4° Contenuto Riservato: Taglio alle detrazioni: salve le ristrutturazioni ante 2025

NEWS

7 MAGGIO 2026

Il comma 10 della Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l’art. 16-ter al D.P.R. n. 917/1986, TUIR.

Nei fatti, viene prevista una spesa massima complessiva che può essere portata in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi dai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

Per calcolare la spesa massima che può essere detratta in sede di dichiarazione dei redditi (spesa sulla quale calcolare la detrazione %), è necessario individuare un importo base “teorico”. Fermo restando, i limiti previsti dalla normativa di riferimento di ciascuna delle spese che il contribuente intende portare in detrazione.

L’importo base ossia la spesa massima complessiva teoricamente detraibile è pari a:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
  • 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Tuttavia, la spesa massima da portare in detrazione si ottiene applicando uno specifico coefficiente che tiene conto della composizione del nucleo familiare ossia del numero di figli a carico.

Detto ciò, ci sono una serie di detrazioni che in virtù delle disposizioni di cui al comma 5 del nuovo art. 16-ter, secondo capoverso sono escluse dal computo della spesa massima detraibile, laddove riferite a rapporti in essere al 31 dicembre 2024. Di conseguenze tali spese potranno essere detratte per intero ossia tenendo conto solo dei paletti previsti dalle rispettive norme di riferimento.

Si pensi ad esempio alle quote residue di detrazione afferenti lavori di ristrutturazione pagati nel 2024 o ancora prima. Tali quote non concorreranno alla spesa massima detraibile individuata sulla base del reddito e della composizione del nucleo familiare.

Elenco delle detrazioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche escluse dal taglio, per rapporti in essere al 31/12/2024
Interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR
Interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024Art. 15, comma 1, lett. b), TUIR
per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024Art. 15, comma 1-ter, TUIR
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024)Art. 15, comma 1, lett. f), TUIR
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024)Art. 15, comma 1, lett. f)-bis, TUIR
Spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edificiinterventi di ristrutturazione – Art. 16-bis TUIR;
interventi di risparmio energetico, ex art. 14 del D.L. n. 63/2013;
interventi agevolati con il superbonus, art. 119 del D.L. n. 34/2020;
lavori ammessi al sismabonus, art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesso al bonus mobili, comma 2 art. 16 D.L. n. 63/2013.
ecc.

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.