4° Contenuto riservato: TFR, continua lo scippo (dello Stato) alle imprese

L’OPINIONE

DI DANIELE CIRIOLI | 9 GENNAIO 2026

Da gennaio esteso l’obbligo di versamento del TFR maturando dei lavoratori dipendenti al Fondo di Tesoreria dell’INPS. Adesso, infatti, l’obbligo scatta dall’anno seguente a quello in cui l’azienda raggiunge la soglia prevista: 60 dipendenti fino al 2027, 50 negli anni 2028-2031, 40 dal 2032.

L’anno nuovo si apre con una cattiva notizia per le imprese: da gennaio è scattato l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria dell’INPS il TFR maturando dei propri lavoratori dipendenti. Un obbligo che, fino al 31 dicembre 2025, riguardava solamente i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti al 31 dicembre 2026 ovvero se la soglia fosse stata raggiunta nel primo anno di attività.

Dal 2026, invece, la platea degli obbligati si amplia notevolmente: riguarda le aziende con almeno 60 dipendenti, in qualunque momento la soglia venga raggiunta. La novità è introdotta dall’art. 1, comma 203 , della Legge n. 199/2025 (la Legge di Bilancio 2026) e rientra nella mini-riforma della previdenza integrativa (anche se – va detto – lo smobilizzo del TFR ha poco a che fare sia con la previdenza complementare sia con quella pubblica-obbligatoria).

Che cos’è il TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto lavoro, in sigla TFR, è la prestazione che spetta al lavoratore che chiuda il rapporto di lavoro dipendente per qualunque motivo (dimissioni o licenziamento). La disciplina è nell’art. 2120 del codice civile: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a un trattamento di fine rapporto”. L’importo, in linea di principio, è ottenuto sommando, in ogni anno di servizio, una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5. Pertanto, il TFR risulta pari al 6,91% della retribuzione. Con esclusione della quota maturata nell’anno, il TFR accantonato in azienda è soggetto alla rivalutazione annuale con l’applicazione di un tasso pari all’1,5%, in misura fissa, più il 75% dell’inflazione.

Il trasloco del TFR

Dal 1° gennaio 2007 è in vigore una particolare disciplina sul conferimento del TFR maturando alle “forme pensionistiche complementari” (i c.d. Fondi pensione). Infatti, in base al D.Lgs. n. 252/2005, i lavoratori dipendenti, in sede di assunzione, devono decidere la destinazione del proprio TFR: per aderire alla previdenza integrativa o per conservarlo come retribuzione differita. La mancata opzione, da manifestare nel termine di 6 mesi, equivale alla scelta per la previdenza integrativa (è il c.d. silenzio-assenso). In concreto, il lavoratore può:

  1. scegliere, dichiarandolo per iscritto al proprio datore di lavoro, il Fondo pensione al quale conferire il TFR maturando;
  2. decidere, sempre per iscritto, di conservare il TFR come retribuzione differita presso il datore di lavoro;
  3. non esprimersi: in tal caso il TFR confluisce automaticamente alla previdenza integrativa.

Il principio dello “smobilizzo del TFR”

Il principio dello smobilizzo del TFR dalle aziende allo Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), che ha istituito un Fondo di Tesoreria statale, gestito dall’INPS. A tale fondo deve affluire il TFR conservato dai lavoratori come retribuzione differita, cioè non destinato alla previdenza integrativa, nelle imprese con più di 49 addetti. Le imprese, dunque, sono costrette a liberarsi del TFR maturando dei propri dipendenti rinunciando a quella che costituisce, da sempre, una fonte a basso prezzo di auto-finanziamento. Dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro privati (esclusi quelli di lavoro domestico) con almeno 50 dipendenti, sono obbligati a versare al Fondo di Tesoreria dell’INPS le quote di TFR maturate dai lavoratori e non destinate alla previdenza integrativa. Tale obbligo, fino al 31 dicembre 2025, ha interessato solo i datori di lavoro che avevano raggiunto tale limite dimensionale (50 addetti) nell’anno 2026 e quelli che, successivamente, l’avessero raggiunto nel primo anno di attività.

Da gennaio 2026

La Manovra 2026 ha esteso la portata dell’obbligo:

  1. dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2027 vi sono tenuti anche i datori di lavoro che raggiungano la soglia di 60 addetti in qualunque momento (non più solo nel primo anno di attività), facendo riferimento alla media annuale nell’anno solare precedente;
  2. dal 1° gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2031 la soglia (ri)scende a 50 dipendenti, in qualunque momento sia raggiunta (non più solo nel primo anno di attività), e comunque con riferimento alla media annuale dell’anno precedente;
  3. dal 1° gennaio 2032 la soglia scenderà a 40 dipendenti.

Le conseguenze

Al di là delle nuove soglie dimensionali della forza lavoro – fino al 31 dicembre 2025 pari a 50 dipendenti, quindi anche più bassa rispetto a quella in vigore dal 1° gennaio 2026 e pari a 60 dipendenti – l’impatto maggiore per le imprese deriva dal nuovo criterio di verifica dell’obbligo.

Fino al 31 dicembre 2025 la verifica era “una tantum”: se nel primo anno di attività non veniva raggiunta la soglia dei 50 dipendenti, il TFR restava per sempre in azienda (salvo, ovviamente, opzioni per la previdenza integrativa). Da gennaio 2026, invece, la verifica diventa annuale: se in un determinato anno viene raggiunta la soglia prevista, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS scatta dall’anno successivo.

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