DIRITTO FAMIGLIA – SUCCESSIONI
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 2411 del 1° febbraio 2025
Nel caso di decesso di persona fisica, che rivesta la qualità di locatrice nell’ambito di un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, contro gli eredi è sicuramente azionabile il diritto, vantato dalla parte conduttrice, dell’osservanza degli obblighi di cui all’art. 1575 cod. civ., atteso che gli eredi medesimi subentrano nella stessa posizione del decuius e ne assumono i relativi obblighi.
Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui a rivestire la qualità di locatrice sia una società che successivamente viene cancellata dal Registro delle Imprese, le obbligazioni originariamente da essa assunte non possono che essere trasferite ai soci di detta società, nei cui confronti i creditori possono agire, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., qualora esse attengano a rapporti ancora pendenti e non ancora definiti al momento della cancellazione, proprio perché lei obbligazioni derivanti dal contratto non ancora adempiute si atteggiano alla stregua di crediti non soddisfatti.
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