4° Contenuto Riservato: Sponsorizzazioni sportive: confermata la centralità della prova dell’attività promozionale

COMMENTO

DI BIAGIO GIANCOLA | 7 APRILE 2026

L’ordinanza n. 6530/2026 ribadisce che, nel regime delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, le spese sono qualificate come pubblicitarie in presenza dei requisiti di legge e dell’effettiva attività promozionale. Nonostante l’abrogazione dell’art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002, la disciplina è sostanzialmente confluita nell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021, confermando la continuità del regime agevolativo. Il nodo centrale resta quello probatorio: ciò che rileva è la dimostrazione concreta dell’attività di sponsorizzazione, mentre risultano irrilevanti le valutazioni sull’antieconomicità della spesa.

La Cassazione conferma la presunzione legale della natura pubblicitaria

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione tributaria, n. 6530 del 19 marzo 2026 offre l’occasione per tornare su uno dei temi più delicati nella fiscalità dello sport: il trattamento delle spese di sponsorizzazione erogate in favore di enti sportivi dilettantistici e, soprattutto, il regime probatorio che assiste tali costi.

La pronuncia richiama espressamente il consolidato orientamento secondo cui, nel vigore dell’art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, le spese di sponsorizzazione erano assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che ricorressero i presupposti normativi e che il soggetto sponsorizzato avesse effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

La Corte ribadisce infatti che tale presunzione operava quando: il soggetto sponsorizzato era una compagine sportiva dilettantistica; il corrispettivo rispettava il limite quantitativo di legge; la sponsorizzazione mirava alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor; il beneficiario aveva realmente svolto una specifica attività promozionale.

Nella fattispecie concreta, la Cassazione ha ritenuto correttamente accertata tale attività sul rilievo che l’associazione sportiva aveva effettivamente portato sulla maglia il simbolo della società e lo aveva esposto negli striscioni, con riscontro documentale dato da rilievi fotografici e brochure informative.

Dall’art. 90 Legge n. 289/2002 all’art. 12 D.Lgs. n. 36/2021: la continuità della disciplina

Il punto, tuttavia, merita oggi un chiarimento essenziale. Il riferimento normativo utilizzato dalla Cassazione riguarda un giudizio relativo a un’annualità nella quale era ancora vigente l’art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002. Ma quella disposizione è stata successivamente abrogata dall’art. 52, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 36/2021.

Questa abrogazione, però, non ha determinato il venir meno della disciplina speciale delle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche. Al contrario, il legislatore della riforma dello sport ha sostanzialmentetrasfuso la medesima regola nell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021, il quale prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e degli altri soggetti indicati dalla norma, fino a 200.000 euro annui, costituisce per il soggetto erogante spesa di pubblicità ai sensi dell’art. 108, comma 1, TUIR.

Continuità normativa e permanenza del regime probatorio speciale

Sotto il profilo sistematico, dunque, non vi è una frattura ma una continuità normativa. È vero che la giurisprudenza formatasi finora si esprime in larga parte con riferimento all’abrogato art. 90, comma 8; ma è altrettanto vero che il contenuto precettivo oggi collocato nell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021 conserva il medesimo impianto sostanziale.

Proprio per questo, deve ritenersi che la presunzione legale assoluta continui a operare anche nel regime attuale, fermo restando che essa presuppone sempre la dimostrazione dell’effettività della sponsorizzazione e della concreta esecuzione della prestazione promozionale. Si tratta, in altri termini, non di un automatismo cieco, ma di una qualificazione legale della spesa che si attiva quando i requisiti di legge risultano provati.

Il vero nodo del contenzioso: prova dell’effettività e ricadute operative

L’ordinanza n. 6530/2026 è particolarmente significativa proprio perché mostra quale sia il vero baricentro del contenzioso. La Cassazione afferma che non rilevano, una volta integrati i presupposti normativi, ulteriori contestazioni relative alla congruità o all’antieconomicità della spesa. Ciò che conta è l’effettiva esecuzione dell’attività di sponsorizzazione.

Nel caso esaminato, l’esposizionedel marchio sulla maglia e sugli striscioni, corroborata dalla documentazione prodotta, è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la specifica attività promozionale richiesta dalla norma.

Il messaggio operativo per sponsor, ASD e SSD è molto chiaro. Oggi, come ieri, la tenuta fiscale della sponsorizzazione non dipende da astratte valutazioni sul ritorno economico dell’investimento, ma dalla corretta costruzione e dalla puntuale documentazione del rapporto:

  • contratto coerente,
  • prova dei pagamenti,
  • materiali fotografici,
  • brochure,
  • striscioni,
  • locandine,
  • contenuti digitali,
  • rassegna stampa,
  • report evento,
  • utilizzo del logo e del marchio.

L’abrogazione dell’art. 90, comma 8, quindi, non ha cancellato il regime di favore; ne ha semplicemente mutato la collocazione normativa.

La regola speciale vive oggi nell’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 36/2021, e la Cassazione n. 6530/2026 ne conferma indirettamente la perdurante logica applicativa.

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