COMMENTO
DI STEFANO SETTI | 29 GENNAIO 2026
La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) interviene in modo mirato sulla disciplina del tax free shopping, rafforzando il processo di digitalizzazione e introducendo importanti semplificazioni operative per operatori e viaggiatori extra-UE. Le modifiche riguardano, in particolare, l’estensione dei termini per la prova dell’uscita dei beni dal territorio unionale e l’introduzione di un sistema di validazione unica delle fatture elettroniche intestate allo stesso cessionario. Le novità si inseriscono in un quadro normativo ormai pienamente digitalizzato, fondato sull’utilizzo obbligatorio della fatturazione elettronica e del sistema OTELLO 2.0, e incidono significativamente sulla gestione dei rimborsi IVA e sugli adempimenti a carico dei cedenti.
Il quadro normativo di riferimento del tax free shopping
La disciplina del tax free shopping è contenuta nell’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, che recepisce l’art. 147 della Direttiva n. 2006/112/CE. La norma consente ai privati consumatori domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea di acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA, al ricorrere di specifiche condizioni.
La ratio dell’istituto è quella di evitare una doppia imposizione: l’assolvimento dell’IVA nello Stato membro di acquisto e la successiva imposizione indiretta all’atto dell’importazione nel Paese extra-UE di destinazione dei beni.
Nel tempo, la disciplina è stata profondamente incisa da interventi normativi e di prassi volti a:
- rafforzare i controlli;
- digitalizzare il processo di certificazione dell’uscita dei beni;
- standardizzare le modalità di rimborso dell’imposta.
Le principali innovazioni della Legge di Bilancio 2026
Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina del tax free shopping, introducendo due innovazioni di rilievo:
- estensione dei termini per l’ottenimento della prova di uscita dei beni dal territorio unionale;
- semplificazione delle procedure di rimborso IVA, mediante un sistema di validazione unica delle fatture elettroniche.
Le modifiche sono contenute:
- nell’art. 1, comma 935, che incide direttamente sull’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972;
- nell’art. 1, comma 934, che introduce il comma 2-bis all’art. 4-bis del D.L. n. 193/2016.
Ambito soggettivo: chi può beneficiare del regime
Cessionario (viaggiatore extra-UE)
Possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA:
- le persone fisiche residenti o domiciliate fuori dall’UE;
- inclusi i soggetti stabiliti in territori esclusi dalla UE ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/1972 (Livigno e Campione d’Italia);
- inclusi i cittadini italiani o UE residenti extra-UE.
Sono esclusi:
- i residenti nella Repubblica di San Marino;
- i residenti o domiciliati in Stati membri UE;
- i soggetti passivi IVA extra-UE che acquistano i beni nell’esercizio di un’attività economica.
Cedente
La disciplina si applica, in linea di principio, a tutti i cedenti stabiliti in Italia, senza limitazioni soggettive. Tuttavia, per i commercianti all’ingrosso, la prassi (risoluzione n. 126/1998) richiede specifiche condizioni operative, volte a evitare utilizzi distorti dell’agevolazione.
Ambito oggettivo e condizioni dell’agevolazione
Il regime di tax free shopping riguarda esclusivamente le cessioni di beni, restando escluse le prestazioni di servizi.
Le condizioni principali sono:
- importo minimo dell’operazione superiore a 70 euro IVA inclusa (art. 1, comma 77, Legge n. 213/2023);
- beni destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore;
- trasporto dei beni nei bagagli personali fuori dall’UE entro il terzo mese successivo all’acquisto;
- documentazione dell’operazione mediante fattura elettronica;
- ottenimento della prova di uscita doganale.
Digitalizzazione del processo: fattura elettronica e OTELLO 2.0
Come noto, dal 1° settembre 2018, le operazioni di tax free shopping sono documentate esclusivamente mediante fattura elettronica (art. 4-bisD.L. n. 193/2016).
Dal 1° dicembre 2018, la prova dell’uscita dei beni è fornita unicamente attraverso il visto digitale OTELLO 2.0, rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il tradizionale timbro cartaceo è definitivamente superato.
Il sistema consente:
- la trasmissione preventiva dei dati della fattura alla dogana;
- la verifica automatizzata della corrispondenza tra beni e documentazione;
- la consultazione, da parte del cedente, dell’avvenuta validazione dell’uscita.
Estensione del termine per la prova di uscita: da 4 a 6 mesi: novità Legge di Bilancio 2026
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 riguarda l’estensione del termine entro il quale il cedente deve ottenere la prova dell’uscita dei beni dal territorio dell’Unione.
L’art. 1, comma 935, Legge n. 199/2025 ha infatti modificato l’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, estendendo:
- da 4 a 6 mesi
- il termine per ricevere la fattura con il visto di uscita doganale.
Il nuovo termine si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Semplificazione delle procedure di rimborso IVA
L’art. 1, comma 934 della Legge di Bilancio 2026, inserendo il comma 2-bis nell’art. 4-bis del D.L. n. 193/2016, introduce un’importante semplificazione procedurale.
La norma prevede l’adozione di:
- modalità semplificate di rimborso IVA;
- un processo di validazione unico per tutte le fatture elettroniche intestate al medesimo cessionario;
- una gestione coordinata del rimborso contestualmente all’uscita dal territorio doganale.
Le modalità operative saranno definite da un Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della Legge.
Le due modalità operative: sgravio diretto o rimborso dell’IVA
Il cedente può scegliere tra due alternative:
1) Cessione senza applicazione dell’IVA
Ai sensi dell’art. 38-quater, comma 1, D.P.R. n. 633/1972:
- la fattura è emessa senza IVA (codice natura N3.6);
- se la prova di uscita non perviene entro 6 mesi, il cedente deve emettere nota di variazione in aumento ex art. 26 D.P.R. n. 633/1972.
2) Cessione con rimborso dell’IVA
Ai sensi del comma 2:
- la fattura è emessa con IVA;
- il rimborso avviene dopo la validazione OTELLO;
- il cedente recupera l’imposta senza emettere documenti aggiuntivi (risoluzione n. 65/2019).
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-quater;
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 934–935.
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