SCHEDA PRATICA
DI ANDREA AMANTEA | 1 OTTOBRE 2026
Il D.Lgs. n. 147/2026 recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”, coordina la disciplina delle sanzioni dei tributi regionali e locali con le regole generali previste per le sanzioni amministrative tributarie. Tra le novità principali l’estensione ai tributi regionali e locali della chance di ravvedimento operoso anche dopo la constatazione della violazione. Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027, il decreto di riforma ridetermina le sanzioni per IMU, TARI, imposta di soggiorno, contributo di sbarco e tributo speciale per il deposito in discarica.
Fonti ufficiali
Art. 12, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472; D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173; Legge 27 dicembre 2019, n. 160; Legge 27 dicembre 2013, n. 147; D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; D.L. 24 aprile 2017, n. 50
L’intervento del D.Lgs. n. 147/2026. Le principali novità
Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale, interviene anche sul sistema delle sanzioni amministrative applicabili ai tributi delle regioni e degli enti locali.
In particolare, l’art. 12:
- ai commi 1 e 2 rende espressamente applicabili ai tributi regionali e locali la disciplina generale del D.Lgs. n. 472/1997, l’art. 13del D.Lgs. n. 471/1997 per l’omesso o parziale versamento; dal 1° gennaio 2027 trovano applicazione le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 173/2024;
- al comma 3 estende a tali tributi la regola dell’art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472/1997 in materia di ravvedimento post constatazione della violazione;
- ai commi da 4 a 8 modifica le sanzioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica, all’IMU, alla TARI, all’imposta di soggiorno, al contributo di sbarco e alle locazioni brevi.
Le nuove misure sanzionatorie previste dai commi da 4 a 8 dell’art. 12 si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027. Restano ferme, per le violazioni anteriori, le misure previgenti.
Disciplina generale delle sanzioni per i tributi regionali e locali
I commi 1 e 2 dell’art. 12 stabiliscono che, per i tributi delle regioni e degli enti locali, trovano applicazione le norme della disciplina generale sulle sanzioni amministrative tributarie:
- contenute nel D.Lgs. n. 472/1997 e,
- dal 1° gennaio 2027, quelle della parte I, titolo I, capo I, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al D.Lgs. n. 173/2024.
Per l’omesso o parziale versamento nel termine prescritto per ciascun tributo regionale o locale si applicano inoltre le sanzioni ordinarie di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e, dal 1° gennaio 2027, quelle dell’art. 38 del D.Lgs. n. 173/2024.
Inoltre, si applica l’art. 15 dello stesso decreto per l’incompletezza delle deleghe di pagamento.
Per i profili disciplinati dai commi 1 e 2, il decreto rende espresso un rinvio a norme già applicabili ai tributi degli enti territoriali.
Ad esempio, per i tributi locali, l’art. 16 del D.Lgs. n. 473/1997 già stabilisce l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 472/1997, salvo quanto diversamente previsto dalle norme speciali.
Ravvedimento operoso anche dopo la constatazione della violazione
Il rinvio generalizzato alla disciplina del D.Lgs. n. 472/1997 conferma espressamente l’estensione ai tributi locali del ravvedimento operoso ordinario di cui all’art. 13.
Resta invece un profilo interpretativo con riferimento al ravvedimento frazionato disciplinato dall’art. 13-bis: il comma 2 della disposizione da ultimo richiamata ne circoscrive l’applicazione ai tributi “amministrati dall’Agenzia delle entrate”. Formulazione che porta a escluderne, in linea di principio, l’utilizzo per i tributi regionali e locali, salvo eventuali successive indicazioni interpretative del MEF.
La vera novità è contenuta nel comma 3 dell’art. 12, che estende ai tributi regionali e locali la regola dell’art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472/1997.
Il ravvedimento non è precluso per il solo fatto che la violazione sia stata già constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Rimane invece salva la preclusione collegata alla notifica degli atti di liquidazione e di accertamento.
La previsione estende quindi ai tributi regionali e locali la stessa regola già prevista dall’art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472/1997 per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Tributo speciale per il deposito in discarica: nuove sanzioni
Il comma 4 modifica l’art. 3, comma 31, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativo al tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi:
- per l’omessa registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica una sanzione pari al 200% del tributo dovuto;
- in caso di infedele registrazione delle medesime operazioni la sanzione è pari al 150% del tributo dovuto.
La disciplina previgente prevedeva invece, per l’omessa o infedele registrazione, una sanzione variabile dal 200 al 400% del tributo dovuto.
È inoltre aggiornata da lire a euro la misura della sanzione relativa all’omessa o infedele dichiarazione, fissata da 100 a 500 euro.
IMU: dichiarazione omessa o infedele
Il comma 5 dell’art. 12 interviene sull’art. 1, comma 775, della Legge n. 160/2019, riducendo e rendendo fisse le sanzioni applicabili in caso di omessa o infedele dichiarazione IMU.
Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027:
- l’omessa dichiarazione è sanzionata nella misura del 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- la dichiarazione infedele è sanzionata nella misura del 40% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2026 continuano invece ad applicarsi le misure previgenti.
Restano invariate le ulteriori ipotesi sanzionatorie previste dal comma 775.
| Violazione | Regole fino al 31 dicembre 2026 | Novità dal 1° gennaio 2027 |
| Omessa dichiarazione IMU | Dal 100 al 200% del tributo non versato, minimo 50 euro | 100% del tributo non versato, minimo 50 euro |
| Dichiarazione IMU infedele | Dal 50 al 100% del tributo non versato, minimo 50 euro | 40% del tributo non versato, minimo 50 euro |
TARI: dichiarazione omessa o infedele
Il comma 6 modifica l’art. 1, commi da 695 a 698, della Legge n. 147/2013, in materia di tassa sui rifiuti.
La modifica al comma 695 ha carattere “meramente redazionale” (vedi dossier D.Lgs. n. 147/2026), mentre le modifiche ai commi 696 e 697 incidono sulle misure sanzionatorie:
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione amministrativa è pari al 100% del tributo non versato, in luogo del precedente intervallo dal 100 al 200%, con un minimo di 50 euro;
- in caso di dichiarazione infedele, la sanzione è pari al 40% del tributo non versato, in luogo del precedente intervallo dal 50 al 100%, con un minimo di 50 euro.
Ulteriori modifiche precisano la natura amministrativa delle sanzioni previste dal comma 698.
Imposta di soggiorno e contributo di sbarco
Il comma 7 interviene sulla disciplina dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco riconducibile all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, commi 1-ter e 3-bis.
- per l’omessa dichiarazione del responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno si applica una sanzione pari al 100% dell’importo dovuto e non versato, comunque non inferiore a 50 euro;
- per la dichiarazione infedele si applica una sanzione pari al 40% dell’importo dovuto e non versato, comunque non inferiore a 50 euro.
Nel testo previgente l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione era punita con una sanzione dal 100 al 200% dell’importo dovuto. Le medesime nuove misure del 100 e del 40%, con minimo di 50 euro, si applicano rispettivamente all’omessa e all’infedele dichiarazione relativa al contributo di sbarco.
| Testo previgente | Dopo il D.Lgs. n. 147/2026 |
| Omessa o infedele dichiarazione: sanzione dal 100 al 200% dell’importo dovuto. Per omesso, ritardato o parziale versamento si applicava il richiamo espresso all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. | Omessa dichiarazione: 100% del tributo non versato, minimo 50 euro. Dichiarazione infedele: 40% del tributo non versato, minimo 50 euro. |
Imposta di soggiorno nelle locazioni brevi: sanzioni del responsabile del pagamento
Il comma 8 rivede anche l’art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, relativo al regime fiscale delle locazioni brevi.
La norma già prevede che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, oppure interviene nel relativo pagamento, sia responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
Per il responsabile di cui all’art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, il comma 8 dell’art. 12 sostituisce la precedente sanzione unica prevista per l’omessa o infedele dichiarazione con due misure distinte:
- l’omessa presentazione della dichiarazione è sanzionata nella misura del 100% del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro;
- la dichiarazione infedele è sanzionata nella misura del 40% del tributo non versato e comunque non inferiore a 50 euro.
La disciplina previgente prevedeva, anche in questo caso, una sanzione dal 100 al 200% dell’importo dovuto per l’omessa o infedele dichiarazione.
Omesso versamento e documenti di versamento incompleti
La nuova formulazione delle disposizioni sull’imposta di soggiorno non contiene più il richiamo espresso alla sanzione per omesso, ritardato o parziale versamento.
La fattispecie è tuttavia disciplinata in via generale dal comma 2 dell’art. 12: per l’omesso o parziale versamento nel termine prescritto di ciascun tributo delle regioni e degli enti locali si applica la sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e, dal 1° gennaio 2027, all’art. 38 del D.Lgs. n. 173/2024.
Restano applicabili eventuali disposizioni speciali che prevedano, per uno specifico tributo, una disciplina sanzionatoria diversa.
Per l’incompletezza dei documenti di versamento, l’art. 12 richiama invece l’art. 15 del D.Lgs. n. 471/1997 e, dal 1° gennaio 2027, l’art. 40 del D.Lgs. n. 173/2024.
In concreto, la norma sanziona:
- l’utilizzo di documenti di versamento privi degli elementi necessari per identificare il soggetto che esegue il pagamento o per imputare correttamente la somma versata, con sanzione da 100 a 500 euro;
- l’omessa presentazione della delega F24 a saldo zero, con sanzione di 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo non supera cinque giorni lavorativi; le sanzioni restano ravvedibili.
La delega di pagamento deve essere presentata anche quando il saldo è pari a zero. In mancanza della presentazione, non si manifesta alcuna volontà di utilizzare in compensazione un credito formatosi in precedenza.
La presentazione tardiva può sanare l’omissione iniziale se il credito utilizzato in compensazione è ancora esistente e utilizzabile alla data di presentazione della delega (Agenzia delle entrate con la risposta n. 297/2023).
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