILI (anche in leasing) | Immobilizzazioni costituite da: immobili categoria A/10 (uffici) immobili abitativi acquisiti (o rivalutati fiscalmente) nell’esercizio o nei 2 precedenti immobili situati in piccoli comuni (< 1.000 abitanti) altri immobili | 5% 4% 1% 6% | 2,5% 2% 0,5% 3% |
| NAVI | Navi adibite alla navigazione in alto mare destinate all’esercizio di attività commerciali/della pesca | 6% | |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI (anche in leasing) | Altre immobilizzazioni: materiali e immateriali | 15% | |
Il reddito minimo della società di comodo
Come anticipato , nel caso in cui il “test dei ricavi” sia negativo, la società risulta essere di comodo e, pertanto, incorre:
- nelle limitazione la compensazione del credito IVA;
- nella limitazione all’utilizzo delle perdite pregresse;
- nell’obbligo di dichiarare un reddito minimo (ed il conseguente azzeramento dell’eventuale perdita di periodo) con effetto sia ai fini dei redditi che dell’IRAP.
Il meccanismo di calcolo del reddito minimo:
- è analogo a quello visto per il test dei ricavi
- tuttavia, assume i soli “beni di comodo” dell’esercizio in corso (e non il loro valore medio del triennio).
L’art. 20 del D.Lgs. n. 192/2024 è intervenuto in modo analogo a quanto visto per il test dei ricavi dimezzando i coefficienti applicabili ad immobili e partecipazioni/titoli/crediti.
Si propone prospetto riassuntivo dei coefficienti:
| BENI DEL TRIENNIO | DESCRIZIONE | Periodo d’imposta | |
| 2023 | 2024 | ||
| PARTECIPAZIONI, TITOLI E CREDITI | Partecipazioni in soc. di capitali e di persone Obbligazioni e altri titoli Crediti da operazioni di finanziamento Immobilizzati o meno | 1,5% | 0,75% |
| IMMOBILI (anche in leasing) | Immobilizzazioni costituite da: immobili categoria A/10 (uffici) immobili abitativi acquisiti (o rivalutati fiscalmente) nell’esercizio o nei 2 precedenti immobili situati in piccoli comuni (< 1.000 abitanti) altri immobili | 4% 3% 0,9% 0,75% | 2% 1,5% 0,45% 2,38% |
| NAVI | Navi adibite alla navigazione in alto mare destinate all’esercizio di attività commerciali/della pesca | 4,75% | |
| ALTRE IMMOBILIZZAZIONI (anche in leasing) | Altre immobilizzazioni: materiali e immateriali | 12% | |
Casi particolari
La casella 8 “Casi particolari”, come specificato nelle istruzioni del mod. Redditi 2025, può essere compilata soltanto verificandosi le seguenti fattispecie:
- nel 2024 e nei 2 anni precedenti (2023 e 2022) la società non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto. In tal caso:
- nella casella in esame va indicato il codice “1”;
- il prospetto non va compilato;
- nel 2024 la società non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto. In tal caso:
- nella casella in esame va indicato il codice “2”;
- non vanno compilati i campi 4 “Valore dell’esercizio” e 5 “Reddito presunto” dei righi da RS117 a RS123 del mod. Redditi 2025 SC e da RS12 a RS18 del mod. Redditi 2025 SP.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.