PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 9 APRILE 2026
La conversione in legge del Decreto Bollette è stata approvata dal Senato con 102 voti favorevoli e 64 contrari, confermando un pacchetto di misure che punta a ridurre il costo di energia elettrica e gas per famiglie e imprese, ma anche a ridefinire in chiave più sostenibile e trasparente il sistema degli incentivi energetici. Tra gli interventi più immediati figura il contributo straordinario di 115 euro per le famiglie a basso reddito (ISEE fino a 9.796 euro) nel 2026, erogato in bolletta come rafforzamento del bonus sociale, insieme ad altre misure di sostegno per i nuclei vulnerabili. Il provvedimento interviene inoltre con norme specifiche sulla trasparenza nel settore energetico e sulla gestione della saturazione virtuale delle reti elettriche, per garantire un accesso più ordinato alla rete per gli impianti da fonti rinnovabili e migliorare la concorrenza tra operatori.
Sul fronte industriale e di lungo periodo, il decreto proroga al 2038 la dismissione delle centrali a carbone rispetto alle scadenze precedenti, con l’obiettivo di mantenere una riserva di sicurezza in un contesto ancora segnato dall’instabilità dei mercati energetici.
Al tempo stesso riduce e rimodula gli incentivi per impianti fotovoltaici e altre FER più mature, puntando a contenere il peso degli oneri di sistema in bolletta e a rendere gli aiuti più selettivi e orientati all’efficienza. Nel complesso, il pacchetto viene presentato come risposta alla crisi energetica degli ultimi anni, cercando un equilibrio fra sostegno sociale, competitività delle imprese e graduale decarbonizzazione del mix energetico nazionale.
| Articolo | Sintesi |
| Art. 1 – Misure straordinarie famiglie (energia elettrica) | Introduce per il 2026 un contributo straordinario di 115 euro per i titolari di bonus sociale elettrico, da erogare in bolletta tramite CSEA e ARERA. Prevede inoltre, per il 2026‑2027, un contributo volontario dei venditori di energia a favore dei clienti domestici con ISEE ≤ 25.000 euro, legato alla componente PE del primo bimestre di consumo, fino a circa 60 euro. Rafforza tutele su telemarketing energetico (divieto di chiamate non richieste, obbligo di numeri identificabili, nullità dei contratti in violazione e facoltà di segnalazione a Garante Privacy e AGCOM). |
| Art. 1‑bis – Teleriscaldamento | Estende alle famiglie economicamente svantaggiate titolari di bonus elettrico il diritto alla compensazione anche per la fornitura di teleriscaldamento, oltre che gas. ARERA dovrà istituire una specifica componente tariffaria e un conto CSEA per finanziare il beneficio. |
| Art. 1‑ter – Indicazione intermediario in bolletta | Impone alle società di vendita di energia di indicare nelle bollette elettroniche l’identità dell’intermediario tramite cui è stato sottoscritto il contratto. Il dato è accessibile solo al venditore e all’utente finale, a fini di trasparenza. |
| Art. 1‑quater – Correttezza consulenza e offerte | Attribuisce agli operatori di energia, gas e telecomunicazioni responsabilità specifica su correttezza, trasparenza e adeguatezza delle proposte contrattuali. Prima della conclusione del contratto, devono raccogliere informazioni sul profilo del cliente e verificarne la coerenza con l’offerta. Le autorità di regolazione definiscono le modalità attuative senza nuovi oneri pubblici. |
| Art. 1‑quinquies – Trasparenza margini venditori | Affida ad ARERA il compito di definire come i venditori al dettaglio di energia elettrica e gas comunichino i propri margini di profitto, distinti per tipologia di cliente/offerta. Stabilisce frequenza minima annuale, soggetti obbligati e soglie dimensionali, in modo proporzionato agli oneri amministrativi. |
| Art. 1‑sexies – Dati switching | Limita l’uso dei dati raccolti dal Sistema Informativo Integrato durante il cambio fornitore (switching) alle sole finalità tecniche di esecuzione del cambio. ARERA istituisce un tavolo tecnico per un accordo quadro sulle procedure di switching, improntato a neutralità, trasparenza e tutela della concorrenza. |
| Art. 2 – Riduzione componente ASOS / fotovoltaico | Rimodula gli incentivi Conto energia per impianti FV >20 kW con scadenza dal 2029, offrendo: riduzione del 15 o 30% della tariffa 2026‑2027 in cambio di proroghe di 3 o 6 mesi. Introduce un meccanismo volontario di uscita anticipata (10 GW) dal Conto energia dal 2028, con corrispettivo attualizzato in cambio di rifacimento integrale (repowering) e incremento di producibilità. Adegua tempi di versamento ASOS/ARIM alla CSEA, producendo un anticipo strutturale di cassa, e destina i benefici alla riduzione ASOS per utenze non domestiche non energivore. |
| Art. 3 – Maggior IRAP comparto energetico | Aumenta di 2 punti l’aliquota IRAP (dal 3,9% al 5,9%) per 2026‑2027 per soggetti operanti nel comparto energetico individuati da specifici codici ATECO (estrazione, raffinazione, produzione e trasporto energia). Le maggiori entrate (circa 470 mln 2026, 545 mln 2027) sono destinate alla riduzione della componente ASOS per alcune utenze non domestiche non energivore. Prevede effetti su deducibilità IRAP in IRES e relativa copertura. |
| Art. 3‑bis – Cooperative elettriche storiche | Proroga al 31 dicembre 2026 il regime regolatorio speciale delle cooperative elettriche operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano, equiparandole alle “storiche concessionarie” ai fini TICOOP. Ciò consente di mantenere tariffe e oneri di sistema agevolati per i soci fino al rilascio delle nuove concessioni. |
| Art. 4 – Contratti a lungo termine energia rinnovabile (PPA) | Rafforza gli strumenti per favorire PPA a lungo termine da FER per imprese, in particolare PMI: bacheca PPA con sezione di negoziazioni qualificate, garanzia di ultima istanza GSE, possibile supporto SACE. Prevede aggregazione della domanda tramite Acquirente Unico, linee guida ARERA per gruppi di acquisto e formazione GSE. Allinea il meccanismo di energy release e CfD alla riforma europea del market design, destinando eventuali proventi alla riduzione oneri di sistema. |
| Art. 5 – Bioenergie e PMG | Ridefinisce i prezzi minimi garantiti (PMG) e i meccanismi di integrazione dei ricavi per impianti a bioliquidi sostenibili, biogas e biomasse per contenere l’impatto sulla componente ASOS. Fissa tetti di spesa annui, limiti di ore equivalenti riconosciute e possibilità per GSE di ridurre le ore se i tetti sono superati. Per biogas >300 kW restringe la permanenza nel regime PMG al 2030, favorendo la riconversione a biometano. |
| Art. 5‑bis – Phase‑out carbone | Proroga al 31 dicembre 2038 la cessazione dell’operatività delle centrali a carbone per la produzione elettrica, superando le precedenti scadenze (2025 continente, 2028 Sardegna). Prevede che l’estensione sia oggetto della relazione intermedia nazionale energia‑clima ai sensi del regolamento UE 2018/1999. |
| Art. 5‑ter – CER e condomìni | Specifica che le persone fisiche possono costituire o partecipare a comunità energetiche rinnovabili anche nell’ambito del proprio condominio. Allinea la norma interna alle previsioni della direttiva RED II/RED III. |
| Art. 6 – Oneri gas per termoelettrico e concorrenza MGP | Prevede rimborsi ai produttori termoelettrici di parte dei corrispettivi variabili di trasporto gas e di alcuni oneri generali, spostando tali costi sui prelievi elettrici per ridurre il costo del gas per la generazione e quindi il prezzo all’ingrosso dell’energia. Introduce un ulteriore rimborso legato ai costi ETS per impianti efficienti, soggetto ad autorizzazione UE su aiuti di Stato. ARERA deve definire criteri per valutare condotte di trattenimento economico di capacità sul MGP e verificare che i rimborsi si riflettano nelle offerte, pena restituzione con sanzioni. |
| Art. 7 – Connessione impianti FER e saturazione virtuale | Impone a Terna di pubblicare trimestralmente la capacità addizionale integrabile per FER/accumuli sulla RTN e introduce criteri MASE per il calcolo, coordinati con PNIEC e PNRR. Inserisce nel TU FER un nuovo art. 10‑bis che ridisegna le regole di connessione (open season, decadenza STMG non usate, priorità a progetti autorizzati). Semplifica autorizzazioni per interventi sulla RTN e reti di distribuzione in aree idonee/zone di accelerazione, con alcune opere realizzabili via DIA. |
| Art. 8 – Procedimento unico data center | Introduce un procedimento unico, basato sull’AIA, per autorizzare realizzazione, ampliamento ed esercizio di data center e relative connessioni elettriche. L’autorità competente è lo Stato oltre 300 MW termici e Regioni/Province tra 50 e 300 MW. Fissa un termine massimo di 10 mesi (prorogabile di 3) con conferenza di servizi unica e disciplina specifica per progetti strategici nazionali. |
| Art. 9 – Bollette gas imprese | Destina i proventi dalla vendita del gas stoccato 2022 (GSE e Snam) a CSEA per finanziare, nel periodo 1° aprile‑31 dicembre 2026, la riduzione di oneri e componenti tariffarie di trasporto/distribuzione gas. Il beneficio riguarda clienti diretti alla rete di trasporto, gasivori in distribuzione e altri clienti con consumi >80.000 smc/anno, escludendo civili, condomìni e termoelettrico. |
| Art. 10 – Servizio di liquidità gas e integrazione mercati | Istituisce, tramite ARERA e Snam, un servizio di liquidità in cui operatori selezionati si impegnano a offrire gas sui mercati a pronti italiani a prezzi ancorati al TTF più un margine, in cambio di un premio regolato (tetto 200 mln euro). Eventuali ricavi eccedenti rispetto al prezzo di offerta vanno a riduzione delle tariffe di trasporto gas. ARERA deve inoltre proporre misure per integrare i mercati del gas italiano e tedesco attraverso la rete svizzera. |
| Art. 11 – Gas release, biometano, CCUS, ricarica elettrica | Riforma il “gas release”: rende più immediato e finanziario il meccanismo (diritti su gas nazionale, CfD tra GSE, produttori e gasivori), semplifica autorizzazioni per concessioni e modifica il sistema delle garanzie. Regola l’autoconsumo a distanza di biometano per settori hard‑to‑abate, vietando la traslazione dei valori delle GO sui prezzi e promuovendo l’aggregazione della domanda. Affida ad ARERA la definizione di criteri transitori per accesso a reti e siti di stoccaggio CO2 (CCUS) e contabilizzazione delle emissioni; posticipa al 1° gennaio 2027 l’obbligo di ricarica intelligente per nuovi punti non pubblici. |
| Art. 11, commi 1‑bis e 1‑ter – VIA progetti idrocarburi | Introduce la possibilità di un’unica VIA per l’intero ciclo di vita di progetti complessi di ricerca/coltivazione idrocarburi (terra e mare), anche con fasi sequenziali, usando stime/modellazioni quando i dati non siano ancora disponibili. Prevede verifica obbligatoria della coerenza delle stime prima dell’avvio dell’esercizio e possibili azioni correttive. La nuova disciplina è applicabile, su istanza del proponente, anche ai procedimenti VIA già in corso. |
| Art. 12 – Entrata in vigore | Stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (20 febbraio 2026), quindi dal 21 febbraio 2026. La legge di conversione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. |
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