2° Contenuto riservato: Il disconoscimento delle copie fotostatiche

DIRITTO PROCESSUALE TELEMATICO

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza n. 3113 del 7 febbraio 2025

Il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021);

in particolare, il disconoscimento deve contenere l’indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale;

oppure le parti mancanti e il loro contenuto;

oppure, in alternativa, le parti aggiunte;

a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata)» (Cass. n. 37186/2022).

Avv. Mariangela Di Biase

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