4° Contenuto Riservato: Società di comodo nel mod. Redditi 2025

SCHEDA PRATICA

DI DEVIS NUCIBELLA | 2 OTTOBRE 2025

La disciplina delle c.d. “società di comodo” è contenuta: nell’art. 30, legge n. 724 del 23 dicembre 1994, e successive modificazioni, e nell’art. 2, D.L. n. 138/2011.
Le società (di capitali/persone) sono tenute a compilare il prospetto presente nel quadro RS del mod. Redditi SC/SP denominato “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”.

Fonti ufficiali

Art. 30, legge n. 724/1994; art. 20, D.Lgs. n. 192/2024

Disciplina generale

La disciplina delle c.d. “società di comodo” è contenuta:

a) nell’art. 30, legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e successive modificazioni, la quale:

  • regola gli effetti dello status “di comodo”;
  • individua le “società non operative”, intese come società che non superano il c.d. “test dei ricavi”;

b) nell’art. 2, D.L. n. 138/2011, che ha introdotto:

  • il concetto di “perdite sistematiche” (abrogato dal periodo 2022 dall’art. 9, comma 1, D.L. n. 73/2022);
  • la maggiorazione del 10,5% dell’aliquota IRES per le società di capitale.

Le società (di capitali/persone) sono tenute a compilare il prospetto presente nel quadro RS del mod. Redditi SC/SP denominato “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo”. 

Status di comodo: conseguenze
obbligo di dichiarare ai fini IRES/IRPEF un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della produzione minimo (determinato aumentando il reddito minimo ai fini delle imposte dirette di alcune componenti indeducibili);
utilizzo, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, delle perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente il minimo;
obbligo, per le società di capitali (comprese le Srl trasparenti ex art. 116, TUIR), di versare la maggiorazione IRES del 10,50%.

Leggi la Guida Società di comodo

Soggetti interessati

Ai sensi dell’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994, la disciplina delle società di comodo si applica:

  • ai soggetti IRES (Spa, Srl e Sapa);
  • alle società di persone (Snc e Sas) e società equiparate (società di fatto e di armamento);
  • alle società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia. 

Risultano esclusi dalla disciplina in esame, i soggetti che:

  • non rientrano nell’elencazione prevista dall’art. 30, comma 1, della legge n. 724/1994 (società semplici, enti commerciali ed enti non commerciali residenti in Italia, società consortili, cooperative e di mutua assicurazione, le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione);
  • rientrano tra una “cause di esclusione” (art. 30, comma 1, legge n. 724/1994);
  • rientrano tra una “cause di disapplicazione” automatica (Provv. Entrate 14 febbraio 2008);
  • hanno ottenuto la disapplicazione mediante interpello alle DRE competente. 

Cause di esclusione/disapplicazione

La società che si trovi a poter disapplicare la disciplina delle società “di comodo” è tenuta ad evidenziare tale situazione tramite compilazione dell’apposita Sezione presente nel quadro RS del mod. Redditi.

La struttura della Sezione, non modificata rispetto all’anno scorso, si compone come segue:

  • primo rigo: dove si indica l’eventuale presenza di una causa di esclusione o di disapplicazione automatica o tramite interpello;
  • Prospetto: destinato alla effettuazione del “test dei ricavi”.

Il prospetto non va compilato laddove operi una causa:

  • di esclusione da società di comodo;
  • di disapplicazione automatica dal test dei ricavi;
  • di disapplicazione tramite interpello (preventivo o invocato nel mod. Redditi) dal test dei ricavi. 

Le cause di esclusione e di disapplicazione (automatica o tramite interpello) trovano collocazione nel primo rigo del prospetto riferito al calcolo della non operatività:

  • mod. Redditi SC 2024: righi da RS116 a RS125
  • mod. Redditi SP 2024: righi da RS11 a RS20.

Nelle caselle indicate vanno riportati i seguenti codici: 

CASELLACODICI
1Esclusioneda 1 a 12
2Disapplicazioneda 2 a 9 e 99

I codici di esclusione

Qualora si compila la casella 1 del prospetto:

  • le condizioni di “esclusione” vanno verificate solo per l’esercizio oggetto di verifica (2024);
  • la restante parte del prospetto non va compilata. 
CodiceFattispecie
1Soggetti obbligati alla forma di società di capitali (solo nel mod. Redditi SC)
2Soggetti nel 1° periodo d’imposta
3Società in amministrazione controllata o straordinaria
4Società/enti che controllano società/enti i cui titoli sono quotati
5Società esercente servizio di trasporto pubblico
6Società con un numero di soci > 50
7Società nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità
8Società assoggettate a procedure concorsuali
9Società con un ammontare complessivo del valore della produzione > totale attivo di Stato patrimoniale
10Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 % del capitale sociale
11Società che:
conseguono un livello di affidabilità ISA almeno pari a 9;
aderiscono al CPB.
12Società consortili (solo mod. Redditi SC)

Disapplicazione automatica da test ricavi

Qualora si compila la casella 2 del prospetto:

  • le condizioni di “disapplicazione” vanno verificate solo per l’esercizio oggetto di verifica (2024);
  • la restante parte del prospetto non va compilata; tuttavia, secondo le istruzioni del mod. Redditi:
    • in caso di disapplicazione parziale (codici 4, 5 e 6);
    • il prospetto va compilato non tenendo conto dei valori ai fini dei ricavi /reddito presunto.

Disapplicazione totale

CodiceFattispecie
2Società sottoposte a procedure concorsuali o a procedura di liquidazione giudiziaria
3Società sottoposte a sequestro penale o con nomina di un amministratore giudiziario da parte del Tribunale
7Società che hanno avuto accoglimento dell’interpello in relazione ad un precedente periodo d’imposta
8Società che esercitano esclusivamente attività agricola
9Adempimenti e versamenti sospesi/differiti per eventi eccezionali
99Società in liquidazione volontaria con impegno a sciogliersi assunto in periodi precedenti (richiesta di cancellazione alla CCIAA entro il termine della dichiarazione successiva)

Disapplicazione parziale

CodiceFattispecie
4Società i cui immobili:
sono concessi in locazione a Enti pubblici;
locati a canone vincolato
5 Società che detengono partecipazioni:
in società “non di comodo”;
società escluse dalla disciplina, per accoglimento dell’interpello sul 2024
6Società con accoglimento dell’interpello disapplicativo “parziale” in precedenti periodi d’imposta sulla base di condizioni che non si sono modificate

Il prospetto va ordinariamente compilato, senza indicare i beni oggetto di esclusione. Se tutti i beni posseduti sono esclusi, si compila la col. “Casi particolari”. 

Verifica operatività

Ai fini della verifica della c.d. “operatività” occorre:

  • confrontare i ricavi ed i proventi effettivamente conseguiti risultanti dal conto economico
  • con i c.d. “ricavi figurativi” (o “presunti”) determinati applicando specifici coefficienti a taluni elementi patrimoniali (c.d. “beni di comodo”)

con un calcolo effettuato assumendo una media su base triennale.

Si considerano società “non operative” quelle con un ammontare complessivo di:

  • ricavi
  • incrementi delle rimanenze
  • e proventi diversi da quelli “straordinari”

risultanti dal Conto economico (dell’esercizio in corso e nei 2 precedenti), inferiori alla somma degli importi che si ottengono applicando le seguenti percentuali agli elementi patrimoniali indicati. 

Leggi la News Redditi 2025: nuovi coefficienti e più tutele per le società di comodo

Beni di comodo e percentuali applicabili

Di seguito i beni da considerare nel test dei ricavi, unitamente ai coefficienti da applicare: 

BENI
DEL TRIENNIO
DESCRIZIONEPeriodo d’imposta
20232024
PARTECIPAZIONI, TITOLI E CREDITIPartecipazioni in soc. di capitali e di persone
Obbligazioni e altri titoli
Crediti da operazioni di finanziamento
Immobilizzati o meno
2%1%
IMMOBILI
(anche in leasing)

Immobilizzazioni costituite da:
immobili categoria A/10 (uffici)
immobili abitativi acquisiti (o rivalutati fiscalmente) nell’esercizio o nei 2 precedenti
immobili situati in piccoli comuni (< 1.000 abitanti)
altri immobili
5%
4%
1%
6%
2,5%
2%
0,5%
3%
NAVINavi adibite alla navigazione in alto mare destinate all’esercizio di attività commerciali/della pesca6%
ALTRE
IMMOBILIZZAZIONI
(anche in leasing)
Altre immobilizzazioni:
materiali
e immateriali
15%

Il reddito minimo della società di comodo

Come anticipato , nel caso in cui il “test dei ricavi” sia negativo, la società risulta essere di comodo e, pertanto, incorre:

  • nelle limitazione la compensazione del credito IVA;
  • nella limitazione all’utilizzo delle perdite pregresse;
  • nell’obbligo di dichiarare un reddito minimo (ed il conseguente azzeramento dell’eventuale perdita di periodo) con effetto sia ai fini dei redditi che dell’IRAP.

Il meccanismo di calcolo del reddito minimo:

  • è analogo a quello visto per il test dei ricavi
  • tuttavia, assume i soli “beni di comodo” dell’esercizio in corso (e non il loro valore medio del triennio).

L’art. 20 del D.Lgs. n. 192/2024 è intervenuto in modo analogo a quanto visto per il test dei ricavi dimezzando i coefficienti applicabili ad immobili e partecipazioni/titoli/crediti.

Si propone prospetto riassuntivo dei coefficienti: 

BENI
DEL TRIENNIO
DESCRIZIONEPeriodo d’imposta
20232024
PARTECIPAZIONI, TITOLI E CREDITIPartecipazioni in soc. di capitali e di persone
Obbligazioni e altri titoli
Crediti da operazioni di finanziamento
Immobilizzati o meno
1,5%0,75%
IMMOBILI
(anche in leasing)
Immobilizzazioni costituite da:
immobili categoria A/10 (uffici)
immobili abitativi acquisiti (o rivalutati fiscalmente) nell’esercizio o nei 2 precedenti
immobili situati in piccoli comuni (< 1.000 abitanti)
altri immobili
4%
3%
0,9%
0,75%
2%
1,5%
0,45%
2,38%
NAVINavi adibite alla navigazione in alto mare destinate all’esercizio di attività commerciali/della pesca4,75%
ALTRE
IMMOBILIZZAZIONI
(anche in leasing)
Altre immobilizzazioni:
materiali
e immateriali
12%

Casi particolari  

La casella 8 “Casi particolari”, come specificato nelle istruzioni del mod. Redditi 2025, può essere compilata soltanto verificandosi le seguenti fattispecie:

  • nel 2024 e nei 2 anni precedenti (2023 e 2022) la società non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto. In tal caso:
    • nella casella in esame va indicato il codice “1”;
    • il prospetto non va compilato;
  • nel 2024 la società non dispone di alcun bene da indicare nel prospetto. In tal caso:
    • nella casella in esame va indicato il codice “2”;
    • non vanno compilati i campi 4 “Valore dell’esercizio” e 5 “Reddito presunto” dei righi da RS117 a RS123 del mod. Redditi 2025 SC e da RS12 a RS18 del mod. Redditi 2025 SP.

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