SCHEDA PRATICA
DI MASSIMO BRAGHIN | 19 MARZO 2026
Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008, ogni anno, entro il 31 marzo, i medici competenti devono effettuare le comunicazioni relative all’allegato IIIB riguardanti la sorveglianza sanitaria dell’anno precedente. Dal 2014, la comunicazione è trasmessa esclusivamente per canale telematico, tramite il portale INAIL.
Il medico di fabbrica deve quindi trasmettere i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Per le visite effettuate nell’anno precedente, entro il mese di marzo 2026, dovrà essere comunicata la sorveglianza sanitaria effettuata nel 2026 inviando una sola comunicazione per tutte le visite effettuate nell’anno per ogni unità locale. L’invio deve essere effettuato anche se nel 2026 non sono state effettuate visite ma ci sono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria.
Fonti ufficiali
D.Lgs. n. 81/2008 ; D.M. 9 luglio 2012 ; D.M. 6 agosto 2013 ; D.M. 12 luglio 2016 ; Inail, Manuale utente, aggiornato il 19 dicembre 2024
Scadenzario
| Cosa | Chi | Come | Periodo di riferimento | Quando |
| Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria | Medico competente | Comunicazione telematica | Anno precedente | 31 marzo |
Medico competente
Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, il medico competente è un medico in possesso di titoli e requisiti, formativi e professionali, nominato dal datore di lavoro per svolgere la sorveglianza sanitaria nella propria azienda, nonché per altri compiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, tra cui collaborare ai fini della valutazione dei rischi.
Per lo svolgimento delle sue funzioni, il datore di lavoro deve assicurare al medico competente le condizioni necessarie utili all’assolvimento di tutti i suoi compiti, e deve garantirne l’autonomia, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di suo dipendente. Il medico competente può essere anche un privato, ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro.
Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese o in caso di valutazione dei rischi che ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento. Tale designazione è obbligatoria.
In caso di subentro di un altro medico competente nel corso dell’anno, l’obbligo, per tutto l’anno, compete al medico che ha l’incarico alla data del 31/12.
Compiti
Il medico competente svolge una pluralità di funzioni, fra le quali è utile ricordare:
- formulare il parere preventivo circa la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
- osservare gli obblighi previsti a suo carico;
- recepire le informazioni circa la natura dei rischi, l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione di misure preventive e protettive, la descrizione di impianti e processi produttivi, i dati relativi ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, i provvedimenti adottati dagli obblighi di vigilanza;
- collaborare con il datore di lavoro e con il SPP, alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute, all’attività di formazione e informazione dei lavoratori, all’organizzazione del servizio di primo soccorso, all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, alla redazione del DVR;
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria.
Sorveglianza sanitaria
Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente:
- nei casi previsti dalla normativa;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta.
Essa comprende:
- visita medica preventiva, per accertare l’insussistenza di condizioni ostative al tipo di impiego;
- visita medica periodica, per controllare lo stato di salute dei lavoratori e valutarne l’idoneità alla mansione;
- visita medica su richiesta del lavoratore;
- visita medica in occasione del cambio di mansione;
- visita medica all’atto di cessazione del rapporto di lavoro.
Procedura telematica
Per effettuare la comunicazione, è necessario:
- accreditarsi al portale INAIL;
- associare l’unità produttiva di riferimento al medico competente;
- compilare la comunicazione ed inoltrarla all’ASL territorialmente competente.
A partire dal 1° gennaio 2018, i medici competenti dovranno utilizzare l’applicativo informatico denominato “Comunicazione medico competente”, aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2016 e disponibile sul Portale Inail nella sezione servizi online.
Un nuovo applicativo web dedicato ai medici competenti che hanno l’obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., all. 3B).
L’art. 1 del D.M. ribadisce che l’unica modalità ammessa per l’invio telematico è quella del portale INAIL; ne deriva che è escluso l’invio tramite posta elettronica, anche PEC. Successivamente al 31 marzo l’invio non è più possibile senza l’abilitazione tardiva da parte dell’organo di vigilanza, che interviene per consentire al contravventore di regolarizzare l’illecito ed ammetterlo al pagamento di una sanzione amministrativa in misura ridotta.
I medici competenti dal 1° novembre 2018 possono avviare l’inserimento, nel portale Inail, delle comunicazioni relative all’allegato 3B (obbligo previsto dall’art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.) riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2018. Le suddette comunicazioni saranno conservate nelle pratiche in lavorazione per eventuali modifiche e rese disponibili per l’invio alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Resta l’obbligo, dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2019, di inviare i suddetti dati esclusivamente per via telematica, tramite l’utilizzo della piattaforma informatica Inail, in applicazione dell’art. 4, comma 1 del D.M. 9 luglio 2012, come modificato dal D.M. 6 agosto 2013 e dal successivo D.M. 12 luglio 2016 .
Sanzioni
In caso di omessa presentazione, è disposta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da € 1.096,00 a € 4.384,00.
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