2° Contenuto riservato: Il danno antitrust

ASSICURAZIONI – RISARCIMENTO DANNI

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Sentenza n. 1923 del 28 gennaio 2025

In tema di danno antitrust, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria coincide col momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato ― o si possa pretendere ragionevolmente, e secondo l’ordinaria diligenza, che lo sia stato ― non solo dell’altrui violazione ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto (Cass. 3 aprile 2020, n.7677; Cass. 19 ottobre 2022, n. 30783, in motivazione).

E così, nell’ipotesi in cui a vantare la pretesa risarcitoria da illecito antitrust, che segua un provvedimento decisorio di accertamento dell’illecito e di applicazione delle sanzioni dell’AGCM, sia un’impresa concorrente, che opera nel medesimo settore di quella dominante e dalla quale può ragionevolmente presumersi, secondo la regola della diligenza, che essa osservi e vigili sulle condotte delle altre imprese, miranti ad escluderla dalla competizione, il dies a quo della prescrizione può essere anticipato, rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio, alla data di avvio dell’istruttoria dinanzi all’AGCM, quale momento in cui può ragionevolmente desumersi che l’impresa abbia avuto conoscenza della condotta oggetto dell’istruttoria antitrust e dei suoi effetti anticoncorrenziali, in termini di danno ingiusto, essendo essa stata evidenziata all’esterno con tutti i connotati che ne determinano l’illiceità (così in motivazione Cass. 3 aprile 2020, n.7677, cit.; cfr. pure la cit. Cass. 19 ottobre 2022, n. 30783).

Ciò non significa, però, che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno dell’illecito antitrust posto in essere ai danni di un operatore economico attivo nel medesimo mercato in cui si colloca l’autore della condotta contra ius debba in ogni caso farsi decorrere dall’avvio, nei confronti di quest’ultimo, del procedimento avanti all’AGCM.

Occorre, infatti, pur sempre, che il danneggiato abbia avuto precisa percezione del danno da lui sofferto in dipendenza dell’attività illecita del concorrente.

In tal senso vanno esclusi rigidi automatismi: l’individuazione del dies a quo della prescrizione non può che dipendere dall’apprezzamento delle singole fattispecie che di volta in volta vengono in questione; come rilevato dalla Corte di Cassazione, l’accertamento quanto alla decorrenza della prescrizione va condotta caso per caso (Cass. 5 luglio 2019, n.18176, cit., in motivazione; cfr. pure Cass. 2 febbraio 2007, n. 2305, in tema di intese restrittive, secondo cui l’accertamento circa il momento in cui il danneggiato ha compiuta percezione del danno appartiene al potere del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e coerentemente motivato). 

Avv. Mariangela Di Biase

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