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1 SETTEMBRE 2026
Per determinare il reddito imputato a un beneficiario residente in Italia di un trust trasparente estero occorre applicare le regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il trust è residente o stabilito.
Non è invece applicabile l’art. 45, comma 4-quater, del TUIR, che opera, in linea di principio, con riferimento alle attribuzioni effettuate da trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata.
L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 165/2026, avente ad oggetto le “Modalità di determinazione del reddito derivante da un trust trasparente estero nei confronti di un beneficiario residente – Articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR”.
La fattispecie riguarda una contribuente, cittadina statunitense fiscalmente residente in Italia, divenuta, a seguito del decesso della madre avvenuto il 20 maggio 2025, beneficiaria di un trust costituito in California.
L’istanza muove dal presupposto che:
- fino alla morte della disponente superstite,
- il trust e i trust da esso derivati fossero fiscalmente interposti e che, solo successivamente,
- gli stessi assumessero natura trasparente nei confronti dei figli beneficiari.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate precisa preliminarmente che la qualificazione del trust non costituisce oggetto dell’interpello e viene pertanto assunta acriticamente sulla base di quanto rappresentato dalla contribuente.
Richiamando l’art. 73, comma 2, del TUIR, l’Amministrazione finanziaria ricorda che, nei trust con beneficiari individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati:
- ai beneficiari in proporzione alla quota prevista nell’atto istitutivo o in successivi documenti e, in mancanza,
- in parti uguali.
Per beneficiario individuato deve intendersi il soggetto che, rispetto a quel reddito, esprime una capacità contributiva attuale ed è titolare del diritto di pretenderne il pagamento dal trustee.
I redditi così imputati assumono natura di redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR.
In presenza di un beneficiario residente di un trust trasparente non residente, rileva il reddito complessivamente prodotto dal trust e riferibile al beneficiario, indipendentemente dal requisito di territorialità previsto dall’art. 23 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate respinge invece la ricostruzione dell’istante volta ad applicare l’art. 45, comma 4-quater, del TUIR per distinguere, ai fini italiani, la componente patrimoniale da quella reddituale delle attribuzioni.
Tale disposizione, come già chiarito dalla circolare n. 34/E del 2022, riguarda in linea di principio i trust opachi esteri stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata e introduce una presunzione relativa di redditualità dell’intera attribuzione quando non sia possibile distinguere reddito e patrimonio.
Nel caso esaminato, essendo la contribuente beneficiaria individuata dopo il decesso della madre, il reddito del trust trasparente estero da imputarle deve pertanto essere determinato secondo le regole fiscali vigenti nello Stato in cui il trust è residente o stabilito.
Dal periodo d’imposta 2025 la contribuente è inoltre tenuta ai conseguenti adempimenti fiscali, tenendo conto dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 34/E del 2022 e, per i profili relativi al monitoraggio fiscale, all’IVIE e all’IVAFE, nelle circolari n. 38/E del 2013 e n. 28/E del 2012.
La risposta richiama inoltre le circolari n. 48/E del 2007 e n. 61/E del 2010 in materia di disciplina fiscale e interposizione dei trust.
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