L’OPINIONE
DI RAFFAELE MARCELLO | 3 FEBBRAIO 2026
La Legge di Bilancio 2026 modifica in modo significativo il regime di deducibilità fiscale di marchi, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti IAS/IFRS, subordinando la rilevanza fiscale delle quote di deduzione all’imputazione a conto economico di perdite da impairment. Il beneficio fiscale non è più automatico né anticipato, ma condizionato all’emersione di un effettivo deterioramento economico dell’asset. La nuova prospettiva incide sulla portata del principio di derivazione rafforzata, sulla gestione delle differenze temporanee e sulla convenienza delle operazioni di riallineamento fiscale, introducendo nuove criticità applicative ma anche spazi di pianificazione e consulenza qualificata.
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Dalla deduzione automatica alla deduzione condizionata
Con la Legge di Bilancio 2026, la deducibilità fiscale di marchi e avviamento per i soggetti IAS/IFRS compie un cambio di passo netto: dalla logica dell’automatismo extracontabile si passa a una deduzione ancorata alla rappresentazione contabile dell’effettiva perdita di valore. La deduzione resta formalmente quantificata entro il limite annuo di 1/18, ma diventa sostanzialmente condizionata all’esito dell’impairment test. In assenza di svalutazioni imputate a conto economico, il costo dell’intangibile non assume rilevanza fiscale.
La disciplina introdotta trova applicazione esclusivamente con riferimento alle attività immateriali iscritte nei bilanci redatti secondo i Principi IAS/IFRS a partire dall’esercizio 2026. Per contro, gli intangibili già presenti in bilancio alla data del 31 dicembre 2025 restano assoggettati al quadro previgente, che consente la deduzione fiscale in quote costanti secondo il meccanismo extracontabile, indipendentemente dall’emersione di perdite da impairment.
Derivazione rafforzata e nuove distorsioni sistemiche
L’intervento si muove nel solco del rafforzamento del principio di derivazione, ma ne propone una lettura rigida e selettiva. Il legislatore prende atto della peculiarità dei Principi IAS/IFRS, che vietano l’ammortamento sistematico degli intangibili a vita utile indefinita, e decide di allineare il profilo fiscale a quello contabile. In questo modo, tuttavia, il Fisco rinuncia a una quota di gettito certa e programmabile per sostituirla con un beneficio fiscale aleatorio, dipendente da valutazioni prospettiche e da stime economiche intrinsecamente discrezionali.
La conseguenza immediata è che la deduzione fiscale non segue più il ciclo economico dell’investimento, ma solo il suo eventuale “fallimento”. Il costo dell’avviamento o del marchio diventa fiscalmente rilevante solo quando l’asset dimostra di non essere più recuperabile. Finché il valore resta giustificato da aspettative di redditività futura, anche di lungo periodo, la deduzione rimane sospesa. Questo meccanismo introduce una frattura evidente rispetto ai soggetti OIC, per i quali l’ammortamento civilistico continua a garantire una deduzione progressiva e certa, indipendentemente dall’andamento prospettico dell’attività.
Il nuovo regime produce quindi una disparità strutturale tra imprese che operano nello stesso mercato ma adottano Principi contabili diversi. La penalizzazione dei soggetti IAS non è teorica, ma concreta: in assenza di impairment, l’intangibile contribuisce alla produzione di reddito senza generare alcun beneficio fiscale. La deduzione diventa eventuale, posticipata e incerta, con effetti distorsivi sulla comparabilità dei carichi fiscali e sulle scelte organizzative dei gruppi.
Implicazioni operative, incertezze interpretative e scelte strategiche
Sul piano applicativo, la disciplina presenta ulteriori elementi di complessità.
La scelta di limitare il nuovo regime agli intangibili iscritti a partire dal 2026 determina la coesistenza di due trattamenti fiscali differenti per asset omogenei. Gli intangibili “storici” continuano a beneficiare della deduzione extracontabile, mentre quelli di nuova iscrizione sono soggetti al vincolo dell’impairment. Questo doppio binario, destinato a protrarsi per molti anni, complica la gestione delle differenze temporanee e rende più onerosa la riconciliazione tra valori contabili e fiscali.
Non meno rilevanti sono i dubbi interpretativi connessi al concetto di impairment fiscalmente rilevante. La norma fa riferimento all’imputazione a conto economico di una perdita, ma non chiarisce in modo puntuale se assumano rilievo svalutazioni parziali, impairment riferiti a unità generatrici di flussi che includono più asset o rettifiche derivanti da aggiornamenti delle stime. In assenza di chiarimenti ufficiali, il rischio di applicazioni disomogenee è elevato e apre spazi di incertezza in sede di controllo.
Il nuovo assetto incide in modo significativo anche sulle operazioni straordinarie. Il riallineamento fiscale degli intangibili, che in passato rappresentava uno strumento di pianificazione relativamente certo, perde gran parte della sua attrattività. Il beneficio fiscale non è più immediato, ma dipende dalla futura emersione di impairment. Questo mutamento impone una revisione delle valutazioni economiche, delle strutture contrattuali e dei modelli di pricing nelle operazioni di acquisizione, conferimento e fusione. Il valore fiscale dell’avviamento diventa una variabile aleatoria, non più un dato certo da incorporare nel business plan.
Dal punto di vista contabile-fiscale, la riforma rafforza il ruolo delle imposte differite. Le svalutazioni contabili generano imposte anticipate che verranno recuperate solo progressivamente, in funzione delle deduzioni fiscali ammesse nei limiti dei diciottesimi. La gestione delle DTA diventa quindi un elemento centrale della pianificazione, con impatti rilevanti sui risultati di periodo e sulla rappresentazione della fiscalità nel bilancio IAS.
L’assenza di effetti ai fini IRAP accentua ulteriormente la distanza tra soggetti IAS e OIC.
Asimmetrie IRAP e prospettive di riforma
Il mancato riconoscimento di costi a conto economico continua a tradursi in una base imponibile IRAP più elevata per gli IAS adopter, senza che la nuova disciplina introduca correttivi o compensazioni. Il risultato è un aggravio complessivo del carico fiscale nei periodi in cui non si manifestano impairment.
In prospettiva, la disciplina introdotta dal 2026 appare difficilmente sostenibile come assetto definitivo. La rigidità del meccanismo e le disparità che ne derivano rendono probabile un intervento correttivo nel contesto più ampio della riforma del reddito d’impresa. Tuttavia, allo stato attuale, il professionista è chiamato a operare in un contesto di incertezza, senza poter contare su un quadro interpretativo stabilizzato.
La fine dell’automatismo extracontabile impone un approccio più integrato, che tenga insieme valutazioni contabili, analisi fiscali e pianificazione strategica. La gestione degli impairment, la strutturazione delle operazioni straordinarie, l’allocazione del prezzo nelle acquisizioni e il presidio delle imposte differite diventano leve decisive. Il nuovo regime non premia più la standardizzazione, ma la capacità di analisi e di anticipazione.
Il riallineamento fiscale degli intangibili per i soggetti IAS non è più una scelta meramente tecnica, ma una decisione strategica che richiede consapevolezza dei rischi, dei tempi e delle reali probabilità di recupero fiscale.
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