4° Contenuto riservato: Stop all’esenzione dei 300 euro: l’Agenzia chiarisce le regole per le ASD nel 2025

L’OPINIONE

DI MASSIMO BRAGHIN | 27 OTTOBRE 2025

Il trattamento fiscale dei premi corrisposti agli atleti dilettanti è tornato al centro dell’attenzione a seguito della Risposta all’Interpello n. 265/2025 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle ritenute su tali somme nel periodo d’imposta 2025, anche alla luce delle modifiche normative intervenute.

Il quadro normativo di riferimento

Con l’Interpello n. 265/2025 , l’Agenzia delle Entrate ha fatto luce sulla corretta gestione delle ritenute alla fonte sui premi erogati da un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) ai propri tesserati per i risultati ottenuti in competizioni sportive, sulla base dell’articolo 36, comma 6-quater , del D.Lgs. n. 36/2021. Tali somme, secondo quanto previsto dalla norma, assumono la natura di “premi” rilevanti ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, il quale prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 20%.

Fine dell’esenzione nel 2025 e ritorno al regime ordinario

Fino al 31 dicembre 2024, in virtù dell’articolo 14, comma 2-quater , del cosiddetto Decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023 , convertito in Legge n. 18/2024 ), era prevista un’esenzione parziale dall’applicazione della ritenuta: per premi non superiori complessivamente a 300 euro per ciascun percettore, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e la fine dell’anno 2024, non si applicava alcuna ritenuta. Qualora tale soglia fosse superata, la ritenuta si applicava sull’intero importo. Questa disciplina agevolativa non è stata prorogata per l’anno 2025, determinando così il ritorno alla piena applicazione del regime ordinario previsto dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973. Contestualmente, con il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (TUVR), approvato con D.Lgs. n. 33/2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026, viene reintrodotta l’esenzione entro i 300 euro, ma con effetti applicabili solo a partire da una data antecedente (29 febbraio 2024), che crea un cortocircuito interpretativo sul 2025.

L’intervento dell’Agenzia delle Entrate e le conseguenze operative

Con la Risposta n. 265/2025 , l’Agenzia conferma l’obbligo, per il periodo d’imposta 2025, di applicare la ritenuta alla fonte del 20% su tutti i premi erogati, indipendentemente dall’ammontare complessivo corrisposto al singolo atleta, in assenza di una proroga della soglia di esenzione prevista fino al 2024. Inoltre, viene precisato che, ai sensi della normativa vigente, le ritenute operate sui premi erogati nel mese di dicembre 2025 devono comunque essere versate entro il consueto termine del 16 gennaio 2026, nonostante l’entrata in vigore del TUVR dal 1° gennaio 2026. Questo perché l’obbligo di applicazione della ritenuta si valuta al momento dell’erogazione del compenso, e non al momento del versamento della stessa. Infine, quanto ai casi in cui le ritenute siano state operate nel 2025 su premi che, nell’anno, non abbiano superato i 300 euro per singolo percettore, sarà possibile richiederne il rimborso a partire dal 2026, facendo valere la nuova disciplina introdotta dal TUVR, che sancisce nuovamente l’esenzione entro tale soglia.

Un quadro normativo frammentato e le implicazioni per gli enti sportivi

L’intervento dell’Agenzia si inserisce in un contesto caratterizzato da una certa frammentazione e frequente sovrapposizione normativa, che rende particolarmente complessa la gestione fiscale per enti e associazioni operanti nel settore sportivo dilettantistico. La scelta del legislatore di reintrodurre, con decorrenza retroattiva, una soglia di esenzione nel nuovo TUVR, senza però coordinare adeguatamente tale previsione con le disposizioni transitorie vigenti per il 2025, ha generato un vuoto interpretativo che ha reso necessario l’intervento dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare, l’incertezza circa l’effettiva vigenza dell’esenzione dei 300 euro per l’anno 2025 ha costretto i soggetti erogatori a valutare scenari diversificati: da un lato, l’applicazione prudenziale della ritenuta in via ordinaria; dall’altro, l’eventualità di dover successivamente attivare richieste di rimborso per somme versate in eccesso, con aggravio degli oneri amministrativi.

Per il 2025, gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti ad applicare e versare le ritenute sui premi erogati a titolo di risultato sportivo, anche qualora gli importi siano inferiori a 300 euro annui per singolo tesserato. A partire dal 1° gennaio 2026, si tornerà ad applicare il regime di esenzione per importi non eccedenti tale soglia, in base a quanto disposto dall’articolo 45, comma 9 , del TUVR.

Resta fondamentale, in questo quadro, adottare un approccio prudente e documentato nella gestione delle ritenute, anche in vista di eventuali rimborsi da richiedere nel 2026, per evitare contenziosi o sanzioni.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.