L’OPINIONE – IMPOSIZIONE FISCALE
DI MASSIMO BRAGHIN | 23 OTTOBRE 2026
Con la Risposta n. 186/2026 l’Agenzia delle Entrate torna sulla sostitutiva introdotta dalla legge di bilancio 2026 per il personale non dirigente della PA: soglia di 50.000 euro calcolata sui redditi 2026 e comprensiva delle pensioni, tetto di 800 euro come limite dell’imponibile agevolato e prevalenza della sostitutiva sulla tassazione separata, salvo rinuncia del dipendente.
L’imposta sostitutiva del 15%: ambito di applicazione
La Legge di bilancio 2026, all’articolo 1, comma 237 , ha portato nel pubblico impiego un meccanismo che nel settore privato esiste da tempo. Per il solo anno 2026 prevede un’imposta sostitutiva del 15%, al posto dell’IRPEF e delle addizionali, sui compensi per il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, indennità fisse e continuative comprese. Il beneficio opera entro 800 euro e spetta a chi ha un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, salvo rinuncia scritta del lavoratore. Ne restano esclusi gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate che già fruiscono delle agevolazioni del D.Lgs. n. 95/2017, mentre per il personale del Servizio sanitario nazionale si somma alle misure già in vigore. È una norma di poche righe che, proprio per la sua sinteticità, ha richiesto in un mese due interventi dell’Agenzia delle entrate: la Risposta n. 173 del 15 settembre e ora la n. 186/2026, resa su istanza di un’amministrazione pubblica nel ruolo di sostituto d’imposta.
Soglia di 50.000 euro: rilevano i redditi 2026 e le pensioni
Il primo chiarimento riguarda la soglia reddituale. L’istante, richiamando la detassazione dei premi di produttività, riteneva di dover guardare ai redditi del 2025 e di poter escludere le pensioni. L’Agenzia ha invece confermato la lettura già data a settembre: il limite di 50.000 euro va verificato sui redditi di lavoro dipendente conseguiti nel 2026, anche se derivanti da più rapporti, e nel calcolo entrano le pensioni di ogni genere e gli assegni equiparati dall’articolo 49, comma 2, del TUIR. Il ragionamento è lineare: la norma parla di reddito di lavoro dipendente senza ulteriori distinzioni e il TUIR qualifica come tale anche il trattamento pensionistico. Per la stessa ragione restano invece fuori dalla disciplina i redditi assimilati dell’articolo 50.
Il limite di 800 euro riguarda l’imponibile agevolato
Sul tetto di 800 euro la risposta sposa la tesi più favorevole al lavoratore. L’importo non è una soglia di accesso, il cui superamento farebbe perdere l’agevolazione sull’intero accessorio, ma il limite annuo dell’imponibile agevolabile. Se nel 2026 vengono erogati compensi accessori per un ammontare superiore, la sostitutiva si applica fino a 800 euro e l’eccedenza segue le regole ordinarie, con IRPEF e addizionali.
Arretrati e tassazione separata: prevale la sostitutiva
L’ultimo passaggio, forse il più interessante, riguarda la tassazione separata. Secondo l’istante, le somme riferite ad anni precedenti, potenzialmente soggette all’articolo 17 del TUIR, sarebbero rimaste estranee al beneficio. L’Agenzia rovescia l’impostazione: la sostitutiva è il regime che il sostituto deve applicare quando ne ricorrono i requisiti e la tassazione separata torna in gioco soltanto se il dipendente vi rinuncia per iscritto. Ne discende che anche gli arretrati di accessorio pagati nel 2026 possono rientrare negli 800 euro agevolati.
Le verifiche del sostituto d’imposta e il conguaglio
Le conclusioni appaiono coerenti con il testo della norma. Qualche attenzione in più è richiesta sul piano operativo. Poiché la soglia va riferita al reddito 2026, il sostituto si trova ad applicare l’agevolazione in corso d’anno sulla base di un requisito che potrà verificare con certezza solo a consuntivo, spesso senza conoscere pensioni o altri rapporti di lavoro del dipendente. Per questo può essere utile acquisire dal lavoratore una dichiarazione sugli altri redditi percepiti, così da limitare il più possibile i recuperi in sede di conguaglio o di dichiarazione.
Convenienza fiscale e rinuncia del dipendente
Resta poi una questione di proporzioni. Su 800 euro di imponibile, il risparmio rispetto alla tassazione ordinaria rimane, nella migliore delle ipotesi, sotto i 200 euro annui. Anche la rinuncia merita di essere spiegata ai beneficiari. Nella maggior parte dei casi il 15% resta la soluzione più conveniente, ma per i redditi più bassi, dove le detrazioni riducono di molto l’IRPEF, o per gli arretrati che sconterebbero un’aliquota media contenuta, la tassazione ordinaria o separata potrebbe rivelarsi più leggera. Allo stesso modo, è opportuno che chi sa di superare i 50.000 euro lo segnali al datore di lavoro, così da evitare di dover restituire in seguito l’imposta risparmiata.
Riferimenti normativi:
- Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 16 ottobre 2026, n. 186
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