SCHEDA PRATICA
DI MASSIMO BRAGHIN | 15 GIUGNO 2026
Entro il 16 del mese le aziende interessate procedono al versamento all’Inps della contribuzione relativa al TFR destinato al Fondo Tesoreria gestito dall’Inps.
Fonti ufficiali
Codice civile, art. 2120; Legge n. 190/2014; Legge n. 296/2006; D.Lgs. n. 252/2005; Legge n. 297/1982; Inps, Circolare n. 70/2007; Inps, Messaggio n. 10577/2007 ; Inps, Circolare 5 febbraio 2026, n. 12
Scadenzario
| Cosa | Chi | Come | Quando |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR dicembre | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 16 gennaio 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR gennaio | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 16 febbraio 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR febbraio | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 16 marzo 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR marzo | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 16 aprile 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR aprile | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 18 maggio 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR maggio | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 16 giugno 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR giugno | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 16 luglio 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR luglio | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 20 agosto 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR agosto | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 16 settembre 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR settembre | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 16 ottobre 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR ottobre | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 16 novembre 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR novembre | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 16 dicembre 2026 |
| Versamento contribuzione TFR destinato al Fondo Tesoreria INPS – quota TFR dicembre | Datori di lavoro interessati | Modello F24 | Entro il 18 gennaio 2027 |
Adempimento
Il Fondo di Tesoreria non rientra tra i fondi di previdenza complementare. È un fondo gestito dall’Inps per conto dello Stato, che si limita a raccogliere il TFR dei lavoratori per cui sussistono congiuntamente i seguenti requisiti.
La legge di bilancio 2026 rivoluziona i criteri di accesso al Fondo di Tesoreria INPS per il TFR, superando il precedente vincolo che considerava solo il primo anno di attività dell’azienda.
Dal 1° gennaio 2026, entrano in vigore importanti modifiche alle regole sul conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria. L’Istituto, con la circolare INPS 5 febbraio 2026, n. 12, ha pubblicato le istruzioni operative con le nuove soglie occupazionali, che introducono un sistema progressivo basato sulla media annuale dei dipendenti.
Per i datori di lavoro privati, la novità principale riguarda l’introduzione di soglie dimensionali differenziate nel tempo:
- 2026-2027: obbligo per aziende con almeno 60 dipendenti (media annuale);
- 2028-2031: ritorno alla soglia ordinaria di 50 dipendenti;
- dal 2032: abbassamento della soglia a 40 dipendenti.
Il calcolo si basa sulla media annuale dei lavoratori dell’anno precedente rispetto al periodo di paga. Per il 2026, quindi, si considera la media occupazionale del 2025.
Le aziende che aumentano il numero di dipendenti, negli anni successivi all’avvio, saranno soggette all’obbligo contributivo, se raggiungono le soglie previste.
L’INPS ha concesso fino al sedicesimo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare per mettersi in regola con i versamenti arretrati, introducendo il nuovo codice causale “CF05” per gli importi pregressi.
Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Sono esclusi i seguenti lavoratori:
- lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 3 mesi;
- lavoratori stagionali del settore agro-alimentare per i quali il termine non è prestabilito ma è legato al verificarsi di un evento;
- lavoratori a domicilio;
- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo;
- lavoratori per i quali i CCNL prevedano, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, al posto dell’accantonamento, la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR;
- lavoratori per i quali i CCNL prevedono, anche mediante rinvio alla contrattazione di secondo livello, l’accantonamento delle quote maturate di TFR presso soggetti terzi;
- lavoratori assicurati presso il “Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi delle altre entrate dello Stato e degli Enti pubblici”.
Finanziamento
Il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 codice civile ovvero il Fondo di Tesoreria INPS è finanziato da un contributo pari alla quota di cui all’art. 2120 c.c. maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal 1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005.
Obbligo di versamento all’Inps
L’obbligo sorge in momenti diversi:
- in caso di destinazione dell’intero TFR a forme pensionistiche complementari: il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria è dovuto per il periodo paga decorrente dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta ovvero fino al periodo di paga precedente quello di decorrenza del silenzio assenso;
- in caso di destinazione di una quota di TFR alla previdenza complementare, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura totale, relativamente alle quote maturate dalla data di assunzione e fino al mese precedente quello della scelta, mentre dal periodo di paga in corso al momento della scelta il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto in misura residuale;
- in caso di mantenimento dell’intero TFR presso il datore di lavoro, il contributo al Fondo di Tesoreria è dovuto a partire dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2 per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento.
Base imponibile
Si considerano, per l’individuazione della base imponibile, tutte le somme corrisposte o comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le prestazioni in natura, purché a titolo non occasionale, escludendo solo quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.
Calcolo della quota mensile da versare al Fondo di Tesoreria
Ai fini della determinazione dell’importo mensile da versare al Fondo di Tesoreria, per ciascun lavoratore interessato, si dovrà prendere in considerazione la retribuzione mensile utile ai fini del TFR (secondo i criteri ex 2120 codice civile), riferita al periodo di paga interessato. Tale importo dovrà essere moltiplicato per l’aliquota del 7,41% (1/13,5) e dallo stesso, sarà detratto, per i lavoratori destinatari, il contributo dello 0,50% di cui all’art. 3 ultimo comma della Legge n. 297/1982 (contributo che continuerà ad essere esposto unitamente agli altri contributi previdenziali dovuti), salvo conguaglio alla fine dell’anno. La quota così determinata sarà versata al Fondo di Tesoreria in tutto o in parte in relazione alle scelte dei lavoratori.
Versamento della quota TFR
Il versamento delle quote di TFR avviene mensilmente, nei termini previsti per il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria (entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo paga cui si riferisce la quota mensile maturata, tramite modello F24).
Il contributo dovuto dal datore di lavoro a titolo di TFR al Fondo di Tesoreria assume la natura di contribuzione previdenziale, quindi essendo equiparato ai contributi obbligatori normalmente dovuti dai datori di lavoro (quota a carico dei lavoratori e quota a carico aziendale), si applica la stessa normativa ai fini dell’accertamento e della riscossione.
Imposta sostitutiva
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps deve essere rivalutato al termine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato a imposta sostitutiva del 17%. Spettano al datore di lavoro la determinazione e il versamento dell’imposta sostitutiva relativa sia alla quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia alla quota maturata presso il Fondo di Tesoreria.
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